di UGO BIANCO – L’assegno di vedovanza è una prestazione a sostegno del reddito che spetta al vedovo o vedova, titolari di reversibilità da lavoro dipendente e inabili al proficuo lavoro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7668/96 con cui ha deciso che l’assegno al nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della legge 153/88, spetta anche al nucleo familiare composto da una sola persona, come il coniuge titolare di pensione ai superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi al proficuo lavoro.
L’Inps ha recepito la decisione con la circolare n. 98 del 6 maggio 1998, con cui ha determinato i criteri della liquidazione e la prescrizione quinquennale. Dunque si possono percepire fino a 3400 euro di arretrati, in presenza dei requisiti richiesti negli anni precedenti. L’assegno di vedovanza viene corrisposto mensilmente insieme alla rata di pensione di reversibilità. Non è automatico, ma serve una domanda a cui includere la documentazione comprovante i requisiti. Non va ripetuta annualmente, ma vige l’obbligo di presentare il modello RED per aggiornare i redditi.
Vediamo più da vicino quali sono in destinatari del beneficio.
Quali sono i requisiti?
Essere titolare di una reversibilità liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Rientrano in queste pensioni: SO (Fondo pensione lavoratori dipendenti);SO-S (Fondo pensione lavoratori dipendenti in convezione internazionale); SO-P (Fondo pensione lavoratori dipendenti della piccola pesca); SO-Min (Fondo pensione lavoratori cave e torbiere); SO-Banc (Gestione speciale del personale degli enti creditizi): Pensioni di reversibilità fondo volo, elettrici, autoferrotranvieri, esattoria, telefonia, gas, dazio e ex Inpdai.
Ed ancora, la reversibilità Ferrovie dello Stato, PI (dipendenti Inps, Inail), Enpals (lavoratori dello spettacolo) e Inpdap (pubblico impiego); Essere dichiarato “inabile al proficuo lavoro” dai medici Inps. Nel caso di titolare di invalidità civile al 100 % oppure dell’indennità di accompagnamento, non necessita un nuovo accertamento sanitario; Non superare il limite di reddito indicato dalla Tab. 19 “Nuclei Familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli”, pubblicata dall’Inps in allegato alla circolare n. 65 del 15 maggio 2024 e valida dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025.
Limite di reddito valido:
- Per redditi familiari fino a 33.274,22 euro l’assegno è pari a 52,91 euro;
- Per redditi familiari da 33.274,23 a 37.325,55 l’assegno è ridotto a 19,59 euro;
- Per redditi familiari oltre i 37.325,56 l’assegno non spetta.
Come si richiede?
La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica:
- Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns;
- Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta;
- Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile.
Quali sono i documenti necessari?
- Carta d’identità ed il codice fiscale del richiedente;
- Data di vedovanza;
- Categoria ed il numero di pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente;
- Verbale di invalidità civile;
- Ultima dichiarazione dei redditi (in caso di richiesta degli arretrati i modelli dichiarativi degli ultimi cinque anni). (ub)
[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]