PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno al nucleo familiare 2024-2025

di UGO BIANCOL’Inps ha recentemente pubblicato la circolare 65 del 15 maggio 2024, comunicando i nuovi livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) validi per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. I nuovi parametri, previsti dal decreto-legge 69/1988 convertito e modificato dalla legge 153/1988, riguardano esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfani, rientranti nella disciplina dell’Assegno Unico Universale in vigore dal 1° marzo 2022. La predetta norma trova applicazione nelle famiglie composte da:

  • coniugi, partner delle unioni civili, conviventi di fatto con determinati requisiti. (Circolare Inps 84 del 5 maggio 2017);
  • fratelli e/o sorelle;
  • nipoti minorenni o maggiorenni inabili orfani di entrambi i genitori a cui non spetta la pensione di reversibilità;

Le tabelle oggetto della rivalutazione sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C E 21D. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata dall’Istat tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è pari a +5,4%. Per un maggiore comprensione si riporta la tabella 21 A valida negli ultimi due anni.

A chi spetta?

Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).

A chi non spetta?

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti).

Come fare domanda?

La richiesta del beneficio economico deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato Anf; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;

La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno al nucleo familiare

di UGO BIANCOCon la circolare 65 del 15 maggio 2024 l’Inps ha pubblicato le nuove tabelle degli importi e dei livelli di reddito per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare, in vigore dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. I nuovi parametri, previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito e modificato dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, riguardano esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfani, rientranti nella disciplina dell’Assegno Unico Universale in vigore dal 1° marzo 2022. Si tratta di una prestazione economica rimasta attiva per una platea ristretta di beneficiari appartenenti ai nuclei familiari composti da: coniugi; fratelli e sorelle; nipoti minorenni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e che non hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Le tabelle oggetto della rivalutazione, in vigore dal prossimo mese di luglio, sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C E 21D. Per un maggiore comprensione si riporta la sottostante figura. 

A chi spetta?

Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).

A chi non spetta?  coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti);

Come fare domanda?

La richiesta del beneficio economico deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato Anf; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;

La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione. (ub)

                                                                                                                                                                                                                                                        [Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno unico universale

di UGO BIANCOÈ fissata al 30 giugno prossimo la scadenza per presentare il modello Isee per i percettori dell’Assegno Unico Universale (AUU) con importo minimo. Chi non ha rispettato la data del 29 febbraio scorso, secondo la circolare Inps 132/2022, può rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ricevere l’importo mensile riparametrato insieme agli arretrati dal mese di marzo. Questo adempimento è fondamentale per garantire il corretto calcolo della prestazione, che varia in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Di recente, anche il messaggio Inps 15 del 02 gennaio 2024 conferma che: “ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia Isee è necessaria la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il 2024, correttamente attesta. In assenza di Isee, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati”.  Qualora tale adempimento viene disatteso, si continuerà a percepire l’importo mensile di 57 euro. 

Quanto spetta nel 2024? 

L’importo mensile dell’AUU passa da 189,20 euro a 199,40 euro per figlio, in corrispondenza di un Isee che non supera i 17.090,61 euro. Nei casi di assenza della certificazione reddituale o di un valore pari o superiore a 45.875 euro, l’assegno sale da 54,10 euro a 57,20 euro per figlio.  

Sono previste delle maggiorazioni in presenza di una delle seguenti condizioni aggiuntive: nuclei familiari numerosi (presenza di figli successivi al secondo); figli con meno di in anno d’età; minori compresi tra 1 e 3 anni per nuclei familiari con almeno tre figli; madri di età inferiore a 21 anni; nucleo con quattro o più figli; genitori entrambi titolari di reddito di lavoro; figli con disabilità;

Sono confermate le ulteriori maggiorazioni istituite con la legge di Bilancio 2023. Esse riguardano: un aumento del 50 % dell’importo per figli con meno di un anno;  un aumento del 50 % della maggiorazione forfettaria per i nuclei da quattro figli in poi; ulteriori aumenti in favore di nuclei familiari con figli disabili. 

L’assegno è diviso tra i due genitori o tra chi è titolare dell’affido condiviso. Tuttavia è valida la possibilità di stabilire un accordo che consente alle parti di percepire l’itera somma. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Nuove risorse per carta “Dedicata a Te”

di UGO BIANCO Lo conferma il Ministro per l’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, alla presenza del Ministro del lavoro Marina Elvira Calderone e della Premier Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa dello scorso sei giugno, annunciando la firma del decreto interministeriale che rafforza ed estende la social card Dedicata a te. Una misura di sostegno alla povertà, introdotta in via sperimentale dall’art. 1 commi 450 e 451 della legge 197/2022 e gestita con il supporto di Inps, Poste Italiane, Anci e i Comuni. La dotazione finanziaria per il 2024 è stata aumentata a 676 milioni di euro, rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi di euro. Questo incremento finanziario avrà due principali conseguenze: Le famiglie beneficiarie passeranno da 1,2 milioni a 1,33 milioni; Il valore medio della carta aumenterà da 459 euro a 500 euro (+ 8,9%).

Sono interessati i nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone, con un Isee inferiore a 15.000 euro. Sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con eventuale proroga, qualora le risorse stanziate lo consentiranno. Va ricordato che non è necessario fare domanda. Saranno i Comuni a contattare le famiglie assegnatarie. 

A chi spetta? 

Come stabilito dal decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, il contributo economico viene assegnato ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 12 maggio 2023:

  1. Iscrizione di tutti i componenti nell’anagrafe comunale della popolazione residente; Isee ordinario non superiore ai 15.000 euro annui.
  2. Non essere beneficiari alla stessa data del decreto di: Reddito di cittadinanza; Reddito di inclusione; Naspi, Dis-coll, indennità di mobilità,  Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni (Cig); Disoccupazione agricola.

L’assegnazione della carta è determinata anche dalla dimensione del nucleo familiare, dalla presenza di minori e dal valore dell’Isee, con priorità ai nuclei più numerosi e con figli nati entro il 31 dicembre 2009 o il 31 dicembre 2005, privilegiando comunque quelli con un indicatore della situazione economica equivalente più basso.

A quanto ammontare del contributo e come si utilizza?

Per il 2024 l’importo del contributo è pari a 500 euro per nucleo familiare. Consente l’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Sono state introdotte nuove categorie, come prodotti Dop e Igp, da forno surgelati, ortaggi, tonno e carne in scatola.

Questo rafforzamento della social card “Dedicata a te” rappresenta un passo importante verso il sostegno delle famiglie italiane in difficoltà, garantendo loro un maggiore accesso ai beni di prima necessità. Oltre a generare effetti positivi sulle filiere agroalimentari, come sostenuto dal Ministro Francesco Lollobrigida. (ub)

 

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La quattordicesima mensilità

di UGO BIANCOCome già da qualche anno, nei primi giorni del mese di luglio prossimo, l’Inps erogherà ai pensionati e le pensionate, che possiedono i requisiti di legge, la tanto attesa “Quattordicesima”.

Una mensilità aggiuntiva istituita con legge 3 agosto 2007 n° 127 e perfezionata dal comma 187 della legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Con quest’ultimo provvedimento è stata aumentata la platea di beneficiari, rideterminato il limite di reddito e l’importo erogato. Non è certamente un rimedio strutturale all’inflazione, ma per i titolari di pensioni basse, rappresenta un piccolo ristoro economico da impiegare in una spesa extra. I beneficiari sono i pensionati, appartenenti alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che hanno compiuto 64 anni d’età, in possesso di un reddito personale lordo non superiore a € 15.563,86, nell’anno in corso, ed un numero minimo di contributi previdenziali, riferiti all’intera vita lavorativa.

Chi sono gli interessati?

Possiamo parlare di due specifici casi a seconda del reddito lordo percepito: 

  1. Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 11.672,90 lordi (598,61 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 972,74. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 

Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a euro 11.672.90 

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 437,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 546,00
          oltre i 25            oltre i 28           € 655,00

 

  1. Chi gode un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 15.563,86 lordi (598,61 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1.296,99. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a euro 15.563,86  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 336,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 420,00**
          oltre i 25            oltre i 28           € 504,00

 

Quanto vale la “Quattordicesima” ridotta?

Molti sono i casi di pensionati che possiedono un reddito personale superiore al limite di 15.563,86, ma al di sotto di tale valore aumentato della quattordicesima. In questa circostanza, l’erogazione della prestazione avviene in misura ridotta. Per comprendere questo meccanismo faccio un esempio pratico con un pensionato che possiede 20 anni di contributi ed un reddito personale di euro 15.700,00, superiore a euro 15.563,86, ma al disotto di euro 15.983,86* (risultato di € 15.563,86 + € 420,00**). Di conseguenza l’importo della quattordicesima posta in pagamento sarà di euro 283,86, risultato ottenuto dalla differenza tra di € 15.983,86 e € 15.700,00

Quattordicesima ridotta anno 2024 per redditi fino a euro 11.672,90  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione
          fino a 15              fino a 18            € 12.109,90
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 12.218,90
          oltre i 25            oltre i 28           € 12.327,90

 

Quattordicesima ridotta anno 2024 per redditi fino a euro 15.563,86  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione
          fino a 15              fino a 18            € 15.899,86
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 15.983,86*
          oltre i 25            oltre i 28           € 16.067,86

Quanto spetta al compimento dei 64 anni? 

La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 5 maggio 1959 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 294,00 (€ 504,00/12x7mesi).

Si ricorda che la quattordicesima non costituisce reddito sia ai fiscali che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. La prescrizione per richiede gli importi mai percepiti, nel rispetto dei requisiti di legge, è stabilita in cinque anni dalla maturazione del beneficio. 

L’Inps ha precisato che sono escluse dal calcolo per determinare la quota di incremento, le prestazioni non imponibili. Ad esempio, la maggiorazione sociale, la c.d. quattordicesima, le prestazioni assistenziali e l’accompagnamento alla pensione c.d. Ape sociale. Per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è attribuito sulla quota pro-rata in pagamento in Italia.

Nel caso di compimento dei 75 anno d’età nel corso dell’anno, l’Inps adeguerà d’ufficio il relativo pagamento in base alla percentuale variata. Il pensionato potrà rilevare l’aumento sotto la voce “ Incremento legge 197/2022” in corrispondenza dell’importo calcolato. In conclusione possiamo affermare che non si tratta di una soluzione esaustiva all’aumento del costo della vita, ma sicuramente rappresenta l’avvio di un percorso che mira a portare le pensioni minime ad una quota più dignitosa e soddisfacente per le fasce deboli. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni inabili

di UGO BIANCOLa recente circolare Inps numero 64 del 7 maggio 2024 ha introdotto un’importante novità in materia di tutela dei minorati. Il documento dispone che i nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro, che vivono a carico dei nonni, rientrano tra i beneficiari della pensione di reversibilità o indiretta. La pensione di reversibilità è riconosciuta in caso di morte di un pensionato, mentre la pensione indiretta è concessa in caso di morte di un assicurato che non ha ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’estensione dei beneficiari delle suddette prestazioni ha origine nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 38 del Dpr n. 818/1957, recante “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”. In particolare, nella parte in cui non è menziona la predetta categoria fragile. Si tratta un passo avanti verso una maggiore tutela dei diritti di soggetti precedentemente esclusi. Di seguito i principali effetti e le disposizioni operative risultanti dalla sentenza:

Inclusione dei nipoti maggiorenni orfani e inabili

I nipoti maggiorenni orfani, inabili al lavoro e a carico degli ascendenti assicurati o pensionati, sono ora inclusi tra i beneficiari diretti delle pensioni di reversibilità e delle pensioni indirette.

Liquidazione e riliquidazione delle pensioni.

Le nuove domande, come le giacenti presso l’Inps, saranno valutate secondo i nuovi criteri: Riesame delle domande. Le domande di pensione respinte sulla base della norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, a meno che una sentenza definitiva non abbia negato il diritto; Riliquidazione: Le pensioni già riconosciute ad altri contitolari, per includere le quote spettanti ai nipoti aventi diritto devono essere riliquidate; Revoca: Le pensioni riconosciute a contitolari il cui diritto risulta incompatibile con quello dei nipoti aventi diritto vanno revocate; Eccedenze non recuperabili: Se la riliquidazione delle pensioni comporta che gli altri contitolari abbiano ricevuto somme maggiori di quelle dovute, queste somme non saranno recuperate dall’INPS, salvo in caso di dolo del percettore.

Decorrenza ordinaria: Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l’ordinaria decorrenza, rispettando i limiti della prescrizione e della decadenza.

Queste disposizioni sono state dettagliate nella circolare Inps n. 64 del 07-05-2024, che fornisce le linee guida per l’attuazione della sentenza. (ub)

[Dr. Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Quota 103, pensione calcolata col sistema contributivo

di UGO BIANCOLa “Quota 103” è una misura pensionistica introdotta come alternativa al sistema pensionistico italiano tradizionale. Consente a varie categorie di lavoratori di accedere alla pensione in modo anticipato, rispettando specifici requisiti d’età e contributivi. Istituita in modo sperimentale, ha subito nel corso degli anni modifiche sostanziali. La legge di bilancio 2024 n° 213 del 30 dicembre 2023, all’articolo 1 commi 139 e 140, ne è un esempio concreto.

I lavoratori interessati che rientrano in tale agevolazione sono: i dipendenti pubblici e privati, gli autonomi ed i parasubordinati. Non si applica al personale militare, alle forze armate, alla polizia, ai vigili del fuoco ed alla guardia di finanza. Gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo possono richiedere il beneficio secondo le disposizioni riportate nell’articolo 66, comma 17, lettera c, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L’assicurato per accedere alla prestazione deve soddisfare, entro il 31 dicembre 2024, due requisiti fondamentali. Un’età anagrafica non inferiore a 62 anni ed un’anzianità contributiva, comprensiva della figurativa, con un minimo di 41 anni, di cui almeno 35 anni di contributi da lavoro. È consentito l’uso del regime di cumulo, ai sensi della legge n. 228 del 2012, nelle varie gestioni Inps, con eccezione delle casse previdenziali private. 

A quali costi e benefici si può anticipare la pensione?

 A differenza dello scorso anno, ora il calcolo dell’assegno segue le regole del “sistema contributivo”, più penalizzante rispetto al sistema misto e retributivo. Il taglio dell’importo può arrivare fino al 20 per cento. Inoltre, si applica un tetto massimo alla rata mensile, fissato in € 2.272 lordi (quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dei 67 anni. Sono state allungate le finestre mobili d’uscita. Vale a dire in tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno.

Quali sono?

  • 7 mesi per i dipendenti del settore privato;
  • 9 mesi per i dipendenti del settore pubblico. 

A confronto 2023 e 2024:

  • da 3 a 7 mesi per il lavoro privato;
  • da 6 a 9 mesi per il settore pubblico.

Per tutto il periodo anticipato, fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, è vietato il cumulo del reddito da lavoro, con la sola possibilità di poter   svolgere   un   lavoro   occasionale con un compenso massimo di € 5.000,00. Di fondamentale importanza è l’articolo 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio 2023, che considera il compenso erogato a seguito di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato non superiore

a 45 giornate annue, cumulabile con qualsiasi pensione. Tuttavia, nel corso di quest’anno, il pensionando che non vuole beneficiare della Quota 103, può usufruire del c.d. bonus Maroni, ulteriormente riconfermato. In questa circostanza, al lavoratore è consentito rinunciare al versamento della quota di contribuzione IVS a suo carico, trattenuta e versata all’Inps dal datore di lavoro, per riceverla direttamente in busta paga e far aumentare lo stipendio di circa il 10 per cento.

 

[Dr. Ugo Bianco è p residente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Indennità Iscro Autonomi 2024

di UGO BIANCOL’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro), introdotta come misura sperimentale con la Manovra 2021 per il triennio 2021-2023, è stata confermata in via strutturale a partire dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 comma 142 della legge di bilancio 2024. Questo segna un’importante tappa nella riforma degli ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. Di seguito, esaminiamo i requisiti per ottenerla.

Chi può beneficiare dell’ISCRO 2024?

I lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti richiesti dall’articolo 53 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.  Si tratta dei liberi professionisti con partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che esercitano l’attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, che nell’anno d’imposta precedente alla richiesta, hanno subito una perdita delle entrate. 

Quali sono i requisiti?

Per poter beneficiare dell’indennità è necessario soddisfare alcuni requisiti e condizioni. Ecco quali: Avere la partita Iva da almeno tre anni alla data della domanda; Essere iscritti alla “Gestione Separata” ai sensi dell’articolo 2 comma 26 della legga 335/95; Non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria; Non essere titolare di pensioni dirette; Essere in regola con il pagamento dei contributi obbligatori; Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 70 % della media dei redditi di lavoro autonomo registrati nei due anni precedenti all’anno prima della presentazione della domanda; Aver dichiarato, nell’anno precedente la richiesta, un reddito inferiore € 12.000,00. Nel 2023 tale limite era fissato a € 8.145,00;

A quanto ammonta? 

L’importo viene erogato in sei mensilità, con un minimo di 250 euro ed un massimo di 800 euro mensili, calcolato sulla base del 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l’anno precedente alla presentazione della domanda. Ciò significa per una richiesta nel 2024, il calcolo sarà basato sulla media dei redditi del 2021 e del 2022. Questi limiti vengono rivalutati ogni anno sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 

Come si richiede?

In tre diverse modalità: Online dal sito dell’Inps, mediante le credenziali Spid, Cie, o Cns, seguendo le istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Tramite Contact Center, al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164.164 da rete mobile.

Con quale scadenza?

La domanda può essere presentata una sola volta all’anno, entro il 31 ottobre. Inoltre, ricevuto l’indennizzo, non si può richiedere nuovamente per i due anni successivi. 

Quando decade?

L’indennità Iscro può decadere in diverse situazioni, portando alla sospensione dei pagamenti o al recupero delle somme già erogate. Ecco un’analisi delle varie condizioni:

Cessazione della partita Iva:

   Se il beneficiario chiude la partita Iva durante il periodo di fruizione, il sostegno economico termina immediatamente. Eventuali somme erogate dopo la cessazione dell’attività verranno recuperate dall’Inps;

Mancanza dei requisiti:

Se durante il periodo di fruizione il beneficiario perde uno o più dei requisiti, come il reddito minimo o l’iscrizione alla gestione separata Inps;

Non rispetto delle condizioni:
I beneficiari, durante tutto il periodo di indennizzo, devono proseguire l’attività lavorativa e possedere la regolarità contributiva. 

Quando è cumulabile o incompatibile? 

L’indennità è soggetta a criteri di cumulabilità e di incompatibilità con altre prestazioni o circostanze. Ecco una panoramica dei vari casi:

Assegno ordinario di invalidità, quando il beneficiario è titolare di un assegno ordinario di invalidità può richiedere l’indennità Iscro;

Titolarità di cariche politiche o elettive, è cumulabile con i gettoni di presenza pagati per l’espletamento di cariche politiche o elettive. Tuttavia, se tali cariche comportano altri tipi di emolumenti, come compensi o indennità, il diritto alla prestazione viene meno;

Naspi, Dis-Coll e ADI

Nel caso di percezione della Naspi, della Dis-Coll o dell’Adi non è possibile riceve il pagamento dell’Iscro.

In conclusione, a chiunque ritenga di possedere i suddetti requisiti, si ricorda di inviare la propria domanda entro la scadenza prevista. Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale dell’Inps, i patronati ed i contact center rappresentano le principali fonti di riferimento per una consulenza puntuale e rigorosa. 

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La reversibilità ai figli maggiorenni inabili, requisiti e condizioni

di UGO BIANCOLa possibilità per un figlio inabile di ricevere la pensione di reversibilità è un aspetto cruciale delle prestazioni previdenziali ai superstiti. Questa forma di assistenza, assegnata a causa della propria disabilità e della perdita del genitore, è di vitale importanza per chi vive una precaria condizione di salute. L’ordinamento giuridico italiano fornisce una definizione precisa di tale circostanza, caratterizzandone i criteri di verifica e le condizioni soggettive.

Tale beneficio richiede l’analisi della capacità lavorativa residua del minorato, le condizioni fisiche e mentali e la presenza del concetto di vivenza a carico. Secondo l’articolo 2 della legge 222/1984 l’inabilità, a cui si fa riferimento in questo contesto, si determina come l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia essa di natura subordinata che autonoma.

Le caratteristiche dell’inabilità a lavoro hanno origini diverse dell’invalidità civile. Mentre la prima richiede una valutazione specifica delle attitudini e delle funzioni lavotative residue, la seconda si concentra sul valore permanente della capacità lavorativa generica. Inoltre, per riconoscere l’inabilità al lavoro, e quindi il diritto alla reversibilità, si prende come riferimento la situazione al momento della morte della persona pensionata.

Questo significa che se la minorazione sopraggiunge successivamente al decesso del genitore pensionato, il figlio non ha diritto alla reversibilità. In altre parole, affinché il figlio abbia diritto alla pensione di reversibilità, deve essere già stato dichiarato inabile al momento del decesso. Come stabilito dall’articolo 22 della Legge 903/65, la vivenza a carico è un ulteriore requisito da possedere. Perché un figlio inabile possa essere considerato a carico del genitore defunto, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

Stato di bisogno: Il figlio inabile deve trovarsi in uno stato di bisogno economico, il che significa che non è in grado di sostenere autonomamente le proprie spese e dipende finanziariamente dal genitore deceduto;

Non autosufficienza economica: Il figlio inabile non deve essere autosufficiente dal punto di vista economico, cioè non deve avere un reddito personale sufficiente a coprire le proprie necessità senza il supporto finanziario del genitore defunto;

Contributo continuativo al mantenimento da parte del genitore deceduto: È necessario che il genitore pensionato abbia fornito in modo continuativo e significativo il sostentamento economico del figlio inabile prima del suo decesso. Questo implica che il genitore abbia contribuito regolarmente al pagamento delle spese quotidiane, educative, sanitarie e altre necessità del figlio inabile. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Naspi nel 2024

di UGO BIANCOLa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, definita dall’acronico Naspi, è un sostegno economico erogato mensilmente ai lavoratori che incorrono in un periodo di disoccupazione involontaria. Istituita dal decreto legislativo 22 del 4 marzo 2015, consente di compensare il mancato guadagno, con riferimento al reddito da lavoro precedentemente percepito.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni ed il personale del mondo artistico con rapporto di lavoro subordinato. Chi intende richiederla necessariamente deve risultare disoccupato, immediatamente disponibili a lavorare e possedere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione. Con la legge di Bilancio 2022 è stata estesa la platea di beneficiari. A stabilirlo è il comma 221 lettera a) dell’articolo 1 della legge 234/2021 che include gli operi agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per la maggior parte propri o conferiti dai soci, nel rispetto delle disposizioni indicate dalla legge n. 240/1984 comma 221 lettera a).

Dal 1° gennaio di quest’anno, il beneficio può essere richiesto anche dai giornalisti, come chiarito dall’Inps con messaggio n. 4579 del 2023. Rimane confermata per le lavoratrici che si dimettono durante il periodo di maternità o per giusta causa. In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’indennità viene riconosciuta da una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Anche le condizioni specifiche di lavoro, come il rifiuto di trasferimento ad altra sede, distante più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, tutela lo stato di disoccupazione. La normativa attuale prevede un incentivo all’autoimprenditorialità, consentendo al lavoratore che ne ha diritto, di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento. Questo importo può essere utilizzato come incentivo per avviare un’attività lavorativa autonoma, un’impresa o acquisire una quota di capitale sociale di una cooperativa. 

Qual è la durata? 

È pari alla metà delle settimane di contribuzione, con esclusione dei periodi già indennizzati come disoccupazione, versate negli ultimi 4 anni. 

Ma quanto spetta?

Una spiegazione passo dopo passo aiuta a comprende meglio quanto riceverà dall’Inps chi non lavora: Calcolo della retribuzione mensile media: Prendi la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni; Dividi questo valore per il numero di settimane di contribuzione; Moltiplica il risultato per 4,33 (che è la media delle settimane in un mese).

Verifica se la retribuzione mensile media è inferiore alla soglia di 1.425,21 euro: Se la retribuzione mensile media è inferiore a 1.425,21 euro, l’importo dell’indennità sarà il 75% di questa retribuzione.

Calcolo dell’importo dell’indennità se la retribuzione mensile media è superiore a 1.425,21 euro: Calcola la differenza tra la retribuzione mensile media e 1.425,21 euro; Moltiplica questa differenza per il 25%;  Aggiungi il 75% della retribuzione mensile media

Verifica se l’importo calcolato supera il limite massimo di 1.550,42 euro: Se l’importo calcolato supera il limite massimo, l’indennità sarà pari a 1.550,42 euro.

Come si applica la riduzione? 

Limporto della Naspi si riduce del 3 % ogni mese a partire dal sesto di fruizione; Per i beneficiari, che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione come sopra, si applica dall’ottavo mese di fruizione.

Quando decorre? 

La Naspi va trasmessa all’Inps in modalità telematica all’Inps. Decorre dal primo giorno successivo alla presentazione, se si invia all’Istituto entro i primi 5 giorni dal licenziamento. Se si inoltra successivamente a quest’ultima data, la decorrenza è dal 7 giorno successivo alla trasmissione. È importante tenere presente il termine di decadenza, definito secondo le circostanze specifiche della cessazione del lavoro. Ecco i diversi scenari: Cessazione del rapporto di lavoro: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla data in cui il rapporto di lavoro è cessato; Cessazione del periodo di maternità indennizzato: Se il periodo di maternità è insorto nel corso del rapporto di lavoro e successivamente è cessato, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato; Cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale: Se il periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale è insorto nel corso del rapporto di lavoro e successivamente è cessato, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione di questo periodo.

Definizione della vertenza sindacale o notifica della sentenza giudiziaria: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; Cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, considerato in giornate; Licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento è avvenuto per giusta causa, la domanda deve essere presentata entro il trentottesimo giorno dopo la data di cessazione.

Di recente ed in via sperimentale, l’Inps ha adottato una nuova modalità di presentazione dell’istanza. È quanto stabilito nel messaggio n° 1488/2023 che adotta un metodo semplificato on line. Il nuovo servizio, in parallelo alle storiche modalità di trasmissione, è una procedura web precompilata popolata dai dati previdenziali in possesso dell’Istituto. Un controllo automatico consente di verificare se l’utente è in possesso di una partita Iva, dell’iscrizione ad albi o ordini professionali, dell’iscrizione alla gestione separata, o la titolarità di prestazioni previdenziali incompatibili, come l’assegno ordinario di invalidità. 

[Dr. Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]