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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Benefici e vantaggi fiscali della contribuzione volontaria

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Benefici e vantaggi fiscali della contribuzione volontaria

di UGO BIANCO –  Chi smette di lavorare prima di aver raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione può richiedere la prosecuzione volontaria. Lo stabilisce l’articolo 9 del DPR 1432 del 1971. Questa opzione permette all’ex lavoratore di accollarsi l’onere di versare la contribuzione mancante ed evitare che i propri contributi rimangono dormienti.

Il decreto legislativo 184 del 1997 ha esteso questa prerogativa, originariamente riservata ai lavoratori dipendenti privati e autonomi, agli iscritti alla gestione separata. Tale tipologia di contribuzione è parificata ai versamenti obbligatori, sia per il raggiungimento del diritto che per la misura. L’interessato per conoscere l’ammontare della spesa deve presentare apposita istanza. L’Inps che ne segue l’istruttoria, concede o rigetta l’autorizzazione, in base alla verifica dei requisiti dichiarati. 

Chi può versare i contributi volontari Inps?

Possono decidere di versare la contribuzione volontaria:

  1. I lavoratori dipendenti e autonomi che non svolgono attività e non sono iscritti all’Inps o ad altri tipi di previdenza;
  2. I lavoratori parasubordinati che non svolgono attività e non iscritti alla gestione separata o ad altri tipi di previdenza obbligatoria;
  3. Liberi professionisti che non svolgono attività e non sono iscritti alla propria cassa di previdenza o ad altre tipologie di previdenza obbligatoria;
  4. Lavoratori afferenti ai fondi speciali (elettrici, telefonici, autoferrotranvieri) non iscritti alla propria gestione o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  5. I titolari dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di reversibilità.

Quali sono i requisiti per ottenere l’autorizzazione? 

Il lavoratore deve dimostrare di possedere alternativamente:  

  •  tre anni di contribuzione nei cinque antecedenti la domanda di autorizzazione;
  • cinque anni di contribuzione, a prescindere dal posizionamento temporale dei versamenti.

Qual’è la contribuzione valida ai fini dell’autorizzazione? 

   I contributi obbligatori previsti per i lavoratori dipendenti o autonomi;

   I contributi derivati dal riscatto;

   Contribuzione figurativa da CIG, da TBC o da aspettativa;

Sono esclusi tutti i contributi (c.d. periodi neutri) riferiti al servizio militare, alla maternità o alla disoccupazione indennizzata. 

Chi non può versare i contributi volontari?

Non è consentito versare i contributi volontari alle seguenti categorie: 

  1. Lavoratori iscritti a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
  2. Lavoratori titolari di pensione diretta erogata da qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria;
  3. Lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
  4. I liberi professionisti iscritti alla casse professionali. 

Come fare domanda di autorizzazione?

La richiesta si trasmette all’Inps in via telematica, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell’indirizzo di residenza. Fondamentale è la scelta della gestione di accantonamento dei versamenti e la condizione lavorativa alla data della domanda. 

Quanto si paga?

L’importo dei contributi volontari è determinato applicando l’aliquota contributiva, stabilita annualmente per ogni categoria, alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione. La circolare Inps n. 36 del 21 febbraio 2024 ha stabilito i nuovi parametri di calcolo dei versamenti volontari. Ovviamente, per ognuna di esse esiste un metodo diverso di determinazione dell’importo annuale. Oltretutto, a fare la differenza è anche la decorrenza dell’autorizzazione, stabilita prima o dopo il 31 dicembre 1995. Un esempio riguarda gli ex lavoratori dipendenti per i quali l’ammontare del contributo volontario settimanale si ottiene applicando alla retribuzione dell’ultimo anno di lavoro, l’aliquota del 27,87 %, se autorizzati fino al 31 dicembre 1995, e del 33 %, per quelle successive. 

Quali sono i vantaggi fini fiscali? 

Ai sensi dell’articolo 10 del Tuir (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) il vantaggio fiscale per chi versa i contributi volontari consiste nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo. 

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]