PILLOLE DI PREVIDENZA / Ape Social: La continua sperimentazione

di UGO BIANCO –  Prima di descrivere le novità che caratterizzano l’anticipo pensionistico sociale detto anche “Ape Social” è necessario evidenziare che la sua natura è di carattere assistenziale e totale carico della finanza pubblica.

L’erogazione è di competenza dall’Inps che riceve le istanze dei soggetti in stato di bisogno. Introdotta in via sperimentale con la legge di 11 dicembre 2016 n. 232 (Manovra 2017), sin da allora è stata prorogata più volte. Arriviamo alla legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 all’articolo 1, commi 288 e 289 che stabilisce quali categorie di lavoratori possono beneficiare della misura e la validità fino al 31 dicembre 2023. Per i soli lavoratori impegnati in attività gravose, con il messaggio n° 1100 del 21 marzo 2023, l’Inps ha fornito le indicazioni per ottenere il riconoscimento dell’attività faticosa e pesante a seguito della maturazione del requisito per tutto il 2024 a chi ha presentato domanda entro il 1 maggio 2023.

Ricordiamo che l’Aoe Social è una prestazione riconosciuta a chi ha almeno 63 anni di età con un’anzianità assicurativa tra i 30 e i 36 anni di contribuzione. L’importo mensile non può superare € 1500,00 e non prevede la reversibilità, l’erogazione degli assegni familiari e della tredicesima. Si tratta di un sussidio che accompagna al raggiungimento dei requisiti pensionistici stabiliti dalla legge Fornero. 

Le categorie interessate sono: Disoccupati con rapporto di lavoro terminato per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale (art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604) o con contratto di lavoro a tempo determinato. Chi ha lavorato con contratto a termine deve aver svolto nei tre anni precedenti la disoccupazione, un lavoro dipendente per almeno 18 mesi, un’anzianità contributiva di almeno 30 ed aver terminato la percezione della disoccupazione Naspi;

 Lavoratori che almeno da 6 mesi antecedenti la data della domanda assistono il coniuge o un parente di primo grado, convivente e riconosciuto con handicap grave (art. 3 legge 104/92). Nel caso di un parente o affine di secondo grado, il lavoratore può richiedere la prestazione, solo se il disabile ha i genitori o il coniuge con un’età maggiore di 70 anni, affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Occorrono sempre almeno 30 anni di contribuzione.

 Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74 % ed almeno 30 anni di contributi; Lavoratori dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 36 anni di contributi e che alla data di presentazione della richiesta abbiano svolto una professione gravosa, menzionata nell’allegato 3 della legge 234 del 2021, da almeno da sette anni negli ultimi dieci oppure sei negli ultimi sette. Solo in questo caso è possibile maturare il requisito 

Da quest’anno l’anzianità assicurativa scende a 32 anni di contributi per gli operai edili disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, occupati nelle imprese edili ed affini. Ma anche per i ceramisti afferenti alla classificazione Istat 6.3.2.1.2 e i conduttori di impianti che producono articoli in ceramica o terracotta, con classificazione Istat 7.1.3.3;

Per tutte le condizioni sopra indicate, è necessaria l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive o esclusive, alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, come anche alla gestione separata. Inoltre, ai fini dell’anzianità contributiva è valida tutta quella versata o accreditata a qualsiasi titolo. Chi aspira al beneficio, non appena raggiunge i requisiti, deve formulare una richiesta di “riconoscimento del diritto di accesso”, che verrà vagliata fino ad esaurimento della risorse stanziate.

Quest’anno sono ben 64 milioni di euro, con una previsione di circa 20.000 beneficiari. Le prossime scadenze utili sono il 15 luglio 2023 o il 30 novembre 2023. Una riflessione va fatta necessariamente sulla stabilità della misura. Credo che i tempi sono maturi per renderla strutturale, ed ovviare all’incertezza del diritto ed al diniego della prestazione economica. Per superare questo spiacevoli inconveniente, il legislatore, in un quadro di modifica di tutto il sistema previdenziale, ha l’obbligo di dare concrete certezze al chi per anni ha contribuito a finanziare il sistema previdenziale.

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Quota 103: La pensione anticipata flessibile

di BIANCO UGOLa legge di bilancio 2023 n. 197 del 2022 all’articolo 1 co. 283 – 285 dispone, in via sperimentale per il 2023, l’accesso alla pensione se si possiedono i requisiti stabiliti dalla “Quota 103”. La nuova prestazione sostituisce le vecchie regole sancite dalla quota 100 e 102, entrambe caratterizzate da volontà degli ultimi governi di mitigare gli effetti della legge Fornero, in attesa di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

La circolare Inps n. 27 del 10 marzo 2023 esplica le modalità di accesso al nuovo istituto previdenziale. Sono interessati tutti i lavoratori pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono esclusi il personale militare, le forze armate, la polizia, i vigili del fuoco e la guardia di finanza. Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Gruppo A), possono richiedere il beneficio pensionistico secondo le disposizioni riportate nell’articolo 66, comma 17, lettera c, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Per accedere alla prestazione, l’assicurato deve soddisfare, entro il 31 dicembre 2023, due requisiti fondamentali. Un’età anagrafica non inferiore a 62 anni ed un’anzianità contributiva, comprensiva della figurativa, con un minimo di 41 anni, di cui almeno 35 anni di contributi da lavoro.

È consentito l’uso del regime di cumulo, ai sensi della legge n. 228 del 2012, nelle varie gestioni INPS, con eccezione delle casse previdenziali private. L’importo dell’assegno mensile massimo lordo non può superare cinque volte il trattamento minimo, che nel 2023 è fissato a € 2.818,70, fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Allorché, sarà posto in pagamento un importo mensile intero, perequato nel tempo. Per tutto il periodo anticipato, fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, è vietato il cumulo del reddito da lavoro, con la sola possibilità di poter svolgere un lavoro occasionale con un compenso massimo di € 5.000,00.

Di fondamentale importanza è l’articolo 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio 2023, che considera il compenso erogato a seguito di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato non superiore a 45 giornate annue, cumulabile con qualsiasi pensione. Pertanto, tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della Quota 103. Essa prevede che chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potrà ricevere il primo pagamento dell’assegno a partire dal 1 aprile 2023, se è lavoratore privato, mentre se è pubblico, occorrerà aspettate l’1 agosto 2023.

Chi perfezione i requisiti dopo il 1 gennaio 2023 otterrà la prestazione dopo tre mesi dalla maturazione, se privato e 6 mesi se pubblico. Anche per questa volta è stata proposta una ulteriore possibilità a chi vuole lasciare il lavoro, favorendone e facilitandone l’accesso alle nuove generazioni. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]