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La nuova ordinanza della Santelli: cosa cambia dal 18 maggio

La nuova ordinanza (n. 43) della presidente della Regione Calabria Jole Santelli indica le nuove disposizioni che decorrono dal lunedì 18 maggio. Non serve più l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della regione, ma rimane il divieto di assembramento. Per i rientri da altre regioni è sempre necessario registrarsi e prevedere una quarantena di 14 giorni. Restano sospesi gli spettacoli anche all’aperto fino al 14 giugno. Negli allegati (che sono presenti in calce all’articolo e si possono scaricare a documentazione e supporto delle linee guida da seguire) ci sono le informazioni che interessano i vari settori produttivi (Ristorazione, attività turistiche, servizi alla persona, musei, ecc.)

Ecco l’ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020

1. A decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Non è necessario, pertanto, giustificare lo spostamento delle persone fisiche, agli organi di controllo, fermo restando il divieto di assembramento in qualsiasi luogo, il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e igiene, con particolare riferimento a quanto previsto nel DPCM 17 maggio 2020. Il modulo di autocertificazione rimane obbligatorio per gli spostamenti extraregionali consentiti.

2. Tali misure potranno essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 del citato Decreto Legge, con riferimento al particolare aggravamento della situazione epidemiologica Regionale.

3. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per la Regione Calabria, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.

4. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, nella regione Calabria, da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.

5. In ogni caso, i rientri consentiti previsti ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere preventivamente comunicati, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e seguiti dalla quarantena domiciliare obbligatoria a scopo precauzionale (di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che disporrà la necessaria sorveglianza, con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. La quarantena non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, di lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, attraverso la prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto di mobilità vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;

7. La quarantena precauzionale è applicata, attraverso prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, con provvedimento dell’Autorità Sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al SARS-CoV-2/COVID-19, agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Eventuali riunioni, ove non sia possibile la realizzazione con modalità a distanza, si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

9. È consentita dal 18 maggio 2020 l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali anche presso i presidi ospedalieri, sia quelli direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie che quelli afferenti alle Aziende Ospedaliere, precedentemente sospese, da ultimo, con Ordinanza n. 40/2020, nonché l’attività di ricovero con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019), da erogarsi a cura delle strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate, nel rispetto delle misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni fissate nel DPCM 17 maggio 2020 e nelle norme di legge vigenti.

10. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

11. Dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato A alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel suddetto documento “Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” rep.20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato al DPCM 17 maggio 2020, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi.

12. Le attività relative agli Stabilimenti Balneari e Spiagge sono consentite a partire dal 20 maggio 2020.

13. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.

14. A decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, allegate al DPCM 17 maggio 2020.

15. Le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, come previsto all’art. 2 del DPCM 17 maggio 2020.

16. Il mancato rispetto dei contenuti dell’Allegato A alla presente Ordinanza, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

17. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, la Regione monitora, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e, riguardo a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono oggetto di comunicazione da effettuarsi a cura della Regione ai sensi dell’art. 1 comma 16 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, anche ai fini dell’eventuale introduzione di misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

18. Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. 19. Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

20. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.

21. Restano sospese tutte le altre attività indicate nel DPCM 17 maggio 2020.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità Statali sono irrogate dal Prefetto.
Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al punto 5 della presente Ordinanza, in relazione all’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Le misure di cui alla presente Ordinanza si applicano dal 18 maggio 2020. Per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nel DPCM 17 maggio 2020 e nei relativi allegati. (rcz)

Allegato-1-Ordinanza-17-Maggio-

Allegato-A-Ordinanza-17-maggio-Linee-Guida-Regioni

 

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