La Calabria diventa zona bianca. Dal 21 giugno, «cessa la limitazione oraria degli spostamenti ed è prevista l’anticipazione delle date di riapertura» – rispetto a quelle fissate dai decreti legge 52 e 65 – per queste attività: parchi tematici e di divertimento; piscine e centri natatori in impianti coperti; centri benessere e termali; feste private anche conseguenti le cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52, che si svolgono al chiuso; sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; corsi di formazione. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52, «fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente».Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose «si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 33 del 2020, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19».
Con la firma del Dpcm del 17 giugno si sono realizzate le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass” che, a partire dal prossimo 1 luglio, garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In questo modo, sarà assicurata la libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro in possesso di un certificato nazionale valido.Nell’ordinanza firmata dal presidente Spirlì si ribadisce, dunque, «la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti Sars-Cov-2, a cura delle Strutture che effettuano il servizio». Si dispone, inoltre, «l’inserimento immediato nel sistema Tessera sanitaria (Certificazioni verdi – Servizi di invio dati tamponi e certificati di guarigione) ovvero, alternativamente previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica Covid-19 regionale “monitoring”, dell’esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cure delle strutture laboratoristiche pubbliche e private autorizzate e/o accreditate, abilitate a tali prestazioni, anche in relazione all’ordinanza n. 15/2021».
Stabilito anche «l’obbligo di alimentare tempestivamente il Sistema tessera sanitaria con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione, a cura: a) delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali; b) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; c) dei medici Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) e i medici Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti)».
Nel provvedimento si sottolinea che i «dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali devono mantenere pienamente aggiornata la piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Coronavirus Covid-19 in Italia dell’Istituto Superiore di sanità, valorizzando tutti i campi delle schede sanitarie, incluso lo stato clinico».Si dà mandato al delegato del Soggetto attuatore «di definire le ulteriori procedure operative finalizzate all’organizzazione funzionale della gestione dati, oggetto del presente provvedimento».Viene precisato, infine, che «il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali, e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate».