di UGO BIANCO – L’ordinamento previdenziale italiano per alcune categorie di lavoratori riconosce la pensione di vecchiaia anticipata rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge Fornero. E’ quanto recita l’articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 503/1992, che in presenza di una invalidità specifica dell’80% e particolari requisiti amministrativi, consente di lasciare il lavoro per ragioni fisiche e mentali.
A chi spetta?
Ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps (Ago) oppure ai fondi sostitutivi (telefonici, elettrici, trasporti, volo, ecc) in possesso di contribuzione versata al 31.12.1995. (Circ. Inps 82/1994)
Quali sono i requisiti amministrativi?
Nel 2023 e fino al 31 dicembre 2024 è necessario avere almeno 20 anni di contributi, 61 anni d’età per gli uomini e 56 per le donne, e aspettare l’apertura della “finestra mobile” dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici. (Circ. Inps 35/2012)
Chi possiede 15 anni di contributi prima del 1992, in base alla prima deroga Amato, fino al 31 dicembre 2024 potrà accedere alla vecchiaia anticipata con 61 anni se uomo e 56 anni se donna. Ancora più ridotta è l’età anagrafica per i non vedenti. Per questa categoria occorrono 56 anni per l’uomo e 51 anni per la donna.
Totalizzazione, cumulo e ricongiunzione?
Ai fine del perfezionamento dell’anzianità assicurativa, in caso di vecchiaia anticipata, non è consentito avvalersi della totalizzazione dei contributi. Così come anche del cumulo presso fondi differenti. L’unico istituto valido per unificare i contributi è la ricongiunzione. Con essa è possibile trasferire la contribuzione di diverse gestioni nel fondo dei lavoratori dipendenti.
Qual è il requisito sanitario?
L’assicurato che intende presentare la domanda ha l’obbligo di farsi redigere dal medico certificatore il modello SS3 on line. Questo documento, abbinato alla richiesta telematica, a cura del richiedente, consentirà all’Inps di programmare la visita medica presso la commissione sanitaria. La valutazione del grado di invalidità è stabilito dalla legge 222/1984 (c.d. invalidità specifica) secondo cui si considera invalido colui che ha la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Da non confondersi con l’invalidità civile (c.d. invalidità generica) stabilita della legge 118/1971. Certamente quest’ultimo giudizio rappresenta un fattore di valutazione medico legale per la commissione, ma non stabilisce obbligatoriamente la concessione della pensione di vecchiaia anticipata. (Circ. Inps 82/1994)
La decorrenza?
Nel caso specifico dobbiamo richiamare il concetto di finestra mobile. Dopo il riconoscimento della prestazione, il primo pagamento avverrà dopo 12 mesi. (ub)
[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]