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PILLOLE DI PREVIDENZA / Quota 103: La pensione anticipata flessibile

PILLOLE DI PREVIDENZA / Quota 103: La pensione anticipata flessibile

di BIANCO UGOLa legge di bilancio 2023 n. 197 del 2022 all’articolo 1 co. 283 – 285 dispone, in via sperimentale per il 2023, l’accesso alla pensione se si possiedono i requisiti stabiliti dalla “Quota 103”. La nuova prestazione sostituisce le vecchie regole sancite dalla quota 100 e 102, entrambe caratterizzate da volontà degli ultimi governi di mitigare gli effetti della legge Fornero, in attesa di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

La circolare Inps n. 27 del 10 marzo 2023 esplica le modalità di accesso al nuovo istituto previdenziale. Sono interessati tutti i lavoratori pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono esclusi il personale militare, le forze armate, la polizia, i vigili del fuoco e la guardia di finanza. Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Gruppo A), possono richiedere il beneficio pensionistico secondo le disposizioni riportate nell’articolo 66, comma 17, lettera c, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Per accedere alla prestazione, l’assicurato deve soddisfare, entro il 31 dicembre 2023, due requisiti fondamentali. Un’età anagrafica non inferiore a 62 anni ed un’anzianità contributiva, comprensiva della figurativa, con un minimo di 41 anni, di cui almeno 35 anni di contributi da lavoro.

È consentito l’uso del regime di cumulo, ai sensi della legge n. 228 del 2012, nelle varie gestioni INPS, con eccezione delle casse previdenziali private. L’importo dell’assegno mensile massimo lordo non può superare cinque volte il trattamento minimo, che nel 2023 è fissato a € 2.818,70, fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Allorché, sarà posto in pagamento un importo mensile intero, perequato nel tempo. Per tutto il periodo anticipato, fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, è vietato il cumulo del reddito da lavoro, con la sola possibilità di poter svolgere un lavoro occasionale con un compenso massimo di € 5.000,00.

Di fondamentale importanza è l’articolo 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio 2023, che considera il compenso erogato a seguito di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato non superiore a 45 giornate annue, cumulabile con qualsiasi pensione. Pertanto, tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della Quota 103. Essa prevede che chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potrà ricevere il primo pagamento dell’assegno a partire dal 1 aprile 2023, se è lavoratore privato, mentre se è pubblico, occorrerà aspettate l’1 agosto 2023.

Chi perfezione i requisiti dopo il 1 gennaio 2023 otterrà la prestazione dopo tre mesi dalla maturazione, se privato e 6 mesi se pubblico. Anche per questa volta è stata proposta una ulteriore possibilità a chi vuole lasciare il lavoro, favorendone e facilitandone l’accesso alle nuove generazioni. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]