di UGO BIANCO – Alla fine della panoramica dedicata alla legge 104 voglio citare alcuni approfondimenti normativi utili nella prassi amministrativa. Ricordo al lettore che dell’assistenza al disabile, regolata dalla suddetta legge quadro, ho parlato nei due precedenti appuntamenti di questa rubrica. Dopo la descrizione degli articoli più rilevanti, propongo alcuni chiarimenti alle domanda frequenti che possono nascere in fase di applicazione.
Spesso di sente parlare di “permessi retribuiti” per l’assistenza al disabile. Ma in cosa consistono? Sono periodi di astensione dal lavoro, dedicati all’assistenza del disabile grave (articolo 3 comma 3), retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Quanto tempo spetta? Si può beneficiare alternativamente di: a) due ore di permesso giornaliero; b) massimo 3 giorni al mese. Chi sono i beneficiari? Ai sensi dell’articolo 33 comma 3 della legge 104 direttamente il disabile grave, i suoi familiari (tra cui il coniuge, i genitori biologici o adottivi) oppure i parenti o affini entro il secondo grado (con eccezione del terzo grado quando il coniuge o i genitori del disabile grave sono ultrasessantacinquenni oppure sono affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti). A seguito della legge n° 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), ricordata come un’importante conquista sociale per la disabilità, ed subito dopo, con il pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n° 213/2016 è stata equiparata la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile, in alternativa al coniuge, parente o affine (Circolari Inps n° 38/2017 e 36/2022).
Un’importante novità riguarda l’inserimento del comma 6-bis dell’art. 33 con cui è stato stabilito che il disabile grave, che autorizzato dall’Istituto di Previdenza Sociale, acquisisce la priorità a svolgere il “lavoro agile” previsto della L. 81/2022 art. 18 comma 3-bis. È utile ricordare il D.lgs 105/2022 con cui è stata rivista la figura del “referente unico” dell’assistenza. Con la modifica all’art. 33 comma 3 della legge 104 viene introdotta la possibilità per il disabile di designare, sempre per massimo 3 giorni al mese, più soggetti che lo assistono in modo alternativo. L’Inps ha chiarito l’argomento con il messaggio n° 3096 del 5 maggio 2022 e la circolare n° 39 del 4 aprile 2023. Per esempio: In caso di tre persone disponibili all’assistenza, il disabile puoi fare richiesta del beneficio, dando la possibilità di fruire di un giorno di permesso ciascuno.
E quando si parla di “congedo straordinario in presenza di un disabile in situazioni di gravità” ai sensi della legge 104/92 cosa s’intende? Ai sensi dell’42 comma 5 D.lgs 151/2001, viene garantita al lavoratore o alla lavoratrice la possibilità di prestare assistenza ad un familiare in condizioni di disabilità grave (art. 3 c. 3) astenendosi dall’attività lavorativa per due anni, durante tutta la vita lavorativa, anche frazionabile e con retribuzione a carico dell’Inps.
Esistono altre agevolazioni con la legge 104? Si, per esempio la possibilità di richiedere la pensione per chi appartiene alla categoria del “Caregivers”. A chi possiede un’età di almeno 63 anni, trenta anni di contributi, aver cessato l’attività lavorativa ed assiste da almeno sei mesi, il coniuge, il membro dell’unione civile o un parente in primo grado convivente, viene offerta la possibilità di richiede l’Ape Social (c.d. Anticipo Pensionistico). L’assistito può essere anche un parente di secondo grado, a condizione che quest’ultimo ha il coniuge o i genitori che sono ultra settantenni o che sono affetti da patologie invalidanti, mancanti o deceduti. Ovviamente, durante la fruizione del suddetto beneficio, il lavoratore non può percepire un’altra pensione diretta. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]