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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione supplementare, un beneficio economico aggiuntivo

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione supplementare, un beneficio economico aggiuntivo

di UGO BIANCOLa pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato che intende utilizzare separatamente i contributi previdenziale diversi da quelli che hanno dato origine alla pensione principale. Ciò avviene quando la contribuzione della singola gestione non è sufficienti per ottenere una prestazione in autonomia.

In questa circostanza, qualora non si opta per la ricongiunzione, la totalizzazione o cumulo, si potrà ottenere una seconda rendita. Il pagamento non avviene in modo automatico, ma è necessario fare domanda all’Inps. In questo articolo, esploreremo i destinatari, i requisiti ed il calcolo dell’importo di questo ulteriore trattamento pensionistico.

Chi può richiedere la pensione supplementare?

È destinata ai titolari di una pensione principale a carico: dei Fondi Ago (fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali degli autonomi). In questo caso è consentito ricevere il rateo qualora l’ulteriore contribuzione è versata nella gestione separata. Per quanto riguarda i liberi professionisti, le casse professionali possono riconoscere una pensione supplementare se è prevista dal loro regolamento interno; dei Fondi Sostitutivi, come ad esempio il Fondo trasporti, il Fondo Dazio, il Fondo Volo. Il pensionato può usufruire dell’ulteriore prestazione per la contribuzione che si trova nel Fondo AGO, nella GS (gestione separata), Inpgi ed Ex Enpals. Per le casse professionali vale la stessa regola descritta sopra; dei Fondi Esclusivi, a cui sono iscritti la maggior parte dei lavoratori pubblici, i dipendenti delle poste ed il personale ferroviario iscritto al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato; delle Casse professionali, come ad esempio avvocati, commercialisti e medici, che hanno versato somme nella GS (gestione separata).  

Quali sono i requisiti?

Per ottenere l’ulteriore assegno pensionistico è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave: essere titolare di una pensione a carico di un fondo Ago, di un Fondo Sostitutivo, Esclusivo o di una Cassa Professionale; avere almeno un contributo settimanale nel fondo in cui si richiede la pensione supplementare; non avere maturato il requisito minimo per la pensione ordinaria nel fondo dove si richiede la pensione supplementare; Avere l’età per la pensione di vecchiaia secondo la legge Fornero. Nel 2024 è fissata a 67 anni d’età.

Come viene calcolata?

Il calcolo dell’importo della pensione supplementare è un processo complesso che tiene conto di diversi fattori. In generale, da una maggiore l’anzianità contributiva e retributiva ne scaturisce un l’importo mensile più cospicuo. Il calcolo specifico varia a seconda del sistema pensionistico a cui il lavoratore è assoggettato:

Sistema Retributivo: Per coloro che hanno almeno 18 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995, l’importo della pensione supplementare viene calcolato sulla base della contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 utilizzando il sistema retributivo. In questo calcolo, si considera l’anzianità contributiva e la retribuzione media degli ultimi anni lavorativi. Coefficienti stabiliti per legge, che variano in base all’anno di pensionamento, sono applicati per determinare l’importo finale della pensione supplementare.

Sistema Misto: Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare entro il 31 dicembre 1995, ma con meno di 18 anni di contribuiti a questa data, il sistema misto combina elementi del retributivo fino al 31 dicembre 1995 e del contributivo dal 1° gennaio 1996. 

Sistema Contributivo: Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, l’importo della pensione supplementare dipende interamente dai contributi versati nell’intera vita lavorativa, dall’età al momento del pensionamento e dal relativo coefficiente di trasformazione. 

Da quando decorre?

Per quanto riguarda i tempi, la prestazione supplementare inizia a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

È importante sottolineare che la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo previsto dall’articolo 7 della legge 155/1981. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

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