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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Sfl supporto per la formazione e il lavoro

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Sfl supporto per la formazione e il lavoro

di UGO BIANCO –  Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è una misura di politica attiva del lavoro sancita dall’articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023 n° 48 convertito con la legge 3 luglio 2023 n° 85. L’iniziativa mira a favorire l’inserimento lavorativo di persone alla ricerca di una occupazione, che vivono in condizioni di precarietà economica e sociale. Viene attuata mediante programmi di formazione, riqualificazione e orientamento professionale. L’obiettivo del SFL è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per le categorie vulnerabili a rischio di esclusione sociale e lavorativa, con età compresa tra i 18 e 59 anni. 

Come e quando presentare domanda?

È possibile accedere al SFL presentando domanda:

    1. in via telematica, dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it),  accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), a partire dal 1° settembre 2023
  • mediante gli Enti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2023;
  • mediante i CAF Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

L’istanza prevede la compilazione di alcune schede per l’accertamento dei requisiti individuali. E’ indispensabile rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa (DID). La profilazione sulla piattaforma si conclude con il transito dei dati nel Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL), condizione necessaria per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD). A questo proposito il richiedente viene convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. In esso occorre dichiarare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati a svolgere attività di intermediazione. (Articoli 4 e 6 del decreto legislativo 276 del 2003). Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il documento viene aggiornato o integrato. La convocazione segue i programmi organizzati territorialmente dalle regioni. Il SFL si occupa di tutte le attività di formazione contenute nell’allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018 n. 4 lettere da E) a O), nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro, compreso il programma nazionale Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR. 

Quali sono i requisiti di accesso?

  1. A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Da quando si presenta la richiesta, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

  >   cittadino italiano;

  >   cittadino di un Paese dell’Unione europea;

  >   familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  >   cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo;

  >   titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il beneficiario alla data della domanda deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.  Nel nucleo familiare, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo di: 1) autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità; 2) navi o imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 171 del 2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere. 

ed ancora:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (c.p.p.), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 604 del 1996;
  • obbligo  di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n° 76, o relativa esenzione.

B) Requisiti economici

    Il richiedente alla data della domanda e per tutti il periodo di percezione deve essere in possesso congiunto dei seguenti requisiti economici:

      > un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a € 6.000;   

      > un valore del patrimonio immobiliare non superiore a € 30.000 diverso dalla 

         casa di abitazione di valore IMU non superiore a € 150.000;

      > un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc) inferiore a:

        – € 6.000 per i nuclei composti da un solo componente;

         € 8.000 per i nuclei composti da due componenti;

        – € 10.000 per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia 

          aumentata di €1.000 per ogni figlio a partire dal terzo)  

Questi massimali sono incrementati di: 

        – € 5.000 per ogni componente con disabilità;

        – € 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza presenti nel nucleo.

Quant’è la remunerazione?

Le attività previste dalla misura sono ristorate con un contributo economico di € 350,00 per 12 mensilità. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]