di UGO BIANCO – Come già da qualche anno, nei primi giorni del mese di luglio prossimo, l’Inps erogherà ai pensionati e le pensionate, che possiedono i requisiti di legge, la tanto attesa “Quattordicesima”.
Una mensilità aggiuntiva istituita con legge 3 agosto 2007 n° 127 e perfezionata dal comma 187 della legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Con quest’ultimo provvedimento è stata aumentata la platea di beneficiari, rideterminato il limite di reddito e l’importo erogato. Non è certamente un rimedio strutturale all’inflazione, ma per i titolari di pensioni basse, rappresenta un piccolo ristoro economico da impiegare in una spesa extra. I beneficiari sono i pensionati, appartenenti alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che hanno compiuto 64 anni d’età, in possesso di un reddito personale lordo non superiore a € 15.563,86, nell’anno in corso, ed un numero minimo di contributi previdenziali, riferiti all’intera vita lavorativa.
Chi sono gli interessati?
Possiamo parlare di due specifici casi a seconda del reddito lordo percepito:
- Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 11.672,90 lordi (598,61 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 972,74. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata:
Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a euro 11.672.90
Lavoratori dipendenti
(anni di contribuzione) |
Lavoratori autonomi
(anni di contribuzione) |
Importo
Quattordicesima |
fino a 15 | fino a 18 | € 437,00 |
da 15 a 25 | da 18 a 28 | € 546,00 |
oltre i 25 | oltre i 28 | € 655,00 |
- Chi gode un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 15.563,86 lordi (598,61 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1.296,99. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata:
Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a euro 15.563,86
Lavoratori dipendenti
(anni di contribuzione) |
Lavoratori autonomi
(anni di contribuzione) |
Importo
Quattordicesima |
fino a 15 | fino a 18 | € 336,00 |
da 15 a 25 | da 18 a 28 | € 420,00** |
oltre i 25 | oltre i 28 | € 504,00 |
Quanto vale la “Quattordicesima” ridotta?
Molti sono i casi di pensionati che possiedono un reddito personale superiore al limite di 15.563,86, ma al di sotto di tale valore aumentato della quattordicesima. In questa circostanza, l’erogazione della prestazione avviene in misura ridotta. Per comprendere questo meccanismo faccio un esempio pratico con un pensionato che possiede 20 anni di contributi ed un reddito personale di euro 15.700,00, superiore a euro 15.563,86, ma al disotto di euro 15.983,86* (risultato di € 15.563,86 + € 420,00**). Di conseguenza l’importo della quattordicesima posta in pagamento sarà di euro 283,86, risultato ottenuto dalla differenza tra di € 15.983,86 e € 15.700,00
Quattordicesima ridotta anno 2024 per redditi fino a euro 11.672,90
Lavoratori dipendenti
(anni di contribuzione) |
Lavoratori autonomi
(anni di contribuzione) |
Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione |
fino a 15 | fino a 18 | € 12.109,90 |
da 15 a 25 | da 18 a 28 | € 12.218,90 |
oltre i 25 | oltre i 28 | € 12.327,90 |
Quattordicesima ridotta anno 2024 per redditi fino a euro 15.563,86
Lavoratori dipendenti
(anni di contribuzione) |
Lavoratori autonomi
(anni di contribuzione) |
Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione |
fino a 15 | fino a 18 | € 15.899,86 |
da 15 a 25 | da 18 a 28 | € 15.983,86* |
oltre i 25 | oltre i 28 | € 16.067,86 |
Quanto spetta al compimento dei 64 anni?
La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 5 maggio 1959 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 294,00 (€ 504,00/12x7mesi).
Si ricorda che la quattordicesima non costituisce reddito sia ai fiscali che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. La prescrizione per richiede gli importi mai percepiti, nel rispetto dei requisiti di legge, è stabilita in cinque anni dalla maturazione del beneficio.
L’Inps ha precisato che sono escluse dal calcolo per determinare la quota di incremento, le prestazioni non imponibili. Ad esempio, la maggiorazione sociale, la c.d. quattordicesima, le prestazioni assistenziali e l’accompagnamento alla pensione c.d. Ape sociale. Per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è attribuito sulla quota pro-rata in pagamento in Italia.
Nel caso di compimento dei 75 anno d’età nel corso dell’anno, l’Inps adeguerà d’ufficio il relativo pagamento in base alla percentuale variata. Il pensionato potrà rilevare l’aumento sotto la voce “ Incremento legge 197/2022” in corrispondenza dell’importo calcolato. In conclusione possiamo affermare che non si tratta di una soluzione esaustiva all’aumento del costo della vita, ma sicuramente rappresenta l’avvio di un percorso che mira a portare le pensioni minime ad una quota più dignitosa e soddisfacente per le fasce deboli. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]