di UGO BIANCO – Il certificato ObisM nasce negli anni ’70 del secolo scorso, quando iniziarono a prendere piede i processi automatici di elaborazione dati dell’Inps. Molti pensionati ricorderanno il bustone, contenente una copia cartacea, che ogni anno veniva recapitato a casa. Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 228/2012, la versione postalizzata è stata sostituita dal modulo digitale, disponibile nel sito internet dell’Istituto, alla voce Fascicolo previdenziale del cittadino – cassetto previdenziale/Modelli.
In esso sono riassunte le informazioni indispensabili per verificare il pagamento della pensione o di una prestazione economica assistenziale. Tra queste spiccano: i dati anagrafici del titolare, la categoria e la decorrenza, la gestione del fondo, l’importo lordo e netto di gennaio, la tredicesima, gli assegni al nucleo familiare, la ritenuta Irpef, l’eventuale cessione del quinto, la quota associativa sindacale, la quota di incumulabilità con i redditi da lavoro, la perequazione automatica e la quattordicesima laddove prevista.
Con il messaggio 1359 del 31 marzo 2021 l’Inps ha lanciato la versione “dinamica” del certificato. Vale a dire che tutte le informazioni sono aggiornate alla data della consultazione. Per fare un esempio, se nel corso dell’anno si diventa titolari di altra pensione, la certificazione indicherà i nuovi dati.
Chi può richiedere il certificato di pensione nel 2024?
Il messaggio Inps 1772 del 9 maggio scorso ha specificato le caratteristiche dell’ObisM 2024. Disponibile per i pensionati di tutte le gestioni, non riguarda i titolari di accompagnamenti pensionistico (esempio l’Ape sociale, gli assegni straordinari e l’isopensione) su cui non è applicata la rivalutazione annuale. L’attuale versione tiene conto della rivalutazione annuale Istat, che in via previsionale corrisponde al 5,4 %.
Quali sono le altre novità?
Ad arricchirne i contenuti sono: l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo ai sensi dell’articolo 1 comma 310 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023, pari al 2,7 %, assegnato senza distinzione d’età e per l’intero anno; (TM € 598,61 + 2,7 % = € 614,77 con l’incremento massimo di € 16,16); la pensione anticipata flessibile ai sensi dell’articolo 1 comma 283 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023, riconosciuta al raggiungimento di 62 anni d’età ed un’anzianità contributiva minima di 2132 settimane entro il 31 dicembre 2023; l’attuazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni ed aliquote Irpef, in ragione del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216.
Inoltre, è prevista l’indicazione di due mensilità consecutive, qualora si verifica una variazione dell’importo netto della pensione. Ad esempio, una variazione degli assegni familiari o l’interruzione delle addizionali Irpef.
Per i titolari di Aoi (Assegno Ordinario di Invalidità) viene riportata la scadenza triennale per la riconferma.
Come si richiede?
All’Inps, esclusivamente in modalità telematica:
- Collegandosi al sito www.inps.it, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns;
- Tramite gli Enti di Patronato o altri intermediari accreditati;
- Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile. (ub)
[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]