di UGO BIANCO – La Dis-Coll è una misura di sostegno economico rivolta a collaboratori e lavoratori parasubordinati che perdono il lavoro in modo involontario. Si tratta di un’indennità temporanea, erogata dall’Inps, che offre un aiuto concreto nell’attesa di trovare un nuovo impiego. Ma di cosa si tratta esattamente? Chi può beneficiarne? E quali sono gli importi previsti? In questo articolo cercherò di spiegare, in modo chiaro e sintetico, le caratteristiche essenziali della prestazione, che, introdotta in via sperimentale dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, diventa strutturale con la Legge 22 maggio 2017, n. 81. Nel tempo, il quadro normativo si è progressivamente arricchito e consolidato. Gli ultimi interventi riguardano il Decreto Coesione 2024, convertito con la Legge n. 95/2024, che stabilisce l’iscrizione automatica dei beneficiari al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e le modalità operative, definite con il Decreto n. 174 del 21 novembre 2024. La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre rifinanziato la misura per l’anno in corso e per il triennio successivo, garantendone la prosecuzione.
Chi sono i beneficiari?
Possono beneficiarne i seguenti soggetti: Collaboratori coordinati e continuativi; Collaboratori a progetto; Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Quali requisiti occorrono?
- essere iscritto in via esclusiva al fondo GS Gestione Separata Inps; stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n° 150 del 14 settembre 2015; possedere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno precedente all’evento e fino al giorno della cessazione del lavoro; non essere pensionato; non possedere una partita Iva; non essere amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti.
Come fare domanda?
La Dis-Coll è concessa con domanda esclusivamente telematica. Nell’ottica degli interventi finanziati con il Pnrr, a sostegno della digitalizzazione della pubblica amministrazione, è stata introdotta una nuova procedura interattiva, che fornisce all’assicurato degli input durante la compilazione dell’istanza, allo scopo di minimizzare il rischio di errore.
Da quando decorre?
La richiesta va trasmessa obbligatoriamente entro 68 giorni dalla conclusione del contratto di collaborazione. Decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’attività, se presentata nei primi otto giorni dalla cessazione. Oltre il predetto limite, decorrerà dal giorno successivo alla data del protocollo. La stesso vale al termine di un periodo di maternità o degenza in ospedale.
Quanto spetta?
L’importo dell’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile (reddito imponibile) calcolato sui versamenti contributivi effettuati durante l’anno di cessazione dell’attività e l’anno civile precedente, diviso il numero di mesi di contribuzione, anche frazionati. Non può superare la misura massima di 1.562,82 euro per il 2025.
Qual è la durata?
La prestazione Dis-Coll dal 1° gennaio 2022 ha una durata massima di 12 mesi.
Come si presenta la domanda?
Ci sono diverse modalità: direttamente dal sito Inps mediante la piattaforma dedicata, accedendo con lo spid o con la Carta di identità elettronica (CIE); con l’assistenza dei Patronati o degli intermediari abilitati; tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Le novità introdotte con il D.lgs 36/2021, richiamate nella circolare Inps 67 del 20 maggio 2024, estendono la DIS-COLL ai lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome nel settore dilettantistico, purché iscritti alla gestione separata dal 1° luglio 2023. È bene ricordare che la presentazione della domanda vale anche come Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). Di conseguenza, l’INPS trasmette automaticamente i dati a Sviluppo Lavoro Italia (ex Anpal) per l’inserimento del richiedente nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Entro 15 giorni dalla richiesta dell’indennità, l’interessato dovrà rivolgersi al Centro per l’Impiego per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, primo passo per il reinserimento nel mercato del lavoro. (ub)
[Dr. Ugo Bianco, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]