PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione, l’opzione per massimizzare la pensione futura

di UGO BIANCONel panorama previdenziale italiano la ricongiunzione è un’opzione fondamentale che consente ai lavoratori di unificare spezzoni di contribuzione, provenienti da diverse gestioni, in un unico fondo. Questa opportunità, regolata dalla legge 29/79, consente di beneficiare di una sola pensione più cospicua. Essa si richiede con apposita domanda quando l’assicurato possiede almeno due gestioni previdenziali nel corso della vita lavorativa. I contributi da ricongiungere non devono avere originato una pensione.

Esistono due tipologie principali di ricongiunzione. Si differenziano tra loro per il trasferimento dei contributi desiderato:

  1. la ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 29/79, permette di trasferire nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (Fpld) tutti gli altri contributi posseduti in gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Ago, come ad esempio l’ex Inpdap, i fondi speciali ferrovia, volo, telefonici, o nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Questo tipo di ricongiunzione era inizialmente gratuito, ma con l’emanazione della legge 122/2010 è divenuta onerosa.
  2. la ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 29/79, consente di trasferire la contribuzione del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) verso altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione obbligatoria (ad esempio ex-Inpdap, ferrovie, volo, elettrici, telefonici) o nella gestione speciale dei lavoratori autonomi. 

Affinché la domanda di ricongiunzione possa avere esito positivo è necessario possedere almeno cinque anni di contribuzione come lavoratore dipendente. 

Il processo di ricongiunzione prevede alcune fasi: Domanda di ricongiunzione: L’interessato deve presentare una richiesta formale al fondo pensione presso cui desidera unificare i contributi. Questa domanda deve essere accuratamente compilata e presentata secondo le procedure stabilite dal fondo pensione o dall’ente previdenziale competente; Valutazione della richiesta: Dopo aver ricevuto la domanda, il fondo pensione valuta la richiesta verificando la completezza dei documenti presentati e l’ammissibilità della ricongiunzione; Unificazione dei contributi: Una volta accettata la richiesta, i periodi di contribuzione lavorativa presso i differenti fondi pensione vengono uniti in un unico periodo di contribuzione.

Calcolo della pensione: Con i contributi unificati, viene calcolato il diritto pensionistico complessivo, tenendo conto dei criteri e delle regole previste dal sistema pensionistico vigente.

È importante sottolineare che la domanda di ricongiunzione può essere presentata una sola volta durante la carriera lavorativa, a meno che non trascorrano almeno 10 anni tra una prima e una seconda richiesta. I costi della ricongiunzione variano a seconda dei casi. In alcuni, come la ricongiunzione prevista dall’articolo 1 della legge 29/79 (ad esempio, da Inpdap a Inps), non ci sono oneri per il lavoratore. In altri, la ricongiunzione, regolata dall’articolo 2 della legge 29/79 (ad esempio, da Inps a Inpdap), riserva costi elevati che dipendono dalla quantità dei contributi da trasferire, dall’età e dalla retribuzione del lavoratore alla data della domanda. 

 

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione supplementare, un beneficio economico aggiuntivo

di UGO BIANCOLa pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato che intende utilizzare separatamente i contributi previdenziale diversi da quelli che hanno dato origine alla pensione principale. Ciò avviene quando la contribuzione della singola gestione non è sufficienti per ottenere una prestazione in autonomia.

In questa circostanza, qualora non si opta per la ricongiunzione, la totalizzazione o cumulo, si potrà ottenere una seconda rendita. Il pagamento non avviene in modo automatico, ma è necessario fare domanda all’Inps. In questo articolo, esploreremo i destinatari, i requisiti ed il calcolo dell’importo di questo ulteriore trattamento pensionistico.

Chi può richiedere la pensione supplementare?

È destinata ai titolari di una pensione principale a carico: dei Fondi Ago (fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali degli autonomi). In questo caso è consentito ricevere il rateo qualora l’ulteriore contribuzione è versata nella gestione separata. Per quanto riguarda i liberi professionisti, le casse professionali possono riconoscere una pensione supplementare se è prevista dal loro regolamento interno; dei Fondi Sostitutivi, come ad esempio il Fondo trasporti, il Fondo Dazio, il Fondo Volo. Il pensionato può usufruire dell’ulteriore prestazione per la contribuzione che si trova nel Fondo AGO, nella GS (gestione separata), Inpgi ed Ex Enpals. Per le casse professionali vale la stessa regola descritta sopra; dei Fondi Esclusivi, a cui sono iscritti la maggior parte dei lavoratori pubblici, i dipendenti delle poste ed il personale ferroviario iscritto al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato; delle Casse professionali, come ad esempio avvocati, commercialisti e medici, che hanno versato somme nella GS (gestione separata).  

Quali sono i requisiti?

Per ottenere l’ulteriore assegno pensionistico è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave: essere titolare di una pensione a carico di un fondo Ago, di un Fondo Sostitutivo, Esclusivo o di una Cassa Professionale; avere almeno un contributo settimanale nel fondo in cui si richiede la pensione supplementare; non avere maturato il requisito minimo per la pensione ordinaria nel fondo dove si richiede la pensione supplementare; Avere l’età per la pensione di vecchiaia secondo la legge Fornero. Nel 2024 è fissata a 67 anni d’età.

Come viene calcolata?

Il calcolo dell’importo della pensione supplementare è un processo complesso che tiene conto di diversi fattori. In generale, da una maggiore l’anzianità contributiva e retributiva ne scaturisce un l’importo mensile più cospicuo. Il calcolo specifico varia a seconda del sistema pensionistico a cui il lavoratore è assoggettato:

Sistema Retributivo: Per coloro che hanno almeno 18 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995, l’importo della pensione supplementare viene calcolato sulla base della contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 utilizzando il sistema retributivo. In questo calcolo, si considera l’anzianità contributiva e la retribuzione media degli ultimi anni lavorativi. Coefficienti stabiliti per legge, che variano in base all’anno di pensionamento, sono applicati per determinare l’importo finale della pensione supplementare.

Sistema Misto: Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare entro il 31 dicembre 1995, ma con meno di 18 anni di contribuiti a questa data, il sistema misto combina elementi del retributivo fino al 31 dicembre 1995 e del contributivo dal 1° gennaio 1996. 

Sistema Contributivo: Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, l’importo della pensione supplementare dipende interamente dai contributi versati nell’intera vita lavorativa, dall’età al momento del pensionamento e dal relativo coefficiente di trasformazione. 

Da quando decorre?

Per quanto riguarda i tempi, la prestazione supplementare inizia a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

È importante sottolineare che la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo previsto dall’articolo 7 della legge 155/1981. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / La pensione di inabilità previdenziale

di BIANCO UGOÈ una prestazione economica erogata dall’Inps a seguito del riconoscimento di un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità fisiche o mentali (100 % di invalidità). Prima di spiegare quali sono gli altri requisiti, occorre partire dalla netta differenza, prevista dal nostro ordinamento, tra l’inabile con o senza contributi previdenziali. Nel primo caso parliamo di inabilità ai sensi della legge 222/1984, istituito di tipo previdenziale, di cui ci occuperemo tra poco. Nel secondo caso mi riferisco, alla pensione di invalidità civile regolata dall’articolo 12 delle legge 118/1971 che ha carattere di prestazione assistenziale e subordinata al possesso di limiti reddituale.

Ovviamente il riconoscimento delle condizioni sanitarie è affidato a due differenti commissioni mediche istituite presso l’Inps di competenza. Chi può fare richiesta dell’inabilità previdenziale? Tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e gli iscritti alla gestione separata. Quanti contribuiti previdenziali occorrono? Il richiedente deve possedere un’anzianità assicurativa, alla data della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione dall’inizio della carriera lavorativa e un’anzianità contributiva di almeno tre anni di contributi negli ultimi cinque, anche non continuativi.

È necessario ricordare che il requisito contributivo può essere perfezionato anche totalizzando i contributi versati in vari fondi di previdenza. Quali sono le incompatibilità? La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia subordinata che autonoma, effettuata anche all’estero. Fondamentale è la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, degli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e degli albi professionali. E la durata? La prestazione non ha una scadenza specifica.

Nonostante ciò, per iniziativa dell’Inps, può essere soggetta a revisione, ai sensi dell’art. 9 della legge 222/1984. A conclusione di questo procedimento, la pensione può essere confermata, o trasformata in assegno ordinario di invalidità, qualora dalla documentazione esibita alla commissione medica attesta un grado di invalidità inferiore al 100 % e superiore a due terzi). Nel caso è palese un pieno recupero della capacità lavorativa, a più di un terzo, si applica l’istituto della revoca che consente al lavoratore di rientrare nuovamente nel mondo del lavoro. (bu)

[Bianco Ugo è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]