di UGO BIANCO – Anche quest’anno l’Ape Sociale è stata riconfermata, ma con stringenti modifiche. A stabilirlo è la legge di bilancio n° 213/2023, con l’articolo 1 comma 136 che ne dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024. Una misura assistenziale, a totale carico della finanza pubblica, che rappresenta l’opportunità per percepire un sostegno economico a coloro che si trovano in determinate circostanze.
L’erogazione del beneficio è a cura dell’Inps, che ne segue l’istruttoria e l’approvazione della richiesta. La prima novità riguarda l’innalzamento dell’età a 63 anni e 5 mesi, invece dei 63 anni del 2023. I beneficiari restano particolari categorie di lavoratori e lavoratrici: 1) disoccupati, che hanno terminato la Naspi; 2) gli invalidi civili al 74 % 3) i caregivers che assistono un disabile almeno da 6 mesi. In tutti questi casi è richiesto un minimo di 30 anni di contributi. La seconda novità riguarda i lavoratori che svolgono mansioni gravose per almeno 7 anni negli ultimo 10 oppure 6 anni negli ultimi 7, con un’anzianità assicurativa minima di 36 anni. Per questa categoria non è confermata l’estensione delle 23 professioni, con mansioni gravose, che a partire dal 2022, con l’allegato 3 ai sensi della legge 234/2021, secondo il raggruppamento Istat, si sono aggiunte alle prime 15 attività, appartenenti all’allegato C della legge 232/2016, modificato dalla legge 205/2017.
Si confermano le seguenti professioni: 1) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) Conduttori di gru o di macchine mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) Conciatori di pelle e pellicce; 4) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) Autisti di mezzi pesanti e camion; 6) Infermieri ed ostetriche ospedalieri con funzione espletata in turni; 7) Addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti; 8) Insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido; 9) Facchini, addetti allo spostamento di merci e assimilati; 10) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia. Per le madri lavoratrici è prevista la riduzione dei contributi di un anno per ogni figlio, con un massimo di 104 settimane (2 anni).
L’importo mensile non può superare € 1500,00, non è rivalutabile, non prevede la reversibilità, l’erogazione degli assegni familiari e della tredicesima. Si tratta di un assegno ponte che accompagna ai requisiti pensionistici della legge Fornero. La terza novità riguarda l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro di tipo autonomo o dipendente. Nel 2023 è stato possibile percepire, rispettivamente, un importo massimo di € 4.800 e € 8.000, in aggiunta al rateo del sussidio. Ora resta la sola possibilità di espletare un lavoro autonomo occasionale, remunerato con un limite di € 5.000 annue lorde. Vengono riconfermate le finestre per chi matura i requisiti: 1) dal 1 gennaio al 31 marzo; 2) dal 1 aprile al 15 luglio; 3) dal 16 luglio al 30 novembre.
La decorrenza dell’assegno mensile è il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Per tutte le condizioni sopra indicate, è necessaria l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive o esclusive, alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, come anche alla gestione separata. Inoltre, ai fini dell’anzianità contributiva è valida tutta quella versata o accreditata a qualsiasi titolo.
Chi aspira al beneficio, non appena raggiunge i requisiti, deve formulare una richiesta di “riconoscimento del diritto di accesso”, che verrà vagliata fino ad esaurimento della risorse stanziate. Quest’anno sono ben 85 milioni di euro, con una previsione di circa 14700 nuovi accessi. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]