Site icon Calabria.Live

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La legge 104: Le differenti agevolazioni

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La legge 104: Le differenti agevolazioni

di UGO BIANCONel consueto appuntamento dedicato a questa rubrica, la settimana scorsa, ho preso in esame la legge 104. Mi sono soffermato sulla descrizione dei possibili beneficiari, su come proporre la domanda di riconoscimento e quali gradi di disabilità possono essere accertati dalla commissione medica Inps.

Ora cercherò di spiegare alcune delle importanti agevolazioni riservate dalla norma al minorato ed i suoi familiari. Inizio da quelle previste per “il portate di handicap” (articolo 3 c. 1) per poi passare al “portatore di handicap in situazione di gravità” (articolo 3 c.3). Sia per il primo che per il secondo caso, il riconoscimento dello status di disabile non assicura una provvidenza economica, ma solo benefici assistenziali che favoriscono l’integrazione ed una migliore socialità.

Per citare un esempio, il portatore di handicap o un familiare, quest’ultimo preposto alle sua cura, non sono obbligati al prestare attività lavorativa notturna in caso di lavoro subordinato. Per definizione il lavoro notturno è composto da almeno sette ore, che comprendono la fascia oraria tra mezzanotte e le cinque del mattino. Anche la mobilità viene sostenuta da incentivi fiscali. Mi riferisco all’acquisto di una autovettura, con o senza dispositivi di adattamento. Per dotarsi di questo mezzo di trasporto, il minorato deve far parte delle seguenti categorie: sordi e non vedenti, disabili con handicap psichico e titolari dell’indennità di accompagnamento, disabili con limitate capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni, disabili con capacità motorie ridotte. Il verbale di invalidità o di handicap deve necessariamente contenere l’espresso rifermento normativo così riconosciuto: Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000). In questo caso il veicolo non deve essere adattato al trasporto per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000). Anche in questo caso il veicolo non deve essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997). Questa dicitura, riportata nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, consente al minorato di accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli solo se il mezzo viene dotato dei dispositivi in modo permanentemente.

I tre casi appena descritti si configurano nelle seguenti agevolazione fiscali: 1.La detrazione del 19 % della spesa sostenuta per l’acquisto di una autovettura. L’importo massimo consentito è di € 18.075,99; 2. L’ Iva ridotta al 4 %, in luogo di quella ordinaria del 22 % in caso di acquisto del veicolo; 3. L’esenzione dal pagamento del bollo auto; 4. L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al Pra (Pubblico Registro Automobilistico). Possono accedere a questo tipo di agevolazioni anche i familiari che hanno a carico il disabile, purché gli spostamenti del veicolo sono riservati esclusivamente alle esigenze del minorato.

È possibilità dedurre dal reddito complessivo le spese mediche generiche (consulenza medica o acquisto medicinali) e di assistenza medica specifica, con almeno l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 3, comma 1. Si considerano spese di assistenza specifiche le prestazioni effettuate dal personale paramedico, tra cui gli infermieri professionali. Al portatore di handicap in situazioni di gravità (art. 3 c.3) è riservata la possibilità di richiedere i permessi retribuiti dall’Inps e assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno in caso di tempo pieno. La stessa agevolazione è valida anche per il coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado (entro il 3° grado, in specifiche situazioni) a condizione che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno. In questo contesto, è necessario citare l’articolo 42 Dlgs 151/2001, secondo cui, in presenza di un disabile grave (art. 3 c. 3), si può beneficiare di un congedo straordinario di due anni, durante tutta la vita lavorativa, anche frazionabile e con retribuzione a carico dell’Inps.

Chi può richiedere questa tutela sono: 1. Il coniuge o parte dell’unione civile convivente; 2. Padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del minorato grave è deceduto, manca oppure è affetto da patologie invalidanti; 3. Un figlio convivente del disabile, qualora il padre o la madre, anche adottivi, sono deceduti, mancano oppure sono affetti da patologie invalidanti; 4. Un fratello o una sorella del disabile grave, nel caso di figli di quest’ultimo, sono deceduti, mancano o sono affetti da patologia invalidanti; 5. Un parente o affine entro il 3° grado, convivente con il disabile grave, nel caso in cui altri familiari mancano, sono deceduti o sono affetti da gravi patologie invalidanti. Il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura sulle prestazioni pensionistiche. Ovviamente, durante la fruizione del suddetto beneficio, il lavoratore non può espletare nessuna attività lavorativa. Vi rimando al prossimo articolo per gli ulteriori approfondimenti su altre agevolazioni riservate al disabile ed ai sui familiari. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

Exit mobile version