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PILLOLE DI PREVIDENZA / Quota 103: La pensione anticipata flessibile

Pillole di Previdenza / Reversibilità e pensione indiretta

di BIANCO UGOL’ordinamento previdenziale pubblico italiano stabilisce che dopo il decesso di un pensionato ai familiari venga concessa la pensione di reversibilità. Una prestazione che ha le sue origini nell’art. 2 del R.D.L. n. 636/1939. Con essa si garantisce ai superstiti una sicurezza economica per affrontare lo stato di bisogno originato dalla perdita del congiunto. Ne caso del decesso di un lavoratore assicurato, iscritto ad una delle gestioni previdenziali Inps, ai superstiti viene erogata una pensione indiretta di reversibilità. Sono differenti le condizioni di accesso ai due benefici.

La reversibilità si ottiene quando il defunto è già titolare di pensione diretta, mentre si può godere della pensione indiretta, quando il deceduto è un lavoratore, non ancora pensionato, che ha maturato quindici anni di assicurazione e di contribuzione (780 contributi settimanali) oppure cinque anni, sempre di assicurazione e di contribuzione, (260 contributi settimanali) di cui almeno tre anni (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente al decesso. 

Chi ha diritto ad una delle due pensioni? Il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato, titolare dell’assegno periodico divorzile, che non abbia contratto nuovo matrimonio; i figli ed equiparati che alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato non abbiano superato il 18° anno di età;  i figli inabili al lavoro ed a carico del genitore deceduto nel momento del decesso; i figli ed equiparati studenti, che alla data del decesso del pensionato o assicurato, sono a carico di quest’ultimo e che non svolgono attività di lavoro retribuito; i genitori del pensionato o dell’assicurato, in assenza di coniuge e figli, che al momento del decesso, abbiano almeno sessantacinque anni di età, non siamo titolari di pensione e sono a carico del deceduto; i fratelli e sorelle, celibi e nubili, in assenza del coniuge, dei figli o dei genitori, che al momento del decesso del pensionato o assicurato, siano inabili a lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del de cuius. 

Con la legge del 20 maggio 2016 n° 76 a decorrere dal 5 giugno 2016 il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto anche in favore del membro superstite dell’unione civile. 

Da quando decorrono? Il primo rateo, per entrambi i casi, matura dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso, a prescindere dalla data della domanda. È necessario ricordare che gli importi non pagati sono soggetti all’ordinaria prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.).  

Quanto spetta? L’ammontare del rateo di pensione spetta in percentuale sulla pensione già in godimento. Nel caso di lavoratore deceduto, la percentuale si applica sulla pensione che gli sarebbe spettata da vivente, al perfezionamento dei requisiti pensionistici. 

Le aliquote sono le seguenti: solo coniuge 60 %; coniuge e figlio 80 %; coniuge e due figlio 100 %;

Nel caso il diritto alla pensione ricade solo sui figli, sui genitori o fratelli e sorelle le percentuali spettanti sono le seguenti: figlio 70%; due figli  80%; tre o più figli  100%; un genitore 15 %; due genitori 30 %; un fratello o sorella 15 %;  due fratelli o sorelle 30 %

Importante ricordare che i trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti stabiliti dall’art. 1 comma 41 della legge 8 agosto 1995 n° 335 (Tab. F)

Si riportano di seguito i valori delle fasce reddituali e la relativa riduzione percentuale:

 

        AMMONTARE REDDITI PERSONALI E PERCENTUALE DI RIDUZIONE

      

2023

Fino a 3 volte il minimo INPS

Da € 0,00 a

€ 22.149,66

Nessuna

Superiore a 3 volte il minimo INPS

Da € 22.149,67 a 

€ 29.532,88

25%

Superiore a 4 volte il minimo INPS

Da € 29.532,89 a € 36.916,10

40%

Superiore a 5 volte il minimo INPS

Da € 36.916,11 

50%

In conclusione di questa descrizione normativa, vorrei sottolineare che la tutela dei superstiti è da preservare per le generazioni future. In questo contesto è meritevole una riflessione sull’art. 3 della Costituzione che rappresenta un baluardo dello Stato che ha il dovere di rimuovere gli ostacolo di ordine economico e sociale a garanzia della libertà e dell’uguaglianza. (bu)

[Bianco Ugo è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria]