;
PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il cumulo dei contributi

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il cumulo dei contributi

di UGO BIANCO – È, ormai frequente trovare carriere lavorative composte da tanti spezzoni di lavoro. Oggi si parla del c.d. lavoro mobile, molto più del passato, a causa di un incremento dei lavoratori che cambiano spesso attività. Questa dinamica si concretizza con la nascita di svariate posizioni assicurative, composte da contributi in diverse gestioni. Mi riferisco al fondo lavoratori dipendenti (FPLD), alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), ed alla gestione separata. Oltre ai fondi sostitutivi ed esclusivi o alla contribuzione delle casse previdenziali dei professionisti.

La diffusione di questa dinamica, a mio parere, è frutto di scelte di tipo volontario o obbligatorie. Nel primo caso, possiamo citare la necessità di migliore la retribuzione, la carriera professionale o scegliere un migliore ambienti lavorativo. Nel secondo caso, si tratta di scelte obbligate, dovute ad esempio alle crisi economiche, vulnerabili e deleterie per le attività economiche. La stato di disoccupazione, attraverso le misure di sostegno, consente al lavoratore di riqualificarsi per nuove e migliori opportunità professionali. In questa circostanza possiamo parlare del “cumulo contributivo”, che permette di unificare i contributi previdenziali, senza onere, e richiedere una sola pensione. In passato era possibile cumulare i contributi solo per la liquidazione della pensione di vecchiaia. Con la legge di bilancio 2017, la n° 232/2016 e le modifiche apportate all’art. 1 della legge 228/2012, è possibile richiedere la pensione anticipata in regime di cumulo. Con l’art. 1 comma 195 della predetta legge di bilancio, è consentito sommare tutta la contribuzione, senza trasferire i versamenti tra i vari fondi e mantenendo il calcolo previsto nelle singole gestioni (retributivo, misto o contributivo).

Dunque si può ricevere un trattamento pensionistico composto da una quota conteggiata con il sistema retributivo, e per la contribuzione versata dopo il 1 gennaio 2012, mantenere il calcolo contributivo. Da ricordare che a fini della verifica dei requisiti, quando si opta per il cumulo, tutti i versamenti corrispondenti a periodi sovrapposti si considerano una sola volta. Inoltre, chi possiede una pensione già liquidata da una gestione, non può beneficiare di questo strumento. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]