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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La reversibilità ai figli maggiorenni inabili, requisiti e condizioni

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La reversibilità ai figli maggiorenni inabili, requisiti e condizioni

di UGO BIANCOLa possibilità per un figlio inabile di ricevere la pensione di reversibilità è un aspetto cruciale delle prestazioni previdenziali ai superstiti. Questa forma di assistenza, assegnata a causa della propria disabilità e della perdita del genitore, è di vitale importanza per chi vive una precaria condizione di salute. L’ordinamento giuridico italiano fornisce una definizione precisa di tale circostanza, caratterizzandone i criteri di verifica e le condizioni soggettive.

Tale beneficio richiede l’analisi della capacità lavorativa residua del minorato, le condizioni fisiche e mentali e la presenza del concetto di vivenza a carico. Secondo l’articolo 2 della legge 222/1984 l’inabilità, a cui si fa riferimento in questo contesto, si determina come l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia essa di natura subordinata che autonoma.

Le caratteristiche dell’inabilità a lavoro hanno origini diverse dell’invalidità civile. Mentre la prima richiede una valutazione specifica delle attitudini e delle funzioni lavotative residue, la seconda si concentra sul valore permanente della capacità lavorativa generica. Inoltre, per riconoscere l’inabilità al lavoro, e quindi il diritto alla reversibilità, si prende come riferimento la situazione al momento della morte della persona pensionata.

Questo significa che se la minorazione sopraggiunge successivamente al decesso del genitore pensionato, il figlio non ha diritto alla reversibilità. In altre parole, affinché il figlio abbia diritto alla pensione di reversibilità, deve essere già stato dichiarato inabile al momento del decesso. Come stabilito dall’articolo 22 della Legge 903/65, la vivenza a carico è un ulteriore requisito da possedere. Perché un figlio inabile possa essere considerato a carico del genitore defunto, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

Stato di bisogno: Il figlio inabile deve trovarsi in uno stato di bisogno economico, il che significa che non è in grado di sostenere autonomamente le proprie spese e dipende finanziariamente dal genitore deceduto;

Non autosufficienza economica: Il figlio inabile non deve essere autosufficiente dal punto di vista economico, cioè non deve avere un reddito personale sufficiente a coprire le proprie necessità senza il supporto finanziario del genitore defunto;

Contributo continuativo al mantenimento da parte del genitore deceduto: È necessario che il genitore pensionato abbia fornito in modo continuativo e significativo il sostentamento economico del figlio inabile prima del suo decesso. Questo implica che il genitore abbia contribuito regolarmente al pagamento delle spese quotidiane, educative, sanitarie e altre necessità del figlio inabile. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

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