di UGO BIANCO – Nel contesto della previdenza sociale italiana la legge Fornero (DL 201/2011) rappresenta un punto di svolta significativo. Con essa sono numerose le modiche introdotte nel sistema pensionistico. Basta pensare all’applicazione del calcolo contributivo che determina il valore della rendita.
A tal proposito, prima di illustrare i requisiti riguardanti le pensioni in esame, vorrei fare un breve accenno ai vari sistemi di calcolo. Ovviamente, occorre richiamare l’attenzione sulla legge 335/95 (c.d. Riforma Dini), in vigore dal 01 gennaio 1996. Il pilastro normativo che ha sancito i sistemi di calcolo delle pensioni, a seconda dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.
Il primo è il “retributivo”, applicabile ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995. Il secondo è il “misto”, adattato ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 con cui si determina la quota di pensione con l’applicazione del sistema retributivo sui contributi ante 1996, mentre a quelli post 1996 si applica il sistema contributivo.
Il terzo è il “contributivo” destinato ai soggetti assunti dal 01 gennaio 1996, senza nessuna contribuzione versata prima del 1996. In questo caso quanto più cospicuo sarà il montante contributivo, tanto più alta sarà la rata di pensione. Per chi possiede più di 18 anni di anzianità assicurativa, al 31 dicembre 1995, quest’ultimo metodo si applica in “pro-quota” sui soli contributi versati dal 01/01/2012.
Quando si può richiedere la pensione di anticipata ordinaria?
Il trattamento pensionistico è riconosciuto ai lavoratori e le lavoratrici, iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria, che nel corso di quest’anno, maturano rispettivamente un’anzianità assicurativa di 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi più tre mesi di finestra mobile, indipendentemente dall’età. Il requisito contributivo può essere soddisfatto anche in regime di cumulo (art. 1, co. 239 e ss. L. n. 228/2012 come modificato con la L. n. 232/216, vale a dire, ai soli fini del diritto a pensione, la contribuzione accreditata presso gestioni diverse, comprese le casse professionali. I caso di pensione anticipata dei dipendenti pubblici o privati è necessario che alla data della domanda sia cessata l’attività lavorativa. Solo dopo la liquidazione della prestazione, sarà possibile intraprendere un nuovo lavoro dipendente. Lo stabilisce il decreto legge 112 del 2008 che prevede la piena cumulabilità tra i due redditi. Mentre, chi svolge un lavoro autonomo può continuare a lavorare senza interrompere la propria attività.
Quando decorre?
Chi matura il requisito contributivo dal 31 gennaio 2019, ai sensi del decreto n° 4 del 28 gennaio 2019, ha diritto alla prima rata di pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisito predetto, tenuto conto delle disposizioni vigenti nella gestione in cui viene liquidata la pensione. La finestra mobile non si applica a chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018. Per il personale scolastico la decorrenza della pensione anticipata è il 1 settembre dell’anno di maturazione.
Quando si può richiedere la pensione di vecchiaia?
Nel corso del 2024 è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione. La decorrenza del trattamento è dal mese successivo al perfezionamento di entrambe i requisiti. Le categorie interessate sono i dipendenti pubblici, i privati, i lavoratori autonomi, le lavoratrici nel settore privato e le lavoratrici autonome.
Per godere del calcolo retributivo e misto il primo contributo deve essere versato prima del 1996. Per soggetti che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, valgono gli stessi requisiti anagrafici e contributivi, ma con la differenza che per percepire la pensione, l’importo mensile lordo non deve essere inferiore all’assegno sociale, corrispondente a € 534,41. Se quest’ultimo requisito non viene soddisfatto, si può accedere alla pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi, non figurativi, (contribuzione obbligatoria, volontarie e da riscatto) e 71 anni d’età. Si riporta una tabella riepilogativa che facilita la comprensione delle informazioni fondamentali per il lettore. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]