Continua, purtroppo, l’irresponsabile esodo di calabresi che risiedono nelle zone rosse verso le proprie famiglie che vivono nella nostra regione. È opportuno mettere di nuovo in guardia che chiunque arriva dal Nord finisce immediatamente in quarantena, ma tutto ciò non limita e, soprattutto, non impedisce un eventuale contagio “inconsapevole”. Non è un invito quello di restare in casa: è un ordine tassativo del Governo, una legge che va rispettata da tutti, per la salvaguardia di tutti. Oltretutto, la violazione dei provvedimenti decisi dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta una denuncia penale a norma dell’art. 650 del Codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità).
A questo proposito una nota del Movimento Difesa del Cittadino, diffusa dal responsabile regionale della Calabria Giorgio Durante chiarisce i rischi che si corrono dal punjto di vista penale. «Il Decreto della Presidenza del Consiglio dell’8 marzo – osserva Durante – prevede pesanti multe e sanzioni per chi non si attiene alle regole e alle disposizioni in esso contenute. A tali disposizioni hanno fatto seguito le norme contenute nel Dcpm del 9 marzo con la finalità di estendere le misure previste per la zona rossa a tutto il territorio nazionale. Nel caso degli spostamenti non rientranti tra quelli autorizzati, articolo 650 c.p., ovvero “Inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, chi viola le direttive emanate dalla Presidente del Consiglio, commette sostanzialmente un reato di tipo penale le cui conseguenze sono: una pena fino a 3 mesi di reclusione e l’ammenda da 206 euro per chi non rispetta gli obblighi imposti per far fronte all’emergenza da Coronavirus. L’aspetto principale che le persone dovrebbero conoscere, e che emerge fortemente come differenza tra multa e sanzione, richiamata nel Dpcm come disposizione contro chi trasgredisce a tale indicazione, è che l’eventuale violazione è considerata una sanzione penale, per cui va annotata nel casellario giudiziario personale e, quindi, può macchiare la fedina penale». Una sanzione – fa notare Durante – da non prendere sotto gamba, dato che si tratta di diritto penale e non di civile. (rrm)