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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pace contributiva

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pace contributiva

di UGO BIANCOCon la circolare n. 69 del 29 maggio 2024 l’Inps fornisce indicazioni per l’applicazione della pace contributiva dei c.d. contributi puri. Sperimentata nel triennio 2019 – 2021 e riproposta per il biennio 2024-2025 dall’ultima legge di bilancio 213/2023 articolo 1, commi da 126 a 130, rappresenta una opportunità per anticipare la pensione dei lavoratori con anzianità assicurativa successiva al primo gennaio 1996. Con essa è possibile riscattare fino a cinque anni, non coperti da versamenti previdenziali, parificandoli a periodi di lavoro.

Non è applicabile a periodi antecedenti alla prima occupazione, ma deve comprendere l’arco temporale tra il primo contributo e l’ultimo versato, non oltre il 31 dicembre 2023. Il periodo riscattato è considerato valido per il diritto alla pensione e per il calcolo della medesima. 

Chi può aderire alla pace contributiva?

La misura può essere utilizzata dai tutti i lavoratori pubblici e privati iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alla gestione speciale autonomi (commercianti ed artigiani), alla gestione separata, alla gestione sostitutiva o esclusiva. 

Quali sono i vantaggi?

Il pagamento dei contributi puri ha molteplici vantaggi. Tra essi certamente rientrano:  Il raggiungimento in anticipo del diritto alla pensione; l’incremento dell’importo mensile della pensione; la possibilità di rateizzare l’onere della contribuzione aggiuntiva; la deduzione dal reddito complessivo il costo dei contributi versati.

Quanto costa?

L’onere economico è determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 con il sistema contributivo ed il metodo a “percentuale”. In pratica si applicano le aliquote previdenziali dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), stabilite per la gestione contributiva scelta, all’imponibile percepito negli ultimi dodici mesi antecedenti alla domanda. 

Come pagare?

I contributi derivati dal predetto calcolo si possono versare in un’unica soluzione o in modo rateale fino a 120 rate mensili, per un importo non inferiore a 30 euro e senza interessi. Occorre ricordare che non è ammessa la dilazione quando i contributi da riscatto sono necessari per la liquidazione di una pensione, sia diretta che indiretta, con domanda in corso di imminente definizione oppure costituiscono il requisito necessario per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari. 

Come fare domanda?

Per godere dei benefici in questione occorre inoltrare domanda da parte dell’assicurato, dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado entro e non oltre il 31 dicembre 2025 seguendo le varie modalità: sito internet Inps, accedendo con Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’identità elettronica 3.0 oppure Pin dispositivo per i residenti all’estero non dotati di documento di riconoscimento rilasciato dall’Italia; Rivolgendosi agli Istituti di Patronato e agli intermediari Inps; Telefonando al Contact center da numero fisso 803164 o da cellulare al 06164164.

I lavoratori del settore privato possono formalizzare la richiesta direttamente al datore di lavoro. In tale caso, scelgono di destinare i premi di produzione al pagamento dell’onere di riscatto. La somma maturata, assimilata ai contributi previdenziali obbligatori per legge, diventa deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente per l’assicurato. Questo scenario richiama l’attenzione sulle regole del welfare aziendale, approfondite nella circolare n. 5 del 2024 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. In essa sono richiamati gli aspetti fiscali del riscatto contributivo dei periodi scoperti da retribuzione.

[Ugo Bianco  è presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]