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Pillole di previdenza: la totalizzazione die contributi previdenziali

Pillole di previdenza / La totalizzazione dei contributi previdenziali

di UGO BIANCONel linguaggio previdenziale con il termine “totalizzazione” si intende la somma, a titolo gratuito, dei periodi contributivi versati in diverse gestioni. Mi riferisco al fondo lavoratori dipendenti, alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive, alla gestione separata ed alle casse previdenziali dei professionisti. In passato l’unica possibilità di unificare i contributi era consentita dalla ricongiunzione onerosa. Con il decreto legislativo n° 42 del 2 febbraio 2006 si è concretizzata la possibilità di sommare diversi spezzoni di contribuzione per accedere alla pensione di vecchiaia, anticipata, reversibilità o di inabilità in totalizzazione. L’importante è che l’assicurato non deve avere richiesto o accettato una ricongiunzione, ai sensi della legge 29/79 o della legge 45/90, dopo l’entrata in vigore della suddetta norma. Inoltre, non essere titolare di pensione derivata da una delle gestioni compresa nell’intera posizione assicurativa.

La riforma Fornero ha stabilito che si può optare per la totalizzazione con meno di tre anni di contributi in ogni gestione. In origine, era obbligatorio averli maturati per ogni tipologia di versamento, altrimenti non era possibile fruire del calcolo pro-quota. Ovviamente, non è consentita la totalizzazione parziale. Tutti i contributi contenuti nella varie gestioni devono essere conteggiati, con esclusione dei periodi sovrapposti temporalmente. In ogni caso è consentito maturare l’anzianità assicurativa considerando anche i contributi da lavoro svolto all’estero. Nell’UE o nelle nazioni cha hanno sottoscritto con l’Italia una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (Circolare Inps n° 50 del 21 aprile 2022). La domanda di pensione in totalizzazione va inoltrata all’Ente o all’Istituto dove sono stati versati gli ultimi contributi. Sarà cura dell’Inps effettuare un unico pagamento mensile.  Il calcolo è determinato con il “metodo contributivo”, indipendentemente dalla storicità dei contributi, sempre che non sia stato raggiungimento il requisito autonomo in una delle singole gestioni previdenziali. In caso contrario, quando si arriva al requisito minimo pensionistico, in una gestione, la pro-quota del fondo in questione, mantiene le regole del calcolo classico (sistema retributivo, misto e contributivo). Vediamo ora quali sono i requisiti pensionistici nel 2023 per le pensioni in totalizzazione. Innanzitutto, dobbiamo richiamare il concetto di “finestra mobile”. In sostanza, raggiunto il requisito minimo per l’accesso alla prestazione (età e contributi), occorre aspettare un certo numero di mesi prima di percepire il primo rateo. Per la pensione di vecchiaia sono necessari almeno 66 anni d’età e 20 anni di contributi. A ciò si aggiungono 18 mesi di attesa prima di lasciare il lavoro. Per la pensione anticipata necessitano 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età, e attendete l’apertura della finestra mobile dopo 21 mesi, prima della decorrenza (messaggio Inps n° 4497/2011). (ub)