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Pillole di Previdenza / La pensione supplementare

Riforma Anziani, approvata la legge delega al Governo a sostegno della terza età

di UGO BIANCO – È una prestazione economica erogata dall’Inps agli uomini ed alle donne, già titolari di pensione, ad esempio a carico del fondo di gestione dipendenti pubblici, nel caso di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti privati (AGO), quando non sono sufficienti alla liquidazione di un altro assegno mensile. Sono numerosi i casi di lavoratori che nel corso della vita cambiano attività. Di conseguenza, sono titolari di versamenti previdenziali sparsi in più gestioni. In tale circostanza, oltre ad esercitare in diritto alla ricongiunzione, alla totalizzazione o al cumulo, accuratamente valutati nella convenienza, si può richiedere una prestazione principale nel fondo dove sono soddisfatti i requisiti minimi di pensionamento, e successivamente, proporre istanza per ottenere una pensione supplementare calcolata sui restanti contribuiti, insufficienti per la concessione di seconda pensione.

E’ quanto stabilito dall’ art. 5 delle legge 1338/1962 “Diritto alla pensione supplementare”, in vigore dal 01/05/1968, e modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1968 n. 488 Art. 12 che ne stabilisce la decorrenza, le modalità di liquidazione ed un eventuale aumento. Per fare un esempio, prendiamo il caso di un pensionato ex-Inpdap (fondo gestione pubblico) con 3 anni di contributi da dipendente privato, potrà chiedere la pensione supplementare nell’AGO, solo sui contributi versati. L’età anagrafica per ottenere il beneficio è fissata a 67 anni, come stabilito dalla legge Fornero. E’ obbligatoria la cessazione dell’attività di lavoro. Per i titolari di contributi versati nella gestione separata (Legge 335/95) può essere liquidata una pensione supplementare, qualora l’iscritto ha già ottenuto una pensione principale. Nel caso di decesso del lavoratore o del pensionato il superstite ha diritto alla pensione supplementare di reversibilità o indiretta. Non è prevista l’applicazione del trattamento minimo. In caso di versamenti contributivi successivi alla decorrenza della pensione di vecchiaia supplementare si può fare richiesta di supplemento.  In conclusione, è importante sottolineare che optare per il cumulo di tutti periodi assicurativi obbligatori o beneficiare della prestazione in esame, mette in pensionando davanti ad una scelta irrevocabile, con conseguenti vantaggio o svantaggi.

Il cumulo valorizza tutta la contribuzione, anche gli spezzoni della gestione pubblica o delle casse previdenziali dei liberi professionisti, che andrebbero persi, in caso di non maturazione dei requisiti minimo autonomo.

La pensione supplementare, che viene definita solo sui contributi della gestione privata (AGO), non prende nella base di calcolo altre gestioni, dunque farebbe perdere i rendimento di quest’ultimi. Per evitare ciò, in ogni caso, prima di richiedere una pensione supplementare, è bene valutare la possibilità di esercitare il diritto al cumulo.  ν

[Il dr. Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi  Dipartimento Calabria]

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