Con un’ordinanza ad hoc, il presidente pro-tempore della regione Calabria Nino Spirlì ha disposto l’0bbligatorietà del tampone (gratuito) per tutti coloro che giungono in Calabria da domenica 20 fino al 23 dicembre. Più che un ordine tassativo è una raccomandazione, per tutelare i cittadini calabresi dal rischio contagio da congiunti provenienti dal Nord.
Si legge nell’ordinanza (la n. 97) immediatamente esecutiva:
1. È fortemente raccomandato, alle persone fisiche arrivate nel territorio regionale con mezzo pubblico o privato nelle 72 ore antecedenti l’adozione della presente Ordinanza o che giungano in Calabria – nei limiti di quanto consentito dai provvedimenti nazionali vigenti – fino al 23 dicembre 2020, di sottoporsi al tampone rapido antigenico gratuito, nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 dicembre 2020, presso i drive-in o postazioni fisse appositamente predisposte in ciascun territorio provinciale. La forte raccomandazione deve necessariamente far leva sul senso civico di ogni cittadino, per la tutela della propria salute e di quella collettiva e per salvaguardare le persone più fragili ed esposte maggiormente al possibile contagio.
La raccomandazione non si applica ai soggetti in transito sul territorio regionale, a coloro che sono in possesso dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’arrivo in Calabria, a tampone molecolare o antigenico risultato negativo, a coloro che abbiano viaggiato su voli diretti “COVID-tested”.
2. Sono individuati, i drive-in e le postazioni attive presso i quali effettuare il test nelle suddette giornate, attivi dalle ore 9,00 alle ore 17,00, nelle seguenti location provinciali:
— Catanzaro: Drive-in, piazzale Funicolare Catanzaro Sala
— Cosenza: sede USCA, via degli Stadi
— Reggio Calabria: Drive in, piazzale Ferrari (Pentimele)
— Crotone: Drive in, piazzate ante stadio
— Vibo Valentia: Drive in, Palazzetto dello Sport, via della Pace
3. E’ ribadita la vigenza delle limitazioni fissate nel Decreto Legge 2 dicembre 2020, n.158, come integrate a seguito dell’ entrata in vigore del Decreto Legge18 dicembre 2020 n.172.
4. Si stabilisce che le modalità operative per l’esecuzione del test, si articolano come segue:
a) accesso al test presso il drive-in esibendo l’attestazione di avvenuta registrazione al link regionale https://home.rcovid19.it; b) acquisizione preliminare del consenso informato da parte dei soggetti cui viene effettuato il test, inerente l’utilizzo dei dati personali ai fini di sanità pubblica; c) in presenza di positività a tale tipologia di test, il soggetto risultato positivo è invitato a rimanere in isolamento domiciliare, previa acquisizione delle informazioni logistiche disponibili e compatibili, in attesa dei provvedimenti formali dell’ASP e dell’Autorità Sanitaria Locale, prendendo contatto anche con il proprio MMG-PLS, in caso di sopraggiunta sintomatologia; d) viene disposta a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, conferma, mediante esecuzione di test molecolare, con revoca immediata dell’isolamento nel caso di esito negativo; e) si perfezionano il rintracciamento dei contatti e le opportune indagini epidemiologiche, per eventuali ulteriori provvedimenti o comunicazioni al Ministero della Salute e ad altre Autorità Regionali; f) si effettua comunicazione giornaliera alla Regione, da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, nell’ambito della trasmissione quotidiana dei dati, circa il numero dei test rapidi antigenici eseguiti ed il totale di tali test risultati positivi.
5. Si ribadisce che, in Regione Calabria, ai sensi delle Ordinanze contingibili e urgenti emanate nel periodo emergenziale, è stato confermato, da ultimo nell’Ordinanza n. 93/2020, che sussiste l’obbligo di registrazione-censimento al link regionale https://home.rcovid19.it, per tutte le persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, ad esclusione dei soggetti pendolari giornalieri e dei soggetti che facciano ingresso in Calabria in ragione di spostamenti funzionali (“comprovate esigenze lavorative”) allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.
6. Si ribadisce, altresì, per tutte le persone fisiche in arrivo nel territorio regionale nel periodo di spostamenti consentiti, di mantenere un livello di precauzione e di attenzione elevato, rispettando pedissequamente le disposizioni e le limitazioni previste a livello nazionale e regionale, al fine di evitare una rapida inversione della tendenza attualmente registrata, con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata, che avrebbe conseguenze molto gravi per l’intera Regione
7. Si dà atto che
– resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le sanzioni da € 400,00 a€ 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19”, art. 4 comma 1, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020; – restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza.
8. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
9. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. (rcz)