PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Dis-coll: Cos’è, a chi spetta e come funziona

di UGO BIANCO – La Dis-Coll è una misura di sostegno economico rivolta a collaboratori e lavoratori parasubordinati che perdono il lavoro in modo involontario. Si tratta di unindennità temporanea, erogata dallInps, che offre un aiuto concreto nellattesa di trovare un nuovo impiego. Ma di cosa si tratta esattamente? Chi può beneficiarne? E quali sono gli importi previsti? In questo articolo cercherò di spiegare, in modo chiaro e sintetico, le caratteristiche essenziali della prestazione, che, introdotta in via sperimentale dallarticolo 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, diventa strutturale con la Legge 22 maggio 2017, n. 81. Nel tempo, il quadro normativo si è progressivamente arricchito e consolidato. Gli ultimi interventi riguardano il Decreto Coesione 2024, convertito con la Legge n. 95/2024, che stabilisce liscrizione automatica dei beneficiari al Sistema Informativo per lInclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e le modalità operative, definite con il Decreto n. 174 del 21 novembre 2024. La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre rifinanziato la misura per lanno in corso e per il triennio successivo, garantendone la prosecuzione.

Chi sono i beneficiari?

Possono beneficiarne i seguenti soggetti: Collaboratori coordinati e continuativi; Collaboratori a progetto; Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Quali requisiti occorrono? 

  1. essere iscritto in via esclusiva al fondo GS Gestione Separata Inps; stato di disoccupazione, ai sensi dellarticolo 19 del decreto legislativo n° 150 del 14 settembre 2015; possedere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il primo gennaio dellanno precedente allevento e fino al giorno della cessazione del lavoro; non essere pensionato; non possedere una partita Iva; non essere amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti.

Come fare domanda? 

La Dis-Coll è concessa con domanda esclusivamente telematica. Nellottica degli interventi finanziati con il Pnrr, a sostegno della digitalizzazione della pubblica amministrazione, è stata introdotta una nuova procedura interattiva, che fornisce allassicurato degli input durante la compilazione dellistanza, allo scopo di minimizzare il rischio di errore.

Da quando decorre? 

La richiesta va trasmessa obbligatoriamente entro 68 giorni dalla conclusione del contratto di collaborazione. Decorre dallottavo giorno successivo al termine dellattività, se presentata nei primi otto giorni dalla cessazione. Oltre il predetto limite, decorrerà dal giorno successivo alla data del protocollo. La stesso vale al termine di un periodo di maternità o degenza in ospedale.

Quanto spetta? 

Limporto dellindennità è pari al 75% del reddito medio mensile (reddito imponibile) calcolato sui versamenti contributivi effettuati durante lanno di cessazione dellattività e lanno civile precedente, diviso il numero di mesi di contribuzione, anche frazionati. Non può superare la misura massima di 1.562,82 euro per il 2025.

Qual è la durata? 

La prestazione Dis-Coll dal 1° gennaio 2022 ha una durata massima di 12 mesi.

Come si presenta la domanda?

Ci sono diverse modalità: direttamente dal sito Inps mediante la piattaforma dedicata, accedendo con lo spid o con la Carta di identità elettronica (CIE); con lassistenza dei Patronati o degli intermediari abilitati; tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Le novità introdotte con il D.lgs 36/2021, richiamate nella circolare Inps 67 del 20 maggio 2024, estendono la DIS-COLL ai lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome nel settore dilettantistico, purché iscritti alla gestione separata dal 1° luglio 2023. È bene ricordare che la presentazione della domanda vale anche come Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). Di conseguenza, lINPS trasmette automaticamente i dati a Sviluppo Lavoro Italia (ex Anpal) per linserimento del richiedente nel Sistema Informativo per lInclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Entro 15 giorni dalla richiesta dellindennità, linteressato dovrà rivolgersi al Centro per lImpiego per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, primo passo per il reinserimento nel mercato del lavoro. (ub)

[Dr. Ugo Bianco,  Presidente dellAssociazione Nazionale SociologiDipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Posticipare la pensione, il restyling dell’incentivo per chi continua a lavorare

di UGO BIANCO – Con la legge di Bilancio 2025, numero 207/2024, articolo 1 comma 161, è stato potenziato l’incentivo rivolto ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di proseguire volontariamente l’attività lavorativa. La misura, introdotta nel 2023, è stata estesa e resa più vantaggiosa per favorire la permanenza al lavoro dei soggetti prossimi al pensionamento. È consentito, a determinate condizioni, di rinunciare ai contributi previdenziali a proprio carico e ricevere in busta paga la quota corrispondente, esentasse. L’importo del bonus corrisponde al 9,19 % della retribuzione pensionabile. A chiarirne i dettagli applicativi è intervenuto l’INPS con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, che fornisce le istruzioni operative per tutti i settori, compresi il lavoro domestico, agricolo e pubblico impiego.

L’incentivo prima e dopo la legge di Bilancio 2025.

Per comprendere appieno il cambiamento introdotto, è utile confrontare la disciplina vigente prima e dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

Cosa cambia per i lavoratori?

L’estensione della platea;

Con la modifica normativa, possono accedere all’incentivo i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per Quota 103 (62 anni + 41 anni di contributi) oppure per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). In precedenza, l’accesso era limitato ai soli titolari del diritto a Quota 103;

Più soldi in busta paga, con meno tasse.

La rinuncia alla contribuzione IVS a proprio carico comporta che la relativa quota viene interamente restituita dal datore di lavoro al dipendente, sotto forma di importo netto in busta paga, non soggetto a tassazione. Si tratta, in sostanza, di un aumento dello stipendio mensile, senza aggravio per l’azienda e senza penalizzazioni fiscali;

Nessuna penalizzazione sulla pensione

La pensione anticipata, flessibile o ordinaria, maturata al momento della rinuncia, resta intatta. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, pari al 23,81 %, continua a essere versata regolarmente: dunque, il lavoratore mantiene copertura previdenziale durante il periodo di prolungamento dell’attività.

Quali sono i vincoli? 

La rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa. Non può beneficiarne chi è già titolare di pensione diretta (salvo assegno ordinario di invalidità), oppure ha raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia. Inoltre, può essere revocata una sola volta, con effetti dal mese successivo.

L’incentivo al posticipo del pensionamento, in questo caso, rafforza la flessibilità in uscita e riconosce un premio concreto a chi decide di rimanere al lavoro pur avendo maturato il diritto alla pensione. È una misura che guarda alla sostenibilità del sistema previdenziale e, al tempo stesso, tutela la libertà individuale. In pratica, si trasforma un obbligo contributivo in un bonus fiscale, senza costi aggiuntivi per il datore di lavoro e con un beneficio tangibile per il lavoratore. Una scelta da valutare attentamente, soprattutto per chi, avendo già maturato il diritto alla pensione, non ha fretta di uscire e desidera capitalizzare un periodo in più di attività. (ub)

[Dr. Ugo Bianco, Presidente dell’Associazione Nazionale SociologiDipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: In arrivo a luglio mensilità per 14esima ai pensionati

di UGO BIANCOA luglio prossimo, in aggiunta alla rata di pensione, i pensionati che ne hanno diritto, riceveranno la quattordicesima. È un importo aggiuntivo previsto dalla legge 127/2007, con un’estensione introdotta dall’articolo 1 comma 187 della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

L’Inps, con il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025, ha comunicato le indicazioni operative, i criteri di accesso e gli importi previsti. Di seguito analizzeremo chi sono i destinatari, da quando spetta e a quanto ammonta, con il supporto di due tabelle riassuntive. La platea dei beneficiari comprende i pensionati, sia ex lavoratori dipendenti che autonomi, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, titolari di un reddito personale lordo annuo, senza tenere conto di quello del coniuge, non superiore a 15.688,40 euro ed una differente anzianità contributiva, maturata al momento del pensionamento.

Rileva ai fini del reddito l’importo della pensione in godimento, i redditi di qualsiasi natura, tranne gli assegni familiari, l’indennità di accompagnamento, la rendita catastale della prima casa, il trattamento di fine rapporto, le competenze arretrate e le pensioni di guerra. Non costituisce reddito, sia ai fini fiscali, che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. La prescrizione per richiede gli importi mai percepiti, nel rispetto dei requisiti di legge, è stabilita in cinque anni dalla maturazione del beneficio. 

 

Chi può beneficiarne? 

Due categorie, distinte in base al reddito lordo percepito: Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 603,40). Per l’anno 2025, la soglia di reddito da non superare è € 11.766,31 lordi (€ 603,40 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 980,53. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata: Tab. 1 

Quattordicesima 2025 per redditi fino a € 11.766,31

Lavoratori dipendenti

(anni di contribuzione)

Lavoratori autonomi

(anni di contribuzione)

Importo

Quattordicesima

fino a 15 fino a 18 € 437,00
da 15 a 25 da 18 a 28 € 546,00
oltre i 25 oltre i 28 € 655,00

Chi percepisce un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 603,40). Per l’anno 2025, la soglia di reddito da non superare è € 15.688,40 lordi (€ 603,40 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1307,37. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata: Tab. 2 

Quattordicesima 2025 per redditi fino a 15.688,40  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 336,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 420,00
          oltre i 25            oltre i 28           € 504,00

Come si calcola se i 64 anni si compiono in corso d’anno?

La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 15 aprile 1961 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 378,00 (€ 504,00/12×9 mesi). (Messaggio Inps n° 2549/2017)

Come si ottiene?

Chi ha diritto alla quattordicesima la riceverà automaticamente nel cedolino di pensione di luglio, senza dover presentare alcuna richiesta. L’INPS informerà i beneficiari attraverso diversi canali: una sezione dedicata nel modello OBIS M 2025; un messaggio nell’area personale “MyINPS”, accompagnato da un’email, se il pensionato ha una PEC attiva; una notifica tramite l’app “IO”.

Chi ritiene di avere diritto alla quattordicesima ma non la riceve, può inoltrare una richiesta di “Ricostituzione reddituale per quattordicesima” direttamente sul sito INPS.
In alternativa, è possibile rivolgersi gratuitamente a un Patronato per ricevere assistenza. (ub)

[Ugo Bianco, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi –Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno di inclusione, in arrivo il primo rinnovo

di UGO BIANCODal prossimo mese di luglio scatterà la prima sospensione prevista per l’Assegno di Inclusione (ADI). Una misura di sostegno economico, introdotta per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza (RDC).

Entrato in vigore il 1° gennaio 2024, prevede cicli di erogazione di massimo 18 mesi consecutivi. Per chi ha iniziato a riceverlo fin dall’inizio, l’ultima mensilità sarà giugno 2025. Seguirà una pausa obbligatoria di un mese, come stabilito dall’articolo 4 del decreto attuativo del Ministero del Lavoro del 13 dicembre 2023. A luglio sarà possibile presentare una nuova domanda, che se approvata, darà diritto alla ripresa dell’erogazione a partire da agosto 2025. Non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD), a meno che non siano intervenute modifiche nella composizione del nucleo familiare.

In tal caso, sarà obbligatorio aggiornare i dati sulla piattaforma SIISL e procedere con l’adesione. Indipendentemente da eventuali variazioni del nucleo, è sempre previsto un nuovo colloquio con il servizio sociale del comune di residenza, tappa fondamentale per confermare l’adesione al percorso di inclusione. L’incontro valutativo deve avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della nuova richiesta. Il mancato rispetto di questo termine comporterà la decadenza del beneficio economico. Per facilitare le operazioni di rinnovo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invierà un sms ai beneficiari per ricordare il nuovo adempimento da espletare. Tuttavia, come chiarito dall’Inps con il messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024, la mancata ricezione del messaggio non esonera l’interessato dalla responsabilità di procedere autonomamente al rinnovo, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti richiesti. Nel frattempo, la legge di bilancio 2025 ha introdotto nuovi requisiti economici, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. Con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025, l’Inps ha chiarito i parametri aggiornati per l’accesso alla misura.

A partire dal 2025: l’Isee del nucleo familiare non deve superare i 10.140 euro (rispetto ai 9.360 euro del 2024); il reddito familiare massimo è fissato a 6.500 euro (rispetto ai 6.000 euro previsti in precedenza).

Per accedere al beneficio, è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che certifica la situazione economica familiare. Restano invece invariati gli altri requisiti, tra cui la residenza in Italia e l’adesione a percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione, anche tramite la piattaforma SIISL, che supporta i beneficiari nel processo di inclusione sociale e lavorativa.

Chi può richiederlo? I nuclei familiari con almeno un componente nelle seguenti condizioni: disabile; minorenne; con almeno 60 anni d’età; in condizioni di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale), inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Quali sono i requisiti?

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: da quando si presenta la richiesta, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di un Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251 o apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n° 575.

Oltre ad essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui almeno gli ultimi due in modo continuativo.

Nel nucleo familiare non deve esserci alcun componente che: Sia intestatario di autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la domanda, salvo i mezzi per i quali sono previste agevolazioni fiscali per persone con disabilità; Possieda navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di qualsiasi tipo, come definiti dalla normativa vigente; Sia sottoposto a misure cautelari personali o di prevenzione, oppure abbia sentenze definitive di condanna (o ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) con pene superiori a un anno di reclusione, emesse nei 10 anni precedenti la richiesta; Risulti disoccupato per dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali nell’ambito delle procedure previste dalla legge.

I beneficiari tra i 18 e i 29 anni devono aver adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti a percorsi di istruzione per adulti di primo livello, finalizzati al completamento dell’obbligo di istruzione. requisiti reddituali: Per accedere al beneficio, il nucleo familiare deve rispettare i seguenti requisiti economici: Isee in corso di validità non superiore a 10.140 euro; Reddito familiare annuo complessivo inferiore a: 6.500 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza dell’Adi; 8.190 euro, se il nucleo familiare è composto interamente da persone con età pari o superiore a 67 anni o include membri di età pari o superiore a 67 anni insieme a disabili gravi o non autosufficienti; Patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale, che deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro; Patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.): 6.000 euro per nuclei con un solo componente; 8.000 euro per nuclei con due componenti; 10.000 euro per nuclei con tre o più componenti, con un incremento di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.

Questi massimali sono aumentati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

Qual’è l’importo?

Il beneficio economico è calcolato su base annua come integrazione al reddito familiare. Si compone da:  una quota A, fino alla soglia di € 6500 o 8190 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti, moltiplicata per la scala di equivalenza, di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n° 48/2023, verificata nell’Isee, in corso di validità, presente negli archivi Inps e dalle dichiarazioni rese nella domanda; una quota B per i nuclei familiari in abitazioni concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, pari all’importo del canone annuo di locazione, come dichiarato nel modello Isee, in corso di validità, fino ad un massimo di € 3.640 annui o di 1.950 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili gravi o non autosufficienti. 

Esempio di calcolo dell’ADI

Un nucleo familiare è composto da due adulti, uno dei quali con disabilità, e soddisfa i requisiti per accedere all’ADI. La scala di equivalenza è pari a 1,5, calcolata sommando: 1,0 per il parametro base del nucleo familiare; 0,5 per il componente con disabilità.

Il nucleo possiede un’abitazione di proprietà e ha un reddito annuo di 3.500 euro.

Calcolo della quota A: La soglia di reddito annuale prevista è di 6.500 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza (1,5): 6.500 × 1,5 = 9.750 euro. L’importo spettante si calcola come la differenza tra quest’ultimo valore e il reddito annuo del nucleo: 9.750 – 3.500 = 6.250 euro annui. Dividendo l’importo annuo per 12 mesi, si ottiene un contributo mensile di 521 euro. Tuttavia, l’importo mensile minimo previsto per l’ADI è di 480 euro, quindi il nucleo riceverà 521 euro al mese.

Modalità di pagamento? L’ADI viene accreditato tramite uno strumento elettronico, chiamato Carta di inclusione o Carta ADI.

Come richiederlo? E’ possibile accedere all’ADI predisponendo una richiesta: in via telematica, dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it), identificandosi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); attraverso gli Enti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; mediante i CAF Centri di Assistenza Fiscale. (ub)

 

[Ugo Bianco, presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assunzioni agevolate, arriva il bonus giovani under 35

di UGO BIANCOCon la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, l’Inps ha reso operativo il “Bonus Giovani under 35”, introdotto dall’articolo 22 commi 1 e 3 D.L. 60/2024 (Decreto Coesione). Si tratta di un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2025, assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato. La misura punta a favorire l’occupazione giovanile e a promuovere una maggiore inclusione nel mercato del lavoro. In questo articolo vedremo quali sono i requisiti richiesti, le condizioni previste e come presentare la domanda.

A chi spetta?

Il beneficio è destinato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, che assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, oppure trasformano un contratto a termine in uno stabile. Possono beneficiarne solo i giovani che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione si applica alle assunzioni nelle qualifiche di operai, impiegati e quadri, ed è estesa anche alle cooperative che instaurano un rapporto di lavoro con i propri soci e ai contratti di somministrazione. Restano esclusi dirigenti, lavoratori domestici e apprendisti.

Quanto si risparmia?

L’esonero consiste nella riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escluso il premio Inail. L’importo massimo riconosciuto è di 500 euro al mese, per una durata complessiva di 24 mesi. Per le aziende che operano nella Zes Unica (Zona Economica Speciale del Mezzogiorno), cioè nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, l’agevolazione si applica per lo stesso periodo (max 24 mesi), ma con un beneficio economico aumentato fino a 650 euro mensili.

A quali condizioni? 

Il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni: essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); non aver violato le norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza e gli obblighi per beneficiare degli incentivi ex articolo 31 D.Lgs 150/2015; non aver effettuato licenziamenti, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, nella medesima unità produttiva; non effettuare, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti del lavoratore assunto o di altri dipendenti con la stessa qualifica, impiegati nella stessa unità produttiva.

Come si richiede il Bonus?

Dal 16 maggio 2025 è attiva, sul sito Inps, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”, la procedura per la richiesta a cura del datore di lavoro. Il modulo richiede l’inserimento dei dati dell’impresa e del lavoratore, la tipologia del contratto (full-time o part-time), la retribuzione mensile media, l’aliquota contributiva a carico del datore e l’indicazione della regione e della provincia in cui si svolge l’attività lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto). (ub)

                                                                                                                                                                                        [Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Bonus donne, come accedere all’agevolazione

di UGO BIANCOCon la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per accedere al “Bonus Donne”. Il nuovo esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che assumono, entro il 31 dicembre 2025, donne svantaggiate con contratto a tempo indeterminato.

L’agevolazione, fino ad un massimo di 650 euro mensili, è stata introdotta dall’articolo 23 del decreto-legge 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge 95/2024, e resa attuativa con il decreto pubblicato il 9 maggio 2025. L’obiettivo è incentivare l’occupazione femminile e contribuire alla riduzione del divario di genere nel mercato del lavoro. In questo articolo analizzeremo i requisiti, le condizioni e le modalità per presentare la domanda.

A chi spetta?

Il beneficio è destinato ai datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, che intendono assumere una donna in una delle seguenti condizioni: 1) disoccupata da almeno 24 mesi, ovunque residenti; 2) disoccupata da almeno 6 mesi, residente nell’area della ZES Unica del Mezzogiorno, che comprende le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna; 3) che espletata una professione o una attività lavorativa in azienda ad elevata disparità occupazionale di genere, riconosciuta dall’articolo 2, punto 4, lettera f) del regolamento UE n. 651/2014. 

Quanto si risparmia?

L’esonero è pari al 100 % della quota dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escluso il premio Inail, per un importo massimo di 650 euro al mese e per ogni addetta. 

A quali condizioni? 

Il bonus è subordinato al rispetto dell’articolo 1 comma 1175 della legge 296/2006. E’ obbligatorio per il datore di lavoro trovarsi nelle seguenti condizioni: 1) essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); 2) non aver violato le norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza; 3) aver rispettato gli accordi, i contratti nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori, più rappresentative a livello nazionale. Non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato, alle trasformazioni di quest’ultimo, già in corso, a tempo indeterminato, nonché ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. La nuova assunzione deve determinare un effettivo aumento del numero di lavoratori, rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. In uno dei territori della zona Zes unica, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti la richiesta, né può effettuarli nei sei mesi successivi.

Per quanto tempo?

La durata dell’incentivo varia a seconda delle condizioni della lavoratrice. Si arriva a 24 mesi nel caso di disoccupazione da almeno due anni oppure sei mesi, se residente in una regione ZES unica. Sono previsti 12 mesi, per chi opera in settori con forte disparità di genere. 

Come fare domanda?

Dallo scorso 16 maggio 2025, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” del sito INPS, è attiva la richiesta a cura del datore di lavoro. Il modulo prevede l’inserimento dei dati dell’impresa e della lavoratrice, della tipologia contrattuale, dell’importo della retribuzione mensile, dell’aliquota contributiva applicata e della dichiarazione di assenza di cumulo con altri esoneri in vigore. (ub)

                                                                                                                                                                 [Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno al nucleo familiare, importi e nuovi livelli reddituali

di UGO BIANCOL’Inps con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025 ha pubblicato le nuove tabelle per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. Gli importi sono aumentati dello 0,8 %, in linea con la variazione dell’indice Foi calcolata dall’Istat tra il 2023 ed il 2024.

La prestazione, introdotta dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 e successivamente convertita con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, si applica esclusivamente ai nuclei familiari che non rientrano nella disciplina dell’Assegno Unico Universale, in vigore dal 1° marzo 2022. I beneficiari sono così distinti: coniuge, convivente di fatto e partener delle unioni civili; fratello e sorella; nipote minorenni o maggiorenne inabile, orfano di entrambi i genitori e privo del diritto alla pensione di reversibilità.

Le tabelle, in vigore dal prossimo mese di luglio, sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D.

Per un maggiore comprensione si riporta la sottostante figura.

A chi spetta?

Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).

A chi non spetta? 

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti).

 Come fare domanda?

La richiesta deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato ANF; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;

La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione. 

                                                                                                                                            [Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi  –Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Le pensioni dei superstiti

di UGO BIANCO

In caso di decesso di un pensionato o di un lavoratore, il sistema previdenziale italiano tutela i familiari superstiti attraverso specifiche prestazioni economiche.

L’Inps eroga la pensione di reversibilità quando la persona deceduta è già titolare di trattamento pensionistico, mentre riconosce la pensione indiretta quando il decesso riguarda un lavoratore assicurato, non ancora in pensione. Di seguito vengono illustrati i principali requisiti e le condizioni per accedere a queste prestazioni. Le regole si applicano ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, agli artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli, alla gestione separata ed ai dipendenti pubblici. In linea generale, tali disposizioni valgono anche per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome (ad esempio avvocati, medici, notai), pur con alcune differenze legate all’autonomia regolamentare.

   Quali sono i requisiti?

Il diritto alla pensione di reversibilità è garantito quando il “de cuius” è titolare di una pensione diretta, come la vecchiaia, l’anticipata, la supplementare o l’inabilità. In caso di pensione indiretta, l’assicurato, deceduto, deve avere almeno 15 anni di contribuzione in tutta la carriera lavorativa oppure 260 settimane di contributi, di cui almeno 156 negli ultimi 5 anni precedenti il decesso. Sono validi i contributi obbligatori, figurativi o da riscatto, mentre i soli contributi volontari non danno diritto alla prestazione.

Chi sono i beneficiari?

Hanno diritto alla pensione ai superstiti: il coniuge o la persona unita civilmente; il coniuge separato; il coniuge divorziato, a condizione che percepisca l’assegno divorzile, non si sia risposato e che il primo contributo previdenziale del defunto sia stato versato prima della sentenza di divorzio.

I figli e gli equiparati, nelle seguenti condizioni: minorenni alla data del decesso del genitore; inabili al lavoro e a suo carico al momento del decesso, indipendentemente dall’età; maggiorenni studenti, a suo carico, non lavoratori, che frequentano scuole o corsi di formazione equiparabili all’istruzione scolastica, fino al compimento del 21° anno di età; maggiorenni studenti universitari, a suo carico, non lavoratori, che frequentano l’università entro la durata legale del corso di studi e comunque non oltre il 26° anno di età;

Il superstite è considerato a carico del defunto se sussistono condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Ai fini dell’accertamento, è rilevante anche la convivenza con il deceduto.

In mancanza del coniuge e dei figli, ha diritto alla prestazione, il genitore dell’assicurato/pensionato, se al momento del decesso ha almeno 65 anni, non essere titolari di pensione e risulta a suo carico. Gli aventi diritto possono essere anche i fratelli celibi e le sorelle nubili, se inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto, in assenza di coniuge, dei figli o dei genitori.

Quanto spetta? 

L’importo lordo della prestazione, calcolato sulla pensione diretta o sul montante contributivo, è così suddiviso:

Quali sono i limiti reddituali?

Gli importi delle pensioni ai superstiti (a favore di coniuge, genitori, fratelli e sorelle) sono cumulabili con i redditi del beneficiario entro i limiti previsti dalla Tabella F della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 41). Di seguito si riportano le soglie reddituali, valide per il 2025, corrispondenti alla percentuale di riduzione applicata:

Qual è la decorrenza?

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato.

Quando si perde il diritto?

Il diritto alla pensione ai superstiti può cessare in diverse situazioni, tra cui: Nuovo matrimonio del coniuge; al compimento di 21 anni, per il figlio studenti di scuola secondaria o corsi equivalenti. Al compimento di 26 anni, se studente universitario oppure in caso di interruzione o conclusione degli studi prima di tali limiti; la perdita del riconoscimento dell’inabilità; Il superamento delle soglie massima di reddito prevista per la cumulabilità; nuovo matrimonio o se vengono meno i requisiti di inabilità, convivenza o carico economico, per fratello o sorella.

Come si richiede?

La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica:

Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali SPID, CIE o CNS; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno di Vedovanza, requisiti, somme e domanda

di UGO BIANCOA determinate condizioni, il titolare di una pensione indiretta o di reversibilità, derivante dalla contribuzione dei lavoratori dipendente, ha diritto al c.d. assegno di vedovanza. È quanto ha chiarito l’Inps con la circolare n. 98 del 6 maggio 1998, che ha recepito la sentenza della Corte di Cassazione n. 7668 del 1996.

Il provvedimento dei giudici ha precisato che l’assegno familiare spetta al coniuge, titolare di pensione ai superstiti, inabile al lavoro, con invalidità totale oppure l’indennità di accompagnamento. La prestazione, in aggiunta sulla rata di pensione di reversibilità, non è automatica, ma prevede l’invio telematico di una domanda. Vediamo più da vicino chi sono i destinatari del beneficio e come richiederlo.    

Quali sono i requisiti? 

Essere titolare di una reversibilità liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Rientrano in queste pensioni: SO (Fondo pensione lavoratori dipendenti); SO-S (Fondo pensione lavoratori dipendenti in convezione internazionale); SO-P (Fondo pensione lavoratori dipendenti della piccola pesca); SO-MIN (Fondo pensione lavoratori cave e torbiere); SO-BANC (Gestione speciale del personale degli enti creditizi):Pensioni di reversibilità fondo volo, elettrici, autoferrotranvieri, esattoria, telefonia, gas, dazio e ex Inpdai.

Ed ancora, la reversibilità Ferrovie dello Stato, PI (dipendenti Inps, Inail), Enpals (lavoratori dello spettacolo) e Inpdap (pubblico impiego); Essere dichiarato “inabile al proficuo lavoro” dai medici Inps. Nel caso di titolare di invalidità civile al 100 % oppure dell’indennità di accompagnamento, non necessita un nuovo accertamento sanitario, Non superare il limite di reddito indicato dalla Tab. 19 “Nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli, pubblicata dall’Inps in allegato alla circolare n. 65 del 15 maggio 2024 e valida dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Limite di reddito valido: 

Per redditi familiari fino a 33.274,22 euro l’assegno è pari a 52,91 euro; Per redditi familiari da 33.274,23 a 37.325,55 l’assegno è ridotto a 19,59 euro; Per redditi familiari oltre i 37.325,56 l’assegno non spetta. 

Qual è la decorrenza? 

L’assegno di vedovanza viene erogato a partire dal mese successivo alla morte del coniuge. Se la richiesta dell’assegno viene presentata in ritardo rispetto all’inizio del diritto, gli arretrati possono essere versati, ma solo per un periodo massimo di 5 anni. Il pagamento termina alla fine del mese in cui vengono meno le condizioni per riceverlo, ad esempio in caso di nuove nozze.

Come si richiede?

La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica: Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali SPID, CIE o CNS; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile.

Quali sono i documenti necessari?

Carta d’identità ed il codice fiscale del richiedente; Data di vedovanza; Categoria ed il numero di pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente; Verbale di invalidità civile; Ultima dichiarazione dei redditi (in caso di richiesta degli arretrati i modelli dichiarativi degli ultimi cinque anni). (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Nuove risorse per il Reddito di libertà

di UGO BIANCO – Il Reddito di Libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, pensato per favorire la loro autonomia, in particolare quella abitativa e personale, e per sostenere il percorso scolastico e formativo dei figli minorenni.

Introdotto dall’art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato rifinanziato per il triennio 2024–2026 con il decreto del 2 dicembre 2024, firmato dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella, di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Economia.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025, prevede nuove risorse suddivise per regione. Per comprendere appieno la misura, è necessario fare riferimento alla circolare n. 54 dell’Inps, pubblicata il 5 marzo 2025, che fornisce dettagli sulle modalità operative, i requisiti di accesso, la procedura di presentazione della domanda e le modalità di erogazione.

Quali sono i requisiti?

Possono beneficiare del contributo le donne vittime di violenza, in condizioni di povertà, con o senza figli: Accolte in centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni; Residenti in Italia; Cittadine italiane, comunitarie e extracomunitarie con permesso di soggiorno oppure in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Come si presenta la domanda?

Le donne interessate possono formulare la domanda direttamente, o tramite un rappresentante legale o un delegato, al Comune di residenza, utilizzando il modulo “SR208” (Domanda Reddito di Libertà), disponibile nella sezione “Moduli” del sito ufficiale dell’Inps.

Dopo la presentazione, l’ente locale trasmette i dati dell’istanza all’Istituto previdenziale che, a sua volta, provvede al rilascio di codice univoco, con data e ora dell’invio. Questo identificativo determina la posizione in graduatoria a livello regionale, in base alla quale si procede all’accoglimento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Quali sono le modalità di pagamento?

Il sostegno economico viene erogato tramite accredito su un conto con Iban appartenente all’area Sepa, intestato o cointestato alla richiedente e abilitato a ricevere bonifici. La tipologia va selezionata dall’apposito menu a tendina al momento della richiesta (conto corrente, libretto di risparmio o carta prepagata).
Qual è la misura del contributo?

Ha un valore massimo 500 euro al mese pro capite, per una durata complessiva di 12 mesi, erogati in unica soluzione. Esente dall’Irpef, in quanto concesso da un ente pubblico a fini assistenziali, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]