di UGO BIANCO – Le lavoratrici che sono diventate madri al di fuori di un rapporto di lavoro possono richiedere l’accredito figurativo dei contributi previdenziali. Questo diritto può essere esercitato indipendentemente da quando si è verificato l’evento, sia prima che dopo l’inizio di un’attività lavorativa.
A stabilirlo è l’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n.151/2001 che offre l’opportunità alle lavoratrici dipendenti di perfezionare i requisiti pensionistici con ulteriori 5 mesi di contribuzione per ogni figlio/figlia. Il periodo accreditato vale sia per il diritto che per la misura in tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti. La circolare INPS n. 102 del 31 maggio 2002, integrata successivamente dalla n. 61 del 26 marzo 2003, ha introdotto importanti novità sul tema. Esaminiamo i requisiti principali, offrendo una panoramica delle condizioni da rispettare.
Chi può fare domanda?
Hanno diritto all’accredito le lavoratrici iscritte: al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD): dipendenti private; domestiche e agricole; alle forme di previdenza sostitutiva: fondo telefonici, elettrici, trasporti, volo e ferrovieri; alle forme esclusive dell’Ago: stato, enti locali, aziende ospedaliere, camere di commercio, uffici giudiziari e insegnanti.
Quando avviene l’accredito?
La maternità, composta da due mesi prima e tre mesi dopo del parto, viene valorizzato qualora si verificano le seguenti condizioni: il periodo interessato non è coperto da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa); in presenza di contribuzione figurativa da disoccupazione, coincidente con il periodo di maternità, si cambia il “titolo” dell’accredito. Contrariamente alla contribuzione della prima prestazione, la seconda è valida anche per la pensione anticipata; in presenza di contribuzione di lavoro subordinato o autonomo occorrono almeno 5 anni di versamenti da lavoro dipendente in tutto l’arco della vita lavorativa.
Nel caso di lavoratrici agricole l’articolo 7 commi 9 e 12 della legge n. 638 del 11 novembre 1983 stabilisce che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è valido in presenza di almeno 5 anni di iscrizione negli elenchi agricoli ed un minimo di 1350 giornate di contribuzione obbligatori (270 gg x 5a).
Per ultimo si precisa che il diritto al predetto accredito vale anche per le nascite avvenute all’estero. Oltre ad essere richiesto dai superstiti, qualora il dante causa avesse maturato i requisiti di legge. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]