Vittoria Baldino (M5S)

 

VITTORIA BALDINO (M5S)
Avvocato
Eletta alla Camera dei Deputati
il 4/3/2018 (Plurinominale Lazio 1)
Nata a Rossano (CS) il 28/5/1988

Gruppo MoVimento 5 Stelle, dal 27 marzo 2018

Membro della I Commissione dal 21 giugno 2018 (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

 

ATTIVITÀ IN COMMISSIONE

  • 10 settembre 2018
    DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 9, tranne che sull’emendamento Colletti 9.59, su cui invita i presentatori al ritiro, e sull’emendamento Pezzopane 9.61, su cui esprime parere favorevole purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime altresì parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 9-bis e 9-ter, raccomandando altresì l’approvazione dell’articolo aggiuntivo 9-ter.05 dei relatori.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, ricorda che il provvedimento in discussione non costituisce il tradizionale provvedimento cd. milleproroghe, che viene solitamente emanato in conclusione di ogni anno. Comunica pertanto che ci potranno essere successive occasioni per adottare misure condivise a tutela delle popolazioni colpite da eventi sismici.

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  • 7 settembre 2918
    DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    C. 1117 Governo, approvato dal Senato. 

    (Seguito dell’esame e rinvio).

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, passando all’esame delle proposte emendative agli articoli 13-bis e 13-ter, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Russo 13-bis.1, Moretto 13-bis.2, Madia 13-ter.1 e Speranza 13-ter.2 nonché sugli articoli aggiuntivi Lorenzin 13-ter.01, Emanuela Rossini 13-ter.02 e Ungaro 13-ter.03.

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  • 6 settembre 2018
    DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    C. 1117 Governo, approvato dal Senato. 

    (Seguito dell’esame e rinvio).

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 1.1 e Prisco 1.5, sugli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D’Attis 1.10, sull’emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, sugli identici emendamenti De Menech 1.12 e D’Attis 1.13, sugli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15 e sugli identici emendamenti Speranza 1.16 e D’Attis 1.17. Propone l’accantonamento degli identici emendamenti Migliore 1.19, Prisco 1.18 e Pella 1.59 e degli identici emendamenti Prisco 1.49, Migliore 1.50, Speranza 1.100 e Pella 1.101. Esprime parere contrario sull’emendamento Prisco 1.44, sugli identici emendamenti Pella 1.65 e Speranza 1.86, sugli emendamenti Prisco 1.24 e D’Attis 1.73, sugli identici emendamenti Giorgis 1.25, Silvestroni 1.26, Speranza 1.27 e Melilli 1.57, sull’emendamento D’Attis 1.66, sugli identici emendamenti Speranza 1.82 e Pella 1.83, sull’emendamento Prisco 1.34, sugli identici emendamenti Prisco 1.35, Speranza 1.84 e Pella 1.85, sugli identici emendamenti Prisco 1.39, Fassina 1.90 e Pella 1.91, sull’emendamento Speranza 1.41, sugli identici emendamenti Silvestroni 1.42 e Melilli 1.97, sugli emendamenti Prisco 1.43, 1.46 e 1.48, Pollastrini 1.40 e Sorte 1.51 e sugli identici emendamenti Marattin 1.52 e Magi 1.53. Raccomanda l’approvazione dell’emendamento 1.105 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Prestigiacomo 1.54, Speranza 1.55, Paolo Russo 1.56 e Magi 1.58. Propone l’accantonamento degli emendamenti Paolo Russo 1.63 e Prestigiacomo 1.64. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vietina 1.74, Melilli 1.81, Topo 1.89, De Maria 1.102 e D’Attis 1.103, sugli identici emendamenti Pella 1.93 e Speranza 1.94, sugli emendamenti De Maria 1.95, Speranza 1.96, Vietina 1.98 e Ubaldo Pagano 1.99 e sugli identici emendamenti Melilli 1.92 e Pella 1.104. Propone l’accantonamento dell’articolo aggiuntivo Prisco 1.01. Esprime parere contrario sull’articolo aggiuntivo Prisco 1.02.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, rivedendo il suo precedente parere, propone di accantonare gli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D’Attis 1.10, l’emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, gli identici emendamenti De Menech 1.12 e D’Attis 1.13, gli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15, nonché gli identici emendamenti Speranza 1.16 e D’Attis 1.17.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Ascani 6.1, Ascani 6.2, Ascani 6.4, Ascani 6.3, raccomanda l’approvazione dell’emendamento 6.60 dei relatori, invita al ritiro degli emendamenti Paolo Russo 6.5 e 6.6, che sarebbero rispettivamente assorbito e precluso dall’approvazione dell’emendamento 6.60 dei relatori, invita al ritiro dell’emendamento Fusacchia 6.7, che sarebbe assorbito dalla predetta approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 6.8, Mollicone 6.9, Trancassini 6.10, Paolo Russo 6.11, D’Attis 6.12, Paolo Russo 6.13, Bucalo 6.14, Bucalo 6.15 e Aprea 6.16. Gli emendamenti riferiti al comma 3-octies, relativi al tema dei vaccini, sono accantonati.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, fa notare che gli interventi richiesti dai presentatori delle proposte emendative in esame, riguardanti il tema in discussione, sono già previsti nell’articolo 9 del provvedimento.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Bucalo 6.54, Pezzopane 6.55, Ascani 6.56 e 6.57, Rotta 6.58 e Benamati 6.59. Raccomanda l’approvazione degli emendamenti 6.62, 6.63 e 6.64 dei relatori, esprimendo poi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 6.01, 6.02, 6.03 e Madia 6.04.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, Buompane, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marin 6.17, Lorenzin 6.18, De Filippo 6.19, Occhionero 6.20 e Rizzetto 6.21 e sui subemendamenti Marattin 0.6.65.1, Lucaselli 0.6.65.2, Marin 0.6.65.3, Magi 0.6.65.7, Marin 0.6.65.4 e Marin 0.6.65.5. Raccomanda l’approvazione dell’emendamento 6.65 dei relatori. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti riferiti al comma 3-octies dell’articolo 6, da 6.22 a 6.53, posto risulterebbero preclusi dall’approvazione dell’emendamento 6.65 dei relatori.

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, non condivide la richiesta di accantonamento dell’articolo aggiuntivo Ciaburro 1-bis.06.

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  • 4 settembre 2018
    DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    C. 1117 Governo, approvato dal Senato. 

    (Esame e rinvio).

Vittoria BALDINO (M5S)relatrice per la I Commissione, osserva, in via preliminare, che l’obiettivo del provvedimento è quello di garantire la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e l’operatività di fondi, anche a sostegno di investimenti, nonché per assicurare il completamento di operazioni di trasformazioni societarie e di trasformazione di accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che è stato modificato nel corso dell’esame al Senato e che risulta piuttosto articolato, rileva, anzitutto, come afferiscano principalmente agli ambiti di competenza della I Commissione il comma 2 dell’articolo 1 e gli articoli da 2 a 8-bis, mentre afferiscono principalmente agli ambiti di competenza della V Commissione, oltre agli articoli 1 e 1-bis, gli articoli da 9 a 13-ter.
Si tratta di 24 articoli, di cui 10 sono stati inseriti nel corso dell’esame al Senato ad integrazione degli originari 14 articoli. Le proroghe ivi contenute sono suddivise per materie: articoli 1 e 1-bis (enti territoriali); articolo 2 (giustizia); articolo 3 (ambiente, energia e gas); articolo 4 (infrastrutture); articolo 4-bis (emittenti radiotelevisive locali); articolo 5 (politiche sociali); articolo 6 (istruzione e università); articolo 7 (cultura); articoli 8 e 8-bis (salute); articolo 9 (eventi sismici); articolo 9-bis (strutture turistico-ricettive); articolo 9-ter (interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici); articolo 10 (sport – Universiade Napoli); articolo 11 (banche popolari e gruppi bancari cooperativi); articolo 11-bis (sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti); articolo 11-ter (attività di agente e rappresentante di commercio); articolo 11-quater (partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali); articolo 12 (fondo di dotazione dell’Istituto centrale per il credito a medio termine – Mediocredito centrale); articolo 13 (finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese); articolo 13-bis; articolo 13-ter (compenso del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale); l’articolo 14 dispone l’entrata in vigore del provvedimento.
Passando alle singole disposizioni di competenza della I Commissione, l’articolo 1 reca disposizioni di proroga di termini in materia di enti territoriali.
In particolare, il comma 2, modificato dal Senato, dispone che le elezioni dei presidenti di provincia e dei Consigli provinciali, il cui mandato sia in scadenza, si svolgano in una unica tornata il 31 ottobre 2018. Si prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. Solo per tale tornata elettorale sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalle elezioni (in luogo della disciplina ordinaria che richiede che il mandato da sindaco scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni).
L’articolo 2, che reca disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia, al comma 1 proroga al 1o aprile 2019 l’efficacia della riforma della disciplinaPag. 5delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.
Il comma 2 sospende fino al 15 febbraio 2019 l’efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta «Legge Orlando») con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.
Il comma 3, modificato nel corso dell’esame al Senato, proroga al 1o gennaio 2022 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio.
Il comma 3-bis, introdotto al Senato, contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa alle proroghe recate dal comma 3.
Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, inserisce un ulteriore comma all’articolo 2 del decreto-legge che anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine – attualmente fissato al 28 febbraio – entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile.
Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’articolo 49 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, differisce di ulteriori due anni l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato.
Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla sessione d’esame 2020, anziché dalla sessione 2018.
L’articolo 3 reca disposizioni di proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia.
In particolare, il comma 1 proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive iscritte nell’apposito elenco.
Il comma 1-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato – proroga dal 1o luglio 2019 al 1oluglio 2020: la cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale; la cessazione del regime di «maggior tutela» nel settore dell’energia elettrica.
Il comma 1-ter, introdotto al Senato, proroga di 24 mesi il termine entro il quale gli impianti – inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE – devono entrare in esercizio ai fini dell’accesso degli incentivi previsti dal Decreto interministeriale 23 giugno 2016.
L’articolo 4 reca disposizioni di proroga di termini in materia di infrastrutture.
In particolare, il comma 1 proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all’edilizia scolastica, che si siano rese disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica.
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica il termine per la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, fissandolo al 30 giugno (anziché al 31 marzo, come prevede attualmente il comma 1078 della legge di bilancio 2018) successivo all’anno di riferimento.
Il comma 2 differisce al 31 ottobre 2019 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
Il comma 3 differisce al 1o gennaio 2019 l’applicazione dell’obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.Pag. 6
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’avviso previsto dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 1370 del 2007 al fine di evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale prevista dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.
Il comma 3-ter, introdotto al Senato, rende meno stringenti le condizioni, per il riconoscimento alle regioni della quota del 20 per cento del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, limitando al solo anno 2017 (anziché, come previsto normativa vigente al quadriennio 2017-2020) l’obbligo di certificare l’avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite.
Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica le scadenze previste dalla disciplina (recata dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017) relativa all’affidamento della concessione autostradale concernente l’autostrada A22 Brennero-Modena.
L’articolo 4-bis, introdotto al Senato, proroga fino al 2019 il regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi stanziati per le emittenti radiofoniche locali previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, che ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015.
L’articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell’INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l’unica possibile.
L’articolo 6 reca disposizioni di proroga di termini in materia di istruzione e università.
In particolare, il comma 1 – modificato nel corso dell’esame al Senato – proroga dal 6 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande relative alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Si tratta delle domande relative alla V tornata della procedura di abilitazione scientifica nazionale avviata con Decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532.
Il comma 2 estende all’anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). A tal fine, si novella l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.
Il comma 3 consente, nelle more della piena applicazione delle procedure innovative introdotte dal decreto legislativo n. 64 del 2017, di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell’anno scolastico corrente, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all’estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all’estero.
I commi da 3-bis a 3-quater – introdotti nel corso dell’esame al Senato – recano alcune disposizioni di proroga del mandato del personale scolastico in servizio all’estero.
Il comma 3-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che i docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Tale facoltà è consentita inoltre ai docenti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.Pag. 7
La norma demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’individuazione dei termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.
I commi 3-sexies e 3-septies – introdotti nel corso dell’esame al Senato – differiscono, rispettivamente, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. A tal fine, novellano, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016.
Il comma 3-octies – introdotto nel corso dell’esame al Senato – differisce all’anno scolastico 2019-2020 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia 2019-2020 l’applicazione della norma che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (sia pubbliche e paritarie, sia private) dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa vigente. L’adempimento relativo agli obblighi vaccinali, come ridefiniti dal decreto-legge n. 73 del 2017, è divenuto infatti un requisito per l’accesso ai servizi educativi e scuole per l’infanzia a partire già dall’anno scolastico 2017/2018 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia 2017/2018.
Il comma 3-novies – introdotto nel corso dell’esame al Senato – proroga dal 31 agosto 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). A tal fine, si novella l’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2017.
L’articolo 7 reca disposizioni di proroga di termini in materia di cultura. In particolare, il comma 1, venendo incontro ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, estende anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 l’assegnazione della Carta elettronica per i giovani – la cosiddetta Card cultura – introdotta dalla legge di stabilità 2016. A tal fine si interviene sul primo periodo del comma 626 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.
L’articolo 8 reca disposizioni di proroga di termini in materia di salute.
In particolare, i commi da 1 a 4 recano un complesso di proroghe e di modifiche di norme transitorie in materia di salute umana e di sanità veterinaria.
I commi 1 e 2 concernono le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, il cui obbligo di redazione in formato elettronico è posticipato dal 1o settembre 2018 al 1o gennaio 2019.
Il comma 3 modifica la disciplina di una quota premiale nell’àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 4 riguarda alcune deroghe transitorie per la regione Sardegna in materia di spesa sanitaria.
Il comma 4-bis, introdotto al Senato, sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
Il comma 4-ter, introdotto al Senato, posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell’Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima.
L’articolo 8-bis, introdotto al Senato, riapre – limitatamente ai produttori artigianali – il termine per la comunicazione, all’autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

 

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO

  • BALDINO: “Modifiche al codice di procedura civile, in materia di liberazione dell’immobile pignorato, nonché istituzione del Fondo nazionale per la tutela della prima casa” (973)
    (presentata il 23 luglio 2018, annunziata il 24 luglio 2018)

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

  • PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’UVA ed altri: “Modifica all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare” (1173)
    (presentata il 19 settembre 2018, annunziata il 21 settembre 2018)

  • IEZZI ed altri: “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione” (1171)
    (presentata il 19 settembre 2018, annunziata il 21 settembre 2018)

  • SPADONI ed altri: “Modifica all’articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell’indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento” (723)
    (presentata il 12 giugno 2018, annunziata il 13 giugno 2018)

  • NESCI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione” (543)
    (presentata il 19 aprile 2018, annunziata il 7 maggio 2018)

  • NESCI ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” (513)
    (presentata il 16 aprile 2018, annunziata il 17 aprile 2018)
    Legge 7 agosto 2018, n. 99 Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2018

  • DAGA ed altri: “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” (52)
    (presentata e annunziata il 23 marzo 2018)