Coldiretti Calabria ha rilevato che gli agriturismi calabresi continuano a ricevere la tassa di concessione regionale sugli agriturismi e, per questo, ha chiesto alla Regione Calabria di annullare «gli invii programmati nonché in autotutela dichiarare nulli gli avvisi di “scadenza per la tassa di concessione regionale per l’anno 2021” che sono stati inoltrati e già recapitati».
Un fatto insolito, dato che, come ha ricordato Coldiretti, «il Consiglio regionale della Calabria, con L. r. 19/2020, entrata in vigore il 20 il giorno successivo a seguito della pubblicazione sul Bur, ha modificato e integrato gli articoli 2, 12, 13 e 14 della L.r. 14/ 2009, abolendo quella che fin dall’inizio era una iniqua tassa».
La L.r. 19/ 2020, all’art. 1 prevede che: agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche (…) non si applica la tassa di concessione regionale sull’autorizzazione igienico-sanitaria per l’apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230.
Di fatto, stabilisce definitivamente che è illegittima la tassa di concessione regionale.
«Nonostante questo – ha riferito Coldiretti – in questi giorni, il Dipartimento Economia e Finanze ha inviato ai titolari degli agriturismi la richiesta di pagamento. Gli agriturismi calabresi che già hanno avuto pesanti conseguenze a causa della pandemia, si vedono ancora una volta vessati da questa tassa iniqua priva di qualsiasi legittimazione, frutto di una mera prassi amministrativa che il settore “Altri Tributi del Dipartimento Economia e Finanze” si ostina ad inviare».
Coldiretti chiede che, nell’interesse della stessa Regione Calabria, vengano annullati gli invii programmati nonché in autotutela dichiarare nulli gli avvisi di “scadenza per la tassa di concessione regionale per l’anno 2021” che sono stati inoltrati e già recapitati.
«Questo – ha chiosato Coldiretti – anche nell’interesse dello stessa Regione che è sicura soccombente dinanzi alla Commissioni Tributarie con la corrispondente condanna alle spese e quindi danno erariale. Con l’occasione, è anche importante definire bonariamente il contenzioso e le partite pendenti anche per le annualità pregresse». (rrm)