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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

di UGO BIANCOL’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è una prestazione economica che rappresenta la principale risposta dello Stato ai bisogni di chi è affetto da gravi patologie fisiche o mentali. Istituita con la legge n. 18 del 1980 e modificata con la legge 508/1988, spetta a tutti i cittadini che possiedono i requisiti sanitari, riconosciuti dalla commissione medicolegale dell’Inps, sulla base di una richiesta formulata dal minorato.

Ispirata dal principio dell’assistenza sociale e non dalle condizioni economiche, viene erogata a prescindere dall’età e del reddito personale del percettore. Ne possono fruire non solo gli anziani, ma anche ai minori e tutti colori che hanno ottenuto un’invalidità civile totale (100 %), a condizione che la minorazione sia così grave da compromettere la deambulazione o le azioni quotidiane della vita.

Quali sono i requisiti?

  • Il riconoscimento di una totale inabilità (100 %) derivata da menomazioni fisiche o psichiche;
  • L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non riuscire a compiere gli atti quotidiani della vita, ad esempio mangiare, bere, lavarsi e vestirsi;
  • La residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • La cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari: l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari: il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).

 

A chi non spetta?

L’indennità di accompagnamento non viene erogata agli invalidi che:

  • Sono ricoverati gratuitamente in istituti per un periodo superiore a 30 giorni;
  • Percepiscono un’analoga indennità per invalidità derivata per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Ovviamente si può optare per il trattamento più favorevole.

La circolare Inps n° 135 del 22 dicembre 2022 ha stabilito che per l’anno in corso l’importo mensile della prestazione è pari a € 527,16, concesso per 12 mensilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Non è reversibile ai superstiti e non è soggetto a ritenute Irpef. Per inoltrare la richiesta è obbligatorio il rilascio del certificato medico on line (Mod. C) redatto dal medico certificatore. 

In conclusione di questa breve scheda tecnica dell’indennità di accompagnamento vorrei fare una riflessione sulla sua importante utilità. Credo sia giunto il momento che il legislatore debba prendere atto che è necessario un incremento delle risorse da destinare aumento mensile dell’assegno. Proprio in questo periodo storico assistiamo ad un incremento generalizzato dei prezzi che rende insostenibile le spese quotidiane del minorato. Ed allora bisogna pensare che ogni euro destinato a lui incoraggia le famiglie a farsene carico, evitando il ricovero in istituti e cliniche di assistenza che farebbero lievitare la spesa sociale. Occorre maggiore consapevolezza che l’accudimento familiare, in questo caso, rappresenta un risparmio per lo Stato e per tutti i cittadini.  (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]