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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L'assegno di inclusione Adi

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno di inclusione Adi

di UGO BIANCOL’Assegno di Inclusione è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale. La sua introduzione, dopo l’avvio del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), continua a segnare il percorso innovativo tracciato dal Governo Meloni per sostenere le classi meno ambienti. In questo periodo storico, caratterizzato da una grave crisi economica, il legislatore sta mettendo in campo molte misure di contrasto alla povertà.

Tutte queste proposte hanno in comune l’obiettivo di passare da un welfare passivo ad uno attivo, che non si preoccupa solo di fornire un sostegno economico, ma bensì captare i bisogni individuali e garantire gli strumenti necessari per l’inserimento sociale e lavorativo.

È quanto stabilisce il decreto-legge 4 maggio 2023 n° 48 convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 2023 n° 85 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che insieme alla circolare Inps n° 105 del 16 dicembre 2023 danno il via alla nuova campagna di domande da parte di cittadino con determinati requisiti socioeconomici. La richiesta dell’ADI prevede la compilazione di alcune schede e dichiarazioni sulla piattaforma web dedicata dall’Inps. La profilazione individuale si conclude con il transito dei dati nel Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL), condizione necessaria per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD) di tutti i membri del nucleo familiare, a cui si farà riferimento per l’erogazione del beneficio.

Come e quando richiedere il beneficio?

È possibile accedere all’ADI predisponendo una richiesta: in via telematica, dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it),  accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), a partire dal 18 dicembre 2023attraverso gli Enti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 18 dicembre 2023; mediante i CAF Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

Quali sono i requisiti di accesso?

A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Da quando si presenta la richiesta, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di un Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251 o apolide ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 12 ottobre 1992, 575.

Il beneficiario alla data della domanda deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.  Nel nucleo familiare, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo di: 1) autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 

2) navi o imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 171 del 2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere come definiti dal codice della navigazione; ed ancora: non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (c.p.p.), che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione,  intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta; non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 604 del 1996, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n° 92.

I beneficiari dell’ADI, appartenenti alla fascia d’età tra i 18 e i 29 anni, devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. 

Quali sono i requisiti reddituali?

Per accedere all’ADI sono necessari i seguenti requisiti: un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a € 9360; un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di € 6000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; quest’ultimo valore è innalzato a € 7560 annui in presenza di un nucleo familiare con tutti i componenti di età pari o superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti;  un valore del patrimonio immobiliare non superiore a € 30.000, al netto della casa di abitazione valutata, ai fini dell’imposta IMU, non superiore a € 150.000; un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc) inferiore a: € 6.000 per i nuclei composti da un solo componente; € 8.000 per i nuclei composti da due componenti; € 10.000 per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di € 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo).

Questi massimali sono incrementati di: € 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo; € 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non  autosufficienza presenti nel nucleo.

Qual’è l’importo dell’ADI e le modalità di erogazione?

Il beneficio economico ADI è calcolato su base annua come integrazione al reddito familiare. Si compone da: una quota A, fino alla soglia di € 6000  o 7560 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti, moltiplicata per la scala di equivalenza, di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n° 48/2023, verificata nell’ISEE, in corso di validità, presente negli archivi Inps e dalle dichiarazioni rese nella domanda; una quota B per i nuclei familiari in abitazioni concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, pari all’importo del canone annuo di locazione, come dichiarato nel modello ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di € 3.360 annui o di 1.800 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili gravi o non autosufficienti. 

Esempio di calcolo ADI:

Ipotesi: Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l’accesso all’ADI e una scala di equivalenza pari a 1,9. 

Il nucleo vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di € 3.500. A tale nucleo spetta solo la quota A calcolata come differenza tra la soglia di € 6.000 annui, moltiplicata per la scala di equivalenza di 1,9 – € 3.500 = € 7500 annui, pari a € 658,33 mensili. E’ stato stabilito che l’importo minino mensile dell’ADI non può essere inferiore a € 480,00 e la sua durata non può superare diciotto mensilità. L’erogazione avviene attraverso uno strumento elettronico di pagamento, che prende in nome di “Carta di inclusione” o anche “Carta ADI”. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]