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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L'assegno al nucleo familiare

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno al nucleo familiare

di UGO BIANCOCon la circolare 65 del 15 maggio 2024 l’Inps ha pubblicato le nuove tabelle degli importi e dei livelli di reddito per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare, in vigore dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. I nuovi parametri, previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito e modificato dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, riguardano esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfani, rientranti nella disciplina dell’Assegno Unico Universale in vigore dal 1° marzo 2022. Si tratta di una prestazione economica rimasta attiva per una platea ristretta di beneficiari appartenenti ai nuclei familiari composti da: coniugi; fratelli e sorelle; nipoti minorenni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e che non hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Le tabelle oggetto della rivalutazione, in vigore dal prossimo mese di luglio, sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C E 21D. Per un maggiore comprensione si riporta la sottostante figura. 

A chi spetta?

Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).

A chi non spetta?  coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti);

Come fare domanda?

La richiesta del beneficio economico deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato Anf; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;

La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione. (ub)

                                                                                                                                                                                                                                                        [Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]