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Consorzi

Anbi Calabria: Interpretazione su legge regionale su tributi consortili è fuorviante

Rocco Leonetti, presidente di Anbi Calabria, ha evidenziato come «sono singolari incomprensibili e fuorvianti, forse volutamente, tanto da apparire cinicamente populisti, articoli di stampa contenenti dichiarazioni ove si afferma che la norma sottrae al tributo consortile  tutti gli immobili che ricadono nelle aree urbane  e già soggetti al pagamento dei tributi comunali».

Due i motivi: «il primo perché il testo di legge licenziato dice altro; secondo perché una norma siffatta è incostituzionale», ha spiegato Leonetti.

Il Burc n°48 del 24 febbraio u.s., ha pubblicato il testo di legge approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 febbraio u.s. con cui con un primo articolo  si  apportano  modifiche all’art. 23, della legge regionale  23 luglio 2003 n°11,  dedicato ai tributi consortili; le modifiche consistono  nell’aggiungere alla parola beneficio gli aggettivi: diretto, specifico e commisurato tratti da copiosa giurisprudenza della  Cassazione, con un secondo articolo si chiarisce che i tributi  riguardanti gli immobili  extra agricoli devono derivare da un beneficio diretto e specifico.

«Il testo licenziato – ha spiegato Leonetti – per il rilievo che si è voluto dare sugli organi di stampa  merita alcune considerazioni. Le modifiche introdotte – chiarisce – non incidono sui tributi consortili emessi  a partire dal 2018, poiché questi  intervengono a valle della  modifica dell’art. 23 introdotta da Consiglio regionale nel maggio 2017 che riporta  il testo dell’intesa Stato-Regioni nonchè a valle della approvazione   dei piani di classifica, intendendo: per specifico il beneficio di conservazione, inteso anche come beneficio idraulico, e il beneficio irriguo; per diretto se l’immobile ricade nel perimetro di contribuenza dell’opera pubblica di bonifica rappresentata dagli impianti irrigui o da opere ed interventi idraulici di cui il consorzio cura la gestione e la manutenzione; per commisurato al beneficio ricevuto si intende l’applicazione degli indici dei piani di classifica relativi a quell’immobile che in parole semplici hanno la stessa funzione  delle quote millesimali di un condominio».

«Dunque nella sostanza – ha assicurato Leonetti – non viene introdotta alcuna innovazione sui tributi emessi dai consorzi di bonifica a partire dal 2018, ma, invece, vi è da osservare che le modifiche apportate  hanno  una loro grande validità, da qui l’approvazione unanime del Consiglio Regionale, poiché  garantiscono  meglio, nel rapporto Ente- consorziato  la certezza del diritto, operando, sia a tutela dei consorzi di bonifica  che  dei consorziati, cercando di mettere fine a contenziosi a volte pretestuosi e dando così anche un indirizzo univoco alle Commissioni tributarie chiamate a pronunciarsi sui contenziosi». (rcz)