di UGO BIANCO – Sono circa tre milioni i pensionati e le pensionate che nel mese di luglio riceveranno la tanto attesa “Quattordicesima”. Un mensilità aggiuntiva nata con legge 3 agosto 2007 n° 127 e perfezionata dal comma 187 della legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Con quest’ultimo provvedimento è stata aumentata la platea di beneficiari, rideterminato il limiti di reddito e l’importo erogato.
Non è certamente un rimedio strutturale all’inflazione, che attualmente, secondo fonti Eurostat nell’area euro, si aggira al 6,1 %, ma per molti percettori, titolari di pensioni basse, rappresenta un piccolo ristoro economico utile per affrontare una spesa extra. L’Inps con il messaggio 2178 del 12 giugno 2023 ha specificato i dettagli dell’erogazione. Come sempre i beneficiari sono i pensionati, appartenenti alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che hanno compiuto 64 anni d’età, con un reddito personale lordo (non si considera quello del coniuge) non superiore a € 14.657,24 nel 2023, tenuto conto dei contributi su cui è stata liquidata la pensione.
Rileva ai fini del reddito massimo l’importo della pensione in godimento, i redditi di qualsiasi natura, tranne gli assegni familiari, l’indennità di accompagnamento, la rendita catastale della prima casa, il trattamento di fine rapporto, le competenze arretrate e le pensioni di guerra.
Chi sono gli interessati?
Possiamo parlare di due specifici casi a seconda del reddito lordo percepito: Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 563,74). Per l’anno 2023, la soglia di reddito da non superare è € 10.992,93 lordi (563,74 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 845,61. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata:
Quattordicesima anno 2023 per redditi fino a 10.992,93
Lavoratori dipendenti
(anni di contribuzione) |
Lavoratori autonomi
(anni di contribuzione) |
Importo
Quattordicesima |
fino a 15 |
fino a 18 |
€ 437,00 |
da 15 a 25 |
da 18 a 28 |
€ 546,00 |
oltre i 25 |
oltre i 28 |
€ 655,00 |
Chi gode un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 563,74). Per l’anno 2023, la soglia di reddito da non superare è € 14.657,24 lordi (563,74 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1127,48. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata:
Quattordicesima anno 2023 per redditi fino a 14.657,24
Lavoratori dipendenti
(anni di contribuzione) |
Lavoratori autonomi
(anni di contribuzione) |
Importo
Quattordicesima |
fino a 15 |
fino a 18 |
€ 336,00 |
da 15 a 25 |
da 18 a 28 |
€ 420,00 |
oltre i 25 |
oltre i 28 |
€ 504,00 |
Quanto spetta al compimento dei 64 anni?
La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 5 maggio 1959 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 294,00 (€ 504,00/12x7mesi).
Si ricorda che la quattordicesima non costituisce reddito sia ai fiscali che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. La prescrizione per richiede gli importi mai percepiti, nel rispetto dei requisiti di legge, è stabilita in cinque anni dalla maturazione del beneficio. Nel cedolino di pensione l’importo della prestazione in esame è identificato come “ Quattordicesima – Legge 3 agosto 2007, n. 127 – Credito anno 2023.
Rimanendo in tema di pagamenti, nel mese di luglio 2023, l’Inps ha dato il via all’erogazione dell’incremento delle pensioni minime pari o inferiori al trattamento minimo di € 563,74 mensili, nel rispetto di quanto ha stabilito governo nell’art. 1, comma 310, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) per il biennio dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Una necessaria per dare un segnale di sostegno ai più vulnerabili, colpiti dalla spirale inflazionistica. I criteri di determinazione degli importi mensili sono trattati nella circolare Inps n° 35 del 3 aprile 2023 e nel messaggio Inps n. 2329 del 22/06/2023. Qui di seguito si riporta una tabella sintetica dei criteri di assegnazione del beneficio:
Le pensioni minime: la quota di incremento mensile
TM trattamento minimo 2023 |
Classe di età |
Percentuale di aumento 2023 |
Importo totale |
Percentuale di aumento per il 2024 |
€ 563,74 |
Sotto i 75 anni |
1,5 % |
€ 563,74 + € 8,46
= 572, 20 |
2,7 % |
€ 563,74 |
Sopra i 75 anni |
6, 4 % |
€ 563,74 + € 36,08
= € 599,82 |
2,7 % |
L’Inps ha precisato che sono escluse dal calcolo per determinare la quota di incremento, le prestazioni non imponibili. Ad esempio, la maggiorazione sociale, la c.d. quattordicesima, le prestazioni assistenziali e l’accompagnamento alla pensione c.d. Ape sociale. Per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è attribuito sulla quota pro-rata in pagamento in Italia. Nel caso di compimento dei 75 anno d’età nel corso dell’anno, l’Inps adeguerà d’ufficio il relativo pagamento in base alla percentuale variata. Il pensionato potrà rilevare l’aumento sotto la voce “ Incremento legge 197/2022” in corrispondenza dell’importo calcolato. In conclusione possiamo affermare che non si tratta di una soluzione esaustiva all’aumento del costo della vita, ma sicuramente rappresenta l’avvio di un percorso che mira a portare le pensioni minime ad una quota più dignitosa e soddisfacente per le fasce deboli. (bu)
[Bianco Ugo è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]