di UGO BIANCO – Nel quadro normativo previdenziale italiano, chi può richiedere l’assegno ordinario di invalidità Inps è l’assicurato/a che ha la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta a meno di 1/3 in modo permanente a causa di una infermità fisica o mentale. In termini percentuali, viene erogato se l’invalidità è maggiore del 67 %.
Prima di spiegare gli altri requisiti che ne perfezionano il diritto, occorre citare la differenza, tra l’invalido con o senza contributi previdenziali. Nel primo caso mi riferisco a chi è riconosciuta una prestazione economica, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 della legge 222/1984, argomento di oggi in questa rubrica. Nel secondo caso, si tratta dell’invalido a cui viene riconosciuto l’assegno di invalidità civile, regolato dall’articolo 13 delle legge 118/1971, a titolo di prestazione assistenziale, svincolata da contributi previdenziali, nel rispetto di determinati limiti reddituali. Ovviamente il riconoscimento delle condizioni sanitarie è affidato a due differenti commissioni mediche istituite presso l’Inps.
Chi può fare richiesta dell’assegno ordinario di invalidità? Tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e gli iscritti alla gestione separata.
Quanti contribuiti previdenziali occorrono? Il richiedente deve possedere un’anzianità assicurativa, alla data della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione dall’inizio della carriera lavorativa e un’anzianità contributiva di almeno tre anni di contributi negli ultimi cinque, anche non continuativi. E’ necessario ricordare che il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i contributi versati in vari fondi di previdenza.
Da quando decorre? Raggiunto il requisito contributivo e lo stato invalidante, la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
E la durata? E’ riconosciuto per un periodo di tre anni, a fine dei quali, su richiesta del titolare, può essere confermato per uno stesso periodo e per altre due volte. Ovviamente, deve permanere il requisito medico-legale che ha dato origine alla prima liquidazione. Rimane una prerogativa dell’Inps, sottoporre il beneficiario a revisione, ai sensi dell’art. 9 della legge 222/1984, per la verifica dello stato invalidante. Mentre, rispetto delle condizioni reddituali, stabilite nell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983, n° 463 convertito con dalla legge 11 novembre 1983, n° 638, l’istituto deve disporre una convocazione a visita, qualora, nell’anno precedente il percettore abbia ricevuto un reddito di lavoro dipendente, con esclusione del trattamento di fine rapporto, o un reddito di lavoro autonomo, professionale e d’impresa, al netto dei contributi previdenziali, pari ad un totale lordo annuo superiore a tre volte il trattamento minimo.
Inoltre, non è reversibile ai superstiti, tante che al decesso del titolare, i familiari possono richiedere la pensione indiretta. In conclusione, va ricordato che alla maturazione del requisito della pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio dall’istituto, a condizione che sia cessata l’attività di lavoro dipendente. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]