PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità Iscro autonomi

di UGO BIANCOAnche quest’anno è possibile richiedere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa la c.d. Iscro. Una misura economica studiata per integrare il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, in temporanee difficoltà economiche. Introdotta in via sperimentale dalla legge 178/2020 per il triennio 2021-2023, si afferma definitivamente nel panorama degli ammortizzatori sociali con le disposizioni contenute nella finanziaria 2024. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Inps nella circolare 84 del 23 luglio 2024 allo scopo di approfondire gli aspetti burocratici connessi alla prestazione. In questo articolo sono fornite le principali informazioni utili a chi deve formulare la richiesta entro la data di scadenza.

Chi può beneficiare dell’Iscro2024?

Tutti i lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti richiesti dall’articolo 53 comma, 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.  Si tratta dei liberi professionisti con partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che esercitano l’attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Quali sono i requisiti?

Per poter beneficiare dell’indennità è necessario soddisfare i requisiti previsti nell’articolo 1, comma 144 della legge n. 213 del 2023. 

Ecco quali: Non essere titolare di pensione diretta; Non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria; Non essere beneficiario di Adi – Assegno di Inclusione ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85; Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 70 % della media dei redditi di lavoro autonomo registrati nei due anni precedenti all’anno prima della presentazione della domanda; Aver dichiarato, nell’anno prima della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, rivaluto annualmente tenendo conto della variazione dell’indice Istat di riferimento, rispetto all’anno precedente. Nel 2023 tale limite era fissato a € 8.145,00; Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; Avere una partita Iva, che permette l’iscrizione alla gestione separata, da almeno tre anni dalla data della domanda; Essere iscritti alla “Gestione Separata” ai sensi dell’articolo 2 commi 26 – 27 della legge 335/95;

A quanto ammonta? 

L’importo viene erogato in sei mensilità, con un minimo di 250 euro ed un massimo di 800 euro mensili, corrispondente al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l’anno di invio della domanda. Esempio: Domanda del 2024, con redditi di lavoro autonomo dichiarati 2021 e 2022 rispettivamente di € 4000 e € 3000. La media dei redditi è € 4000 + € 3000 = € 7000/2 = € 3500. Su base semestrale, quest’ultimo risultato si divide i due € 3500/2 = € 1750. Ne consegue che l’importo ISCRO è pari a € 437,50 risultato di € 1750 x 25%. 

Come si richiede?

In tre diverse modalità: Online dal sito dell’Inps, mediante le credenziali Spid, Cie, o Cns, seguendo le istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Tramite Contact Center, al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164.164 da rete mobile.

Qual’è la scadenza?

La domanda si deve presentare dal 1 agosto al 31 ottobre 2024. Dall’accredito dell’indennità devono trascorrere due anni per riproporre una nuova istanza;

Quando decade?

L’indennità Iscro decade in diverse situazioni, portando alla sospensione dei pagamenti o al recupero delle somme già erogate. Ecco un’analisi delle varie condizioni: Cessazione della partita Iva: Se il beneficiario chiude la partita Iva durante il periodo di fruizione, il sostegno economico termina immediatamente. Eventuali somme erogate dopo la cessazione dell’attività verranno recuperate dall’Inps Titolarità di una pensione diretta; Iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria Titolarità dell’Assegno di inclusione (ADI).

Quando è cumulabile o incompatibile? 

L’indennità è soggetta a criteri di cumulabilità e di incompatibilità con altre prestazioni. Ecco una panoramica dei vari casi: Assegno ordinario di invalidità: Quando il beneficiario è titolare dell’assegno ordinario di invalidità può richiedere l’indennità Iscro; Titolarità di cariche politiche o elettive:

  Si cumula con i gettoni di presenza pagati per l’espletamento di cariche politiche o elettive. Tuttavia, se tali cariche comportano altri tipi di retribuzione, come compensi o indennità, il diritto alla prestazione viene meno; Naspi, Dis-Coll e Adi: Nel caso di percezione della Naspi, della Dis-Coll o dell’ADI non è possibile riceve il pagamento dell’Iscro.

Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale dell’Inps, i patronati ed i contact center rappresentano le principali fonti di riferimento per una consulenza puntuale e rigorosa. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pace contributiva

di UGO BIANCOCon la circolare n. 69 del 29 maggio 2024 l’Inps fornisce indicazioni per l’applicazione della pace contributiva dei c.d. contributi puri. Sperimentata nel triennio 2019 – 2021 e riproposta per il biennio 2024-2025 dall’ultima legge di bilancio 213/2023 articolo 1, commi da 126 a 130, rappresenta una opportunità per anticipare la pensione dei lavoratori con anzianità assicurativa successiva al primo gennaio 1996. Con essa è possibile riscattare fino a cinque anni, non coperti da versamenti previdenziali, parificandoli a periodi di lavoro.

Non è applicabile a periodi antecedenti alla prima occupazione, ma deve comprendere l’arco temporale tra il primo contributo e l’ultimo versato, non oltre il 31 dicembre 2023. Il periodo riscattato è considerato valido per il diritto alla pensione e per il calcolo della medesima. 

Chi può aderire alla pace contributiva?

La misura può essere utilizzata dai tutti i lavoratori pubblici e privati iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alla gestione speciale autonomi (commercianti ed artigiani), alla gestione separata, alla gestione sostitutiva o esclusiva. 

Quali sono i vantaggi?

Il pagamento dei contributi puri ha molteplici vantaggi. Tra essi certamente rientrano:  Il raggiungimento in anticipo del diritto alla pensione; l’incremento dell’importo mensile della pensione; la possibilità di rateizzare l’onere della contribuzione aggiuntiva; la deduzione dal reddito complessivo il costo dei contributi versati.

Quanto costa?

L’onere economico è determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 con il sistema contributivo ed il metodo a “percentuale”. In pratica si applicano le aliquote previdenziali dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), stabilite per la gestione contributiva scelta, all’imponibile percepito negli ultimi dodici mesi antecedenti alla domanda. 

Come pagare?

I contributi derivati dal predetto calcolo si possono versare in un’unica soluzione o in modo rateale fino a 120 rate mensili, per un importo non inferiore a 30 euro e senza interessi. Occorre ricordare che non è ammessa la dilazione quando i contributi da riscatto sono necessari per la liquidazione di una pensione, sia diretta che indiretta, con domanda in corso di imminente definizione oppure costituiscono il requisito necessario per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari. 

Come fare domanda?

Per godere dei benefici in questione occorre inoltrare domanda da parte dell’assicurato, dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado entro e non oltre il 31 dicembre 2025 seguendo le varie modalità: sito internet Inps, accedendo con Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’identità elettronica 3.0 oppure Pin dispositivo per i residenti all’estero non dotati di documento di riconoscimento rilasciato dall’Italia; Rivolgendosi agli Istituti di Patronato e agli intermediari Inps; Telefonando al Contact center da numero fisso 803164 o da cellulare al 06164164.

I lavoratori del settore privato possono formalizzare la richiesta direttamente al datore di lavoro. In tale caso, scelgono di destinare i premi di produzione al pagamento dell’onere di riscatto. La somma maturata, assimilata ai contributi previdenziali obbligatori per legge, diventa deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente per l’assicurato. Questo scenario richiama l’attenzione sulle regole del welfare aziendale, approfondite nella circolare n. 5 del 2024 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. In essa sono richiamati gli aspetti fiscali del riscatto contributivo dei periodi scoperti da retribuzione.

[Ugo Bianco  è presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: A settembre i primi accrediti della carta “Dedicata a te”

di UGO BIANCOLo stabilisce l’Inps con il messaggio 2575 del 10 luglio 2024 con cui indica le modalità operative per l’erogazione della nuova misura di sostegno alla povertà.

Introdotta in via sperimentale dall’art. 1 commi 450 e 451 della legge 197/2022, interessa in nuclei familiari che hanno difficoltà economiche per acquistare beni di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche, il carburante o gli abbonamenti del trasporto pubblico locale. L’assegnazione del contributo non prevede la formulazione di una domanda, ma arriva direttamente ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Decreto Interministeriale del 4 giugno 2024 alla data del 24 giugno 2024.  

Quali sono i requisiti? 

L’iscrizione di tutti i componenti nell’anagrafe comunale della popolazione residente; Un modello Isee ordinario non superiore ai 15.000 euro annui; Tutto il nucleo familiare non deve beneficiare di: Reddito di cittadinanza; Reddito di inclusione; Naspi, Dis-coll, indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni (Cig) e disoccupazione agricola.

Chi sono i beneficiari?

Entro lo scorso 24 luglio, l’Inps ha messo ha disposizione dei Comuni, tramite apposita piattaforma web, le liste degli aventi diritto, in possesso dei requisiti stabiliti. I nuclei familiari sono individuati secondo le seguenti priorità: Nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010 e valore Isee più basso; Nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006 e valore Isee più basso; Nuclei familiari con almeno tre componenti e valore Isee più basso;

I Comuni hanno venti giorni dalla pubblicazione delle liste per effettuare modifiche ed integrazioni. Alla scadenza della medesima, ed entro dieci giorni, l’Inps approva gli elenchi definitivi e li trasmette a Poste Italiane per la successiva assegnazione delle carte. 

A quanto ammonta il contributo?

L’importo è pari a 500 euro da settembre prossimo. Il primo pagamento va effettuato entro il 16 dicembre 2024 altrimenti decade il diritto al beneficio. La somma messa a disposizione va consumata entro e non oltre il 28 febbraio 2025. 

Quali sono gli acquisti possibili?

È consentito l’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Sono state introdotte nuove categorie.

Alcuni esempi: Pane e prodotto da forno; Pasta e riso; Latte e latticini; Frutta e verdura fresca; Carne e pesce; Uova; Legumi e cereali; Oli e altri condimenti; Alimenti per i bambini e per i lattanti.

Questo rafforzamento della social card “Dedicata a te” rappresenta un passo importante verso il sostegno delle famiglie italiane in difficoltà, garantendo loro un maggiore accesso ai beni di prima necessità. Oltre a generare effetti positivi sulle filiere agroalimentari, come sostenuto dal Ministro Francesco Lollobrigida(ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricostruzione contributiva della pensione

di UGO BIANCONell’ambito della previdenza sociale con il termine ricostituzione si indica il ricalcolo dell’importo della pensione. Un’opportunità per il pensionato di valorizzare i contributi omessi, figurativi, da riscatto e volontari, non considerati nel montante contributivo antecedente la decorrenza della medesima.

Frequenti sono i casi di rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi, pagati oltre la scadenza, che richiesti coattivamente dall’Inps, vanno ad accrescere il diritto e la misura della posizione assicurativa. In tale circostanza, è necessario inoltrare all’Inps una domanda di ricostituzione contributiva per ricevere un assegno mensile aumentato. 

Chi può richiedere la ricostituzione contributiva?

  • Il pensionato con la contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), es. ex lavoratore dipendente privato;
  • Il pensionato che ha svolto una attività autonoma, afferenti alla gestione speciale, es. commercianti, artigiani, coltivatori diretti, ecc;
  • Il pensionato che ha svolto una attività dipendente, con iscrizione nei fondi sostitutivi (es. trasporti, telefonici, elettrici e volo);
  • Il pensionato con contribuzione nelle gestioni separata;
  • Il pensionato del settore pubblico;

Quali sono i contributi utili per la ricostituzione contributiva?

  1. La contribuzione obbligatoria;

  

  1. La contribuzione figurativa: La malattia; La maternità; La cassa integrazione guadagni; La disoccupazione indennizzata e la mobilità; Il servizio militare; L’aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;

 

  1. La contribuzione da riscatto: Il corso legale di laurea; I congedi per formazione e studio; Il lavoro svolto all’estero, nei paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale; Periodi di lavoro dipendente privi di contribuzione, che non è possibili  pagare regolarmente, dopo l’intervento della prescrizione; Il periodo di gravidanza facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro; Il congedo per gravi motivi familiari;  

Da quando decorre? 

Gli effetti della ricostituzione sono ricondotti alla decorrenza originaria della pensione. In ricalcolo si effettua come se la contribuzione aggiuntiva fosse presente al momento del pensionamento, con diritto alla corresponsione di eventuali somme arretrate.

 Come fare domanda?

  • Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato;
  • Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il supplemento pensione

di UGO BIANCOEsistono molti lavoratori che raggiungono il traguardo della pensione e continuano a svolgere un’attività lavorativa. Svariati sono i settori interessati a questo fenomeno. Per esempio, i lavoratori autonomi “artigiani”, che in ottemperanza all’obbligatorietà della contribuzione, dopo la tanto desiderata rendita, accrescono il proprio montante contributivo continuando a lavorare. In questo caso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 155/1981, dopo un tempo stabilito, che a breve descriverò, possono richiedere un ricalcolo della pensione. In base alla contribuzione aggiuntiva, versata dopo la decorrenza della pensione, si ottiene un aumento sul rateo mensile. Mi riferisco al supplemento di pensione come prerogativa per aumentare il reddito disponibile.

Chi ha diritto al supplemento e quando si presenta la domanda?

La tabella sottostante è uno strumento utile per chiarire questo tipo di interrogativi:

 Termine ordinario  Termine breve
Lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi) Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente  supplemento. Non importa il raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché sia stata raggiunta l’età della pensione di vecchiaia. Si può richiedere una sola volta
                   Gestione separata Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento. Non importa il raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché sia stata raggiunta l’età della pensione di vecchiaia. Si può richiedere una sola volta
Fondi sostitutivi (Lavoratori iscritti ai fondi: trasporto, telefonici, elettrici e volo)  Non previsto  Non previsto
Fondi esclusi dell’ago (Dipendenti Statali o degli enti locali)             

  Non previsto

 Non previsto
Casse professionali 

(Liberi professionisti)

Dipende dal regolamento della Cassa. In genere si ha diritto dopo due o tre anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento Dipende dal regolamento della Cassa. In genere si ha diritto dopo due o tre anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento

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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno al nucleo familiare 2024-2025

di UGO BIANCOL’Inps ha recentemente pubblicato la circolare 65 del 15 maggio 2024, comunicando i nuovi livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) validi per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. I nuovi parametri, previsti dal decreto-legge 69/1988 convertito e modificato dalla legge 153/1988, riguardano esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfani, rientranti nella disciplina dell’Assegno Unico Universale in vigore dal 1° marzo 2022. La predetta norma trova applicazione nelle famiglie composte da:

  • coniugi, partner delle unioni civili, conviventi di fatto con determinati requisiti. (Circolare Inps 84 del 5 maggio 2017);
  • fratelli e/o sorelle;
  • nipoti minorenni o maggiorenni inabili orfani di entrambi i genitori a cui non spetta la pensione di reversibilità;

Le tabelle oggetto della rivalutazione sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C E 21D. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata dall’Istat tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è pari a +5,4%. Per un maggiore comprensione si riporta la tabella 21 A valida negli ultimi due anni.

A chi spetta?

Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).

A chi non spetta?

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti).

Come fare domanda?

La richiesta del beneficio economico deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato Anf; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;

La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno al nucleo familiare

di UGO BIANCOCon la circolare 65 del 15 maggio 2024 l’Inps ha pubblicato le nuove tabelle degli importi e dei livelli di reddito per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare, in vigore dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. I nuovi parametri, previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito e modificato dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, riguardano esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfani, rientranti nella disciplina dell’Assegno Unico Universale in vigore dal 1° marzo 2022. Si tratta di una prestazione economica rimasta attiva per una platea ristretta di beneficiari appartenenti ai nuclei familiari composti da: coniugi; fratelli e sorelle; nipoti minorenni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e che non hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Le tabelle oggetto della rivalutazione, in vigore dal prossimo mese di luglio, sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C E 21D. Per un maggiore comprensione si riporta la sottostante figura. 

A chi spetta?

Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).

A chi non spetta?  coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti);

Come fare domanda?

La richiesta del beneficio economico deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato Anf; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;

La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione. (ub)

                                                                                                                                                                                                                                                        [Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno unico universale

di UGO BIANCOÈ fissata al 30 giugno prossimo la scadenza per presentare il modello Isee per i percettori dell’Assegno Unico Universale (AUU) con importo minimo. Chi non ha rispettato la data del 29 febbraio scorso, secondo la circolare Inps 132/2022, può rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ricevere l’importo mensile riparametrato insieme agli arretrati dal mese di marzo. Questo adempimento è fondamentale per garantire il corretto calcolo della prestazione, che varia in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Di recente, anche il messaggio Inps 15 del 02 gennaio 2024 conferma che: “ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia Isee è necessaria la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il 2024, correttamente attesta. In assenza di Isee, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati”.  Qualora tale adempimento viene disatteso, si continuerà a percepire l’importo mensile di 57 euro. 

Quanto spetta nel 2024? 

L’importo mensile dell’AUU passa da 189,20 euro a 199,40 euro per figlio, in corrispondenza di un Isee che non supera i 17.090,61 euro. Nei casi di assenza della certificazione reddituale o di un valore pari o superiore a 45.875 euro, l’assegno sale da 54,10 euro a 57,20 euro per figlio.  

Sono previste delle maggiorazioni in presenza di una delle seguenti condizioni aggiuntive: nuclei familiari numerosi (presenza di figli successivi al secondo); figli con meno di in anno d’età; minori compresi tra 1 e 3 anni per nuclei familiari con almeno tre figli; madri di età inferiore a 21 anni; nucleo con quattro o più figli; genitori entrambi titolari di reddito di lavoro; figli con disabilità;

Sono confermate le ulteriori maggiorazioni istituite con la legge di Bilancio 2023. Esse riguardano: un aumento del 50 % dell’importo per figli con meno di un anno;  un aumento del 50 % della maggiorazione forfettaria per i nuclei da quattro figli in poi; ulteriori aumenti in favore di nuclei familiari con figli disabili. 

L’assegno è diviso tra i due genitori o tra chi è titolare dell’affido condiviso. Tuttavia è valida la possibilità di stabilire un accordo che consente alle parti di percepire l’itera somma. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Nuove risorse per carta “Dedicata a Te”

di UGO BIANCO Lo conferma il Ministro per l’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, alla presenza del Ministro del lavoro Marina Elvira Calderone e della Premier Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa dello scorso sei giugno, annunciando la firma del decreto interministeriale che rafforza ed estende la social card Dedicata a te. Una misura di sostegno alla povertà, introdotta in via sperimentale dall’art. 1 commi 450 e 451 della legge 197/2022 e gestita con il supporto di Inps, Poste Italiane, Anci e i Comuni. La dotazione finanziaria per il 2024 è stata aumentata a 676 milioni di euro, rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi di euro. Questo incremento finanziario avrà due principali conseguenze: Le famiglie beneficiarie passeranno da 1,2 milioni a 1,33 milioni; Il valore medio della carta aumenterà da 459 euro a 500 euro (+ 8,9%).

Sono interessati i nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone, con un Isee inferiore a 15.000 euro. Sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con eventuale proroga, qualora le risorse stanziate lo consentiranno. Va ricordato che non è necessario fare domanda. Saranno i Comuni a contattare le famiglie assegnatarie. 

A chi spetta? 

Come stabilito dal decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, il contributo economico viene assegnato ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 12 maggio 2023:

  1. Iscrizione di tutti i componenti nell’anagrafe comunale della popolazione residente; Isee ordinario non superiore ai 15.000 euro annui.
  2. Non essere beneficiari alla stessa data del decreto di: Reddito di cittadinanza; Reddito di inclusione; Naspi, Dis-coll, indennità di mobilità,  Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni (Cig); Disoccupazione agricola.

L’assegnazione della carta è determinata anche dalla dimensione del nucleo familiare, dalla presenza di minori e dal valore dell’Isee, con priorità ai nuclei più numerosi e con figli nati entro il 31 dicembre 2009 o il 31 dicembre 2005, privilegiando comunque quelli con un indicatore della situazione economica equivalente più basso.

A quanto ammontare del contributo e come si utilizza?

Per il 2024 l’importo del contributo è pari a 500 euro per nucleo familiare. Consente l’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Sono state introdotte nuove categorie, come prodotti Dop e Igp, da forno surgelati, ortaggi, tonno e carne in scatola.

Questo rafforzamento della social card “Dedicata a te” rappresenta un passo importante verso il sostegno delle famiglie italiane in difficoltà, garantendo loro un maggiore accesso ai beni di prima necessità. Oltre a generare effetti positivi sulle filiere agroalimentari, come sostenuto dal Ministro Francesco Lollobrigida. (ub)

 

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La quattordicesima mensilità

di UGO BIANCOCome già da qualche anno, nei primi giorni del mese di luglio prossimo, l’Inps erogherà ai pensionati e le pensionate, che possiedono i requisiti di legge, la tanto attesa “Quattordicesima”.

Una mensilità aggiuntiva istituita con legge 3 agosto 2007 n° 127 e perfezionata dal comma 187 della legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Con quest’ultimo provvedimento è stata aumentata la platea di beneficiari, rideterminato il limite di reddito e l’importo erogato. Non è certamente un rimedio strutturale all’inflazione, ma per i titolari di pensioni basse, rappresenta un piccolo ristoro economico da impiegare in una spesa extra. I beneficiari sono i pensionati, appartenenti alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che hanno compiuto 64 anni d’età, in possesso di un reddito personale lordo non superiore a € 15.563,86, nell’anno in corso, ed un numero minimo di contributi previdenziali, riferiti all’intera vita lavorativa.

Chi sono gli interessati?

Possiamo parlare di due specifici casi a seconda del reddito lordo percepito: 

  1. Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 11.672,90 lordi (598,61 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 972,74. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 

Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a euro 11.672.90 

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 437,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 546,00
          oltre i 25            oltre i 28           € 655,00

 

  1. Chi gode un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 15.563,86 lordi (598,61 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1.296,99. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a euro 15.563,86  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 336,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 420,00**
          oltre i 25            oltre i 28           € 504,00

 

Quanto vale la “Quattordicesima” ridotta?

Molti sono i casi di pensionati che possiedono un reddito personale superiore al limite di 15.563,86, ma al di sotto di tale valore aumentato della quattordicesima. In questa circostanza, l’erogazione della prestazione avviene in misura ridotta. Per comprendere questo meccanismo faccio un esempio pratico con un pensionato che possiede 20 anni di contributi ed un reddito personale di euro 15.700,00, superiore a euro 15.563,86, ma al disotto di euro 15.983,86* (risultato di € 15.563,86 + € 420,00**). Di conseguenza l’importo della quattordicesima posta in pagamento sarà di euro 283,86, risultato ottenuto dalla differenza tra di € 15.983,86 e € 15.700,00

Quattordicesima ridotta anno 2024 per redditi fino a euro 11.672,90  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione
          fino a 15              fino a 18            € 12.109,90
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 12.218,90
          oltre i 25            oltre i 28           € 12.327,90

 

Quattordicesima ridotta anno 2024 per redditi fino a euro 15.563,86  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione
          fino a 15              fino a 18            € 15.899,86
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 15.983,86*
          oltre i 25            oltre i 28           € 16.067,86

Quanto spetta al compimento dei 64 anni? 

La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 5 maggio 1959 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 294,00 (€ 504,00/12x7mesi).

Si ricorda che la quattordicesima non costituisce reddito sia ai fiscali che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. La prescrizione per richiede gli importi mai percepiti, nel rispetto dei requisiti di legge, è stabilita in cinque anni dalla maturazione del beneficio. 

L’Inps ha precisato che sono escluse dal calcolo per determinare la quota di incremento, le prestazioni non imponibili. Ad esempio, la maggiorazione sociale, la c.d. quattordicesima, le prestazioni assistenziali e l’accompagnamento alla pensione c.d. Ape sociale. Per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è attribuito sulla quota pro-rata in pagamento in Italia.

Nel caso di compimento dei 75 anno d’età nel corso dell’anno, l’Inps adeguerà d’ufficio il relativo pagamento in base alla percentuale variata. Il pensionato potrà rilevare l’aumento sotto la voce “ Incremento legge 197/2022” in corrispondenza dell’importo calcolato. In conclusione possiamo affermare che non si tratta di una soluzione esaustiva all’aumento del costo della vita, ma sicuramente rappresenta l’avvio di un percorso che mira a portare le pensioni minime ad una quota più dignitosa e soddisfacente per le fasce deboli. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]