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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il prepensionamento editoria

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il prepensionamento editoria

di UGO BIANCO Con la circolare 68 del 23 maggio scorso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha definito le modalità di accesso al prepensionamento nel settore dell’editoria. Si tratta di una misura previdenziale istituita con l’articolo 1 comma 500 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020). Alle risorse assegnate, l’articolo 1 comma 141 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024) autorizza una spesa aggiuntiva, per un massimo di 10,4 milioni di euro.

Oltre a 10,5 milioni euro all’anno, rispettivamente per il 2025 e 2026, e di 2,4 milioni di euro per il 2027. Ovviamente, trattandosi di uno strumento particolare, soggetto a limiti di spesa, è previsto un monitoraggio delle istanze presentate, onde evitare uno sforamento. Nel corso degli anni il requisito contributivo dei lavorati poligrafici ha subito continue modifiche. Dopo l’incremento della legge Fornero, si arriva alla legge di Bilancio 2020 che ha dato origine della deroga attualmente in vigore. 

Cosa prevedeva la riforma Fornero ?

La riforma Fornero ha stabilito un progressivo innalzamento dei requisiti contributivi per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici: Dal 1° gennaio 2014: 35 anni di anzianità contributiva; dal 1° gennaio 2016: 36 anni di anzianità contributiva; dal 1° gennaio 2018: 37 anni di anzianità contributiva.

Questi requisiti sono stati ulteriormente adeguati alla speranza di vita Istat: 3 mesi dal 2013; 4 mesi dal 2016; 5 mesi dal 2019.

Dal 1° gennaio 2019, l’anzianità necessaria per il prepensionamento era salita a 38 anni.

Qual è la deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2020?

Applicabile dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 consente di accedere al prepensionamento con 35 anni di anzianità contributiva, anziché i 38 anni previsti dalla precedente regolamentazione.

Condizioni per la Deroga:

1) Ambito di applicazione: Lavoratori poligrafici dipendenti di imprese: Stampatrici di giornali quotidiani e periodici; Editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

2) Piani di riorganizzazione o ristrutturazione: Il datore di lavoro deve aver presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2023, un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, in stato di crisi, contenente il numero dei lavoratori ammessi al beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, precedentemente autorizzata;

3) Richiesta del Prepensionamento: I lavoratori poligrafici che rientrano nelle suddette condizioni hanno la possibilità di chiedere il prepensionamento con solo 35 anni di contribuzione da lavoro.

Quali sono le procedure per richiedere il beneficio economico?

Secondo la disposizione da ultimo richiamata, i lavoratori poligrafici possono optare per il trattamento di pensione entro: 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs); Nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta;

Possiamo concludere, tenendo in debita considerazione che il quadro normativo esposto, rappresenta come il legislatore è prontamente intervenuto in aiuto dei lavoratori del settore editoriale, garantendo un supporto concreto e tempestivo in un momento di transizione ed incertezza. (ub)

[Dr. Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]