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Baldino Vittoria (M5S)

  1. Proposte di Legge presentate come primo firmatario
  2. Proposte di Legge presentate come cofirmatario
  3. Proposte di Inchiesta parlamentare
  4. Interventi in Assemblea
  5. Attività in Commissione
  6. Interrogazioni e interpellanze
  7. Ordini del giorno
  8. Altre attività


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1. PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO

24 luglio 2018 – BALDINO: “Modifiche al codice di procedura civile, in materia di liberazione dell’immobile pignorato, nonché istituzione del Fondo nazionale per la tutela della prima casa” (973)
(presentata il 23 luglio 2018, annunziata il 24 luglio 2018)

 

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2. PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

24 gennaio 2019 – NESCI ed altri: “Introduzione degli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernenti l’insegnamento della storia del contrasto del fenomeno mafioso nelle scuole primarie e secondarie e l’istituzione del ‘Premio per il coraggio della verità'” (1536)
(presentata il 23 gennaio 2019, annunziata il 24 gennaio 2019)

21 settembre 2018 – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’UVA ed altri: “Modifica all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare” (1173)
(presentata il 19 settembre 2018, annunziata il 21 settembre 2018)

21 settembre 2018 – IEZZI ed altri: “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione” (1171)
(presentata il 19 settembre 2018, annunziata il 21 settembre 2018)

13 giugno 2018 – SPADONI ed altri: “Modifica all’articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell’indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento” (723)
(presentata il 12 giugno 2018, annunziata il 13 giugno 2018)

7 maggio 2018 – NESCI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione” (543)
(presentata il 19 aprile 2018, annunziata il 7 maggio 2018)

17 aprile 2018 – NESCI ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” (513)
(presentata il 16 aprile 2018, annunziata il 17 aprile 2018)
Legge 7 agosto 2018, n. 99
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2018

23 marzo 2018 – DAGA ed altri: “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” (52)
(presentata e annunziata il 23 marzo 2018)

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3. PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

25 luglio 2018 – TRIZZINO ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione e di cattiva gestione sanitaria e amministrativa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” (Doc XXII, n. 31)(Doc. XXII, n.31) [ PDF ] (presentata il 25 luglio 2018)

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4. INTERVENTI IN ASSEMBLEA

30 gennaio 2019 – Proposta di legge costituzionale: D’Uva ed altri: Modifiche all’articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (A.C.1173-A); e delle abbinate proposte di legge costituzionale: Ceccanti ed altri; Ceccanti ed altri; Magi (A.C.7267271447)

VITTORIA BALDINO (M5S). Grazie, Presidente. Io vorrei ricordare, prima di tutto a me stessa, che oggi, con questa proposta di legge costituzionale noi non stiamo attribuendo alcun nuovo potere al popolo italiano perché l’istituto del referendum propositivo si inserisce in una prerogativa che già il popolo italiano ha, che è l’iniziativa legislativa, ai sensi dell’articolo 71, che oggi andiamo a modificare. Quindi, se i costituenti non hanno previsto alcun limite all’iniziativa legislativa popolare non vedo perché noi oggi lo dobbiamo fare.

Gli unici limiti che i costituenti hanno previsto sono quelli della riserva del procedimento ordinario e in questi limiti non sono previste le leggi tributarie. Quindi, io francamente la preoccupazione non la riesco a comprendere. Quindi, noi oggi non stiamo facendo altro che rinforzare una facoltà che già il popolo italiano ha, attuando l’iniziativa legislativa popolare, che di fatto, in tutti questi anni, ha comportato l’approvazione in Parlamento soltanto per l’1 per cento delle proposte d’iniziativa popolare.

Quindi, ci sono tutte le garanzie del caso, ossia vaglio preventivo della Corte costituzionale, esame all’interno del Parlamento e poi, come extrema ratio, il referendum. Dunque, tutto il corpo elettorale sarà chiamato ad esprimersi su quella proposta. Quindi, se non abbiamo fiducia in tutto il corpo elettorale, allora forse la nostra stessa presenza in quest’Aula non avrebbe senso (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

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18 dicembre 2018 – Disegno di legge: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C.1189-B)

VITTORIA BALDINO (M5S). Grazie, Presidente. Il provvedimento che arriva oggi in Aula e di cui stiamo discutendo rappresenta una svolta epocale non soltanto nel sistema processuale penalistico italiano, non stiamo parlando soltanto di diritto.

Il provvedimento che oggi è all’esame di quest’Aula rappresenta una svolta epocale per il sistema economico e sociale del nostro Paese, rappresenta una svolta per il sistema politico, rappresenta una svolta per tutti i cittadini onesti che vogliono credere nelle istituzioni, nella giustizia, nella politica e nel principio della libera concorrenza. In altre parole, la legge che stiamo per approvare risponde ai valori più alti della nostra Carta fondamentale; penso, Presidente, soprattutto all’articolo 3, che, al secondo comma, enuncia il principio di uguaglianza sostanziale. Però, mi chiedo, come può un’amministrazione pubblica, ossia l’insieme degli enti pubblici che concorrono all’esercizio e alle funzioni dell’amministrazione di uno Stato, tutelare l’uguaglianza dei cittadini e rimuovere gli ostacoli che vi si frappongono, se è essa stessa foriera di sperequazioni, di deviazioni e di ingiustizie? Non può.

Per troppi anni il nostro Paese è stato ostaggio di un malcostume diffuso, che, accompagnato ad una sostanziale impunità dovuta all’inadeguatezza del sistema dell’ordinamento a rispondere alle esigenze che via via si presentavano, ha fatto scivolare l’Italia al cinquantaquattresimo posto, come è stato già detto, in termini di corruzione percepita dai cittadini. Ed è per colpa della corruzione se nel nostro Paese gli investimenti esteri diminuiscono, se il costo degli appalti cresce e, quindi, anche le tempistiche nella realizzazione delle opere pubbliche aumentano; penso, ad esempio, alla Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori sono partiti nel 1962 e ancora nel 2020 non sono conclusi. Secondo lo studio di un’impresa, la corruzione in Italia negli ultimi dieci anni ci è costata almeno 100 miliardi di euro, però la corruzione non determina soltanto costi in termini economici.

Ora, io voglio soffermarmi su un punto importante di questo dibattito. La materia dei reati contro la pubblica amministrazione non si esaurisce nel perimetro delle norme che la disciplinano. Molto spesso, infatti, la corruzione rappresenta la spia della presenza di fenomeni ben più gravi che inquinano le istituzioni e il loro modus operandi. Infatti, le figure delittuose in esame, che noi miriamo a contrastare duramente, sono degli strumenti nelle mani delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, come confermano diverse inchieste recenti, ultima soltanto in termini cronologici la recente sentenza d’appello di Mafia Capitale. Nelle motivazioni della sentenza della Corte d’appello si legge che l’associazione mafiosa Mafia Capitale si costituisce attraverso due progetti espansionistici che si fondano: da un lato, Salvatore Buzzi, la sua capacità corruttiva e la sua rete clientelare, e dall’altro Carminati, i suoi legami con la politica e la sua capacità criminale intimidatoria; il cosiddetto mondo di mezzo, dove tutti si possono incontrare, politici, imprenditori, criminali. Nella sentenza si legge testualmente che l’associazione ebbe una capacità di infiltrazione nell’amministrazione non solo attraverso la forza dell’intimidazione e del vincolo associativo, ma anche con la corruzione e con la collaborazione dei corrotti, che determinano l’assoggettamento dei funzionari e il timore degli imprenditori. Le mafie, quindi, si annidano nella corruzione e si avvalgono dei fenomeni corruttivi proprio per infiltrarsi nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni. Ecco che mafia e corruzione non sono due cose distinte, come ho sentito dire poco fa, sono due facce della stessa medaglia, che devono essere combattute con la medesima determinazione, perché una si nutre dell’altra, irrimediabilmente, ed è una battaglia che la politica, le istituzioni e la società civile dovrebbero condurre senza esclusione di colpi, dovrebbe essere una lotta senza quartiere.

Roma, la capitale d’Italia, è l’emblema, è l’esempio di come la corruzione sia come un tarlo, apparentemente sommesso, ma incredibilmente dannoso, implacabile, un parassita che corrode e divora la parte sana della società, perché, dietro ad un amministratore corrotto e ad un privato corruttore, ci sono centinaia, migliaia di cittadini onesti, che non ottengono i servizi per cui pagano le tasse, c’è un imprenditore onesto che perde una commessa, l’ennesima, e che si vede costretto a licenziare i suoi dipendenti, ci sono famiglie in difficoltà, c’è un popolo che perde la fiducia nelle istituzioni e comincia ad adeguarsi al sistema, perché altrimenti rimane indietro e così il sistema corruttivo si autoalimenta. Così si è alimentato negli anni e i danni che questo ha compiuto sono inqualificabili in termini, come dicevo prima, non soltanto di costi economici per la società, ma in termini di prestigio per la pubblica amministrazione e di credibilità dello Stato. In tutti questi anni lo Stato ha perso credibilità ed è per questo che accanto ad esso si sono formati tanti sistemi paralleli, una specie di parastato, che si è affiancato, fino a sostituirli, a colmare quel vuoto avvertito dai cittadini, specie nelle zone più dimenticate nel nostro Paese.

Dobbiamo restituire dignità dalle istituzioni e ai cittadini che se ne servono, dobbiamo ridare loro fiducia nello Stato e questo disegno di legge, che il Paese si aspettava da quasi trent’anni, va esattamente in questa direzione (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier).

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8 ottobre 2018 – Proposta di legge: Nesci ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del Regolamento) (A.C.543-A)

VITTORIA BALDINO (M5S). Presidente, innanzitutto è un’ottima notizia che il provvedimento oggi in discussione, dopo che nella passata legislatura era stato approvato alla Camera per poi fermarsi al Senato, sia stato immediatamente calendarizzato e sia oggi in discussione in quest’Aula.

È una buona notizia perché questa proposta, intervenendo in materia di elezioni, garantirà il corretto e regolare svolgimento delle operazioni preelettorali ed elettorali. Difatti, prima di richiamare brevemente le principali e più importanti modifiche che si propongono, va sottolineato che, grazie alle nuove norme in corso di esame, si alzano e di molto le difese immunitarie a fronte dei rischi di qualsiasi intromissione e condizionamento del procedimento elettorale.

Troppe volte, infatti, in pratica ad ogni consultazione elettorale, abbiamo sentito parlare, nella migliore delle ipotesi, di schede già votate nell’urna prima dell’apertura dei seggi, di brogli e di fenomeni di clientelismo, ma nei casi più gravi si arriva alla consumazione di ipotesi di reato come il voto di scambio politico-mafioso, corruzione elettorale e condizionamenti da parte delle cosche, con tutte le conseguenze in ordine alle gravi alterazioni del procedimento e della competizione elettorale. A tal proposito, è sufficiente infatti richiamare alcune inchieste giudiziarie, come ad esempio Mafia Capitale, dove emerge una vera e propria rete di scrutatori impegnata nelle operazioni di scrutinio per alterarne gli esiti.

Quindi, si tratta di fenomeni che evidentemente inquinano il risultato delle elezioni e possono condurre anche a ribaltare o modificare l’esito elettorale.

La proposta di legge in discussione, allora, può costituire un primo argine a queste criticità. Gli obiettivi che principalmente vengono raggiunti sono due: il primo è quello di rafforzare, attraverso una serie di norme, gli strumenti di trasparenza nell’esercizio del voto, con lo scopo di rendere il processo elettorale il più trasparente possibile e meno esposto al rischio di subire delle distorsioni. Nello specifico, si interviene sui componenti dell’ufficio elettorale, che sono i primi soggetti che vagliano il buon andamento delle elezioni, ad esempio per la scelta degli scrutatori; come si dirà, viene reintrodotto il sorteggio in adunanza pubblica, ma vengono inserite anche nuove norme per disciplinare le cabine elettorali, le urne e le dimensioni delle sezioni elettorali; questo è il primo obiettivo.

Il secondo obiettivo è invece quello di garantire, almeno limitatamente alle consultazioni di tipo referendario, sia abrogativo sia confermativo, ed alle elezioni europee, la possibilità di esercizio del voto nel comune di domicilio da parte dei cittadini elettori fuori sede, a fronte di documentate esigenze di tipo lavorativo, di istruzione e di salute.

Ma veniamo al testo della proposta e al dettaglio delle più rilevanti aree di intervento, come anticipato già dalla relatrice. Un primo gruppo di norme si occupa dei cosiddetti arredi elettorali. Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che siano fatte di materiale semitrasparente, come ad esempio il plexiglass: in questo modo sarà possibile verificare la presenza di schede già votate introdotte al momento dell’apertura delle urne e anche successivamente, durante la votazione. Anche la conformazione delle cabine viene modificata, prevedendo che siano chiuse su tre lati, con il lato aperto privo di protezione e rivolto verso il muro e con un’altezza che garantisca la segretezza del voto ma che copra soltanto il busto dell’elettore. Diverrà, allora, più difficile compiere movimenti sospetti durante l’espressione di voto, aumentando così la possibilità di verifica da parte dei componenti del seggio. Le nuove cabine dovrebbero riuscire quindi ad inibire, ad esempio, l’utilizzo del cellulare per fotografare il voto e poi esibirlo eventualmente a chi lo si è promesso.

In ogni caso, per evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica la sostituzione delle cabine avverrà gradualmente, in caso di usura delle attuali e comunque attraverso un loro riadattamento.

Un altro gruppo di norme si occupa, come anticipato, dei componenti dell’ufficio elettorale, sia per assicurare la rotazione ed il ricambio generazionale sia per garantire una sempre maggiore trasparenza nelle operazioni di scrutinio. In quest’ottica, va valutata favorevolmente la modifica legislativa con la quale si mette a disposizione dei componenti del seggio una serie di strumenti quali la formazione online ed un aggiornamento costante sulle corrette procedure di spoglio e sulla legislazione.

Quanto al presidente, si prevede che sia sempre scelto dal presidente della corte d’appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell’apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge, come magistrati, avvocati e notai. Viene, però, eliminata la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, stabilendone la sostituzione attraverso un sistema di estrazione a sorte dall’elenco dei presidenti; e viene anche imposto il divieto di ricoprire l’incarico di presidente per due volte consecutive presso la stessa sezione elettorale.

Vengono, poi, dettati dei limiti d’età per il presidente di seggio, fino a 70 anni, ma anche per il segretario, con un limite massimo di età di 65 anni. Infine, importanti innovazioni sono poste per l’incarico di scrutatore, che elencherò velocemente.

Anche in questo caso, si riduce il limite massimo di età fino a 65 anni; finalmente non sarà più la commissione elettorale comunale a procedere alle nomine ma si procederà ad un sorteggio tra i nominativi presenti nel relativo albo, ripristinando quindi il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale, il Porcellum, lo ha abolito.

Ritengo questo sia un passaggio fondamentale e sia insomma fondamentale ripristinare l’estrazione a sorte degli scrutatori, in quanto, se è vero che deve essere garantita la copertura di tutti i seggi, è altrettanto vero che va assicurato un ricambio generazionale, evitando un’eccessiva politicizzazione delle operazioni di voto.

Si prevede, infine, che gli scrutatori siano per il 50 per cento scelti tra i disoccupati. Questo è un altro piccolo segnale, che si aggiunge alle altre azioni di questa maggioranza, che sta intervenendo con misure di sostegno delle fragilità sociali e con misure, come il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, che assicureranno, a tutti i cittadini in difficoltà, un’esistenza libera e dignitosa, il tutto dopo decenni di interventi a favore del sistema bancario-finanziario e dopo innumerevoli provvedimenti, che hanno cancellato i diritti per soddisfare i diktat dell’Europa e dei mercati.

Sempre con riferimento ai componenti dei seggi elettorali, questa proposta introduce nuovi fondamentali limiti e nuove cause ostative alla funzione di componente dell’ufficio elettorale, ciò allo scopo di ridurre il rischio di conflitti di interesse anche potenziali. Innanzitutto, la prima causa ostativa è rivolta anche ai dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, che si aggiunge alle ipotesi di esclusione per i dipendenti del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La seconda riguarda, invece, i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate, quando attualmente è prevista soltanto per i candidati.

La terza causa di esclusione – che a mio parere è la più importante – riguarda coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo o per un delitto colposo, con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione, ma anche chi ha subito una condanna, anche non in via definitiva ed anche in caso di patteggiamento e di decreto penale di condanna, per le seguenti ipotesi delittuose: reati contro la pubblica amministrazione; delitti di cui all’articolo 416-bis, ovvero associazione mafiosa; delitti di cui all’articolo 416-ter, ovvero scambio elettorale politico-mafioso. Personalmente ritengo del tutto condivisibile la scelta di non consentire la partecipazione alle operazioni elettorali a chi si sia macchiato, anche se con accertamento giudiziario non passato in giudicato, di gravi reati contro la pubblica amministrazione oppure per reati di mafia. In tali ipotesi, infatti, deve necessariamente prevalere l’interesse dello Stato alla trasparenza e alla correttezza dell’esercizio del voto ed evitare che l’esercizio del voto possa essere esercitato in condizioni di irregolarità.

Vi è poi una norma che non afferisce al procedimento elettorale preparatorio, come quelle appena menzionate, ma ne condivide le finalità di prevenzione di forme di inquinamento del voto. Mi riferisco al divieto di assunzione, nei sessanta giorni antecedenti e nei sessanta giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, di personale dipendente a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica, locale o regionale, totale o di controllo. Vogliamo, quindi, mettere un ostacolo al noto meccanismo, attraverso il quale le assunzioni nelle partecipate degli enti locali sono spesso utilizzate come merce di scambio per ottenere voti.

L’articolo 5 della proposta di legge, invece, incide sull’ampiezza demografica delle sezioni elettorali. Secondo la normativa vigente, ciascuna sezione elettorale è costituita da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500. Con la proposta in esame, si propone di aumentare il limite minimo di aventi diritto di ciascuna sezione, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti. È una modifica importante, perché si rende molto più difficoltosa un’eventuale identificazione del voto da parte della malavita e del malaffare.

Infine, un breve cenno al voto fuori sede. Questa è una parte che personalmente mi sta molto a cuore, essendo stata per molti anni fuori sede in questa città. Per ragioni tecniche e per scongiurare il rischio di alterazione del risultato elettorale, come già anticipato dalla relatrice Nesci, non è stato possibile consentire il voto ai fuori sede nel comune di domicilio anche per le elezioni politiche e per le elezioni amministrative. Viceversa – ed è un piccolo, ma importante risultato – la proposta permetterà di esprimere il voto in un comune diverso da quello di residenza, per le ipotesi di referendum sia abrogativi, di cui all’articolo 75 della Costituzione, che costituzionali, previsti, quindi, dell’articolo 138 della Costituzione. Ovviamente ciò è consentito soltanto agli elettori in casi tassativi e per ragioni debitamente documentate di studio, di lavoro o di cure mediche, che si trovino, appunto per questi motivi, in un altro comune. Le medesime disposizioni e procedure si applicano anche alle elezioni europee, a condizione che l’elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza, ciò per evitare ipotesi di spostamento degli aventi diritto al voto esclusivamente a fini elettorali, per spostare i risultati del voto in determinati collegi.

Questo è, come dicevo, un piccolo ma importante risultato. Mi permetto di anticipare che il MoVimento 5 Stelle sta lavorando per estendere il diritto di voto dei fuori sede anche alle elezioni politiche e alle elezioni amministrative, attraverso l’introduzione di nuove tecnologie, come ad esempio la tecnologia blockchain, che consente di tutelare la segretezza del voto.

Altro importante obiettivo è quello di estendere ai soccorritori, in caso di calamità naturale, quanto già in vigore per gli appartenenti alle Forze armate del comparto sicurezza e del soccorso, quindi militari, forze di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco, che possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovino per causa di servizio. La novella in esame autorizza l’espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza in tutte le consultazioni elettorali e referendarie a chi è impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoto o di altre calamità naturali.

Mi avvio, quindi, a conclusione. Tenendo a mente le numerose importanti novità legislative richiamate, seppur per sommi capi, l’approvazione della proposta di legge che approda oggi in Aula costituisce un ottimo inizio, un primo passo di un percorso, alla fine del quale i cittadini si riapproprieranno inevitabilmente dello Stato e delle istituzioni. Ovviamente è solo l’inizio, perché il fenomeno del voto di scambio, così come i condizionamenti elettorali, non potranno essere definitivamente sconfitti senza rafforzare l’etica democratica e senza una sempre più alta attenzione da parte dei cittadini sulla cosa pubblica e sulle istituzioni. Il voto di scambio è una delle tante armi in mano alle cosche e dei fenomeni criminali, che possiedono fiumi di denaro per dopare le campagne elettorali e per alterare il voto. Ogni riforma, anche la più giusta, senza il sostegno dei cittadini, soprattutto dei più giovani, non sarà mai in grado da sola di vincere questa battaglia durissima, anche perché il voto di scambio si nutre della povertà e delle condizioni economiche e sociali più disagiate. In quest’ottica, la proposta di legge, insieme al reddito di cittadinanza, renderà più forti e liberi i cittadini di alzare la testa e di liberarsi dal voto di scambio e, così, di esercitare il diritto politico per eccellenza, il diritto di voto, che non può essere oggetto di compravendita o di scambio, per nessun motivo e per nessun prezzo.

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11 settembre 2018 – Disegno di legge: S. 717 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato) (A.C.1117-A)

VITTORIA BALDINORelatrice per la maggioranza per la I Commissione. Presidente, l’Assemblea avvia oggi la discussione del disegno di legge n. 1117-A approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Ricordo preliminarmente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame è stato approvato, con modificazioni, dal Senato nella seduta del 6 agosto 2018; le Commissioni riunite I e V della Camera ne hanno iniziato l’esame il 4 settembre 2018, apportando alcune modificazioni rispetto al testo definito dal Senato, nel corso di un ampio ed articolato dibattito in sede referente; nella seduta del 10 settembre 2018 è stato conferito il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul testo risultante dalle modifiche approvate dalle Commissioni riunite I e V.

Come relatrice della I Commissione illustrerò le disposizioni che afferiscono principalmente agli ambiti di competenza della I Commissione: i commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 e gli articoli da 2 a 8-bis. Afferiscono, invece, principalmente agli ambiti di competenza della V Commissione i commi da 2-quater a 2-sexies dell’articolo 1, l’articolo 1-bis e gli articoli da 9 a 13-ter, sui quali riferirà il relatore per la V Commissione.

Vorrei dapprima dare atto brevemente delle principali modifiche apportate in sede referente su tali materie e quindi illustrare il contenuto del provvedimento nel suo complesso per le parti di competenza.

In primo luogo, all’articolo 1 le Commissioni hanno introdotto norme (nuovi commi 2-bis e 2-ter) per la proroga, dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019, dei termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane; è istituito, presso la Conferenza unificata, un tavolo tecnico-politico con il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina di province e città metropolitane.

All’articolo 5 è stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che proroga al 15 novembre 2018, in luogo del 30 settembre 2018, come previsto dall’articolo 1, comma 155, delle legge n. 205 del 2017, il termine entro il quale la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018, conclude i propri lavori.

Per quanto concerne l’articolo 6, recante proroga di termini in materia di istruzione e università, le Commissioni hanno disposto la soppressione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, in materia di proroga del mandato del personale scolastico in servizio all’estero e di facoltà di inserimento di ulteriori categorie di docenti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, è stata approvata una nuova formulazione (nuovo comma 3-quater) relativa ai termini per la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e alla possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva.

Infine, sono stati introdotti nuovi commi, 3-sexies, 3-septies e 3-octies, recanti differimento di termini in materia di requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo (prova a carattere nazionale predisposta dall’Invalsi e attività nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro) e di utilizzo delle risorse stanziate per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.

Passando alle singole disposizioni, l’articolo 1 reca “Disposizioni di proroga di termini in materia di enti territoriali”. In particolare, il comma 2, modificato dal Senato, dispone che le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, il cui mandato sia in scadenza, si svolgano in un’unica tornata il 31 ottobre 2018.

Si prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. Solo per tale tornata elettorale sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalle elezioni in luogo della disciplina ordinaria che richiede che il mandato da sindaco scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni.

I commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, hanno prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma…

PRESIDENTE. Scusi, collega, un attimo. Prego, relatrice Baldino.

VITTORIA BALDINORelatrice per la maggioranza per la I Commissione. Grazie. I termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti, se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. È istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico-politico con il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina di province e città metropolitane anche al fine del superamento dell’esercizio obbligatorio.

L’articolo 2 reca disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia. Il comma 1 proroga al 1° aprile 2019 l’efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

Il comma 2 sospende fino al 15 febbraio 2019 l’efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017, la cosiddetta legge Orlando, con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame al Senato, proroga al 1° gennaio 2022 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio.

Il comma 3-bis introdotto al Senato contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa alle proroghe recate dal comma 3.

Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, inserisce un ulteriore comma all’articolo 2 del decreto-legge che anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine, attualmente fissato al 28 febbraio, entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile.

Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, differisce di ulteriori due anni l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d’esame 2020, anziché dalla sessione 2018.

L’articolo 3 reca disposizioni di proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia. In particolare il comma 1 proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale appartenenti a specie esotiche invasive iscritte nell’apposito elenco.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 1° luglio 2019 al 1° luglio 2020 la cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e la cessazione del regime di maggior tutela nel settore dell’energia elettrica.

Il comma 1-ter, introdotto al Senato, proroga di 24 mesi il termine entro il quale gli impianti – inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE – devono entrare in esercizio ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016.

L’articolo 4 reca disposizioni di proroga di termini in materia di infrastrutture. In particolare il comma 1 proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse già destinate all’edilizia scolastica, che si siano rese disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica.

Il comma 1-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato modifica il termine per la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, fissandolo al 30 giugno (anziché al 31 marzo come prevede attualmente il comma 1078 della legge di bilancio 2018), successivo all’anno di riferimento.

Il comma 2 differisce al 31 ottobre 2019 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016 n. 206, per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il comma 3 differisce al 1° gennaio 2019 l’applicazione dell’obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motori di cilindrata superiore a 750 centimetri cubi a iniezione a due tempi. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europeal’avviso previsto dall’articolo 7, comma 2, del regolamento n. 1370 del 2007 al fine di evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale prevista dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il comma 3-ter, introdotto al Senato, rende meno stringenti le condizioni per il riconoscimento alle regioni della quota del 20 per cento del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale limitando al solo anno 2017, anziché come previsto dalla normativa vigente al quadriennio 2017-2020, l’obbligo di certificare l’avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite.

Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica le scadenze previste dalla disciplina recata dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 relativa all’affidamento della concessione autostrade concernente l’autostrada A22 Brennero-Modena.

L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 2019 il regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi stanziati per le emittenti radiofoniche locali previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 che ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015.

L’articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell’INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l’unica possibile.

Il nuovo comma 1-bis, introdotto alla Camera in sede referente, proroga al 15 novembre 2018 (in luogo del 30 settembre 2018 come previsto dall’articolo 1, comma 155, della legge n. 205 del 2017) il termine entro il quale la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018, conclude i propri lavori.

L’articolo 6 reca disposizioni di proroga di termini in materia di istruzione e università. In particolare il comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 6 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la Commissione esaminatrice per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale deve concludere la valutazione delle domande relative alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta delle domande relative alla quinta tornata della procedura di abilitazione scientifica nazionale avviata con decreto direttoriale 29 luglio 2016 n. 1532.

Il comma 2 dell’articolo 6 estende all’anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). A tal fine si novella l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

Il comma 3 consente, nelle more della piena applicazione delle procedure innovative introdotte dal decreto legislativo n. 64 del 2017, di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell’anno scolastico corrente, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all’estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all’estero.

I commi 3-bis e 3-ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato, differiscono rispettivamente dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nel caso in cui a ciò non si sia già proceduto. A tal fine novellano rispettivamente i commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016.

Il comma 3-quater, introdotto al Senato e modificato nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, interviene su una disposizione transitoria prevista dall’articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017 convertito in legge n. 119 del 2017 che aveva stabilito la possibilità, per dimostrare l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, di presentare presso i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, incluse le private non paritarie, una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale. La nuova disposizione ha prorogato la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva al presente anno scolastico 2018-2019 oltre che al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale 2018/2019; ha inoltre fissato il 10 marzo 2019 come nuovo termine di presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni.

Il comma 3-quinques, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 31 agosto 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (cioè Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). A tal fine, si novella l’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2017.

Il comma 3-sexies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, differisce termini in materia di utilizzo delle risorse stanziate per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.

I nuovi commi 3-septies e 3-octies, introdotti alla Camera nel corso dell’esame in sede referente, differiscono (dal 1° settembre 2018) al 1° settembre 2019 il termine (previsto dall’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017) di entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, in base alle quali, per l’ammissione all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, sarebbero stati necessari, rispettivamente: la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici professionali e professionali e per 200 ore nei licei (o, per i candidati esterni, di attività ad esse assimilabili).

Le disposizioni recate dal comma 3-octies intervengono nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L’articolo 7 reca disposizioni di proroga di termini in materia di cultura. In particolare, il comma 1, venendo incontro ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, estende anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 l’assegnazione della carta elettronica per i giovani, la cosiddetta “cardcultura” introdotta dalla legge di stabilità 2016. A tal fine, si interviene sul primo periodo del comma 626 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ETTORE ROSATO (ore 16,55)

VITTORIA BALDINORelatrice per la maggioranza per la I Commissione. L’articolo 8 reca disposizioni di proroga di termini in materia di salute. In particolare, i commi da 1 a 4 recano un complesso di proroghe e di modifiche di norme transitorie in materia di salute umana e di sanità veterinaria.

I commi 1 e 2 concernono le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, il cui obbligo di redazione in formato elettronico è posticipato dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019.

Il comma 3 modifica la disciplina di una quota premiale nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 riguarda alcune deroghe transitorie per la regione Sardegna in materia di spesa sanitaria.

Il comma 4-bis, introdotto al Senato, sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il comma 4-ter, introdotto al Senato, posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell’Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima.

L’articolo 8-bis, introdotto al Senato, riapre, limitatamente ai produttori artigianali, il termine per la comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti che seguono le attività di cui al regolamento 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Lascio ora la parola al collega relatore per la V Commissione per il seguito dell’illustrazione.

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7 agosto 2018 – Disegno di legge: S. 648 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (Approvato dal Senato) (A.C.1041)

VITTORIA BALDINO (M5S). Grazie, Presidente. Il decreto che si presenta oggi per la conversione, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, risponde all’esigenza di questa maggioranza e di questo Governo di perseguire nuovi importanti obiettivi, segnando un significativo cambiamento rispetto alla politica degli anni precedenti. Le questioni pregiudiziali che mirano a bloccarne l’esame sono, a nostro avviso, infondate, ma anche strumentali, sia in punto di rilievo di costituzionalità sia in punto di merito, di cui si è ampiamente detto in sede di discussione sulle linee generali. È stato rilevato, infatti, il presunto vizio di incostituzionalità per violazione degli articoli 77 e 95 della Costituzione; rilievo, come detto, infondato e dettato, forse, da una cattiva interpretazione degli articoli.

La riserva di legge in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio e di organizzazione dei ministeri, infatti, non si atteggia a riserva di Assemblea. Le materie coperte da riserva di Assemblea, ossia quelle per le quali è inibito di intervenire se non attraverso il procedimento legislativo ordinario, sono quelle elencate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali non si annovera la materia oggetto di intervento, come pure non si annovera l’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, pure citata dalle opposizioni.

E questa evidenza è suffragata anche da una prassi parlamentare consolidata, cioè quella di intervenire in materia di riordino dei ministeri proprio attraverso la decretazione di urgenza. E qui i colleghi firmatari della pregiudiziale di Forza Italia, Sisto, Santelli, Calabria, Milanato e Occhiuto, insegnano, visto che votarono a favore della conversione in legge del decreto n. 85 del 2008, con cui il Governo Berlusconi mise mano alla riorganizzazione dei ministeri. Ma non siamo in presenza di una mera prassi parlamentare in questo caso, perché, riguardo ai requisiti di necessità ed urgenza, vorrei rassicurare i colleghi delle opposizioni che, anche richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, ritengono si stia compiendo un abuso per l’assenza dei presupposti, e che, quindi, si sarebbe mortificato e sacrificato il dibattito parlamentare.

Il MoVimento 5 Stelle ha molto a cuore il rispetto e la tutela della Carta costituzionale, e cercherà sempre di anteporla alle dinamiche politiche, consentendo alle opposizioni di svolgere il proprio ruolo, come abbiamo dimostrato in quest’Aula e anche nelle Commissioni. Comunque accogliamo con favore questa rinnovata sensibilità per le disposizioni costituzionali, soprattutto in materia di decretazione di urgenza, visto che è stata nelle scorse legislature la protagonista indiscussa della produzione legislativa, insieme anche a quegli altri strumenti, come canguri e ghigliottine varie, che hanno veramente mortificato il dibattito parlamentare. Ecco, vorrei rassicurare i colleghi delle opposizioni: tutto questo non accadrà più.

Noi voteremo contro le pregiudiziali di costituzionalità e, per motivare questa decisione, potrei dire che voteremo contro, in punto di costituzionalità, perché il provvedimento in esame è un provvedimento indispensabile per consentire al Governo di attuare il programma nel più breve tempo possibile. Potrei dire che voteremo contro, in punto di merito, perché rientra nelle prerogative del Governo organizzare la propria struttura con una scelta che attiene essenzialmente a delle valutazioni che spettano e competono al Governo, ma, proprio nel rispetto di quella giurisprudenza consolidata richiamata dalle opposizioni e che parla di riscontri oggettivi su cui fondare la valutazione dei presupposti di estrema necessità e urgenza, vorrei leggervi un messaggio che mi è arrivato qualche giorno fa. Stanotte è l’ennesima notte in cui siamo costretti a dormire con le finestre chiuse, mentre fuori c’è puzza di bruciato. Ci stanno avvelenando giorno dopo giorno, lentamente, nel silenzio di tutti. Questa è vera emergenza. L’emergenza è e rimane tale se continua ad essere affrontata in maniera emergenziale e se non si dotano le istituzioni e gli organi competenti degli strumenti e delle competenze tali da poterla gestire in maniera strutturale ed organica.

I requisiti di straordinaria necessità ed urgenza sono allora ancora più evidenti se si tiene conto del contesto in cui questa maggioranza vuole intervenire e delle materie su cui si vuole intervenire: stiamo parlando della Terra dei fuochi, stiamo parlando di contrasto al rischio sismico e idrogeologico, di crescita del sistema Italia attraverso il rilancio del turismo, quindi difesa del made in Italy e delle nostre eccellenze enogastronomiche, stiamo parlando di contrasto alla crisi demografica e di tutela delle persone con disabilità. Di fronte a queste emergenze, Presidente, come può affermarsi che non sussistano i requisiti perché il Governo si doti con estrema necessità ed urgenza di quegli strumenti che gli consentano di intervenire immediatamente, evitando duplicazioni di costi e di funzioni, sopprimendo inutili ed infruttuose strutture di missione ed approcciando queste emergenze in maniera strutturale ed organica? Questo Governo non può più attendere, gli italiani non possono più attendere. Per tutte queste ragioni, riteniamo che non vi siano i dubbi di costituzionalità prospettati, e rispetto alle pregiudiziali presentate dalle opposizioni il MoVimento 5 Stelle esprime voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle e di deputati del gruppo Lega-SalviniPremier).

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5. ATTIVITÀ IN COMMISSIONE

I COMMISSIONE(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Sede consultiva
DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C.1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X)

31 gennaio 2019 – Vittoria BALDINO (M5S)relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite Bilancio e Attività produttive, il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

  In estrema sintesi, il decreto-legge, al quale il Senato ha apportato un’ampia serie di modificazioni ed integrazioni, interviene su una pluralità di ambiti, perseguendo la finalità di semplificazione, nei settori delle imprese e delle attività produttive, della sanità, dei trasporti, dell’ambiente, della cultura, della giustizia, del lavoro.
Tra le principali disposizioni, si possono preliminarmente richiamare il comma 8-bis dell’articolo 1, che sospende l’entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) in materia di trattamento fiscale degli enti del Terzo Settore; l’articolo 2, che proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia; l’articolo 5, che modifica le procedure per gli appalti pubblici sotto soglia comunitaria; l’articolo 6, che prevede la soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI; l’articolo 7, che intende accelerare le procedure per l’attuazione del piano di edilizia penitenziaria; l’articolo 11-quinquies, che riproduce il contenuto del decreto-legge n. 2 del 2019 in materia di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi; l’articolo 11-sexies, che reca disposizioni in favore degli orfani delle vittime della tragedia di Rigopiano.
Con riferimento alle disposizioni del decreto-legge rientranti negli ambiti di diretta competenza della I Commissione, richiama innanzitutto l’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, il quale dispone il trasferimento, dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.
A tali fini si prevede la costituzione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla predetta piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società).
A tale scopo sono utilizzate quota parte delle risorse finanziarie già destinate all’Agid per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con d.P.C.M. Come specificato nel corso dell’esame al Senato le predette risorse finanziarie sono versate, nell’anno 2019, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MEF e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.
La disposizione pone inoltre in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere «capillare» la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.
Sono altresì prorogati alcuni termini disposti dal decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
I commi da 1-bis a 1-quinquies, inseriti nell’articolo 8 nel corso dell’esame svolto al Senato, dispongono inoltre il prolungamento, dal 15 settembre al 31 dicembre 2019, del mandato del Commissario straordinario per l’attivazione dell’Agenda digitale. Al contempo, è prevista l’attribuzione, dal 1o gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento.
L’articolo 11 reca misure in materia di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e alcune disposizioni relative alle forze di polizia; la disposizione interviene inoltre sulle disposizioni transitorie e finali contenute nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018 (recante attuazione della direttiva UE n. 681 del 2016 sull’uso dei dati del codice di prenotazione – PNR) e su alcune norme della legge di bilancio 2019.
In particolare, i commi 1 e 2 restringono l’ambito di applicazione del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Rammenta in proposito che la disposizione previgente – di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 – prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
La modifica esclude da tale limite:
gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest’ultima deroga.

  La disposizione specifica che l’esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall’articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75.
Il comma 2-bis autorizza l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.
Lo scorrimento è previsto sui posti non oggetto di riserva per i volontari in ferma prefissata (di cui all’articolo 703, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell’ordinamento militare). Tale disposizione riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, determinata per la Polizia di Stato nel 45 per cento.
Le assunzioni sono effettuate dall’Amministrazione della pubblica sicurezza secondo i criteri e le modalità seguenti.
La lettera a) del comma 2-bis stabilisce che le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali previste per l’anno 2019, in relazione alle cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa.
La lettera b) limita le assunzioni ai soggetti risultati idonei alla prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili alla citata procedura concorsuale.
Ricorda che il bando di tale concorso ha previsto le seguenti fasi: 1) prova scritta d’esame; 2) prova di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamento attitudinale. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti, comporta l’esclusione dal concorso prescelto.
Il medesimo comma 2-bis richiede inoltre il possesso (al 1o gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nel testo vigente al 1o gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 – legge n. 145 del 2018) per l’assunzione degli agenti di polizia mediante pubblico concorso.
Rammenta che, in base alla norma citata del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 95 del 2017 e dal decreto legislativo n. 126 del 2018, possono partecipare a tali concorsi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) specifiche qualità morali e di condotta.
Tra i requisiti ivi previsti vi è, dunque, quello del limite anagrafico di 26 anni.
Al contempo, la lettera b) del comma 2-bis fa salvo quanto stabilito dall’articolo 2049 del codice dell’ordinamento militare, ai sensi del quale, per la partecipazione ai pubblici concorsi, il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.
La lettera c) del comma 2-bis subordina le assunzioni alla previa verifica dei requisiti prescritti, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia, nell’ordine determinato in applicazione dei criteri individuati dalla lettera b).
Infine, la lettera d) prevede, ai fini dell’assunzione, il previo avvio a più corsi di formazione per gli allievi agenti di polizia.
Il comma 2-ter reca alcune modifiche alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
In primo luogo si abroga il secondo periodo dell’articolo 1, comma 149, sopprimendo l’incremento di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni a decorrere dall’anno 2021, destinato al Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell’interno. Rimane invece immutato, di quel comma 159, il primo periodo, il quale incrementa il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di 7 milioni per ciascun anno o 2019-2020 e di 18 milioni a decorrere dall’anno 2021, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell’immigrazione.
Conseguentemente, si rimodula, all’articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2019, lo stanziamento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente, per tenere conto della sopra descritta soppressione – mantenendo ferma la copertura di tal Fondo risorse decentrate provvista attingendo per 2,5 milioni dal 2019 a riduzioni delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell’amministrazione civile dell’Interno nonché per 13 milioni dal 2021 al Fondo per il finanziamento di nuove politiche di bilancio ed il rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. Cambia (con una riduzione di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni dal 2021) la quantificazione di spesa coperta attingendo al Fondo (istituito nello stato di previsione di ciascun dicastero, dunque anche in quello dell’Interno) per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese.
Il comma 2-quater reca alcune novelle riferite alle disposizioni transitorie e finali contenute nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018 (recante attuazione della direttiva UE n. 681 del 2016 sull’uso dei dati del codice di prenotazione – PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e di disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
Una prima novella differisce al 30 giugno 2019 il termine ultimo di applicazione del decreto legislativo n. 144 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l’obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate).
Una seconda novella (al comma 2 dell’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 53) dispone analogo differimento – tuttavia al 1o luglio 2019 – per il termine di cessazione dell’efficacia del decreto del Ministro dell’interno 16 dicembre 2010, di attuazione del citato decreto legislativo n. 144 del 2007.
Il comma 2-quinquies reca una correzione all’articolo 1, comma 441 (secondo periodo), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).
Tale disposizione della legge di bilancio prevede che, in caso di mancato perfezionamento dei previsti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo sia destinato all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021. Tale riallocazione avviene – secondo l’attuale dettato della disposizione della legge di bilancio – «previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione».
La modifica recata dal comma 2-quinquies prevede che la riallocazione si ponga essa stessa quale avvio delle procedure negoziali e di concertazione – senza dunque richiedere la loro previa apertura.
L’articolo 11-bis interviene inoltre – ai commi da 17 a 19 – sulle risorse destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, incrementandole di 20 milioni di euro per l’anno 2019.
Alla relativa copertura finanziaria si provvede ricorrendo alle risorse iscritte per l’anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente: si tratta del fondo in cui confluiscono le risorse, di parte corrente, attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal decreto legislativo n. 112 del 1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.
Le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto delle risorse (contenute nei richiamati provvedimenti legislativi) destinate al finanziamento di sistemi di videosorveglianza sono definite dal Ministro dell’interno con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento.
Per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, il provvedimento interviene su una pluralità di materie, alcune di competenza legislativa esclusiva statale e altre di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Tra le prime, di competenza legislativa esclusiva statale, assumono in particolare rilievo le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale», «norme generali sull’istruzione», «coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale» e «tutela dell’ambiente» (di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), r) e s) della Costituzione).
Tra gli ambiti di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, richiama in particolare le materie «istruzione», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi», «tutela della salute», «alimentazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e «ordinamento della comunicazione».
In questo quadro, assume in primo luogo rilievo l’articolo 10-bis, il quale riproduce il contenuto del decreto-legge n. 143 del 2018 in materia di autonoleggio pubblico non di linea.
In particolare, viene introdotta una nuova disciplina per le attività di noleggio con conducente, disponendo tra le altre cose che la richiesta del servizio NCC possa essere effettuata presso la sede, oltre che presso la rimessa dell’esercente il servizio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
Si prevede inoltre che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile, inoltre, per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
Si dispone poi l’istituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e per quello di autonoleggio con conducente.
In proposito, ricorda che la materia del trasporto pubblico locale è riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come materia di competenza esclusiva regionale (sentenza n. 222 del 2005). Tuttavia la medesima giurisprudenza ha riconosciuto legittimo l’intervento statale in materia quando, come nel caso della disposizione in esame, il contenuto normativo sia riconducibile anche alla competenza esclusiva statale e «trasversale» a diversi ambiti materiali in materia di «tutela della concorrenza» (ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e ai principi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza, richiamati dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 264 del 2013).
L’articolo 11-ter reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo, ai commi da 1 a 3, un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
Nelle more dell’adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell’adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga (commi 4-5 e 8).
I commi 6 e 7 sospendono inoltre i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma sia in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione.
Il comma 9 prevede la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, mentre il comma 10 dispone la rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca.
Rispetto a tale materia, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (ad esempio la sentenza n. 170 del 2017) richiede, in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, un adeguato coinvolgimento delle regioni nei procedimenti statali volti a definire i relativi regimi concessori. Tale requisito può ritenersi soddisfatto, nella disposizione, dalla previsione di cui al comma 3 la quale prevede che il Piano sia adottato, limitatamente alle aree su terraferma, d’intesa con la Conferenza unificata Stato – regioni.
L’articolo 11-quater – introdotto nel corso dell’esame al Senato – modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
In particolare, la norma interviene sull’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico, disponendo – attraverso modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 – la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione delle cosiddette «opere bagnate» (dighe, condotte) a titolo gratuito; delle cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri (nuovo comma 1 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999).
Vengono altresì prolungati, rispetto a quanto attualmente previsto, i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni. A tale riguardo il nuovo comma 1-bis dell’articolo 12 prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa:
ad operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
a società a capitale misto pubblico – privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
a forme di partenariato pubblico-privato.

In proposito, per ciò che concerne la durata delle concessioni e la prorogabilità delle stesse, richiama le pronunce della Corte Costituzionale sulla materia e sulla sua incidenza sul principio di tutela della concorrenza (Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 2008, sentenza n. 205 del 2011 e sentenza n. 339 del 2011).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice, non ritiene di modificare la sua proposta di parere, la quale è stata predisposta anche all’esito di consultazioni con gli uffici.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice, precisa di essersi riferita, nel suo precedente intervento, non agli uffici della Camera, bensì agli uffici tecnici del suo gruppo. Chiede, quindi, una breve sospensione della seduta, al fine di consentire un approfondimento delle questioni poste nel corso del dibattito.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 2), inserendovi un’osservazione, nella quale, con riferimento al comma 3-quinquies dell’articolo 6, che rinvia a un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, si segnala l’opportunità di ricondurre tale aspetto alla fonte legislativa primaria.

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DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C.1117 Governo, approvato dal Senato

Lunedì 10 settembre 2018 – Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA, indi della vicepresidente della I Commissione, Annagrazia CALABRIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Guido Guidesi, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Massimo Garavaglia, la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Laura Castelli.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 9, tranne che sull’emendamento Colletti 9.59, su cui invita i presentatori al ritiro, e sull’emendamento Pezzopane 9.61, su cui esprime parere favorevole purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime altresì parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 9-bis e 9-ter, raccomandando altresì l’approvazione dell’articolo aggiuntivo 9-ter.05 dei relatori.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, ricorda che il provvedimento in discussione non costituisce il tradizionale provvedimento cd. milleproroghe, che viene solitamente emanato in conclusione di ogni anno. Comunica pertanto che ci potranno essere successive occasioni per adottarlo.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, Giuseppe Buompane, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 13.

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Venerdì 7 settembre 2018 — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Guido Guidesi, e il sottosegretario per l’economia e le finanze, Massimo Garavaglia.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, passando all’esame delle proposte emendative agli articoli 13-bis e 13-ter, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Russo 13-bis.1, Moretto 13-bis.2, Madia 13-ter.1 e Speranza 13-ter.2 nonché sugli articoli aggiuntivi Lorenzin 13-ter.01, Emanuela Rossini 13-ter.02 e Ungaro 13-ter.03.

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Giovedì 6 settembre 2018 — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Laura Castelli.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 1.1 e Prisco 1.5, sugli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D’Attis 1.10, sull’emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, sugli identici emendamenti De Menech 1.12 e D’Attis 1.13, sugli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15 e sugli identici emendamenti Speranza 1.16 e D’Attis 1.17. Propone l’accantonamento degli identici emendamenti Migliore 1.19, Prisco 1.18 e Pella 1.59 e degli identici emendamenti Prisco 1.49, Migliore 1.50, Speranza 1.100 e Pella 1.101. Esprime parere contrario sull’emendamento Prisco 1.44, sugli identici emendamenti Pella 1.65 e Speranza 1.86, sugli emendamenti Prisco 1.24 e D’Attis 1.73, sugli identici emendamenti Giorgis 1.25, Silvestroni 1.26, Speranza 1.27 e Melilli 1.57, sull’emendamento D’Attis 1.66, sugli identici emendamenti Speranza 1.82 e Pella 1.83, sull’emendamento Prisco 1.34, sugli identici emendamenti Prisco 1.35, Speranza 1.84 e Pella 1.85, sugli identici emendamenti Prisco 1.39, Fassina 1.90 e Pella 1.91, sull’emendamento Speranza 1.41, sugli identici emendamenti Silvestroni 1.42 e Melilli 1.97, sugli emendamenti Prisco 1.43, 1.46 e 1.48, Pollastrini 1.40 e Sorte 1.51 e sugli identici emendamenti Marattin 1.52 e Magi 1.53. Raccomanda l’approvazione dell’emendamento 1.105 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Prestigiacomo 1.54, Speranza 1.55, Paolo Russo 1.56 e Magi 1.58. Propone l’accantonamento degli emendamenti Paolo Russo 1.63 e Prestigiacomo 1.64. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vietina 1.74, Melilli 1.81, Topo 1.89, De Maria 1.102 e D’Attis 1.103, sugli identici emendamenti Pella 1.93 e Speranza 1.94, sugli emendamenti De Maria 1.95, Speranza 1.96, Vietina 1.98 e Ubaldo Pagano 1.99 e sugli identici emendamenti Melilli 1.92 e Pella 1.104. Propone l’accantonamento dell’articolo aggiuntivo Prisco 1.01. Esprime parere contrario sull’articolo aggiuntivo Prisco 1.02…

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, rivedendo il suo precedente

parere, propone di accantonare gli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D’Attis 1.10, l’emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, gli identici emendamenti De Menech 1.12 e D’Attis 1.13, gli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15, nonché gli identici emendamenti Speranza 1.16 e D’Attis 1.17.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, fa presente che l’articolo 6, comma 3-novies, del presente decreto-legge, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici al 31 dicembre 2018.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Ascani 6.1, Ascani 6.2, Ascani 6.4, Ascani 6.3, raccomanda l’approvazione dell’emendamento 6.60 dei relatori, invita al ritiro degli emendamenti Paolo Russo 6.5 e 6.6, che sarebbero rispettivamente assorbito e precluso dall’approvazione dell’emendamento 6.60 dei relatori, invita al ritiro dell’emendamento Fusacchia 6.7, che sarebbe assorbito dalla predetta approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 6.8, Mollicone 6.9, Trancassini 6.10, Paolo Russo 6.11, D’Attis 6.12, Paolo Russo 6.13, Bucalo 6.14, Bucalo 6.15 e Aprea 6.16. Gli emendamenti riferiti al comma 3-octies, relativi al tema dei vaccini, sono accantonati.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, fa notare che gli interventi richiesti dai presentatori delle proposte emendative in esame, riguardanti il tema in discussione, sono già previsti nell’articolo 9 del provvedimento.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Bucalo 6.54, Pezzopane 6.55, Ascani 6.56 e 6.57, Rotta 6.58 e Benamati 6.59. Raccomanda l’approvazione degli emendamenti 6.62, 6.63 e 6.64 dei relatori, esprimendo poi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 6.01, 6.02, 6.03 e Madia 6.04.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, Buompane, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marin 6.17, Lorenzin 6.18, De Filippo 6.19, Occhionero 6.20 e Rizzetto 6.21 e sui subemendamenti Marattin 0.6.65.1, Lucaselli 0.6.65.2, Marin 0.6.65.3, Magi 0.6.65.7, Marin 0.6.65.4 e Marin 0.6.65.5. Raccomanda l’approvazione dell’emendamento 6.65 dei relatori. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti riferiti al comma 3-octies dell’articolo 6, da 6.22 a 6.53, posto risulterebbero preclusi dall’approvazione dell’emendamento 6.65 dei relatori.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 1-bis, fatta eccezione per l’articolo aggiuntivo Montaruli 1-bis.019, sul quale formula una proposta di accantonamento.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, non condivide la richiesta di accantonamento dell’articolo aggiuntivo Ciaburro 1-bis.06.

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Martedì 4 settembre 2018 — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Guido Guidesi.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, osserva, in via preliminare, che l’obiettivo del provvedimento è quello di garantire la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e l’operatività di fondi, anche a sostegno di investimenti, nonché per assicurare il completamento di operazioni di trasformazioni societarie e di trasformazione di accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che è stato modificato nel corso dell’esame al Senato e che risulta piuttosto articolato, rileva, anzitutto, come afferiscano principalmente agli ambiti di competenza della I Commissione il comma 2 dell’articolo 1 e gli articoli da 2 a 8-bis, mentre afferiscono principalmente agli ambiti di competenza della V Commissione, oltre agli articoli 1 e 1-bis, gli articoli da 9 a 13-ter.
Si tratta di 24 articoli, di cui 10 sono stati inseriti nel corso dell’esame al Senato ad integrazione degli originari 14 articoli. Le proroghe ivi contenute sono suddivise per materie: articoli 1 e 1-bis (enti territoriali); articolo 2 (giustizia); articolo 3 (ambiente, energia e gas); articolo 4 (infrastrutture); articolo 4-bis (emittenti radiotelevisive locali); articolo 5 (politiche sociali); articolo 6 (istruzione e università); articolo 7 (cultura); articoli 8 e 8-bis (salute); articolo 9 (eventi sismici); articolo 9-bis (strutture turistico-ricettive); articolo 9-ter (interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici); articolo 10 (sport – Universiade Napoli); articolo 11 (banche popolari e gruppi bancari cooperativi); articolo 11-bis (sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti); articolo 11-ter (attività di agente e rappresentante di commercio); articolo 11-quater (partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali); articolo 12 (fondo di dotazione dell’Istituto centrale per il credito a medio termine – Mediocredito centrale); articolo 13 (finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese); articolo 13-bis; articolo 13-ter (compenso del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale); l’articolo 14 dispone l’entrata in vigore del provvedimento.
Passando alle singole disposizioni di competenza della I Commissione, l’articolo 1 reca disposizioni di proroga di termini in materia di enti territoriali.
In particolare, il comma 2, modificato dal Senato, dispone che le elezioni dei presidenti di provincia e dei Consigli provinciali, il cui mandato sia in scadenza, si svolgano in una unica tornata il 31 ottobre 2018. Si prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. Solo per tale tornata elettorale sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalle elezioni (in luogo della disciplina ordinaria che richiede che il mandato da sindaco scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni).
L’articolo 2, che reca disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia, al comma 1 proroga al 1o aprile 2019 l’efficacia della riforma della disciplina

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6. INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

Vittoria BALDINO (M5S) — Al Ministro dell’interno, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

come riportato da organi di stampa il movimento politico CasaPound risulterebbe avere sede all’interno di un edificio pubblico il quale sarebbe stato occupato senza titolo a partire dal 27 dicembre 2003, senza che mai siano state poste in essere azioni per recuperare l’immobile;

si tratterebbe di un intero stabile di circa sessanta vani, con una ventina di appartamenti e con affaccio su via Napoleone III;

detto appartamento, come riportano organi di stampa, risulterebbe essere di proprietà demaniale e sarebbe in carico al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca il quale avrebbe però sostenuto di non avere più in carico il bene il quale sarebbe rientrato nella sfera di competenza dell’Agenzia del demanio;

conseguentemente in quindici anni di occupazione, le casse dello Stato hanno subito un rilevante danno in termini di mancato utilizzo del cespite immobiliare;

negli anni non risultano essere stati effettuati neppure i necessari censimenti al fine di comprendere chi occupi l’immobile e chi, tra gli abitanti, versi in condizioni di fragilità economico-sociale;

secondo organi di informazione (http://m.espresso.repubblica.it) risulterebbero residenti nel palazzo occupato i vertici nazionali dell’organizzazione politica CasaPound, a partire dal segretario Simone Di Stefano ed il di lui fratello Davide Di Stefano;

sempre tra i residenti risulterebbe essere stata, la moglie del presidente Gianluca Iannone, Maria Bambina Crognale, che alla camera di commercio, nel 2014, avrebbe dichiarato il medesimo domicilio di cui sopra;

è notizia di alcuni giorni fa che la procura regionale della Corte dei Conti ha ordinato alla Guardia di finanza di effettuare un’ispezione che avrebbe dovuto permettere l’accesso ai locali e la valutazione del danno erariale sul quale starebbe lavorando la magistratura contabile;

la Guardia di finanza ha poi effettuato un’ispezione presso il predetto stabile e, come riporta il Corriere della Sera, la procura di Roma ha aperto un’indagine per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di venti militanti di CasaPound –:

se l’immobile de quo sia occupato da persone socialmente ed economicamente fragili e quali iniziative di competenza siano state poste in essere al fine di ottenerne nuovamente la disponibilità.
(4-01739)

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Giovedì 13 settembre 2019, seduta n. 44
Vittoria BALDINO (M5S) — Al Ministro dell’interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, «Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, (…) impartisce, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili»;

il comma 2 della predetta disposizione stabilisce che «le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l’impiego della Forza pubblica per l’esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali»;

con la direttiva del capo di gabinetto del Ministro dell’interno, del 1° settembre 2018, prot. uscita n. 0059445, il prefetto, Matteo Piantedosi, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale con il quale il Ministero dell’interno è stato condannato a risarcimenti molto gravosi, il cui fondamento sarebbe costituito dalle omissioni delle autorità amministrative, quali la mancata prevenzione dell’occupazione e la sua mancata repressione;

nella medesima direttiva vengono rassegnate alle prefetture una serie di indicazioni volte ad «assicurare la massima tempestività nell’iter istruttorio preordinato all’esecuzione dello sgombero, che segue oggi procedure sovente farraginose»;

fermo restando che le ragioni della proprietà devono ovviamente trovare risposte adeguate e che i fenomeni di occupazioni senza titolo, così come altri fenomeni di illegalità, non possono essere giustificati, al contempo si ritiene indispensabile attivare tutti gli strumenti necessari a garantire, soprattutto a chi versa in condizioni di fragilità economica e sociale, idonee soluzioni abitative alternative;

si ritiene che gli enti locali, e in particolare le amministrazioni di livello comunale, cui spettano le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, abbiano bisogno del sostegno da parte dell’amministrazione centrale al fine di poter erogare efficaci interventi a sostegno delle fragilità e del disagio abitativo –:

con quali modalità il Governo intenda intervenire al fine di dare immediato sostegno e supporto agli enti locali nello svolgimento di funzioni legate al superamento del disagio abitativo.
(4-01092)

– . –

Giovedì 13 settembre 2018, seduta n. 44 (in Commissione)
Vittoria BALDINO (M5S) — Al Ministro per la pubblica amministrazione.

— Per sapere – premesso che:

l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 prevede che «Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali … il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà è quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione»;

dal censimento delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni, emergente dal rapporto auto blu 2017 del 16 marzo 2018, si evince che solo il 67,7 per cento degli enti coinvolti abbia risposto ai questionari;

nonostante il numero delle vetture di servizio sia in diminuzione di 774 unità rispetto al 2016, dal medesimo rapporto si apprende che il numero di auto blu risulti oggi ancora molto elevato, ammontando a ben 29.195 autovetture;

alcune amministrazioni hanno addirittura aumentato il parco auto anche di decine e decine di unità (come per le Agenzie fiscali, le università pubbliche, altri enti);

interventi di questo tipo, volti a contenere la spesa pubblica, si ritengono indifferibili sia per ragioni di equità sia al fine di poter destinare altrove le risorse pubbliche –:

se e con quali modalità il Governo intenda assicurare che le amministrazioni pubbliche forniscano dati aggiornati sull’utilizzo di vetture di servizio, al fine di completare il censimento delle medesime e di poter intervenire con processi di razionalizzazione e contenimento.
(5-00437)

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7. ORDINI DEL GIORNO

11 ottobre 2018 – Ordine del Giorno 9/00543-A/005

Primo firmatario: BALDINO VITTORIA 

Giovedì 11 ottobre 2018, seduta n. 61

La Camera,
premesso che:
il diritto di voto si acquista, ai sensi dell’articolo 48, I comma della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, Testo Unico sull’elettorato attivo, al compimento del 18o anno di età, sempre che non sussistano gli impedimenti previsti dall’ordinamento vigente;
l’articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 stabilisce che «alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale» e che «in ciascun comune l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico; nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune»;
all’acquisizione del diritto, l’elettore viene iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale dove eserciterà il diritto di voto;
la tessera elettorale, istituita con la legge 30 aprile 1999, n. 120, è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto, unitamente a un valido documento di identità;
in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 è stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale;
ai sensi dell’articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000 «in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza»;
mentre il successivo articolo 7 stabilisce che «in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all’elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione»;
l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 stabilisce che «le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti» e che «l’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati»;
il successivo articolo 18-bis stabilisce che «l’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a)b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione»; mentre il successivo articolo 19 prevede che «l’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato»;
l’articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, (rubricato «Cambio di residenza in tempo reale») prevede inoltre che «in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione»;
come emerso da organi di stampa, ma come anche attestato da diverse segnalazioni pervenute alla titolare del presente atto, sembra essere ormai diffuso il fenomeno del massiccio cambio di residenza, che avviene esclusivamente per ragioni elettorali e per spostare gli equilibri tra le forze politiche in competizione;
il rischio del verificarsi di tali fenomeni è ovviamente più alto (ed è in grado di incidere sul risultato elettorale) nei piccoli comuni dove anche decine di cambi di residenza posso determinare la vittoria di un candidato a scapito degli altri competitor;
come si è visto la nuova disciplina prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 (poi trasfusa nel suddetto articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) ha introdotto il cosiddetto «cambio di residenza in tempo reale» attraverso il quale ai cittadini si permette di ottenere la residenza del comune prescelto entro 45 giorni dalla dichiarazione di trasferimento;
a ridosso di competizioni elettorali si ritiene indispensabile, per il regolare svolgimento delle elezioni e per la correttezza, in generale, delle operazioni elettorali, che – in caso di mutamenti di residenza – sia la tessera elettorale che l’attestato sostitutivo di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000 vengano rilasciati da parte del comune di nuova residenza, esclusivamente all’esito degli accertamenti da parte degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato,

impegna il Governo

a valutare, per quanto di competenza, di adottare un’iniziativa, anche legislativa, al fine di consentire, in caso di mutamenti di residenza, il rilascio della tessera elettorale nonché dell’attestato sostitutivo di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000, esclusivamente all’esito degli accertamenti da parte degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato.
9/543-A/5. Baldino, Macina, Dieni.

– . –

19 luglio 2018 – Ordine del Giorno 9/00804/038

presentato da Vittoria BALDINO

Giovedì 19 luglio 2018, seduta n. 30

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;
l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, reca disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;
nello specifico l’articolo, al fine di agevolare la ricostruzione, consente agli Uffici Speciali per la ricostruzione di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato;
il personale assunto ai sensi del citato articolo 50-bis resta in servizio fino all’anno 2018;
considerato che:
si rende necessario, al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni volte a prorogare anche per l’anno 2019 i contratti del personale assunto per agevolare la ricostruzione.
9/804/38. Baldino, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D’Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni.

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