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Bocciata la legge sulla doppia preferenza. Sono mancati volontà politica e buonsenso

Flora Sculco

di SANTO STRATI – Sono mancati la volontà politica e, soprattutto, un po’ di buonsenso: la proposta di legge dell’unica consigliera donna dell’Assemblea calabrese, Flora Sculco, è stata affossata dalla maggioranza (è mancato un voto) e dalla minoranza che non ha voluto trovare un’intesa per una legge che offriva pari opportunità nel regolamento elettorale. Una giornata davvero brutta per il Consiglio regionale, da dimenticare. Tutto è precipitato in un pomeriggio di fuoco, tra schermaglie verbali e la delusione crescente di chi in questa legge vedeva un passo in avanti, di civiltà politica, per equilibrare la futura assemblea regionale con un’attenzione maggiore nei confronti delle donne.

Che sarebbe stata una battaglia dagli esiti incerti si era capito già dal primo mattino, quando qualcuno ha sporcato di rosso la scalinata di Palazzo Campanella appoggiandoci sopra un manichino femminile senza testa. Un gesto di cattivo gusto, condannabile senza se e senza ma, che, al momento, non ha avuto rivendicazioni. D’altra parte, i segnali non sembravano positivi e la netta spaccatura tra maggioranza e opposizione sul provvedimento pareva inevitabile. Per una questione di principio, o una questione di merito, o per precisa scelta politica: qualunque pretesto è apparso buono per stoppare una legge attesa da anni.

Il provvedimento proposto da Flora Sculco (Calabria in Rete) aveva bisogno di 16 voti per essere approvato: ne ha presi 15 (Orlandino Greco ha votato no), con 13 astensioni su 29 consiglieri presenti. Non sono valsi prima i tentativi di mediazione e condivisione avviati nella mattinata da Seby Romeo (capogruppo PD) e, Mimmo Tallini e Antonio Scalzo, né gli emendamenti proposti dallo stesso relatore Franco Sergio e da Arturo Bova, entrambi respinti. L’unica cosa ottenuta è stato il voto per appello nominale chiesto e ottenuto da Seby Romeo e Giuseppe Giudiceandrea: almeno si sono visti chiaramente le scelte di voto. Il consigliere Fausto Orsomarso ha annunciato l’astensione della minoranza, l’unico voto contrario – quello che ha di fatto affossato la legge – è stato di Orlandino Greco (Oliverio presidente).

«Oggi in Consiglio – ha scritto su FB Flora Sculco – si è consumata una pagina nera della storia del regionalismo calabrese. La bocciatura della proposta di legge sulla doppia preferenza di genere costituisce un pericoloso arretramento democratico. La Calabria che vogliamo noi, libera, aperta, innovativa ed inclusiva non si dichiara sconfitta! Ogni prospettiva di crescita e di sviluppo, senza un’ampia partecipazione delle donne alla vita politica ed istituzionale sarebbe seriamente compromessa. Per questo è necessario continuare a percorrere con maggiore impegno, convinzione e forza, la strada già tracciata e rilanciare le ragioni a sostegno della affermazione del principio di democrazia paritaria». 

Secco il commento del Presidente Mario Oliverio: «Credo che oggi si sia scritta una pagina negativa perché si rappresenta la Calabria come una regione arretrata, non a passo con i cambiamenti che a livello nazionale ed europeo sono già largamente in atto. Non nego che tutto ciò mi crea grande tristezza e lo dico aldilà delle appartenenze». Oliverio ha ricordato che «Nella seduta precedente del Consiglio regionale decidemmo di rinviare la decisione su questo tema, accogliendo una richiesta che venne proprio dai banchi della minoranza, da cui ricevemmo anche l’impegno a lavorare insieme, ad una larga convergenza. In quell’occasione l’opposizione si dichiarò in pieno accordo sulla preferenza di genere chiedendo, però, di inserire la “proposta Sculco” nel quadro di una proposta di riforma più complessiva della legge. Per questo motivo fu costituito un gruppo di lavoro. Nella seduta del 12 marzo scorso, ci è stato sollecitato un ulteriore rinvio di 15 giorni perché il gruppo di lavoro ancora non aveva definito la proposta complessiva. Siamo arrivati alla seduta odierna in cui è apparso subito evidente che esisteva un problema politico. Oggi è stato commesso un grave errore».

Intanto, giovedì 18 alla Sala Oro della Cittadella la Sculco e Romeo hanno convocato un’assemblea aperta per discutere proprio di questo fallimento della politica regionale. La Sculco non si dà per vinta e insisterà, con convinzione, questo percorso, sicura del sostegno della Calabria migliore che guarda al futuro. Mancano sei mesi alla conclusione della consiliatura, tutto può ancora succedere, ma la brutta pagina di ieri si poteva certamente evitare. (s)

Ecco il testo completo del provvedimento di legge presentato da Flora Sculco (relatore Franco Sergio):

RELAZIONE ILLUSTRATIVA – La presente proposta mira a garantire nel sistema elettivo regionale calabrese il principio di equilibrio di entrambi i generi, ormai consolidato nella giurisprudenza europea e costituzionale e presente nella maggior parte degli Statuti regionali e degli enti locali, nei Consigli e nelle Giunte delle autonomie territoriali, nonché delle Regioni. Tale misura rappresenta una priorità imprescindibile per ragioni di democrazia e di civiltà giuridica e sociale, anche in considerazione dell’esito delle ultime consultazioni elettorali che hanno visto giungere agli scranni consiliari della Regione Calabria solo una donna. La proposta, peraltro, attua pienamente i principi di cui agli artt. 3, 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122 Cost., nonché il comma 2 dell’art. 38 dello Statuto regionale, secondo cui “La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. Inoltre, si pone in linea con la legge 215/2012 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), nonché con il novellato art. 35, comma 3 bis, dello Statuto che introduce la misura minima del 30% per la rappresentanza di genere all’interno della Giunta regionale. Tale proposta di legge quindi novella la l.r. 1/2005, in modo che anche la Regione Calabria assicuri “pari opportunità tra donne e uomini” (art. 51 Cost.) e che il sistema elettorale calabrese promuova “la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive” (art. 117, settimo comma, Cost.). Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che introduce “…una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un’azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione” (Corte cost. sent. n. 4/2010). In particolare, l’art. 1 modifica il comma 6 della l.r. 1/2015 introducendo una percentuale di rappresentanza minima di genere nelle liste dei candidati. In ciascuna lista, a pena di inammissibilità nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. L’art. 2 modifica il comma 2 dell’art. 2 della l.r. 1/2005 prevedendo che, in caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza. L’art. 3 prevede, poi, l’adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali. L’art. 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA – La presente legge, novellando la legge elettorale regionale, reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Tuttavia, si è provveduto a fornire i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 4, comma 1 della presente legge “anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”. L’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate nel Bilancio di previsione 2015, di cui alla legge regionale 13/2015 della Regione Calabria, per le finalità già indicate nelle disposizioni della presente legge sono allocate alle UPB U.001.001.001.001.004, finalizzate alle spese per le Consultazioni popolari, tra cui le spese per il rinnovo del Consiglio regionale.

Proposta di legge n. 31/10^ di iniziativa del Consigliere Sculco regionale recante: “Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali”

Art. 1 (Modifica art. 1 l.r. 1/2005)
1. Al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “In ciascuna lista, a pena di inammissibilità della stessa, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.”.

Art. 2 (Modifica art. 2 l.r. 1/2005)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2005, il periodo “L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.” è sostituito dal periodo “L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”. 

Art. 3 (Adeguamento schede di votazione)
1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l’esercizio del voto secondo quanto previsto dall’articolo 2.

Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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