PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti

di UGO BIANCOL’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti è una prestazione economica di tipo assistenziale.

È riconosciuta dall’Inps a chi ha un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche in presenza di correzioni, indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Istituita dall’articolo 1 della legge n° 406/1968 ed integrata dalla legge 508/1988, per riceverla è necessario fare richiesta ed essere sottoposto ad accertamento sanitario presso la competente commissione medica Inps.

L’interessato deve essere cittadino italiano, dell’unione europea, con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, oppure extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo Unico immigrazione) e la residenza stabile e abituale in Italia. La prestazione è corrisposta per 12 mensilità, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Eccezionalmente, decorre dalla data stabilita dalla commissione medica, appositamente indicata sul verbale di riconoscimento. E’ compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa. Può cumularsi con l’indennità di accompagnamento liquidata agli invalidi civili totali o con l’indennità di comunicazione assegnata ai sordomuti.

Alla pari della varie indennità riconosciute agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, tale provvidenza economica non è assoggettabile all’Irpef. Inoltre, con la legge 429 del 31 dicembre 1991, il legislatore ha stabilito che dal 1 marzo 1991 l’importo fosse pari a quello corrisposto agli invalidi di guerra con cecità assoluta e permanente.  Per il 2023 l’importo riconosciuto è pari a € 959,21. Viene ridotta a € 93,00 mensili durante tutto il periodo che minorato beneficia dell’assistenza prestata da un volontario del servizio civile. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: I ciechi civili

di UGO BIANCOLa tutela dei cittadini affetti da cecità totale e parziale rappresenta per l’Inps una fondamentale attività di sostegno economico alla disabilità. Secondo il rapporto Istat “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell’Unione Europea” del 2019 le gravi patologie visive colpiscono mediamente il 2,1% della popolazione UE dai 15 anni in poi. Dai 65 anni si arriva al 5,6%, mentre dai 75 anni in su è 8,7%. In Italia la platea dei non vedenti gravi rispecchia l’andamento dell’Europa.

Dai 15 anni è 1,9% della popolazione, mentre si sale al 5 % per gli over 65. Chi ha più dei 75 anni si attesta all’8% sul totale. Per quanto riguarda la limitazione moderata della vista siamo al 16,7% dopo i 15 anni, al 28,80% per gli ultra 65enni ed il 33,9% per gli over 75. Dalla lettura di questi dati si comprende una sensibile diffusione del problema in tutta la popolazione. Motivo per cui la ricerca sanitaria è da sempre impegnata nello studio di nuove tecniche, capaci di minimizzare le difficoltà di deambulazione. In ogni caso di deficit visivo deve riferirsi a cause congenite o sopravvenute, non generate da guerra o da infortunio sul lavoro o servizio. La legge 138 del 3 aprile 2001 ha stabilito quali sono le varie categorie di ciechi civili: 

  • Ciechi assoluti caratterizzati da un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, perfino in presenza di una correzione;
  • Ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, nonostante una correzione (ciechi ventesimisti);
  • Ciechi decimisti con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Con la legge 66/1962 tale categoria è stata abolita, salvaguardando quanti già godevano del beneficio.   

   Per accedere alle prestazioni economiche commisurate al grado di cecità occorre possedere il riconoscimento sanitario dalla competente commissione medica, oltre ai requisiti amministrativi richiesti dalla normativa vigente. A tal fine, il minorato deve inoltrare domanda on line mediante il sito internet dell’Inps, previo rilascio del certificato (Mod. C) a cura del medico certificatore.

Quali sono i benefici economici? 

La pensione ai ciechi assoluti

Il riconoscimento della “cecità assoluta” prevede     l’erogazione di una prestazione economica dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo mensile è di € 339,48 per i ciechi non ricoverati è di € 313,91 per quelli ricoverati. Spetta per 13 mensilità ai soggetti di maggiore età, a condizione che il reddito personale annuale sia inferiori ai limiti stabiliti. Per il 2023 è pari a € 17.920,00 lorde. Inoltre, necessita essere italiano, cittadino UE con l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza o extracomunitario con il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione). Per tutti la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione ai ciechi civili parziali (c.d. ventesimisti)

Anche per il riconoscimento della “cecità parziale” è prevista l’erogazione di una prestazione economica. La decorrenza, anche in questo caso, è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo erogato è di € 313,91, liquidato ai soggetti di maggiore età, a condizione che il reddito personale sia inferiori ai limiti stabiliti annualmente. Per il 2023 è pari a € 17.920,00 lorde. Ovviamente essere italiano, cittadino UE con l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza o extracomunitario con il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione). Tutti con la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il computo dei contributi pre-ruolo

di UGO BIANCOI dipendenti pubblici, ed in particolare la categoria degli insegnati, ai fini della ricostruzione della carriera previdenziale, talvolta devono scegliere come valorizzare ai fini del diritto e della misura i contributi versati per il servizio pre-ruolo. Mi riferisco, per esempio alle supplenze scolastiche antecedenti al 1 gennaio 1988, accreditate nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago).

Questo diritto è garantito dal “computo” che, istituito dall’articolo 10 del D.P.R. 1092/1973, consente il trasferimento di quest’ultima tipologia di contributi nella gestione Stato. Ne esistono varie tipologie a seconda del tipo di servizio prestato: 

  • Il computo dei servizi non di ruolo espletati per lo Stato con contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria o ai fondi speciali di previdenza (art. 11 del D.P.R. 1092/1973);
  • Il computo dei periodi lavorativi di ruolo e non di ruolo, svolti alle dipendenze di istituti di diritto pubblico controllati dallo Stato, di enti locali territoriali e parastatali (art. 12 del D.P.R. 1092/1973);
  • Il computo dei periodi di lavoro che hanno costituito titolo di accesso per l’inquadramento nell’amministrazione pubblica in qualità di dipendente di ruolo e non di ruolo (art. 15 del D.P.R. 1092/1973).

Ognuna di queste tipologie è gratuita e necessita di una specifica domanda da presentare durante l’attività di lavoro o entro 90 giorni dalla data di cessazione del servizio. Quando si termina il lavoro per raggiunti limiti d’età, la richiesta di computo va inoltrata all’Inps almeno due anni prima della risoluzione contrattuale. (Circolare ex Inpdap 11 giugno 2004 n. 38 e messaggio Inps 23 novembre 2015 n. 7101). Occorre ricordare che dal 01 gennaio 1988 non necessità formalizzare una istanza nel caso di lavoro del dipendente statale, espletato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R 1092/1973 o supplenze della scuola che prevedono la contribuzione alla cassa Tesoro (Inpdap).

Dal 4 aprile 2013 esistono diverse modalità di invio della domanda: 1. direttamente dal sito Inps mediante il canale dedicato accedendo con lo spid o con la Carta di identità elettronica (CIE); 2. mediante l’assistenza dei Patronati o intermediari abilitati; 3. tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 (rete fissa) oppure 06 164 164 (rete mobile). L’importante è rispettare i termini previsti per l’invio. A volte capita di vedere una domanda prodotta fuori termine. In questo caso la respinta non produce nessun effetto sul trasferimento dei contributi. Di conseguenza, il futuro calcolo della pensione pubblica non verrà mai effettuato con l’aggiunta del versamenti pre-ruolo periodici. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Naspi precompilata

di UGO BIANCOIn Italia ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro involontariamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, viene eroga dall’Inps una prestazione economica definita Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego). Introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo n° 22 del 4 marzo 2015 e modificata dalla legge di Bilancio 2022 n° 234 l’art. 1, commi 221-222, ha sostituito tutte le misure a sostegno dei disoccupati.

Per chiarire le modalità di accesso al beneficio, nel corso degli anni, l’Istituto ha emanato molteplici direttive. Le più importanti sono le circolari n° 94/2015, n° 174/2017, n° 177/2017, n° 88/2019 e la n° 2/2022, che in modo dettagliato, danno un valido contributo operativo all’applicazione dell norme sopra citate. 

Ma chi sono i beneficiari? 

La Naspi viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con l’esclusione dei titolare di un contratto a tempo indeterminato ed appartiene alle pubbliche amministrazioni, dei braccianti agricoli a tempo determinato e indeterminato.  Possono beneficiarne gli apprendisti, i soci-lavoratori delle cooperative, assunti con contratto di lavoro dipendente, i lavoratori subordinati del settore artistico, e per finire i dipendenti a tempo determinato del pubblico impiego. Con la legge di Bilancio del 2022 è stata ampliata la platea dei beneficiari. Sono stati inclusi i lavoratori agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi, che si occupano della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o zootecnici. 

Quali sono i requisiti?

La Naspi prevede che il richiedente abbia perso involontariamente il proprio lavoro e che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

  • lo stato di disoccupazione, come stabilito dall’art.1 comma 2 lettera c del D.lgs 181/2000;
  • almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni prima della cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver dichiarato al Centro per l’Impiego la propria disponibilità ad una nuova assunzione e aderire alle politiche attive del lavoro.

Ma quanto spetta?

L’importo mensile della Naspi è il 75 % della media della retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni. Dal sesto mese di indennizzo, si applica una riduzione sul rateo del 3 %, mentre per chi ha compiuto più di 55 anni di età, questo taglio opera dall’ottavo mese. 

Qual è la durata? 

È pari alla metà delle settimane di contribuzione, con esclusione dei periodi già indennizzati come disoccupazione, versate negli ultimi 4 anni. 

A chi si presenta la domanda?

La Naspi va trasmessa all’Inps in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal primo giorno successivo alla presentazione, se si invia all’Istituto entro i primi 5 giorni dal licenziamento. Se si inoltra successivamente a quest’ultima data, la decorrenza è dal 7 giorno successivo alla trasmissione. 

Ci sono diverse modalità di invio:

  • direttamente dal sito Inps mediante il canale dedicato accedendo con lo spid personale;
  • mediante l’assistenza dei Patronati o intermediari abilitati;
  • tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 oppure 06 164 164.

Di recente ed in via sperimentale, l’Inps ha adottato una nuova modalità di presentazione dell’istanza. È quanto stabilito nel messaggio n° 1488/2023 che adotta un metodo semplificato on line. Il nuovo servizio, in parallelo alle storiche modalità di trasmissione, è una procedura web precompilata popolata dai dati previdenziali in possesso dell’Istituto. Un controllo automatico consente di verificare se l’utente è in possesso di una partita Iva, dell’iscrizione ad albi o ordini professionali, dell’iscrizione alla gestione separata, o la titolarità di prestazioni previdenziali incompatibili, come l’assegno ordinario di invalidità. Inoltre, durante la compilazione dei quadri, appare una schermata con “Avvisi”, generati dai controlli automatici e da quanto dichiarato dell’utente.

Da essi possono rilevare tutte le criticità che ostacolano il riconoscimento della prestazione. Per esempio, la causale di cessazione del lavoro non ammessa o la presenza di una iscrizioni ad altra gestione previdenziale, a cui obbligatoriamente deve seguire la comunicazione dei redditi presunti per l’anno in corso. Questo progetto dal nome “Reingegnerizzazione della Naspi e della DIS-COLL” vale come processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, voluto fortemente dall’Inps e finanziato con fondi del Pnrr. Dal mese di luglio 2023, la sperimentazione è disponibile al cittadino, mentre da ottobre 2023, l’applicazione è fruibile dagli Istituti di Patronato mediante la sezione web a loro dedicata. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’ecocert Inps

di UGO BIANCOL’Ecocert è un estratto conto contributivo rilasciato dall’Inps, con valore di certificato, ai sensi dell’art. 54 legge 9 marzo 1989, n° 88. In esso è indicato il totale dei contributi previdenziali validi per le varie tipologie di pensione, tranne i versamenti confluiti nella gestione separata. Quando si desidera controllare semplicemente la posizione assicurativa è sufficiente visionare un estratto conto assicurativo (mod. ECO) Figura 1, accedendo alla sezione dedicata del sito Inps. Tuttavia, quando si è vicini alla pensione, è consigliato richiedere un Ecocert, con valore legale e controllato dall’operatore, prima di essere rilasciato. All’interno del modello sono riportati i dati anagrafici del lavoratore, i versamenti contributivi suddivisi in periodo di riferimento, la tipologia dei contributi, se da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, il servizio militare, la contribuzione figurativa, per malattia o disoccupazione. Con messaggio Inps n° 1727/2023, questo documento è stato esteso, in via sperimentale, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per intenderci, gli (ex-Inpdap), delle sedi territoriali Asti, Ravenna, Macerata, Avellino e Messina. Successivamente, è stato istituito per tutti il territorio delle direzioni regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia.

estratto conto assicurativo

Come ottenere il proprio Ecocert? 

Innanzitutto si rilascia su domanda dell’assicurato, formalizzata attraverso due modi diversi. Mediante il canale dedicato nel portale Inps, a cui si accede con il proprio spid o la carta d’identità elettronica (CIE) oppure recandosi presso gli Enti di Patronato. (Figura 2 e 3)  

 

Egocert

In quanto tempi si ottiene?

Entro trenta giorni lavorativi, dalla data dell’istanza, si ottiene la certificazione. Nel caso trascorre più tempo è preferibile prendere contatti con la sede Inps di competenza e verificarne lo stato di lavorazione.

Com’è fatto il modello Ecocert?

È suddiviso in due parti. La prima, dal riepilogo della contribuzione da lavoro dipendente, autonomo, figurativa, per malattia e disoccupazione. Calcolati ai fini della pensione di vecchiaia o anticipata, e riferiti ad una data stabilita. (Figura 4)

contributi

La seconda, da un riepilogo dei periodi coperti da contribuzione con l’indicazione delle settimane valide per il diritto e la misura della pensione, la retribuzione e le note. (Figura 5)

Ecocert

 

L’Ecocert è di grande utilità quando si vuole attingere a informazioni non rilevabili dal semplice estratto contributivo. Per esempio, in caso di contribuzione agricola dipendente, espressa in giorni, l’istituto opera una trasformazione in settimane, facilitandone la correttamente lettura nel totale dei contributi utili per la pensione. (Figura 4). (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La contribuzione volontaria

di UGO BIANCO – La contribuzione volontaria è un istituto previdenziale che consente di continuare a versare in contributi in caso di perdita del lavoro. Potrebbe accadere a qualsiasi lavoratore, dipendente pubblico o privato, autonomo o parasubordinato, smette di lavorare senza raggiungere il minimo contributivo per accedere alla pensione.

In questa circostanza, per evitare che tutti i contributi rimangono dormienti, si può fare richiesta di prosecuzione volontaria all’Inps e farsi carico del costo di tutta la contribuzione mancante. Ai sensi dell’art. 9 del Dpr 1432/1971 sono equiparati ai contributi obbligatori, validi per raggiungere il diritto alle prestazioni, all’anzianità contributiva e la base retributiva pensionabile. Il decreto legislativo 184/1997 ha dato la possibilità, originariamente prerogativa dei lavoratori dipendenti privati e autonomi, di versare i contributi volontari anche ai dipendenti pubblici e agli iscritti alla gestione separata.

Quali sono i requisiti per essere autorizzato ai versamenti volontari?

Il richiedente deve possedere una delle seguenti condizioni: 3 anni di contribuzione nei 5 anni antecedenti la domanda di autorizzazione; 5 anni di contribuzione, a prescindere dal posizionamento temporale dei versamenti.

Qual’è la contribuzione valida ai fini dell’autorizzazione? I contributi obbligatori previsti per il lavoratori dipendenti o autonomi; i contributi derivati dal riscatto; contribuzione figurativa da CIG, da TBC o da aspettativa;

Sono esclusi tutti i contributi (c.d. periodi neutri) riferiti al servizio militare, alla maternità o alla disoccupazione indennizzata.

Chi non può versare i contributi volontari?

Non è consentito versare i contributi volontari alle seguenti categorie:

  • Lavoratori iscritti a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
  • Lavoratori titolari di pensione diretta erogata da qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria;
  • Lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
  • I liberi professionisti iscritti alla casse professionali.

A chi va presentata la domanda di autorizzazione dei versamenti volontari?

Si trasmette all’Inps in via telematica, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell’indirizzo di residenza. Fondamentale è la compilazione della sezione dove si effettua la gestione di accantonamento dei versamenti e la condizione lavorativa alla data della domanda. Nel caso la domanda di pensione viene respinta per carenza  contributiva, la stessa richiesta viene trattata come autorizzazione per i versamenti volontari.

Quanto si pagano i contributi volontari?

Per l’accredito di un anno contributi, nel 2023, occorre versare una somma minima di € 3870,00. La circolare Inps n. 22/2023 ha stabilito i nuovi parametri di calcolo dei versamenti volontari per categoria. Ovviamente, per ogni tipologia di lavoratore esiste un metodo diverso di determinazione dell’importo annuale. Oltretutto, a fare la differenza è anche la decorrenza dell’autorizzazione, prima o dopo il 31 dicembre 1995.

Un esempio si può fare con gli ex dipendenti, per i quali l’ammontare del contributo volontario settimanale si ottiene applicando alla retribuzione dell’ultimo anno di lavoro, l’aliquota del 27,87 %, se autorizzati fino al 31 dicembre 1995, e del 33 %, per quelle successive. Se consideriamo la retribuzione base minimale, pari al 40% della pensione minima (€ 563,74), con una retribuzione minima di € 225,50, il contributo settimanale vale € 62,84 per le autorizzazioni prima del 31 dicembre 1995 e € 74,41 per le successive. (Contributo settimanale € 74,41 x 52 settimane = € 3870,00)

[Ugo Bianco è residente dell’Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

 



PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Pensione di vecchiaia e l’invalidità specifica

di UGO BIANCOL’ordinamento previdenziale italiano per alcune categorie di lavoratori riconosce la pensione di vecchiaia anticipata rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge Fornero. E’ quanto recita l’articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 503/1992, che in presenza di una invalidità specifica dell’80% e particolari requisiti amministrativi, consente di lasciare il lavoro per ragioni fisiche e mentali.

A chi spetta? 

Ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps (Ago) oppure ai fondi sostitutivi (telefonici, elettrici, trasporti, volo, ecc) in possesso di contribuzione versata al 31.12.1995. (Circ. Inps 82/1994)

Quali sono i requisiti amministrativi?

Nel 2023 e fino al 31 dicembre 2024 è necessario avere almeno 20 anni di contributi, 61 anni d’età per gli uomini e 56 per le donne, e aspettare l’apertura della “finestra mobile” dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici. (Circ. Inps 35/2012)

Chi possiede 15 anni di contributi prima del 1992, in base alla prima deroga Amato, fino al 31 dicembre 2024 potrà accedere alla vecchiaia anticipata con 61 anni se uomo e 56 anni se donna. Ancora più ridotta è l’età anagrafica per i non vedenti. Per questa categoria occorrono 56 anni per l’uomo e 51 anni per la donna.   

Totalizzazione, cumulo e ricongiunzione? 

Ai fine del perfezionamento dell’anzianità assicurativa, in caso di vecchiaia anticipata, non è consentito avvalersi della totalizzazione dei contributi. Così come anche del cumulo presso fondi differenti. L’unico istituto valido per unificare i contributi è la ricongiunzione. Con essa è possibile trasferire la contribuzione di diverse gestioni nel fondo dei lavoratori dipendenti. 

Qual è il requisito sanitario?

L’assicurato che intende presentare la domanda ha l’obbligo di farsi redigere dal medico certificatore il modello SS3 on line.  Questo documento, abbinato alla richiesta telematica, a cura del richiedente, consentirà all’Inps di programmare la visita medica presso la commissione sanitaria. La valutazione del grado di invalidità è stabilito dalla legge 222/1984 (c.d. invalidità specifica) secondo cui si considera invalido colui che ha la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Da non confondersi con l’invalidità civile (c.d. invalidità generica) stabilita della legge 118/1971. Certamente quest’ultimo giudizio rappresenta un fattore di valutazione medico legale per la commissione, ma non stabilisce obbligatoriamente la concessione della pensione di vecchiaia anticipata.  (Circ. Inps 82/1994)

La decorrenza? 

Nel caso specifico dobbiamo richiamare il concetto di finestra mobile. Dopo il riconoscimento della prestazione, il primo pagamento avverrà dopo 12 mesi. (ub)

[Ugo Bianco  è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il cumulo dei contributi

di UGO BIANCO – È, ormai frequente trovare carriere lavorative composte da tanti spezzoni di lavoro. Oggi si parla del c.d. lavoro mobile, molto più del passato, a causa di un incremento dei lavoratori che cambiano spesso attività. Questa dinamica si concretizza con la nascita di svariate posizioni assicurative, composte da contributi in diverse gestioni. Mi riferisco al fondo lavoratori dipendenti (FPLD), alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), ed alla gestione separata. Oltre ai fondi sostitutivi ed esclusivi o alla contribuzione delle casse previdenziali dei professionisti.

La diffusione di questa dinamica, a mio parere, è frutto di scelte di tipo volontario o obbligatorie. Nel primo caso, possiamo citare la necessità di migliore la retribuzione, la carriera professionale o scegliere un migliore ambienti lavorativo. Nel secondo caso, si tratta di scelte obbligate, dovute ad esempio alle crisi economiche, vulnerabili e deleterie per le attività economiche. La stato di disoccupazione, attraverso le misure di sostegno, consente al lavoratore di riqualificarsi per nuove e migliori opportunità professionali. In questa circostanza possiamo parlare del “cumulo contributivo”, che permette di unificare i contributi previdenziali, senza onere, e richiedere una sola pensione. In passato era possibile cumulare i contributi solo per la liquidazione della pensione di vecchiaia. Con la legge di bilancio 2017, la n° 232/2016 e le modifiche apportate all’art. 1 della legge 228/2012, è possibile richiedere la pensione anticipata in regime di cumulo. Con l’art. 1 comma 195 della predetta legge di bilancio, è consentito sommare tutta la contribuzione, senza trasferire i versamenti tra i vari fondi e mantenendo il calcolo previsto nelle singole gestioni (retributivo, misto o contributivo).

Dunque si può ricevere un trattamento pensionistico composto da una quota conteggiata con il sistema retributivo, e per la contribuzione versata dopo il 1 gennaio 2012, mantenere il calcolo contributivo. Da ricordare che a fini della verifica dei requisiti, quando si opta per il cumulo, tutti i versamenti corrispondenti a periodi sovrapposti si considerano una sola volta. Inoltre, chi possiede una pensione già liquidata da una gestione, non può beneficiare di questo strumento. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione previdenziale dei liberi professionisti

di UGO BIANCONell’ultima parte dedicata alla ricongiunzione contributiva voglio citare alcuni obblighi amministrativi che il richiedente deve rispettare per completare il trasferimento dei contributi. L’istituto, l’Ente o la Cassa Previdenziale dei professionisti, dopo aver istruito la pratica, emette un provvedimento di accoglimento o una reiezione.

Nel primo caso, nell’atto sono indicati i periodi contributivi trasferibili, la loro validità per il diritto e per la misura della pensione, e le modalità di pagamento in unica soluzione o rateale. Entro 60 giorni dalla ricezione, l’interessato ne deve confermare l’accettazione, altrimenti viene considerato rinunciatario. Qual’ora si decide di accettare l’onere, si può pagare in una sola soluzione oppure a rate. In ogni caso, questa scelta determina la irrevocabilità del trasferimento dei contributi. Qual’ora non si assolve al pagamento di tutta la somma accettata, l’istituto diffida l’assicurato. Viene attua la risoluzione per inadempimenti e si procede alla restituzione della somma versata. Non è prevista la liquidazione di interessi.

Nel secondo caso, parliamo di reiezione, quando viene certifica l’impossibilità di ricongiungere i contributi. Non è molto frequente, ma può accadere. In questa circostanza, con una motivazione valida, si può proporre ricorso amministrativo. Ai liberi professionisti, iscritti o che lo sono stati, alle casse previdenziali delle categoria, è ammessa la possibilità di trasferire in contributi previdenziali in una sola gestione ed ricevere una sola pensione.   

Con la legge 45 del 5 marzo 1990 il legislatore ha stabilito che si possono ricongiungere le diverse posizioni assicurative e i contributi previdenziali versati nelle casse dei liberi professionisti. Esistono due tipologie di trasferimento. In primo luogo, l’articolo 1 comma 1 della citata norma, consente al lavoratore dipendente pubblico o privato e agli autonomo di trasferire i contributi versati da professionista nella gestione previdenziale obbligatoria a cui è iscritto all’atto della domanda. In secondo luogo, viceversa, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 è data la possibilità al libero professionista, che esercita una attività professionale e regolarmente iscritto alla cassa previdenziale di riferimento, di ricongiungere verso quest’ultima tutti i contributi versati da lavoratore dipendente pubblico e privato oppure autonomo.

È ammessa la richiesta formulata dai superstiti, ma necessariamente da presentare entro due anni dal decesso dell’assicurato. Una volta inoltrata l’istanza, per gli effetti degli articoli sopra citati, entro 60 giorni la gestione previdenziale verso cui si vuole confluire tutta la contribuzione, fa richiesta ai vari fondi di trasmettere tutto i dati necessari per la costituzione di una sola posizione assicurativa ed il relativo onere. Il tempo previsto per assolvere a quest’ultimo adempimento è di 90 giorni. Dalla domanda, trascorsi massimo 180 giorni, viene emesso un provvedimento con cui si comunica all’interessato l’ammontare da versare, i periodi ricongiungibili e la possibile rateizzazione dell’onere. 

[Ugo Bianco  è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione: Un piccolo vademecum

di UGO BIANCOQuesto secondo appuntamento dedicato alla ricongiunzione previdenziale vuole essere un piccolo vademecum di supporto ai lavoratori e alle lavoratrici che si approcciano alla scelta di trasferire i contributi lavorativi in una sola gestione pensionistica. Premesso che dal 01 luglio 2010, con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, la ricongiunzione è sempre onerosa, occorre fare sempre una attenta riflessione sull’intera carriera lavorativa e la prospettiva di pensione. Prima della citata disposizione, solo le istanze tese a trasferire in contributi dai fondi alternativi verso il FPLD (art.1 legge 29/79), venivano accolte senza onere per l’interessato. 

La domanda di ricongiunzione?

È una richiesta a cura dell’interessato o dai suoi superstiti, da inoltrare all’Ente a cui verranno trasferiti i contributi. In essa vanno indicati tutti i contributi che si desidera unificare. Si può presentare una volta sola. È ammessa una nuova richiesta solo in due casi: 1. Trascorsi 10 anni di assicurazione di cui almeno 5 anni contribuzione da effettivo lavoro; 2. Al pensionamento, esclusivamente nella gestione che ha riguardato la prima richiesta.  Tutti i contributi oggetto della ricongiunzione non devono aver dato origine ad una pensione. 

Quanto costa la ricongiunzione?

Il costo dipende da una serie di fattori: la quantità di contributi da trasferire, l’età ed il sesso del richiedente e la retribuzione alla data della domanda. Sulla base di questi elementi è determinato il coefficiente detto “coefficiente di riserva matematica” indicato in apposite tabelle istituite da decreti ministeriali. 

Esso viene moltiplicato per la maggior quota di pensione che deriva dalla differenza tra il valore annuo della pensione senza e con i periodi da ricongiungere. All’importo così calcolato viene detratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, che arrivano dall’altra gestione. Questo nuovo importo viene abbattuto del 50 % è indica il costo finale della ricongiunzione. Secondo il decreto legislativo 184/1997 i periodi di lavoro che rientrano nel calcolo retributivo della futura pensione, per il loro trasferimento generano un costo dalla c.d. “riserva matematica” calcolata sull’importo della pensione che deriva dal periodo ricongiunto mediante l’uso dei coefficienti contenuti nelle tabelle previste dal Decreto Ministeriale 31.08.2007 in caso di lavoro dipendente.

Per gli autonomi si applicano i coefficienti riferiti alle tabelle del D.M. 6.5.2008). A differenza dei periodo di lavoro che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione, che per il trasferimento, costano in base alla retribuzione di riferimento, assoggettata a contribuzione, negli ultimi dodici mesi di lavoro meno remoti dalla presentazione della domanda di ricongiunzione, a cui si applica l’aliquota contributiva IVS del momento.

Come avviene il pagamento?

L’istanza di ricongiunzione si completa con l’emissione di un provvedimento amministrativo a cura dell’Ente previdenziale. In caso di accoglimento o diniego ne verrà data comunicazione al lavoratore e all’ultimo datore di lavoro. Nell’atto saranno riportate le modalità di pagamento dell’onere. Si può optare per un’unica soluzione o a rate, che possono essere trattenete sullo stipendio o direttamente sulla pensione. 

Nel prossimo appuntamento affronterò l’atto di accettazione o rinuncia della ricongiunzione, prerogativa del richiedente, in previsione della possibile data di pensione. Infine, parlerò della ricongiunzione dei professionisti prevista dalla legge 45/1990.  (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]