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SUI LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE
SI GIOCHERÀ LA PARTITA DELL’AUTONOMIA

Assistenza e livelli essenziali di prestazione

Sui livelli essenziali di prestazione si gioca la partita dell’autonomia differenziata, anche se – è bene osservarlo – si è buttato un quarto di secolo discutendo male di un problema serio, confondendo spesso il federalismo fiscale con il regionalismo differenziato. Il prof. Ettore Jorio dell’Unical, ripercorre gli ultimi avvenimementi del Comitato Lep (CLEP) e indica luci e ombre di questo fondamentale argomento.

di ETTORE JORIO – Il due agosto, i 56 componenti il Clep – rimasti tali  dopo le dimissioni di Amato, Bassanini, Gallo e Pajno – hanno trasmesso al ministro Calderoli la prima relazione sul lavoro effettuato. Il suo contenuto avrebbe dovuto, in un Paese normale, rianimare il dibattito sul come la Nazione percepirà i diritti civili e fiscali. Invece, no. Si vivacizza quello sul regionalismo differenziato, confondendo spesso i fischi con i fiaschi e non fregandosene su come, per esempio, il calabrese farà propri i diritti che sino ad oggi non ha visto neppure da lontano.

Una idea di fondo, quella messa su carta dal Comitato per i Lep, condivisibile escludendo la conclusione cui è pervenuto il Sottogruppo n. 9 (Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario). Che è poi l’eccezione che ha riempito per giorni, immediatamente successivi al ferragosto, le “rotative” dell’informazione. Però, solo di quella specializzata.

Nel ripercorrere le anzidette affermazioni, ci si rende conto che i rilievi mossi sembrano essere indirizzati avverso la Costituzione. Meglio, verso l’individuazione metodologica sulla quale poggia il finanziamento del sistema autonomistico, così come novellato il 2001. Un po’ come avviene oggi avverso l’art. 116, comma 3, in tema di regionalismo asimmetrico.

Il riferimento è stato infatti criticamente mosso sugli esiti prospettici del criterio che affida alla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferiti ai relativi territori. Un rilievo su come il sistema funziona oggi. Più esattamente, addirittura dal 2000 a seguito del D.lgs. n. 56 attuativo della legge delega n. 133/1999. E stante la lettera costituzionale, è così che dovrà essere, a meno di cambiare l’art. 119, comma 2, della Costituzione.

Non si comprendono pertanto le critiche, persino con riferimenti impropri, atteso che il sistema compartecipativo attuale incide sulla maggiore imposta diretta, l’Iva, e non già su quelle indirette riferibili ai redditi prodotti e godute in alcune regioni, più esattamente in quelle più ricche.

Una imposta indiretta, quella compartecipata e goduta dalle Regioni ad oltre il 70% del gettito nazionale, che nella sua attuale dimensione regola e finanzia la sanità. Lo fa finanziando quel Fondo sanitario nazionale che con il federalismo fiscale applicato non ci sarà più, perché sostituito dal

Fabbisogno standard nazionale che è tutt’altra cosa. Dunque, criticarne il funzionamento futuro, perché a rischio di pericolose sperequazioni, significa criticare il metodo che la Costituzione impone. Se ne proponga quindi la modifica mediante una revisione ex art. 138 della Carta.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che la soluzione per rendere a tutti i Lep, in egual misura, non risiede sulle differenze finanziarie in godimento ordinario alle Regioni (tributi ed entrate proprie e quote di compartecipazione). Essa la si realizza accelerando – sempre art. 119, ma comma quarto, alla mano – la costituzione fisica e il funzionamento del fondo perequativo ordinario indispensabile per compensare le differenze tra quanto percepito direttamente dalle autonomie territoriali, al lordo delle quote compartecipative, e quanto sarà loro necessario per garantire i Lea.

Non impegnarsi su questo e pensare ad altro si continuerà a fare quanto oramai dura da 22 anni. Il nulla.

Un altro tema importante, evidenziabile dalla relazione del Clep, è quello della individuazione dei Lep, pre-rendicontati dal medesimo solo in riferimento alle materie oggetto di eventuale differenziazione, ex art. 116, comma 3.

La causa di ciò è certamente risalente alla lettura della legge di bilancio per il 2023. Più esattamente, del comma 793 dell’art. 1, nella parte in cui si riferisce alla determinazione dei Lep.

Ebbene, nello svolgimento di un tale fondamentale compito si è elusa la individuazione dei Lep riferibili alle materie di competenza residuale, supponendo di affidare un tale compito ad un altro sottogruppo. Per l’esattezza, il Sottogruppo nr. 11 del Clep, anticipato dal ministro Calderoli nel corso del question time del 13 luglio, cui sarà affidato il compito di individuare i Lep riconducibili alle materie non differenziabili.

Al di là della lettura parziale del disposto del comma 793 della legge 197/2022, che sembra essere riferibile alla ricognizione principalmente delle normative vigenti, sarebbe stata provvidenziale l’emersione dei Lep riferibili altresì alle materie di competenza esclusiva regionale. Si sarebbero evitate alcune lacune che renderanno difficile l’andare avanti e portare a conclusione il lavoro per fine anno. Solo per fare un esempio, nella relazione del Sottogruppo n. 5 (Tutela della salute, più altro), è mancata l’opportunità al sotto-organismo di riferirsi ai Lep afferenti all’assistenza sociale che è materia residuale. Con questo è venuta a determinarsi una analisi/ricognizione molto parziale, anche perché con il Dpcm del 12 gennaio 2017 i Liveas sono stati “cancellati” perché inseriti nelle 71 pagine ove sono scanditi i Lea.

A proposito dell’importante e difficile mission affidata al Clep, basta immaginare quanto sia importante l’individuazione dei Lep – solo per far due esempi –  afferenti alla assistenza sociale e al turismo di competenza residuale delle Regione, così come molti altri di quelli riferibili alle restanti 18 materie di competenza esclusiva regionale.

Omettere di fare ciò – a proposito del quale se si dovesse ritenere una incompletezza della norma della legge n. 197/2022 ne occorrerebbe una nuova pensata a sua integrazione e non già supporre di correggere con un atto amministrativo – sarebbe grave, ed ogni ritardo nel risultato determinerebbe danni enormi per l’utenza che attende la soluzione a ciò dal 2001.

Ebbene sul tema, poche le considerazioni della politica fondate su una reale consapevolezza del problema. Anche il sistema universitario, al di là di qualche isolato intervento, sta facendo poco o nulla nell’affrontare l’applicazione sul federalismo fiscale e il tema dell’autonomia differenziata, ma legislativa. Di certo molto meno di quanto abbia fatto a seguito della revisione costituzionale del 2012, introduttiva del “pareggio di bilancio”.

Si diceva, male i partiti e i sindacati impegnati più in una disputa politica che nel confronto necessario ad un provvedimento attuativo della Costituzione.

Del resto, si sapeva che era comprensibilmente difficile mantenere la barra dritta sull’argomento. Ciò perché per affrontarlo con la dovuta consapevolezza significava avere ben digerito, in combine, gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la legge delega 42/2009, almeno cinque dei nove decreti delegati, il Dpcm del 12 gennaio 2017, la legge di bilancio per il 2022, nella parte in cui introduce i Leps. Non ultime, per tenere in conto le diversità ideologiche che però non apparivano, le due ipotesi di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione elaborate dai già ministri Boccia e Gelmini. Non solo. Occorre mettere in linea con il Ddl Calderoli, quanto deciso ai commi 791/804 della legge di bilancio per il 2023 che, invero, qualche guaio interpretativo lo stanno determinando.

Si è buttato via un quarto di secolo, discutendo male di un problema serio, confondendo spesso il federalismo fiscale con il regionalismo differenziato.

Non solo nelle discussioni “di strada” ma anche negli ambienti di studio e riflessione politica. Ciò certamente a causa di un Paese che ha trascorso 22 anni senza interessarsi di come risolvere il problema generato dalla

revisione costituzionale del 2001, cui è stata data attuazione dal 2009 al 2011 per poi ricadere in un irresponsabile silenzio.

E dire che in mezzo c’erano i Lep, cui la Costituzione ha affidato – all’art. 117, comma 2, lett. m) – l’esigibilità egualitaria in tema di diritti civili e sociali.

Il risultato di tutto questo grave immobilismo del legislatore e della mancata iniziativa stimolante di partiti e sindacati in tal senso si è tradotto nella colpevole persistenza, per inerzia beninteso, della spesa storica a governare l’economia pubblica e finanziare i fabbisogni territoriali. Quei fabbisogni che incrementano progressivamente mantenendo in coda alla classifica dell’esigibilità dei diritti gli abitanti del Mezzogiorno nell’esigibilità dei diritti fondamentali. Maglia nera, la Calabria.

La lettura della anzidetta complessa e copiosa relazione a firma del prof. Cassese, soprattutto del “Quadro sinottico delle materie Lep”, ha generato tuttavia una perplessità di troppo, atteso che sono in esso rappresentate le materie, fatta eccezione di quelle residuali regionali, con a fianco un sì ovvero un no, rispettivamente riconducibili o meno a Lep. Ciò è accaduto a causa della lettera legislativa di fine 2022 (comma 793, lett. c), che sotto certi aspetti offre una incertezza su cosa siano i Lep, dal momento che li cerca ne “le materie o ambiti di materie che sono riferibili ai Lep”, quasi a volerli individuare per ogni materia ovvero per frammenti di esse.

I Lep hanno una unica certezza in termini di corretta esigibilità, devono rintracciare la loro esistenza nella trasversalità delle materie: tra quelle di competenza dello Stato (32), quelle concorrenti (20) e quelle che sono residuali (ben oltre 20). Da qui la ineludibilità di estendere, diversamente da come ha fatto sinora il Clip, alle materie di competenza esclusiva regionale.

Tutto questo perché non si può, infatti, neppure pensare a ripetere la stessa sottovalutazione che si fece con i Lea con il Dpcm 29 novembre del 2001 (senza prevedere in esso i Liveas) e che si è continuato a fare con le 71 pagine allegate a quello del 12 gennaio 2017. Assicurare i livelli di assistenza alla salute significa individuare lo standard erogativo nel massimo della indissolubile trasversalità. Altrimenti che welfare sarebbe?

Cioè senza escludere i Leo compositi riferibili anche: alla assistenza sociale, ai trasporti pubblici locali, alla agricoltura, all’alimentazione e all’urbanistica di competenza regionale, ovviamente includendo l’ambiente, produttore di salubrità e non di fattori inquinanti, e l’istruzione, magari prevedendo l’insediamento dell’educazione sanitaria come materia curricolare nella scuola dell’obbligo. Tutte materie e dunque ambiti di esse, ma da leggersi in senso non affatto restrittivo, tutt’altro. (ej)

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