di UGO BIANCO – La pensione anticipata “Opzione Donna” consente alle lavoratrici del settore pubblico, privato e autonomo di ritirarsi dal lavoro prima dei requisiti ordinari, rispettando specifiche condizioni anagrafiche, contributive e personali.
Introdotta dalla legge n. 243/2004 e prorogata per il 2024 con la legge di Bilancio n. 213/2023, rappresenta una soluzione utile per chi necessita di maggiore flessibilità o affronta particolari difficoltà. L’Ips ha fornito chiarimenti sulla normativa in vigore con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, che esplicita le modalità di applicazione della misura per l’anno in corso. In questo articolo, analizzerò i requisiti e le condizioni di accesso, evidenziando le criticità e le opportunità legate alla misura.
Qual’è l’età anagrafica richiesta? L’età anagrafica richiesta varia in base alle specifiche condizioni della lavoratrice: 61 anni per la generalità delle lavoratrici; 60 anni per le lavoratrici con un figlio; 59 anni per le lavoratrici con due o più figli; 59 anni per le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi con tavolo di confronto attivo presso gli organi competenti.
Con quale anzianità contributiva? È necessaria un’anzianità contributiva minima di 35 anni, calcolata esclusivamente sui contributi effettivi versati, senza considerare i periodi di contribuzione figurativa, come quelli derivanti da malattia, disoccupazione o maternità, entro il 31 dicembre 2023.
Quali sono le finestre temporali? Sono due e calcolate dalla data di maturazione dei requisiti: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Le prime riceveranno il primo pagamento dopo un anno dalla maturazione dei requisiti, mentre le seconde dopo un anno e mezzo.
Quali sono le condizioni soggettive?
E’ necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) Assistere, in modo continuativo e da almeno sei mesi il coniuge, il componente dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. In alternativa assistere, con le stesse modalità, un parente o un affine di secondo grado, convivente, quando i genitori, il coniuge e l’altro membro dell’unione civile del disabile ha compiuto l’età di 70 anni o che sia affetto da patologie invalidanti, sia deceduto o manca. La convivenza è valida quando si ha la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma anche in interno diversi, mentre i sei mesi di assistenza devono essere necessariamente continuativi. Lo status di disabile è riconosciuto dalla commissione medica dell’Inps. La decorrenza è determinata dalla data di definizione del verbale di accertamento; 2) Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalla commissione INPS, con punteggio minimo del 74 %; 3) Essere lavoratrice dipendente oppure licenziata da un’azienda che è interessate dall’apertura di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, esistente alla data della presentazione della pensione. Per chi risulta già licenziata, la cessazione del rapporto di lavoro deve ricadere nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura delle trattative.
La principale criticità dell’opzione donna riguarda l’applicazione esclusiva del metodo contributivo, ai sensi del decreto legislativo n. 180/1997, che determina un importo mensile inferiore di circa il 30 % rispetto al calcolo con il regime retributivo o misto. Resta comunque applicabile il trattamento minimo. Inoltre, è prevista la c.d. ‘cristallizzazione del requisito’, che permette di presentare la domanda anche dopo il 31 dicembre 2023, facendo riferimento ai requisiti maturati entro tale data. Altri vantaggi dipendono dalle esigenze personali e professionali di ciascuna lavoratrice. In alcuni casi, infatti, l’accesso anticipato alla pensione può essere particolarmente utile per chi desidera una cessazione anticipata dell’attività lavorativa o per chi ha difficoltà a conciliare lavoro e vita privata. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]