di BIANCO UGO – È una prestazione economica erogata dall’Inps a seguito del riconoscimento di un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità fisiche o mentali (100 % di invalidità). Prima di spiegare quali sono gli altri requisiti, occorre partire dalla netta differenza, prevista dal nostro ordinamento, tra l’inabile con o senza contributi previdenziali. Nel primo caso parliamo di inabilità ai sensi della legge 222/1984, istituito di tipo previdenziale, di cui ci occuperemo tra poco. Nel secondo caso mi riferisco, alla pensione di invalidità civile regolata dall’articolo 12 delle legge 118/1971 che ha carattere di prestazione assistenziale e subordinata al possesso di limiti reddituale.
Ovviamente il riconoscimento delle condizioni sanitarie è affidato a due differenti commissioni mediche istituite presso l’Inps di competenza. Chi può fare richiesta dell’inabilità previdenziale? Tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e gli iscritti alla gestione separata. Quanti contribuiti previdenziali occorrono? Il richiedente deve possedere un’anzianità assicurativa, alla data della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione dall’inizio della carriera lavorativa e un’anzianità contributiva di almeno tre anni di contributi negli ultimi cinque, anche non continuativi.
È necessario ricordare che il requisito contributivo può essere perfezionato anche totalizzando i contributi versati in vari fondi di previdenza. Quali sono le incompatibilità? La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia subordinata che autonoma, effettuata anche all’estero. Fondamentale è la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, degli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e degli albi professionali. E la durata? La prestazione non ha una scadenza specifica.
Nonostante ciò, per iniziativa dell’Inps, può essere soggetta a revisione, ai sensi dell’art. 9 della legge 222/1984. A conclusione di questo procedimento, la pensione può essere confermata, o trasformata in assegno ordinario di invalidità, qualora dalla documentazione esibita alla commissione medica attesta un grado di invalidità inferiore al 100 % e superiore a due terzi). Nel caso è palese un pieno recupero della capacità lavorativa, a più di un terzo, si applica l’istituto della revoca che consente al lavoratore di rientrare nuovamente nel mondo del lavoro. (bu)
[Bianco Ugo è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]