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BALNEAZIONE SOPRA LA MEDIA IN EUROPA
NECESSARIO PIANO PER IL MEDITERRANEO

Mare pulito in Calabria

di MARIO PILEGGICon 4.850 aree marine e 674 spiagge lacustri e d’acqua dolce adibite alla balneazione l’Italia è il Paese che, all’interno dell’Unione Europea, dispone del maggior numero di spiagge ed è per questo considerato la “spiaggia di Europa”. Le spiagge marine rappresentano l’87,8% delle 5.524 spiagge disponibili.

In pratica più della metà degli 8.300 chilometri di coste del BelPaese è destinata alla balneazione.

Ma c’è di più: dall’ultimo Rapporto sulla qualità delle acque della Comunità europea, pubblicato il 3 giugno scorso, emerge che l’Italia è uno dei Paesi con l’insieme delle acque balneabili di qualità superiore rispetto alla media dei Paesi dell’Unione. Infatti il numero delle aree della UE con acque classificate di qualità eccellente raggiunge complessivamente l’84% del totale mentre quello del BelPaese, con 4.854 aree  classificate di qualità eccellente, arriva complessivamente all’ 87.9%. 

Dallo stesso Rapporto emerge che i Paesi dell’Unione Europea più Albania e Svizzera dispongono complessivamente di 21.859 aree balneabili delle quali 14.584 pari al 66,07% sono spiagge marine mentre quelle lacustri e fluviali sono 7.275 pari al 33,3%. Tutti gli Stati membri dell’UE, l’Albania e la Svizzera monitorano i propri siti balneabili conformemente alle disposizioni della direttiva dell’UE sulle acque di balneazione. 

In particolare, in ogni singolo stato dell’UE il numero delle aree adibite alla balneazione è: Austria 261, Belgio: 122, Bulgaria: 96, Croazia: 935, Cipro: 120, Cechia: 155, Danimarca: 1.031, Estonia: 65, Finlandia: 302, Francia: 3.355, Germania: 2.291, Grecia: 1.683, Ungheria: 274, Irlanda: 148, Italia: 5.524, Lettonia: 56, Lituania: 120, Lussemburgo: 17, Malta: 87, Paesi Bassi: 738, Polonia: 672, Portogallo : 652, Romania: 50, Slovacchia: 32, Slovenia: 47, Spagna: 2.261 e Svezia: 457. Al di fuori dell’UE, alla banca dati del  WISE – Sistema Informativo sulle Acque per l’Europa,  sono state segnalate altre 308 aree destinate alla balneazione: 119 dall’Albania  e 189 dalla Svizzera. 

Per ognuna di queste aree adibite alla balneazione in ogni Paese appartenente all’Unione europea esiste l’obbligo di fornire le informazioni necessarie per consentire alle persone di prendere decisioni informate su dove fare il bagno senza rischi per la salute.

Le  norme di riferimento nel BelPaese sono: Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazıone della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE“; e Decreto 30 marzo 2010 –“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche’ modalita’ e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita’ delle acque di balneazione.

La stessa direttiva è sostenuta da un ampio quadro normativo europeo in materia di acque, che comprende la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sugli standard di qualità ambientale, la direttiva sulle acque sotterranee, la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

Un quadro normativo finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dall’inquinamento delle acque di balneazione e con vari strumenti quali: i profili di balneazione; la previsione degli inquinamenti di breve durata; il ruolo della partecipazione del pubblico; la classificazione delle acque di balneazione in quattro categorie di qualità: Eccellente, Buona, Sufficiente e Scarsa sulla base dei valori degli indicatori microbiologici di contaminazione fecale (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali); le informazioni da fornire ai bagnanti in tempo reale;  il monitoraggio delle acque secondo i criteri tecnici definiti negli allegati normativi. 

Riguardo gli strumenti di informazione e partecipazione dei cittadini sono  significativi titoli e contenuti degli articoli 14 e 15 del Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 116 -Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, di seguito in parte riportati:

«Art. 14. Partecipazione del pubblico: Le autorità competenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano la partecipazione del pubblico all’attuazione del presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità di informarsi sul processo di partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami, in particolare per la preparazione, la revisione e l’aggiornamento delle acque di balneazione di cui all’articolo…».

«A15 15. Informazione al pubblico: I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestivita’ durante la stagione balneare in  un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:

  1. a) classificazione corrente delle  acque  di  balneazione ed eventuale  divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;
  2. b) descrizione  generale  delle  acque  di  balneazione,  in  un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all’allegato III;
  3. c) nel caso di acque di balneazione identificate a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e’ stata  vietata  durante  la  stagione  balneare precedente a causa dell’inquinamento di cui al n. 1); 3)  avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
  4. d) informazioni   sulla   natura e la durata  prevista  delle situazioni  anomale  durante  gli  eventi di cui articolo 2, comma 1, lettera g);
  5. e) laddove  la  balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;
  6. f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di  balneazione permanente, avviso che l’area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;
  7. g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al comma 2.

 

  1. 2.  Le  autorità  competenti,  ciascuna per la propria competenza, utilizzano  adeguati  mezzi e tecnologie  di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestività  le informazioni sulle acque di balneazione di cui al comma 1, nonchè,ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni: 
  2. a) elenco delle acque di balneazione; 
  3. b) classificazione  di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre  anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato    ai   sensi   del   presente decreto dopo l’ultima classificazione; 
  4. c) misure di risanamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 10); 
  5. d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni  sulle  cause  dell’inquinamento e sulle misure adottate per  prevenire  l’esposizione  dei  bagnanti  all’inquinamento e per affrontarne le cause come prescritto nell’articolo 8, comma 4;
  1. e) nel  caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata, informazioni generali relative a:1)  condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata; 2)  grado  di  probabilità di tale  inquinamento e della sua probabile durata; 3) cause dell’inquinamento e delle misure adottate per prevenire l’esposizione dei   bagnanti all’inquinamento e per affrontarne le cause; …».

Va evidenziato che grazie a queste norme, in molti Paesi europei e alcune regioni italiane come l’Emilia-Romagna la quantità di acque reflue urbane e industriali non trattate o parzialmente trattate che finiscono nelle acque di balneazione è drasticamente diminuita rendendo la balneazione possibile anche in molte acque superficiali situate in aree urbane che in precedenza erano altamente inquinate.

E che la Commissione europea sta riesaminando la Direttiva sulle acque di balneazione con l’obiettivo di valutare se le norme vigenti siano ancora idonee a tutelare la salute pubblica e a migliorare la qualità dell’acqua, o se sia necessario perfezionare il quadro esistente, in particolare prendendo in considerazione nuovi parametri.

In tale contesto è da considerare che le norme vigenti, in particolare per quanto riguarda la informazione e partecipazione dei cittadini, previste dai sopracitati artt. 14.e 15, come documentiamo da molti anni, restano inapplicate in varie  regioni e comuni del BelPaese. Come è da considerare che da circa un  decennio il Ministero della Salute non pubblica e rende noto il Rapporto annuale sulle acque di balneazione completo di tutti i dati  di ogni regione del BelPaese. E che, ad oggi, il Portale Acque del Ministero della Salute non è stato ancora implementato, come annunciato, con i dati relativi alla depurazione per localizzare i depuratori e comparare i dati di qualità delle acque di balneazione con quelli della depurazione, localizzandoli sulle mappe.

Forse anche per questo non viene evidenziato che le aree classificate di qualità eccellente che nel 2018 raggiungevano il 90% del totale nel 2022 si sono ridotte all’ 87.9% . E quindi in controtendenza rispetto a quanto dichiarato dal  direttore esecutivo dell’AEA, Hans Bruyninckx: «I risultati di quest’anno dimostrano che gli oltre 40 anni di lavoro dell’UE dedicati a migliorare la qualità delle acque di balneazione in tutta Europa hanno giovato alla nostra salute e all’ambiente. Il piano d’azione dell’UE per l’inquinamento zero e la revisione della direttiva sulle acque di balneazione consolideranno ulteriormente il nostro impegno a prevenire e ridurre l’inquinamento nei prossimi decenni».

Evidentemente s’impone il rispetto delle norme e Direttive europee riguardanti l’obbligo di informare e far conoscere la qualità delle acque marine e le specificità del patrimonio costiero dell’intero Belpaese.

Il mare non è solo turismo ma costituisce una immensa risorsa pubblica essenziale per la qualità della vita e di grande rilevanza sia per l’ecologia che per l’economia. Una risorsa che occorre promuovere e valorizzare con interventi coordinati e sinergici a tutti i livelli di competenza e responsabilità come evidenziato nel Piano di Azione per il Mediterraneo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP/MAP).  Piano sostenuto dal Fondo Globale per l’Ambiente (GEF), l’UNEP/MAP che ha elaborato un programma di azione strategico (SAP/MED) che identifica a livello regionale le sostanze nocive che devono essere eliminate nei prossimi decenni e richiede ai vari Paesi di elaborare e attuare piani di azione per combattere l’inquinamento marino proveniente dalle attività terrestri.  

Piani da elaborare e attuare anche nel BelPaese circondato da mari e coste ricchissime di storia e potenzialità di sviluppo sostenibile nell’interesse dei giovani e delle generazioni future. (gp)

[Giuseppe Pileggi è geologo del Consiglio Nazionale “Amici della Terra”]

 

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