LA CRISI DEI SINDACATI: PERDONO ISCRITTI
IN CALABRIA MANCA LA VISIONE DI FUTURO

di ETTORE JORIO – Una riflessione da fare, ma di quelle serie, riguarda due fenomeni, dei quali uno evidenziato da anni, ma liquidato tuttavia con cause essenzialmente giustificative, e l’altro sottaciuto.

Il primo inerisce alla caduta libera dell’affezione al voto, che fa registrare soglie di aderenti al ribasso, inimmaginabili qualche anno fa nel nostro Paese. Ciò in quanto la Nazione era tra le più politiche, perché tra le più interessate a scegliere i propri decisori, nonostante ahinoi indotta, specie nel Sud, al consenso dalla promessa privata prevalente sulle opzioni più propriamente ideali.

Da qualche anno accade che la percentuale dei votanti è in discesa irrefrenabile. È più consistente solo nel primo turno delle comunali, perché rappresenta il risultato della pressione sugli elettori dei numerosi candidati, molti dei quali non più presenti però nel ballottaggio. Una dimostrazione, questa, come la politica sia diventata più una res di interesse privato che una attività di servizio pubblico.

Il secondo preoccupante evento – che, visto il mio attaccamento storico al movimento di difesa dei diritti dei lavoratori e delle aspettative dei disoccupati, mi intristisce non poco – afferisce alla inarrestabile emorragia di iscritti ai sindacati confederali: Cgil, Cisl e Uil. Un dissanguamento preoccupante e doloroso per tutti i democratici, sempre più vicino al milione di iscritti persi in dieci anni.

Chi vuole bene al Paese – piuttosto che rendicontare le perdite sul campo di lettori e di sostenitori dei sindacati – dovrebbe affrontare l’analisi delle cause e cercare di individuare i rimedi giusti. Non servono le giustificazioni e le promesse, il dissanguamento è costante e voluminoso. Non affatto rimediabile con trasfusioni, seppure numericamente copiose e generosamente consistenti. In siffatte situazioni le chiacchiere e le urla servono a poco.

Ed è qui che occorre, così come si fa nel diritto, distinguere le cause dai motivi, meglio dalle motivazioni dei perché.

Al riguardo, si potrebbero far risalire entrambi a fattori sociologici e antropologici nettamente al di fuori della mia portata culturale, ma spesso incomprensibili ai più e comunque offerti senza la soluzione del male.

Seppure attento alle statistiche, propendo per una ricerca più semplice e sensibilmente dolorosa: la perdita di credibilità e, conseguente,  decremento della capacità attrattiva dei partiti e dei sindacati.

Ciò avviene perché manca un chiaro progetto del Paese, di quello che si desidera realizzare. Si è senza l’individuazione delle soluzioni alle diversità che lo compongono e lo dividono, senza la capacità di privilegiare le rispettive metodologie di governo e di lotta, senza la attenzione necessaria a selezionare le migliori rappresentazioni territoriali e le presenze nelle Istituzioni in genere.

Insomma, si constata una collezione di disattenzioni degli addetti ai lavori, così pretesi dalla Costituzione, che si traducono nell’anzidetto disastro che si concretizza con il deserto nelle urne e la disaffezione al tesseramento.

Poi ci sono i temi sui quali misurarsi. Ed è qui che casca l’asino. Specie in Calabria – ove nonostante una ottima compagine sindacale rappresentativa delle segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil collaborate da due segretari generali di sangue e cultura autenticamente meridionalista (Bombardieri e Sbarra) – si continua a non esprimere politiche realistiche e produttive.

Quelle politiche finanziarie iscritte nella Costituzione (art. 119), quelle politiche industriali e quelle locali, quelle politiche di welfare assistenziale rispettose della Carta (art. 32), utili a conseguire due risultati: ritenere la Calabria culturalmente attaccata al Paese, al di là della saldatura che assicura il Pollino, e curare quel minus habens collettivo, nel senso di un insieme di persone, i calabresi, perennemente in posizione di svantaggio rispetto al resto della Nazione.

La nostra regione più delle altre deve offrire un ideale programmatico diverso e una pratica generativa di un nuovo modo di fare politica, che non può che essere di insieme. Scevro da contrasti inutili e contraddittori.

Quanto alle cose da fare e sostenere, al termine dell’amato Stivale non servono le belle ma superflue fibbie ornamentali. Il Ponto sullo Stretto è utile solo a chi a interesse a generarvi intorno business. A poco serve sia al suo imbocco che alla sua uscita. Prima dell’uno e dopo l’altra rimarrebbe il deserto che c’è, con l’unica neonata multinazionale che festeggiare l’evento: la ‘ndrangheta & mafia spa.

Alla Calabria, diversamente regione a statuto ordinario rispetto alla Sicilia, occorre un finanziamento che vi dia ragione nei suo esercizi annuali e una corretta valutazione se accedere o meno ad una maggiore competenza legislativa esclusiva. Due fenomeni che, unitamente a quella di definizione dei Lep, sono trattati dalla politica e dal sindacato così come se interessassero altri e non già come possibile rimedio a quella emarginazione e povertà che caratterizza la Calabria da sempre.

Scrissi nel 2010, sulla prestigiosa rivista (n. 10 di www.federalismi.it) del compianto prof. Beniamino Caravita del Toritto, che il federalismo fiscale sarebbe stata la soluzione per il Mezzogiorno. Oggi ne sono più convinto di allora. (ej)

NESSUNO DISTINGUE TRA IL REGIONALISMO
“DIFFERENZIATO” E FEDERALISMO FISCALE

di ETTORE JORIO – L’iter parlamentare del Ddl Calderoli sta diventando – da una parte – più complesso nell’essere giudicato approfonditamente, a seguito delle analisi effettuate dagli organismi di assistenza tecnica di Senato e Camera, e – dall’altra – un po’ trascurato dalle minoranze parlamentari nella proposizione di integrazioni e modifiche nel senso di implementarlo sensibilmente.

Per il resto, si registra una critica, per lo più politica, che si ripete da tempo, confondendo spesso il regionalismo differenziato con il federalismo fiscale. Quanto a quest’ultimo – affidato unitamente alla individuazione dei Lep per materie o ambito di esse, ad una istituita Cabina di regia (art. 1, comma 792, legge 197/2022), quanto alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard che andrebbero finalmente a sostituire il criterio della spesa storica – si registra un contributo di poco conto.

In proposito, sta invero accadendo quanto avvenuto sin dal 2011, nonostante l’adozione del d.lgs. n. 68 attuativo della legge nr. 42/2009: quella inattività, parlamentare e burocratica, che ha fatto perdurare l’attuale stato di finanziamento del sistema autonomistico territoriale fondato sul costo storico.

Quel criterio che assicurava (e ancora assicura) alle Regioni un finanziamento pari a quello trasferito alle stesse dallo Stato l’anno prima,  perpetrando così le anomalie erogative che hanno caratterizzato i disservizi vissuti in tema di diritti sociali, a partire dalla sanità e
dall’assistenza sociale.

Dunque, rispetto al Ddl Calderoli sul regionalismo differenziato si registra ben poca cosa a sostegno della ineludibile previsione della disciplina della perequazione ordinaria, ma anche di quella infrastrutturale indispensabile perché le Regioni possano iniziare il nuovo percorso partendo dallo stesso start.

Di recente, sono stati due gli episodi di critica costruttiva registrati dall’esordio dell’iniziativa Calderoli (A.S. 615) all’esame del Senato della
Repubblica. Il primo riguarda il dossier a firma del Servizio di bilancio, per l’appunto del Senato, destinato a contribuire agli approfondimenti che si rendessero necessari ai parlamentari e loro organi.

Un tale lavoro, curato in alcuni particolari, è soprattutto intervenuto principalmente sulla sua ricaduta istituzionale del regionalismo
asimmetrico, asserendo che l’applicazione a regime di quanto previsto dal Ddl Calderoli determinerebbe un rilevante trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni richiedenti derivante da un diverso e differenziato trattamento delle competenze legislative, ex art. 116, comma 3, della Costituzione. Tutto questo – sottolineato e presunto in una ovvia via ipotetica, a commento dell’art. 4 (“nel caso di un consistente numero di funzioni oggetto del trasferimento”) – comporterebbe per realizzare le sue aspettative una sensibile acquisizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti alle materie differenziate.

Di conseguenza, farebbe registrare, tenuto conto del principio dei vasi comunicanti, un decisivo incremento dei bisogni economico-finanziari dei rispettivi bilanci regionali a spese di quello statale, tanto da mettere in forse l’esigibilità dei Lep nelle «regioni non differenziate».

Un fenomeno, questo, che potrebbe causare una sorta di catastrofe finanziaria delle Regioni «con bassi livelli di tributi erariali maturati nel proprio territorio», tanto da non potere «finanziare… le funzioni aggiuntive». Non solo. Una tale situazione, generativa di una ovvia
distribuzione sussidiaria delle nuove funzioni amministrative agli enti locali, impedirebbe alle Regioni differenziate di potere godere delle economie di scala, a causa dell’obbligo di sostenere comunque «costi fissi indivisibili legati all’erogazione dei servizi la cui incidenza aumenta al diminuire della popolazione».

Questi sono stati i rilievi che emergono dal contenuto della “Bozza provvisoria non verificata” del 16 maggio scorso, a firma dei tecnici del Senato, cui si è fatto riferimento. In essa si danno per scontati alcuni dati senza però considerare la imminente diversità della anzidetta metodologia del finanziamento fondata su costi e fabbisogni standard peraltro funzionali a rendere sostenibili i Lep di prossima definizione (legge di bilancio per il 2023, commi 791-801).

Nonostante ciò, i tecnici del Senato pervengono a preoccupanti conclusioni in presenza però di diverse incognite imprescindibili per pronosticare ragionevolmente il futuro in assenza dei fattori di costo/servizio fondamentali, del tipo: quali saranno le materie oggetto di legislazione differenziata scomponibili in livelli essenziali di prestazioni, a fronte delle quali saranno determinate le funzioni amministrative da attribuire al sistema autonomistico; in che cosa consisteranno materialmente i Lep, da assicurare uniformemente in termini di esigibilità alla popolazione nazionale tutta (ad oggi si conoscono solo i Lea, con tanta difficoltà ad attualizzarli sul fabbisogno epidemiologico variabile per sua natura); quali saranno le risorse occorrenti per assicurarli, indipendentemente dal regionalismo differenziato, derivanti, in primis, dalla messa a terra del federalismo fiscale (determinazione dei costi e dei fabbisogni standard) e, in secondo luogo ma di certo non meno importante del primo, da come sarà disciplinata la perequazione, alla quale sia il Ddl Calderoli che la relazione del Servizio di bilancio del Senato fanno appena un timido riferimento non affatto esaustivo rispetto all’importanza che le assegna la Costituzione (art. 119, commi 3 e 4).

Quanto e per quali materie o ambiti di esse varrà la perequazione al 100%, a totale copertura della differenza tra il gettito territoriale e quanto occorrerà per sostenerli, calcolato sulla base dei fabbisogni discriminati; per quali Lep ci sarà invece una copertura diversa dal 100% e come sarà calcolata tenuto conto del principio generale alternativo della capacità fiscale media per abitante, con evidenti e ineludibili rimedi da offrire a valle per darne certezza erogativa ovunque; se e come sarà deciso l’intervento di perequazione infrastrutturale – con l’utilizzo delle risorse di cui al comma 5 dell’art. 119 della Costituzione, del d.lgs. 88/2011 e del D.M. 26 novembre 2010 (G.U. nr. 75/2011) – a tutela della differenza di patrimonio fisso che, se non compensata velocemente, renderà impossibile alle Regioni di essere uguali ai blocchi di partenza del federalismo fiscale.

Per pervenire ad un giudizio più ponderato, fondato su previsioni ragionevoli frutto di un accurato esame complessivo delle ricadute dell’attuazione coordinata e combinata degli artt. 116, comma 3, 117, comma 2, lett. m) e p), e 119 della Costituzione, occorrerebbe elaborare le adeguate risposte agli anzidetti sei interrogativi, pena il ricorso a presunzioni immotivate.

Certo è che da una siffatta accorta analisi dovrà emergere la necessità di prevedere, in sede parlamentare, emendamenti mirati a disciplinare bene quantomeno le garanzie perequative tanto da pervenire all’approvazione in aula di un testo ragionevolmente integrato in tal senso, di certo successivamente alla definizione dei Lep per materia e alla determinazione dei costi e fabbisogni standard secondo i dettami della legge di bilancio per il 2023.

Pertanto, prima di spingersi a valutazioni previsionali, per alcuni versi catastrofiche, sarebbe il caso di acquisire due elementi importanti, peraltro rispettosi dell’autonomia che la Costituzione assegna alle Regioni, senza se e senza ma. Essi dovrebbero riguardare, ed è qui il vero nocciolo della situazione, una verosimile previsione delle Regioni a statuto ordinario che aderiranno, ricorrendovi, ad un federalismo a geometria variabile e una corretta valutazione, fatta di severi numeri arabi e non sentimentali, della ricaduta del regionalismo differenziato sul livello territoriale. Magari, pensando a quali riforme strutturali mettere mano nella contemporaneità.

L’ultimo evento è riferibile all’audizione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb) tenuta il 6 giugno scorso presso la Commissione Affari costituzionali del Senato per voce del consigliere Giampaolo Arachi. Una relazione competente e misurata nella quale sono stati evidenziati i punti di forza e quelli di debolezza dell’intera impalcatura del Ddl Calderoli, ritenuto condivisibile quanto alla necessità di definire le procedure attuative del regionalismo differenziato ispirate alla fissazione dei criteri regolativi dei «rapporti finanziari con le Regioni che accedono a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (Rad)».

Più precisamente, facendo seguito alla audizione UPB (Zanardi) del 10 luglio 2019 afferente alle bozze di intesa intervenute nel 2018 tra Governo e il Veneto, la Lombardia e l’Emilia-Romagna che evidenziavano estraneità con la disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione, sono state sottolineate le incongruenze del testo messo in relazione alla determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da assegnare alle Regioni differenziate per fa sì che le stesse possano adempiere alle loro sopravvenute maggiori attribuzioni.

Sono state sancite le basi, quantomeno sul piano dei principi fondamentali, per applicare le regole del cosiddetto federalismo fiscale con la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riferite ai diritti civili e sociali nonché con le funzioni fondamentali degli enti locali. Ciò in linea con quanto fissato dalla Costituzione all’art. 117, comma 2, lettere m) e p).

Sul tema della loro esigibilità indifferenziata, prescindendo quindi dall’attuazione del regionalismo asimmetrico, l’Upb ha posto un problema serissimo ovverosia ha sottolineato l’incognita sui possibili maggiori costi che dovranno essere affrontati nel suo complesso per assicurare le prestazioni essenziali e i servizi pubblici fondamentali uniformemente. Un rilievo serio cui occorre individuare una metodologia garante di erogazione sia nelle regioni differenziate che in quelle che non ricorreranno all’opportunità offerta dall’art. 116, comma 3, della Costituzione.

Mentre nelle prime sarà infatti compito delle Regioni medesime assicurare prestazioni/servizi derivanti dalle nuove materie acquisite in legislazione esclusiva, le altre – quelle che rimarranno così come sono oggi – dovranno continuare ad essere assistite da strutture e funzioni statali piuttosto che da quelle decentrate. Ciò vale ovviamente solo per alcune delle 23 materie soggette a differenziazione, atteso che molte di queste sono già assistite da risorse attribuite alle Regioni, sanità in primis.

L’Upb esaurisce la sua analisi in senso comunque positivo rispetto alle anzidette Intese del 2018 e ai Ddl elaborati da Boccia (2019) e Gelmini (2022), fermo restando la necessità di individuare «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo».

Una modalità ineludibile che deve rendersi garante della rivisitazione periodica delle risorse a tal punto da renderle adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni, ricorrendo al fondo perequativo. Ciò a garanzia delle naturali differenze di gettito fiscale delle Regioni più
povere incapaci di sostenere il costo autonomamente afferente alle prestazioni essenziali nello spessore indicati dai Lep.

L’osservazione conclusiva dell’UPB ha riguardato la preoccupazione che, a valle della autonomia legislativa differenziata, si genereranno di certo attribuzioni legislative diverse con conseguente eterogeneità delle relative funzioni amministrative. Il tutto con la concretizzazione di uno scenario istituzionale parcellizzato con tante Regioni obbligate ad esercitare funzioni amministrative differenti, afferenti ai Lep e ai finanziamenti corrispondenti.

Un problema, questo, sollevato anche dalla Confindustria con l’esigenza di pervenire ad una esaustiva “sostenibilità amministrativa”,
oltre a quella economica, che dovrà rintracciare la soluzione nel corso dell’iter parlamentare. (ej)

FEDERALISMO FISCALE E DEFINIZIONE DEI LEP
IL BINOMIO CHE SERVE A SUD E ALLA CALABRIA

di ETTORE JORIO – Essere favorevole a quanto sancito dalla Costituzione è regola di ogni cittadino, studioso o meno che sia. Dire sì al federalismo fiscale che manda in soffitta la spesa storica che ha ucciso la Calabria fiscale è da saggi e previdenti. Fare il tifo a che vengano, finalmente, definiti i Lep per materia da garantire a tutti è da cittadino esemplare e benpensante.

Proprio per questo motivo è da apprezzare il contenuto della dichiarazione resa da Vito Grassi, nel corso dell’audizione del 30 maggio scorso presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. Il tema era il regionalismo differenziato, meglio il testo del Ddl Calderoli.

Si è venuto quindi a concretizzare, da parte del numero due della Confindustria, un consenso, ancorché sub condicione, sull’attuazione dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione, da farsi pertanto con cautela e con qualche aggiustamento, soprattutto in tema di perequazione. Non solo. Fissando delle priorità, senza le quali potrebbe generarsi il caos istituzionale.

La sostenibilità amministrativa

Alla sostenibilità finanziaria del sistema autonomistico territoriale, destinato a cambiare con uno Stato che dovrà cedere alcune prerogative legislative, il vice presidente della Confindustria con delega alla Regioni ha dichiarato l’ineludibile esigenza di assicurare, oltre a quella economica, la «sostenibilità amministrativa».

Da qui, un importante consenso all’iniziativa legislativa in corso, ma seriamente subordinato ad un elemento fondamentale per esercitare il meglio della sussidiarietà istituzionale, di cui all’art. 118, comma primo, della Costituzione. Ben vengano dunque i Lep, individuati per materie o ambiti di esse, benintese per quelli scomponibili in livelli essenziali di prestazioni.

D’accordo, quindi: sulla determinazione dei costi standard per le materie diverse da quelle erogabili attraverso funzioni fondamentali da finanziare con i fabbisogni standard di cui al d.lgs. nr. 216/2010, anche essi da valorizzare con grande accortezza; sulla definizione dei fabbisogni standard, diversi da quelli anzidetti, da assicurare alle diverse aree regionali del Paese, garanti della copertura dei fabbisogni espressi dalle rispettive comunità; sulla necessità di formalizzare la disciplina e le risorse con le quali, rispettivamente, sancire le regole della perequazione ordinaria e assicurarne il contributo agli enti territoriali di cui all’art. 119, comma terzo, della Costituzione a garanzia di esigibilità dei Lep ovunque; sulla individuazione delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni amministrative per ogni materia, eventualmente ceduta alle Regioni differenziate, da valorizzare con senso segnatamente pratico e differenziato per territori sulla base delle loro disponibilità strutturali.

Applicazione progressiva e valutata nella prassi

A valle di tutto questo, è stata manifestata l’opportunità di pervenire ad una applicazione «graduale e sperimentale» dell’autonomia legislativa differenziata, da doversi escludere tuttavia per quelle materie che avranno ricadute strategiche e, dunque, bisognose di una gestione assolutamente unitaria, del tipo infrastrutture energetiche e di trasporto nonché servizi a rete e commercio con l’estero (Grassi, dixit). Quella che solo la competenza e la regolamentazione esclusiva statale può garantire.

Di conseguenza, visto il lasciapassare del massimo organismo rappresentativo della imprenditorialità e quelli eventuali da acquisire dalle altre rappresentanze associative e sindacati, può ben programmarsi la stagione dell’esame parlamentare del Ddl Calderoli, presagendo nel suo corso una pioggia di emendamenti, soprattutto in materia perequativa, in perfetta continuità con la legge 42/2009 e dei decreti delegati nn. 216/2010, 23, 68 e 88 (perequazione infrastrutturale) del 2011.

Nel contempo, grande attenzione concomitante sui lavori della Cabina di regia, istituita con la legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi 791-801), per l’appunto destinati alla preparazione delle bozze dei Dpcm individuativi dei Lep e degli strumenti finanziari destinati alla loro sostenibilità, anche amministrativa.

Dunque, un’attuazione del regionalismo fiscale senza fretta, che darebbe modo di mettere preventivamente a terra i Lep e l’applicazione del federalismo fiscale, al lordo della perequazione.

Un ulteriore decisivo impegno condizionante

A proposito di quest’ultima, che sembra essere la condizione più rilevante posta dalla Confindustria oltre alla perequazione nonché alla esclusione di alcune materie dalla differenziazione, si renderà necessario, nel prosieguo più immediato, un grande impegno aggiuntivo della anzidetta Cabina di regia.

La stessa dovrà infatti – definiti i Lep e determinati i costi/fabbisogni standard – valorizzare gli oneri finanziari da sopportare per l’esercizio delle funzioni amministrative “cedute” alle diverse Regioni, che di conseguenza dovranno accollarsene il corrispondente peso economico, sulla base delle materie differenziate e dei trasferimenti statali necessari. Il tutto nel rispetto della sostenibilità dei loro bilanci, naturalmente accresciuti della relativa spesa esonerata allo Stato e, in quanto tale, finanziata in incremento nell’ambito della metodologia finanziaria sancita dal federalismo fiscale, caratterizzata da costi e fabbisogni standard perequati così determinati per garantire «alle Regioni di finanziare integralmente le funzione pubbliche loro attribuite» (art. 119, comma quarto, Cost.). (ej)

L’AUTONOMIA SI DEVE ANCHE SAPER FARE
UN TEMA CHE VA AFFRONTATO SERIAMENTE

di ETTORE JORIO – Oggi si sta discutendo tanto e male sul tema del regionalismo differenziato.

La lotta politica prevale sulla ragione, sulle regole precostituite, sulla coerenza. Le contraddizioni che emergono sono innumerevoli, specie in un centrosinistra che lo ha introdotto in Costituzione e ne ha goduto politicamente con gli esiti del referendum confermativo celebrato il 7 ottobre 2001.

Non solo. Quel centrosinistra che: attraverso la Regione simbolo, l’Emilia-Romagna di Bonaccini e poi anche della Schlein, ebbe a: 1) condividere con pronunce formali del Consiglio regionale (risoluzioni n. 5321, 5600, 6124 e 6129 perfezionate tra l’ottobre 2017 e il febbraio 2018) l’stanza di accedere alla facoltà di incrementare la propria competenza legislativa di cui all’art. 116, comma 3; 2) firmare il 28 febbraio 2018 con il Governo di allora (Gentiloni) l’Accordo preliminare propedeutico al riconoscimento della sua incrementata competenza legislativa in tutte le materie concedibili, fatta eccezione per l’istruzione; votò nelle assemblee legislative di Veneto e Lombardia favorevolmente per l’accesso alla facoltà di legiferare in esclusiva in tutte le materie concorrenti e nelle cinque statali individuate dal vigente art. 116, comma 3; elaborò, nel novembre 2019, durante il governo Conte II, il primo Ddl attuativo del regionalismo differenziato, a firma dell’allora ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, di contenuto quasi identico al Ddl Calderoli.

Pertanto, al di là della corretta interpretazione di cosa possa o meno comportare l’accesso all’autonomia legislativa differenziata, così come prevista nel Ddl Calderoli condizionata com’è all’applicazione del federalismo fiscale e alla migliore disciplina della perequazione ordinaria e infrastrutturale, il dibattito che lo circonda avrebbe bisogno di affrontare più seriamente l’argomento. Magari, partendo da una seria riflessione intorno al tema dell’esercizio legislativo differenziato delle Regioni.

Invero, al riguardo non si comprende – prescindendo da come e da quale Regione poi verrà frequentata ed esercitata – la preoccupazione riguardante l’autonomia legislativa differenziata in quanto tale, senza considerare che nel nostro ordinamento costituzionale essa è presente da settantacinque anni. Un fatto, questo, che rende palesemente irragionevoli tante delle tesi che si sentono in giro. Ciò in quanto essa differenziazione è stata direttamente prevista e direttamente attribuita nel testo primitivo della Costituzione entrato in vigore l’1 gennaio 1948. Più esattamente, nel comma primo dell’originaria lettera dello stesso art. 116 della Carta, era stata prevista una chiarissima diversità istituzionale tra Regioni, sul piano legislativo, perfettamente conforme a quella sancita, a titolo invece di opzione, nel discusso contenuto del suo attuale terzo comma.

Quest’ultimo, quindi, da ritenersi redatto in perfetta sintonia e continuità con quanto (meglio) riscritto nei commi primo e secondo del testo revisionato il 2001, sostanzialmente confermativi della Carta scritta dall’Assemblea costituente eletta nel 1946. Quella Costituzione perfezionata, tra gli altri, sotto la presidenza di Terracini, dai vari De Gasperi, Togliatti, Nenni, Pertini, Moro nonché da grandi costituzionalisti come il Mortati.

Ebbene, sin da tale originaria versione della Costituzione, a cinque Regioni su allora diciannove (Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) e alle due province autonome di Trento e Bolzano venne consentito quanto oggi nella facoltà delle Regioni a statuto ordinario: di assumere una condizione di particolare autonomia (legislativa), per l’appunto differenziata.

Fatta questa considerazione, delle due una. O i Padri costituenti, ai quali si fa di sovente riferimento ma spesso in modo improprio, erano da considerarsi eversivi e destabilizzanti della Unità della Repubblica e, dunque, pericolosi per aver consentito una resa dei servizi pubblici e delle prestazioni essenziali diseguale e discriminata in favore della Nazione oppure ciò che si dice oggi da parte di taluni ha necessità di essere abbondantemente rivisto.

A questi ultimi un invito. Di riflettere sulla differenziazione applicata, perché vigente da due terzi di un secolo, nel sistema autonomistico regionale attraverso il riconoscimento alle anzidette Regioni delle prerogative derivanti dall’essere a statuto speciale. In quanto tali godenti di “forme e condizioni di autonomia” diverse da quelle delle altre Regioni, sulla base delle quali alle medesime è consentito di legiferare in luogo dello Stato in numerose materie. Di conseguenza, rivedere i propri convincimenti oppure, alternativamente, sostenerli ma con la pretesa di modificare l’art. 116 ai commi primo e secondo e, con essi, cancellare dall’ordinamento le cinque Regioni a statuto speciale.

Da parte mia, ritengo che la mia condivisione tecnica (condizionata ad una chiara disciplina della perequazione) del Ddl Calderoli rintracci le ragioni nel rispetto di quanto previsto dai Costituenti, nella coerenza della mia appartenenza politica di sinistra, nella revisione costituzionale del 2001, nell’Accordo firmato da Bonaccini nel 2018 e nel testo del Ddl Boccia del 2019, salvo ad implementare quest’ultimo con la garanzia preventiva dei Lep e dei costi e fabbisogni standard, così come sancito dalla legge di bilancio 2023 cui fa esplicito riferimento il Ddl Calderoli.

Ciò nella convinzione che il ricorrervi, ovviamente per la Calabria per poche determinate materie tali da generare un ambito legislativo ottimale, costituirebbe l’occasione di: guadagnare risorse rispetto alla spesa storica che l’ha danneggiata; costruire un ceto dirigente che sappia finalmente essere tale; curare di conseguenza i fabbisogni espressi dalla collettività attraverso l’esercizio di poteri e l’assunzione di responsabilità in maggiore aderenza territoriale alle esigenze espresse dalla comunità.

Il sapere come fare è però lo strumento occorrente per riuscire! (ej)

MISSIONE «AUTONOMIA DIFFERENZIATA»
COSÌ IL NORD “RUBERÀ” RISORSE AL SUD

di DAMIANO BRUNO SILIPO – Il DDL sull’autonomia differenziata prevede che le regioni a statuto ordinario possono chiedere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in 23 materie, tra cui istruzione, salute, ambiente, infrastrutture e trasporti, produzione di energia, internalizzazione delle imprese, tutela e sicurezza del lavoro.

Unitamente al trasferimento delle funzioni, vengono trasferite alle regioni le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, necessarie per attuare l’autonoma nelle materie richieste. Per la gestione delle materie oggetto di autonomia, le regioni possono trattenere i tributi equivalenti. Il trasferimento delle funzioni attinenti alla realizzazione dei diritti civili e sociali (scuola, lavoro, previdenza, etc.) è legato alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, comunque da definire entro un anno. Altre materie però (infrastrutture, porti, aeroporti, zone economiche speciali, ferrovie, protezione civile, energia) che sono il piatto forte, possono essere trasferite senza aspettare la definizione dei LEP.

Il meccanismo previsto dal DDL Calderoli è simile a quello delle regioni a statuto speciale.

Il punto sostanziale che caratterizza queste regioni è quello di trattenere per sé gran parte delle imposte: la Valle d’Aosta si tiene il 100% di Irpef, Ires (imposta sulle società), Iva e accise sui carburanti; le Province autonome di Trento e Bolzano il 90% e l’80% di Iva; il Friuli-Venezia Giulia il 59% e il 30% delle accise; la Sicilia il 71% dell’Irpef, il 100% dell’Ires e il 36% di Iva; e  la Sardegna il 70% su tutto e il 90% di Iva. Con questi soldi si pagano: sanità, assistenza sociale, trasporti e viabilità locali (che però si pagano in proprio anche Regioni come Lombardia, Toscana e Lazio), manutenzione del territorio, infrastrutture per l’attrazione turistica. La Valle d’Aosta e le due province del Trentino si finanziano anche l’istruzione, ovvero gli stipendi degli insegnanti.

Lo Stato paga tutto il resto: le spese per la giustizia (procure e tribunali), le forze dell’ordine, le infrastrutture di carattere nazionale (come la rete ferroviaria, i trafori, pezzi di autostrada, a partire da quella del Brennero), i servizi Inps, oltre alla macchina politica e amministrativa statale. Tutte spese che sono finanziate dalla fiscalità generale, alle quali queste regioni non partecipano, o lo fanno in piccola parte.

La similitudine fra le regioni a statuto speciale e il DDL Calderoli consiste nel principio che ogni Regione possa negoziare con lo Stato i settori che intende gestire in proprio, trattenendo i tributi equivalenti.

Per capire cosa cambia con il DDL Calderoli, basta considerare l’esempio della sanità. Con l’avvento del Sistema Sanitario Nazionale ad ogni regione fu assegnata nella spesa sanitaria una cifra pro-capite eguale, corretta con indici di bisogno sanitario, sulla base del principio che a tutti i cittadini devono essere garantiti i livelli essenziali di assistenza. Il fabbisogno standard fu quindi identificato con la spesa media nazionale, introducendo così la regola di un gioco a somma zero: le regioni con una spesa sanitaria storicamente superiori alla media dovevano cedere risorse alle regioni più svantaggiate. Difatti al Lazio, che partiva da 33% di spesa sanitaria superiore alla media, fu ridotto lo scarto all’11% e alla Calabria, che partiva da -21%, fu ridotto lo scarto a -12%. Per avere la stessa spesa pro-capite in sanità, oggi sette regioni del Sud ricevono fondi perequativi da quelle del Nord, per un ammontare di 5-6 miliardi all’anno. Con il DDL Calderoli tutto questo non sarà più possibile, perché, se tutte le regioni del Nord chiederanno l’autonomia in sanità, non dovranno più contribuire ad alcun fondo perequativo. Le regioni del Mezzogiorno potranno contare solo sulle proprie entrate fiscali o sul contributo di uno Stato indebolito nelle proprie capacità fiscali e d’indebitamento.

Se si aggiunge che secondo la riforma del Titolo 5, le regioni potrebbero realizzare intese tra di loro per costituire organi comuni per la gestione di infrastrutture o altro, la realizzazione della Macroregione del Nord diventerebbe lo Stato sostanziale dentro uno Stato formale che sarà svuotato di poteri e contenuti.

Nella discussione sul provvedimento grande rilievo è stato dato alla definizione dei LEP. Quand’anche fosse vero che i LEP verranno definiti in tempi brevi, cosa cambia per il Mezzogiorno? L’autonomia differenziata di Calderoli non è subordinata alla realizzazione dei LEP. Anzi, essa comporterà che i LEP non verranno mai realizzati su tutto il territorio nazionale.

In passato lo Stato è intervenuto con la regola della golden share per impedire che settori strategici come l’energia, l’acqua, le reti di comunicazione e mobilità venissero acquisite da imprese straniere o private. Con il trasferimento di questi settori alle regioni viene meno anche il concetto di  interesse nazionale, perché ogni regione può decidere cosa fare di queste risorse. Cosi come, di fronte ad una futura crisi energetica, invece di avere  Draghi o Meloni che vanno a trattare con altri Stati per avere più gas o petrolio, potremmo avere 20 presidenti di staterelli sovrani che vanno a contrattare la stessa cosa. Per non parlare dell’istruzione o della ricerca, dove ogni regione potrà perseguire obiettivi diversi, comunque su una scala ridotta. Così, l’Italia, che già sconta un deficit nella ricerca, sarà definitivamente condannata a rimanere ancora più indietro, perché le dimensioni di scala nella ricerca sono fondamentali. Le maggiori spese in ricerca e sviluppo di alcune regioni non potranno mai compensare la perdita nella capacità di progettare il futuro di un intero sistema universitario e produttivo nazionale nella ricerca.

Comunque, il DDL Calderoli non motiva mai perché spostare questi poteri dallo Stato alle regioni potrebbe migliorare la situazione per i cittadini italiani, e come le stesse regioni potrebbero far fronte ai nuovi poteri, del tutto simili a quelli di uno stato sovrano. Efficienza vuol dire che con le stesse risorse le regioni sarebbero in grado di produrre di più dello Stato, non significa che produce di più chi ha più risorse. E non c’è molta evidenza al riguardo.

Le conseguenze per il Mezzogiorno

Ipotizziamo che le regioni del Nord chiedano l’autonomia in tutte le 23 materie previste. Esse quindi potranno trattenere gran parte o tutte le entrate fiscali e, come avviene già oggi nelle regioni a statuto speciale, potranno garantire stipendi più alti ai propri lavoratori o favorire ancora di più le imprese, o migliorare ulteriormente i servizi sanitari. Oggi nelle regioni a statuto speciale la spesa pro-capite per i propri cittadini è di 7.096 euro, contro i 3.688 delle altre regioni.

Per converso, ipotizziamo che nessuna delle regioni meridionali chieda l’autonomia. Non avendo sufficienti entrate fiscali proprie, continueranno a chiede il sostegno dello Stato, per garantire i servizi essenziali o altro. Però lo Stato potrà contare solo sulle entrate fiscali delle regioni meno ricche e si ridurrà anche la propria capacità d’indebitamento. Tra l’altro, il processo di riduzione del divario nei servizi sanitari tra regioni s’interromperebbe.

I cittadini meridionali, attratti da opportunità di lavoro e servizi migliori, salari più alti avranno ancora di più l’incentivo a trasferirsi al Nord, per lavorare, studiare o curarsi.

Il Meridione perderebbe attrattiva anche come mercato di sbocco delle merci prodotte al Nord, perché si ridurrebbe la capacità di spesa delle regioni meridionali. Se si considerano gli effetti dell’ulteriore perdita di capitale umano che subirà il Meridione, è facile prevedere le conseguenze di questo DDL sull’ulteriore allargamento del divario Nord-Sud. È prevedibile anche che una ulteriore divaricazione tra regioni più ricche e regioni più povere creerà tensioni tra i cittadini del Sud e del Nord, ed andrà a lacerare l’unità nazionale.

Le conseguenze per l’Italia

La conseguenza più devastante del DDL Calderoli non è però l’allargamento del divario Nord-Sud, ma il fatto che lo Stato perde gran parte della propria ragion d’essere, ovvero la capacità d’imporre tasse e di spendere. La politica economica nazionale e la legge di bilancio diventerebbero poco rilevanti per la vita dei cittadini.

Se la burocrazia statale perde potere, tutte le rimanenti quindici regioni a statuto ordinario potranno trasformarsi in piccoli stati sovrani, ciascuno con leggi, funzioni e risorse differenziate. La complessità amministrativa crescerebbe esponenzialmente, questa volta su tutto il territorio nazionale, con il rischio di rendere la vita a imprese e cittadini assai difficile, dovendo confrontarsi con 20 legislazioni regionali differenti sulle stesse funzioni. Esattamente l’opposto di quanto chiede l’Unione Europea per l’erogazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un governo responsabile non farebbe nulla per peggiorare la situazione burocratica del Paese, almeno fino al 2026, entro cui bisogna realizzare i progetti del PNRR.

Quello che è più preoccupante è che il DDL aumenterà la possibilità di default dello Stato italiano. Al riguardo, si può dire che il DDL Calderoli si configura come un atto eversivo. Il difficile equilibrio tra elevato debito pubblico e capacita’ di vendere il debito sui mercati si basa sulla fiducia che lo Stato, con le sue entrate fiscali, sarà in grado di ripagare il debito. E’ utile ricordare che il governo Berlusconi è stato costretto a dimettersi proprio per la necessità di ristabilire questa fiducia. L’autonomia differenziata mina dalle fondamenta questa fiducia, perché toglie al governo centrale gran parte del potere reale di coprire eventuali buchi di bilancio con nuove tasse o tagli di spese, essendo questi poteri in gran parte trasferiti alle regioni. D’altra parte, riproporre, come si fa adesso con le regioni a statuto speciale, un meccanismo con cui lo Stato prima attribuisce generose compartecipazioni ai tributi alle regioni per poi toglierle in parte per finalità di solidarietà nazionale o per ripagare il debito, appare quanto meno singolare. Al riguardo, non può essere certamente il presidenzialismo il contro-bilanciamento all’autonomia differenziata.

Questa legge è frutto della vittoria del centro-destra, ma anche degli errori del centro-sinistra. Infatti, è stato un governo di centrosinistra che nel 2001, con l’illusione di sterilizzare le spinte federaliste del Nord, che ha attuato la riforma del Titolo V della Costituzione. Inoltre, fu un governo di centrosinistra che nel 2018 sottoscrisse le pre-intese con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per il trasferimento di funzioni alle regioni,  ed in entrambi i casi non evitò al centrosinistra di perdere le elezioni.

Tra l’altro, il DDL dà il via libera alla realizzazione delle pre-intese con le tre regioni per la realizzazione dell’autonomia differenziata.

L’autonomia differenziata nasce da spinte secessioniste delle regioni ricche, ma viene giustificata con la necessità di dare una scossa al Mezzogiorno, che sarebbe costretto ad usare in modo più efficiente le risorse. Ma il principio di Pareto sostiene che una nazione sta meglio quando una parte dei propri cittadini migliora la propria condizione senza peggiorare quella degli altri. L’autonomia differenziata di Calderoli determinerà il miglioramento della condizione di alcuni a discapito di altri.

Non c’è dubbio che le classi dirigenti meridionali, con il loro ascarismo e gattopardismo, abbiano alimentato questo disegno. Non c’è dubbio che la sinistra quando è stata al governo nazionale o alla guida delle regioni meridionali non ha saputo mettere in campo un programma di sviluppo per il Mezzogiorno in grado di ridurre il divario. Ma il DDL Calderoli, più che contro il Meridione, si configura come un atto eversivo contro la Nazione, contro i governi nazionali, che non sarebbero più in grado di fare politiche nazionali,

Nel breve periodo le regioni del Nord trarranno vantaggi dall’autonomia differenziata. Ma siamo sicuri che, in una dimensione globalizzata, ridurre il potere del governo di fare politiche globali e nazionali sia vantaggioso per le stesse regioni del Nord? Comunque, questo DDL mina alla base la possibilità di ridurre il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord, acuirà le tensioni ed aumenterà la povertà nel Mezzogiorno. Per non distruggere anche il sogno di costruire un’Italia e un Mezzogiorno migliori di come sono oggi occorre reagire, essere capaci di fare proposte alternative, su cui creare una mobilitazione popolare. Qui le strade possono essere due.

Riproporre, come ha fatto il presidente Giorgia Meloni nel 2014, anche provocatoriamente, di abolire le regioni, oppure, più realisticamente, fare una controproposta in cui una qualche forma di autonomia viene garantita alle regioni, salvaguardando però le competenze e il ruolo dello Stato nella realizzazione degli obiettivi macroeconomici, tra cui quella della riduzione del divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord, e la sua capacità di ripagare il debito pubblico. Il che comporta l’impossibilità per le regioni di trattenere interamente o quasi le tasse nei propri territori. Questo però è possibile solo se si riuscirà ad impedire al DDL Calderoli di andare avanti.

(Courtesy OpenCalabria)

Damiano Bruno Silipo è professore di Banking and Finance all’Università della Calabria. Ha conseguito il Ph.D. in Economics alla University of York (UK) ed ha insegnato in varie università straniere, tra cui Queen Mary University of London e la University of Connecticut (USA). I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’economia dell’innovazione, il comportamento bancario e lo sviluppo territoriale.

 


Il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata, approvato il 2 febbraio scorso, è l’atto più importante dall’avvento della Repubblica, che cambierà l’Italia come la conosciamo oggi ed avrà conseguenze decisive sul futuro della nazione e sulla vita dei cittadini. Mette in discussione la stessa natura dello Stato. Eppure è passato quasi in silenzio, come se fosse una qualsiasi legge: scarsissimo dibattito e scarsa opposizione nel Paese. Certamente ha pesato la scarsa consapevolezza degli italiani, che presi dalle difficoltà quotidiane, non hanno percepito la portata e le conseguenze di questo provvedimento, Ma ha contribuito anche la modalità di approvazione del DDL, che ha esautorato il parlamento dall’intero processo. Che cosa cambia con il DDL Calderoli? Si potrebbe dire che non cambia nulla per cambiare tutto. Non cambia nulla, nel senso che tutto viene realizzato a legislazione vigente. Cambia tutto, perché le conseguenze nel lungo periodo saranno la fine dello stato unitario come lo conosciamo oggi. (OpenCalabria)