L’OPINIONE / Paolo Brunetti: Ora la società deve guadagnarsi sul campo la fiducia dei reggini

di PAOLO BRUNETTI – È stato credo un confronto proficuo. Il mio compito è stato quello di mettere a confronto i tifosi, i gruppi organizzati, una rappresentanza della curva, con la nuova società. I tifosi hanno avuto modo di sottoporre i loro dubbi e le loro preoccupazioni, assolutamente legittimi. La società ha avuto l’occasione di illustrare i suoi piani sul progetto finanziario e sportivo.

Io comprendo le preoccupazioni della comunità sportiva. Veniamo da due mesi assurdi durante i quali la nostra storia e l’identità della nostra maglia sono state ripetutamente calpestate. Tra l’altro dopo gli ultimi anni in cui abbiamo assistito a continui cambi societari, a personaggi di ogni genere, che hanno dimostrato di tenere più ai loro interessi che a quelli della Reggina.

È assolutamente comprensibile che ci sia scetticismo ed anche una certa diffidenza nei confronti di una nuova proprietà. È fisiologico che ciò avvenga, soprattutto dopo quello che è successo. Ma d’altra parte credo che queste difficoltà possano essere trasformate in una ricchezza, che servano a migliorare il progetto, a modularlo di ora in ora ascoltando suggerimenti e consigli.

È evidente che adesso va aperta una fase nuova ed il progetto deve necessariamente andare avanti all’insegna del confronto con il territorio. Da parte mia, da istituzione che rappresenta la città, mi sono fatto tramite di questo confronto, tra la società ed i tifosi, che ritengo essenziale, molto utile per la comunità amaranto che in questo modo scioglie i dubbi legittimi che in queste ore sono sorti e per la stessa società che può calibrare meglio le sue prospettive ascoltando i veri titolari della maglia amaranto, che sono gli stessi tifosi.

Il mio auspicio, ed ho inteso esplicitarlo alla stessa società, è che questo dialogo prosegua. I tifosi sono amareggiati, disorientati e diffidenti, ne hanno ingoiati tanti di bocconi amari in questi anni ed ancor più negli ultimi due mesi. Meritano tutto il rispetto di questo mondo. Non hanno mollato un istante per difendere le prerogative della Reggio sportiva. Dopo gli sfaceli delle ultime settimane ora è necessario costruire nuovi punti di riferimento.

Ed un pilastro imprescindibile deve essere il dialogo ed il confronto. Ho fatto capire ai rappresentanti della società che non stanno costruendo una semplice azienda, ma una comunità che a Reggio Calabria è stata riferimento per tante generazioni. E lo è ancora adesso, a prescindere dalla categoria. Reggio merita rispetto. I tifosi hanno ragione a pretenderlo. E la società deve garantire piena trasparenza, stabilità finanziaria, ambizione sportiva e naturalmente deve dimostrare di sapersi garantire sul campo, giorno dopo giorno, la fiducia di un popolo che è stato ripetutamente illuso. (pb)

[Paolo Brunetti è sindaco f.f. del Comune di Reggio]

 

REGGIO – I consiglieri comunali FI: Brunetti & Co. non sono stati in grado di tutelare Reggio

I consiglieri comunali di Forza Italia di Reggio Calabria,  Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, sono intervenuti in merito alla questione della Reggina.

«Fino a questo momento – hanno detto – non ci eravamo espressi per non strumentalizzare le sorti della Reggina in chiave politica. Ma adesso, a quanto pare, la cosa è sfociata proprio sul piano politico, per colpa di un’Amministrazione totalmente incapace di gestire la normalità, figuriamoci una cosa così grande e delicata come la Reggina». 

«Un’incapacità ampiamente dimostrata – hanno detto ancora – anche in questa occasione, in cui oltre alla parte prettamente sportiva, ci sono in ballo tante altre sfaccettature: occupazione, socialità, immagine. Ecco, Brunetti, Versace, Latella & Company non sono stati in grado di tutelare Reggio Calabria da nessuno di questi punti di vista». 

«Hanno fallito in tutto. E anche con la soluzione ideale servita su un piatto d’argento – hanno proseguito – come la scelta della cordata Bandecchi, sono riusciti a complicarsi la vita da soli e quindi complicarla a tutta la Città. È vergognoso come abbiano gestito la vicenda. Il caso Reggina ha fatto emergere tutti i limiti di un gestione di Comune e Città Metropolitana che sta facendo ridere tutta Italia. I facenti funzione ci hanno fatti diventare uno zimbello. Eppure i “nostri” amministratori erano i primi a dire, nelle settimane scorse, che erano prontissimi per la serie D. E infatti ne stiamo vedendo i risultati…».

«Brunetti, in preda a un vero e proprio delirio – hanno continuato –, ha palesato tutta l’incapacità di gestire qualcosa evidentemente più grande di lui. Versace si nasconde dietro rumors di corridoio che lo vorrebbero infastidito dalla mancata scelta di Bandecchi. Questo è ancora più ridicolo». 

«Dovrebbe, piuttosto, tirare fuori gli attributi – hanno sottolineato – in funzione del ruolo che ancora per poco ricopre, e dimostrare un po’ di spina dorsale, se le cose stanno davvero come (da coniglio) sostiene a mezza lingua. Fa sempre il favazza, alla ricerca di interviste e visibilità e proprio ora, invece si nasconde? Quell’aria da borioso dovrebbe utilizzarla ora, se ha il coraggio. Un velo pietoso poi va steso suI Delegato allo Sport, Latella, a cui preferiscono togliere di mano il microfono davanti a tutti per paura che incorra in una delle sue solite gaffe». 

«Per non parlare del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà – hanno detto – che direttamente dal salotto di casa sua sta muovendo le fila da pessimo burattinaio consapevole di avere dei pessimi burattini. Sembra di assistere ad un film dell’horror. L’ulteriore dimostrazione della vergognosa inadeguatezza di questa amministrazione targata centrosinistra è la clamorosa figuraccia che riguarda la pseudo manifestazione sociale che porta il nome di Vialli. Un mistero tutto ancora da decifrare e di cui, sicuramente, ne sentiremo delle belle».

«Ma come si fa ad avere ancora il coraggio di presentarsi nei rispettivi posti “di comando” dopo tutto questo – hanno concluso –. Reggio Calabria non è mai caduta così in basso. Brunetti e Versce devono dimettersi per manifesta incapacità. Loro non sono stati eletti per rappresentare scelte così difficili, in ruoli chiave per il presente e il futuro di Reggio Calabria. Forza Italia ne chiede ufficialmente le dimissioni e boccia categoricamente la scelta della Fenice Amaranto, rivendicando la volontà cittadina di cambiare immediatamente rotta… qualora fossimo ancora in tempo. Così, invece, sembra solo un regalo alla famiglia del consigliere comunale di maggioranza Gianluca Califano». (rrc)

 

Reggina, il sindaco Brunetti: La “Fenice amaranto rappresenterà Reggio”

«La società indicata e proposta alla Figc a rappresentare la città di Reggio Calabria nel prossimo campionato di serie D sarà “La Fenice amaranto Asd”». È quanto ha reso noto il sindaco f.f. del Comune di Reggio, Paolo Brunetti, a seguito della manifestazione di interesse comunale volta ad individuare la nuova compagine calcistica cittadina.

«L’Ente ha ricevuto, complessivamente, tre proposte – ha aggiunto – e la scelta è ricaduta su “La Fenice amaranto Asd” perché, dalla documentazione prodotta, ha presentato una proposta adeguata e coerente con gli obiettivi auspicati dalla città sotto il profilo economico e sportivo».

«Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti – ha concluso Brunetti – alle altre società che hanno concorso alla manifestazione d’interesse per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e della nostra realtà calcistica. Un ringraziamento va ai tifosi e alla curva sud, nella speranza che la giornata odierna possa chiudere il periodo di grande sofferenza che abbiamo vissuto insieme fino ad oggi. Un sincero in bocca al lupo lo rivolgo infine alla nuova società che avrà il compito di guidare la squadra della nostra città». (rrc)

L’ORGOGLIO PERDUTO DI REGGIO CALABRIA
IL SINTOMO DI UNA REGIONE CHE STA MALE

di MIMMO NUNNARIL’ultimo affondo contro Reggio arriva dal sistema discusso e poco trasparente del calcio italiano, che non si sa se ha espulso giustamente, o furbescamente per  favorire altre squadre, dal baraccone pallonaro la Reggina, che tuttavia nella intricata vicenda c’ha messo di suo, con i suoi dirigenti “stranieri”  improbabili e improvvisati, sui quali bisognerebbe indagare, quantomeno per fare chiarezza su una vicenda ridicola che solo la penna arguta del poeta Nicola Giunta avrebbe potuto spiegare.
Figure alle quali generosamente gli amministratori comunali avevano appuntato sul petto medaglie e onori manco fossero stati madre Teresa di Calcutta o Gandhi.
Sembra – e lo usiamo come metafora l’abbattimento della Reggina, poiché il calcio non appartiene alle cose serie – che dopo questa mazzata il declino della città della Fata Morgans abbia toccato il fondo.
L’agonia, dura da molto in verità: Reggio, agli occhi del visitatore, non a quelli dei reggini, che’ ormai hanno la vista offuscata, è una città disordinata, senza regole, senza servizi, senza visioni, senza orgoglio.
A Reggio si vive – male –alla giornata: arrangiandosi, come nelle affollate e caotiche città mediorientali.
Eppure, siamo in fondo allo Stivale, nel luogo che il leggendario paesaggista inglese Edward Lear definì: “uno dei più bei posti visti sulla terra”.
E non fu il solo, Lear, ad esprimersi con tanta ammirazione ed entusiasmo per la dirimpettaia della gemella Messina. Altri, lo imitarono: viaggiatori e scrittori più o meno famosi, e non sbagliavano certo, nei loro giudizi, e neppure esageravano. Reggio è bella, bella davvero; adagiata come una dea omerica, sulla riva continentale dello Stretto. Il suo passato è ricco, di storia e di leggenda, ma il presente è pessimo.
È al contempo splendida e decadente Reggio. Con alti e bassi, vive il suo declino da cinquant’anni, da quando si è conclusa la vicenda triste del capoluogo di regione, con lo Stato colonizzatore che ha scontentato tutti, lasciando nelle città calabresi strascichi di rancore che hanno condizionato il futuro e impedito uno sviluppo armonico.
È stato come aver buttato sale su ferite ancora aperte da più di un secolo, per altri motivi: trascuratezza e abbandono dei Governi prima di tutto. Reggio ha bisogno di uno scatto di orgoglio e dignità, per superare questo presente indecente. Deve avere coraggio, reagire, non abbandonarsi alla rassegnazione, e ricordarsi di un detto famoso di San Francesco d’Assisi: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. 

Paradossalmente la querelle Reggina calcio può spronare la città ad invertire la rotta, riconciliandosi con se stessa e poi con il resto della regione, avviando intanto un dialogo concreto con Messina.

Il fatto è, che, da cinquant’anni, Reggio è, più di ogni altra cosa, ammalata di solitudine: è incompresa, malamministrata – salvo brevi primavere – asfissiata da un sistema mafioso che condiziona la libertà dei cittadini.

È un’isola d’infelicità, che non tenta di rianimarsi, di uscire dal letargo, dal degrado non più sopportabile, e darsi una possibilità di futuro, come meriterebbe. Potenzialmente ha tutto: un’invidiabile posizione geografica al centro esatto del Mediterraneo, cultura, tradizione, patrimonio d’arte, intelligenza dei giovani, operosità di imprenditori, di esercenti, tuttavia è da mezzo secolo una città senz’anima: chiusa nella solitudine malinconica in cui è stata spinta da potentati politici ed economici, da predatori arrivati da fuori, travestiti da gente perbene.

La solitudine, in parte, se l’è cercata Reggio, restando appartata, offesa e mortificata, restando incapace di esprimere apertamente la propria rabbia, anche giusta, se si considera che nessuno –  Stato, Regione – da risposte su questioni vitali come l’aeroporto e i collegamenti con Messina, tanto per fare due esempi di problemi annosi vergognosamente irrisolti. Si è affidata, la città, ad una classe dirigente e amministrativa litigiosa, mediocre, dove le colpe per le cose che non vanno sono di tutti e di nessuno. 

Accompagnare all’uscita appena possibile i responsabili della mancata crescita di Reggio è il primo passo per cambiare.

Allo stesso tempo, le altre città della Calabria, non solo Catanzaro, dovrebbero prendere coscienza che la crisi di Reggio è un problema di tutti e solo in un’ottica di riconciliazione, con una tregua, nella guerra assurda dei municipalismi, si vince la partita dell’intera regione, che ha bisogno di spinte corali per non sganciarsi definitivamente dalla locomotiva Paese.

Per cambiare, serve che scocchi la scintilla collettiva, l’impresa, che è possibile solo dall’intreccio virtuoso fra la cooperazione delle menti più ingegnose che amano la città, al di fuori della politica, che a Reggio è di livello basso attualmente. Ogni tanto, c’è un piccolo scoppio d’indignazione, accompagnato da azioni concrete, ma si tratta più che altro fatti isolati, di gesti ammirevoli di singole persone, mentre ci vorrebbe l’urlo corale per vincere.

Le belle cronache non mancano.

Ci parlano di volontari giovani e in particolare donne che non si arrendono e fanno qualcosa di utile e inusuale.

Una piccola storia di resistenza civile e del fare, con l’esempio e l’azione, la sta scrivendo una giovane signora, che di mestiere fa l’addetta alla comunicazione  del segretariato regionale del Mibact per la Calabria.

Si chiama Angelina De Salvo, ed è attivissima sui social dove racconta il suo “fare”, che è il contrario di “lamentare’: ha cominciato con la ripulitura della scalinata di via Giudecca, cuore di un operoso quartiere, un tempo ebraico.

Con dozzine di altri volontari, ha sgombrato i siti culturali della città da sterpaglie e immondizia, riportato monumenti e luoghi storici al loro antico splendore. Angelina, donna dal piglio mediterraneo, poi le cose non non le manda a dire. Nei giorni scorsi rivolta agli amministratori comunali che lasciano nell’abbandono il tapis roulant, posto al centro della città, ha scritto una specie di invettiva di stile sciasciano: “Ma non vi vergognate di presentare ai cittadini e ai turisti questo luridume circondato da una rete arancione? Se non avete la possibilità di aprirlo perché almeno non tenerlo pulito? Se io fossi dentro l’amministrazione o fossi sindaco pagherei anche di tasca mia per chiamare qualcuno per pulirlo o lo pulirei io stessa”.

Sarà una coincidenza, ma due giorni dopo l’invettiva sparata a salve sui social da Angelina De Salvo,  il tapis roulant è stato ripulito. In quanto a farlo costantemente funzionare questa è un’altra storia.

Il tapis che giace come un serpente morto è la metafora della Reggio di oggi che ha bisogno della “scintilla collettiva”. (mnu)

L’OPINIONE / Pasquale Amato: Basta con gli avventurieri esterni che voglio speculare sui gioielli di Reggio

di PASQUALE AMATO – Cari miei concittadini tifosi della Reggina. Cinque anni fa la Viola aveva disputato un campionato di vertice e i playoff. Esattamente come la Reggina in questo 2023. Ciononostante la società finì esclusa dal Campionato per non aver versato una somma che l’avventuriero di turno affermò di aver pagato tramite una misteriosa Banca del Montenegro, ma mai pervenuta.

A quel punto si disse che la Viola era finita per sempre. Si leggevano tanti de profundis e commenti disperati, molto simili a quelli che sto leggendo sulla Reggina.
A quel punto un’associazione di tifosi, che nei mesi precedenti aveva fatto una raccolta di fondi per consegnarli ai giocatori che erano stati lasciati senza stipendi (anche quelli, chissà, rimasti nella fantomatica Banca del Montenegro), il Supporters Trust Viola, decise di ripartire iscrivendosi al Campionato minore.
A molti sembrò una follia. Ma oggi quella società, seppur osteggiata da più parti e nello scorso anno danneggiata da un’assurda collocazione nel girone lombardo-veneto che ha fatto lievitare i costi, è ancora in piedi, con un Presidente reggino dal cuore grande che ha espresso dal suo seno. Un Presidente reggino che ha speso di tasca sua e non ha speculato sui sentimenti dei tifosi. Un Presidente reggino che ha ricevuto tante promesse di aiuti pubblici mai pervenuti e ha avuto alcuni partners che dapprima si sono impegnati e poi si sono dileguati alle prime difficoltà. Ma quel Presidente, reggino vero che si chiama Carmelo Laganà, è rimasto al timone della nave. Non è scappato e sta ancora guidando la società con una certezza: quella di avere al fianco, decisi a non mollare mai, i soci del Supporters Trust Viola, che sono presenti con una loro quota nella società e hanno sventato, grazie alla loro vigile partecipazione, l’assalto di un nuovo avventuriero che era arrivato al punto di farsi intervistare a Milano mentre firmava un assegno  per l’acquisto della Viola e annunciava programmi fantasmagorici. Assegno che non è mai arrivato perché era una sceneggiata.
Una messa in scena così ben recitata che aveva destato qualche illusione anche tra alcuni  soci dello stesso Trust, compreso il sottoscritto. La denuncia del nuovo tentativo di assalto al nome Viola è stata fatta proprio dal Trust.  Se volete evitare l’assalto di nuovi avventurieri vi consiglio di costituirvi anche voi come Trust e di entrare con una quota nella costituenda nuova società. Meglio prevenire vigilando dall’interno piuttosto che piangere dopo essere stati turlupinati da qualche “Salvatore” forestiero che abbia voglia di speculare o di coprire le sue magagne.
Ricordando sempre l’antico detto con cui ho intitolato questo mio modesto invito.
E ricordando che l’antica Reghion ha dietro le spalle della sua storia plurimillenaria il record di tante distruzioni e cadute da cui si è sempre rialzata. Un abbraccio fraterno da chi vuole bene da sempre a Reggio. (pa)

Reggina, arrivato il riscontro dalla Figc per la richiesta di iscrizione al campionato di serie D

La Federazione italiana Gioco Calcio ha risposto positivamente alla richiesta del sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, autorizzando l’iscrizione di una società, in rappresentanza della Città di Reggio Calabria, al prossimo campionato di serie D.

La quota d’iscrizione è stata fissata dalla Federazione a 400 mila euro.

Brunetti ha annunciato la pubblicazione dell’avviso pubblico «per la ricezione delle manifestazioni d’interesse per individuare una nuova proprietà che possa raccogliere l’importante eredità e la storia centenaria del calcio reggino».

«Confidiamo nella più ampia partecipazione possibile del mondo dell’imprenditoria – ha concluso – per riportare slancio e vigore ad un comparto che, sul territorio, rappresenta un autentico volano di sviluppo in chiave sportiva, sociale ed economica». (rrc)

La Reggina è fuori dal campionato / La sentenza del Consiglio di Stato

Ecco l’estratto della sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto escluso la Reggina dal campionato di calcio di serie B.

… Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, di Brescia Calcio S.p.A., di AC Perugia Calcio S.r.l., del Comune di Perugia, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comune di Reggio Calabria;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Benelli, Patera, Fraccastoro, Astorre, Cintioli, Viglione, Fidanzia, Festa, Santoro, Presutti, Laudani, Fenoglio, Zetti, Bromuri, Pezzali e D’Orsogna, in delega dell’avvocato Giani. È dato atto, altresì, del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Brugnano, Squillaci e Miceli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Reggina 1914 s.r.l. è una Società sportiva che, durante il campionato 2022-2023, in data 19 dicembre 2022, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, “per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, ex art. 40 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. In particolare, è stata presentata una proposta ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 14 del 2019, la quale prevedeva un pagamento solo parziale dei crediti di Erario ed Enti previdenziali.

2. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, con decisione in data 9 – 12 giugno 2023, dopo aver ritenuto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l’accesso alla procedura di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ha omologato il piano finalizzato alla ristrutturazione del debito e le transazioni sui crediti tributari e contributivi.

3. La sentenza ha omologato il piano proposto dalla Società Reggina, che prevedeva, con riferimento ai debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) in scadenza al 31 dicembre 2022, il relativo pagamento della somma finale entro 30 giorni dalla sentenza di omologazione del Tribunale di Reggio Calabria (nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023).

4. L’adempimento dei debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) è stato assolto dalla Società Reggina in data 5 luglio 2023.

5. La COVISOC, con nota datata 30 giugno 2023, ha ritenuto che “per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 20 giugno 2023), codesta Società non ha adempiuto l’obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo”.

6. Avverso tale nota la Società Reggina ha proposto ricorso innanzi alla stessa COVISOC che, con decisione in data 6 luglio 2023, lo ha rigettato.

7. Con delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della Società Reggina al Campionato di Serie B 2023-2024.

8. La Società Reggina ha quindi proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, che è stato rigettato con decisione 20 luglio 2023, n. 64 (dispositivo datato 21 luglio 2023).

9. La Reggina 1914 s.r.l. ha quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023 e dei precedenti provvedimenti (tra gli altri, la decisione della COVISOC del 30 giugno 2023, la decisione della COVISOC del 6 luglio 2023, la delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A del Consiglio Federale della F.I.G.C.). La società ha altresì richiesto, in via subordinata, l’annullamento del C.U. 169/A.

10. Con sentenza n. 13173, pubblicata in data 7 agosto 2023, il TAR ha rigettato il ricorso.

11. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, la Reggina 1914 s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati: “I. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato i motivi 1,2,3,4,5,6 e 8 del ricorso di primo grado, ritenendo che la Reggina fosse tenuta al pagamento dei propri debiti nel termine perentorio del 20 giugno 2023 e che, nondimeno, non sussiste sul punto alcun contrasto tra Ordinamento Statale e Ordinamento Sportivo. Illogicità e irragionevolezza. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto; II. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per manifesta disparità di trattamento, laddove una deroga ai termini endoprocedimentali è stata consentita al Lecco (CU. N. 10/A) e non alla Reggina. III. Error in iudicando ed omessa pronuncia con riferimento alla censura dedotta nel ricorso di primo grado in via preliminare ed avente ad oggetto la palese illegittimità della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento del titolo sportivo per la serie B. Error in iudicando: erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le censure di illegittimità relative all’art. 52 delle NOIF per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva”.

12. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Brescia Calcio S.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale, la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I.

13. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

14. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.

15. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.

15.1. La decisione del Giudice di prime cure si fonderebbe su un’erronea interpretazione del CU n. 169/A. Il comunicato ha previsto che: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono: a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti; b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti; c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti”.

15.2. Il TAR, secondo l’appellante, avrebbe limitato la propria analisi della norma – in modo irragionevole – alle lettere a) e b), giungendo così ad affermare che la sussistenza dell’obbligo di pagamento della Reggina entro la data del 20 giugno 2023 sarebbe imposto, appunto, dalla lettera b). Una lettura complessiva della disposizione porterebbe alla conclusione di segno opposto, ossia che la Reggina non avrebbe dovuto pagare nel termine del 20 giugno ben potendo provvedere nel diverso termine del 12 luglio assegnato dal Tribunale fallimentare, secondo quanto consentito dalla lettera c) del comunicato.

15.3. La lett. c) del comunicato, prevede la salvezza di eventuali diverse indicazioni da parte del provvedimento di omologa (“per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti“), nella fattispecie consistenti nella assegnazione del termine del 12 luglio 2023 per disporre gli adempimenti contenuti nel piano omologato.

15.4. E’ la stessa lettera c) del CU 169/A, peraltro, che nel richiamare il Comunicato 66/A avvalorerebbe la tesi esposta dall’appellante. Infatti, il CU n. 66/A ammette i pagamenti, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore (il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 è in vigore dal luglio 2022) e subito dopo dispone che “in caso di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023”.

15.5. Quindi il CU ammette le transazioni e le rateizzazioni, sicché sarebbe irrazionale, ammettere le predette modalità di pagamento e non riconoscere la “transazione” omologata dal Tribunale. In questo modo, oltre a confliggere con quanto disposto dalla lettera d) 10 (assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, …) i comunicati adottati per adeguare l’ordinamento sportivo al Codice della crisi d’impresa resterebbero sostanzialmente inapplicabili.

15.6. Ne deriva come l’unica interpretazione possibile di quel richiamo è nel senso che le rateizzazioni e transazioni a cui fa riferimento il citato CU n. 66/A alla lettera d) 10 siano anche quelli stabiliti dal Tribunale fallimentare. Argomentare diversamente vorrebbe dire neutralizzare il richiamo al CU n. 66/A (ed in particolare alla lett. d) 10) da parte del CU n. 169/A).

15.7. In definitiva, da nessuna parte si ricaverebbe l’obbligo della società che abbia ottenuto una sentenza di omologa di provvedere al pagamento dei propri debiti nel termine del 20 giugno.

15.8. Alla data della valutazione da parte del Consiglio Federale F.I.G.C., ossia il 7 luglio, la posizione della Società Reggina risultava regolare. Di tale circostanza, a differenza di quanto assunto dal TAR, le autorità sportive avrebbero dovuto tenere conto perché, se la fonte attributiva del potere (art. 12 della Legge n. 91/1981) riconosce alle Federazioni il potere di controllo dell’equilibrio finanziario, al solo fine di garantire il regolare svolgimento del campionato, violerebbe i principi di proporzionalità, di ragionevolezza e di logicità il provvedimento di esclusione dal campionato di chi è in regola con tutti i requisiti con oltre 40 giorni di anticipo rispetto all’avvio dello stesso (previsto secondo Calendario al 19 agosto 2023). Né si tratterebbe di attribuire rilevanza, come invece sostiene il TAR, ad un fatto sopravvenuto nel corso della procedura ledendo la par condicio dei partecipanti, visto che il requisito risulta rispettato ben prima dell’avvio della competizione sportiva.

15.9. Sarebbe evidente l’errore del TAR e prima ancora del Collegio di Garanzia, del Consiglio federale e della COVISOC: secondo l’appellante, il Comunicato n. 169 non ha imposto l’obbligo di pagamento dei debiti entro la data del 20 giugno a coloro che hanno ottenuto una sentenza di omologa che prevede un diverso termine di pagamento ma anzi ha previsto che ai fini dell’adempimento debba aversi riguardo a questo diverso termine. Sicché, i provvedimenti che hanno escluso la Reggina dal campionato di serie B sarebbero illegittimi perché la Reggina aveva termine per pagare fino al 12 luglio, ossia nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa.

15.10. Inoltre, i debiti di cui al piano approvato con la sentenza di omologa che ha assegnato il termine per il pagamento del 12 luglio, alla data del 20 giugno 2023 non potevano nemmeno considerarsi esigibili in quanto ai sensi dell’art. 1185 c.c. “Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore”. Avrebbe quindi errato il TAR a ritenere che “non rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di “debito scaduto” o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023”.

15.11. A seguito della sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, pubblicata in data 12.06.2022, i debiti a cui fa riferimento la COVISOC, prima, e il Collegio di Garanzia, dopo, non esistevano più per effetto della intervenuta omologazione forzosa ex art. 63, comma 2, del Codice della crisi d’impresa da parte del Tribunale. Il nuovo debito della Reggina, come statuito nell’omologa, doveva essere pagato entro il 12 luglio 2023, data che è stata rispettata.

15.12. L’appellante ha formulato in primo grado una specifica censura che, il TAR, ha omesso di affrontare e che viene riproposta a ulteriore conferma dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Tali provvedimenti, infatti, sarebbero illegittimi anche perché hanno ritenuto di imporre un termine di pagamento previsto in via generale (20 giugno 2023), senza considerare eventuali diversi termini previsti dal Tribunale Fallimentare laddove lo stesso CU n. 66/A, come già detto, consente invece, per il semplice caso di accordi di rateazione con gli enti impositori, di assolvere agli adempimenti mediante il pagamento delle sole rate scadute prima del termine generale.

15.13. Alla Reggina si sarebbe dovuto consentire di effettuare il pagamento fino al 12 luglio nonostante la sentenza di omologa, ad oggi, non sia ancora passata in giudicato. In proposito il TAR ha ritenuto la questione irrilevante e quindi non ha affrontato la relativa censura che, pertanto, viene riproposta.

15.14. La tesi del Collegio di Garanzia e, prima ancora, del Consiglio Federale è che la sentenza di omologa della Reggina, comunque, essendo oggetto di reclamo, non potrebbe essere tenuta in considerazione perché il CU. 169/A ne imporrebbe il carattere della definitività, da intendersi come passaggio in giudicato. La sentenza di omologazione assume rilevanza in quanto tale, sia perché, dal tenore testuale, risulta che lo stesso CU 169/A non richiede per essa il carattere definitivo, riferendolo ad altra tipologia di “provvedimenti”, sia perché essa è esecutiva, sia perché, essa è pure una sentenza di tipo definitivo e non parziale. In primo luogo, il CU 169, già da un punto di vista letterale, ricollega il carattere “definitivo” non già ai “provvedimenti di omologazione da parte della competente autorità giudiziaria” ma soltanto ai “provvedimenti equivalenti” (“Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”). Tale interpretazione, in linea con il dato letterale, troverebbe riscontro nella disciplina del Codice della crisi d’impresa che contempla espressamente istituti volti alla conservazione dell’impresa per i quali non è previsto l’intervento dell’autorità giudiziaria e si definiscono, invece, con provvedimenti non reclamabili in cui un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano di risanamento proposto dall’imprenditore (il riferimento è agli artt. 17 e 56 del d.lgs. n. 14 del 2019). In secondo luogo, laddove si limitasse l’applicazione del Comunicato ai soli casi di sentenze passate in giudicato, lo stesso sarebbe del tutto inapplicabile alla stagione 2023-2024 (per la quale è stato emanato), dovendosi attendere non solo la definizione della fase del reclamo ma anche quella del ricorso per Cassazione contro la sentenza che decide sul reclamo (art. 51, d.lgs. 14 del 2019). Una tale interpretazione, dunque, sarebbe irragionevole anche in considerazione del fatto che le sentenze di primo grado, tra cui anche quella del Tribunale fallimentare, sono immediatamente esecutive, ben potendo quindi esplicare i propri effetti a prescindere dal loro passaggio in giudicato. Verrebbe così tradita la ratio del CU n. 169. Laddove si dovesse attendere il passaggio in giudicato, non bastando l’immediata esecutività della sentenza di omologa, il comunicato, non troverebbe applicazione alla stagione 2023-2024 e, dunque, nella sostanza, verrebbe a mancare quel coordinamento con gli istituti della gestione della crisi d’impresa che era nell’intenzione del comunicato realizzare. In ogni caso e in terzo luogo e in subordine, qualora pure si volesse ritenere necessario il carattere “definitivo” della sentenza di omologazione, essa sarebbe nondimeno definitiva; si rileva che sentenza “definitiva” secondo il c.p.c. non è quella non più soggetta ad alcuna forma di gravame, ma è definitiva quella che appunto definisce un certo giudizio. Laddove il requisito della definitività dovesse intendersi riferito anche alle sentenze (e non solo agli altri provvedimenti) – lo stesso deve essere inteso come “sentenza definitiva di primo grado” (in contrapposizione ad una ipotetica sentenza non definitiva di primo grado).

15.15. L’appellante prosegue nella esposizione della propria tesi affermando anche quanto segue. Se pure si volesse ritenere che il CU 169 avesse imposto l’obbligo di pagamento entro il termine del 20 giugno anche in presenza di una sentenza di omologa che avesse individuato un diverso termine, la pronuncia del TAR sarebbe in ogni caso errata. In primo luogo sarebbe errata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto l’impugnazione del CU 169, inammissibile per carenza di interesse e per tardività non essendo stato impugnato al momento della sua pubblicazione.

L’interesse alla impugnazione di tale Comunicato, contenente norme generali e astratte, infatti, sarebbe sorto, come di regola avviene in presenza di atti amministrativi generali, soltanto al momento della sua applicazione e ciò, nel caso di specie, per un duplice ordine di ragioni:

a) al momento della pubblicazione del comunicato, non vi era alcuna sentenza del Tribunale fallimentare e la Società non poteva sapere se il proprio piano sarebbe stato omologato e a quali condizioni;

b) la lesione nei confronti della Società si è concretizzata solo quando le autorità sportive hanno applicato il comunicato secondo un’interpretazione, a dire dell’appellante, erronea, ritenendo che la Reggina avrebbe dovuto pagare nel termine del 20 giugno 2023.

La sentenza sarebbe errata anche laddove ha escluso la sussistenza di un conflitto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, nonostante l’asserito obbligo di pagamento entro il 20 giugno pur a fronte di una sentenza di omologa che assegnava un diverso termine. Infatti, prevedere un tale obbligo significa pretendere di estendere l’autonomia dell’ordinamento sportivo sino a comprimere le situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento della Repubblica attraverso la paralisi degli effetti di sentenze e di fattispecie giuridiche compiutamente disciplinate da altrettante norme aventi forza di legge.

Si determinerebbe uno sconfinamento dell’ordinamento sportivo oltre il campo che gli viene riservato con la disapplicazione di norme di legge statale che valgono per ogni altra impresa che operasse sotto l’egida dell’Ordinamento Italiano. In altre parole, la sostituzione imperiosa del termine del 20 giugno 2023 (fissato dall’Ordinamento Sportivo) al più lungo termine del 12 luglio 2023 (fissato dall’Ordinamento Statale), oltre ad essere manifestamente irragionevole (perché si tratta comunque di date perfettamente utili allo svolgimento degli adempimenti organizzativi previsti per lo svolgimento del campionato), esemplificherebbe un aperto conflitto tra i due ordinamenti, conflitto che incide direttamente sulle situazioni soggettive protette dalle norme statali (soprattutto dall’art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019, per l’incidenza che produce per via della sentenza di omologazione sul regime giuridico del rapporto obbligatorio). Tale conflitto non potrebbe che esser risolto a vantaggio dell’ordinamento dello Stato secondo quanto stabilito dall’art. 1 della legge n. 280/2003, secondo cui “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

16. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.

16.1. Con il settimo motivo di ricorso l’appellante ha lamentato la violazione del principio di parità di trattamento, in relazione alla posizione del Lecco Calcio, al quale è stata consentita una deroga dei termini per regolarizzare la propria posizione. Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto che la censura non fosse fondata perché non ci sarebbe “simmetria di posizioni” e ciò in quanto “nel caso del Lecco Calcio i motivi di esclusione afferivano ad irregolarità/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che invece hanno impedito l’ammissione al campionato della Reggina”.

16.2. Le affermazioni del TAR non sarebbero condivisibili in quanto, se è vero che i termini, come sostenuto sia dal Giudice di prime cure che dalle autorità sportive, sono fissati per garantire il regolare svolgimento delle procedure e la par condicio dei partecipanti alla competizione sportiva, tutti i requisiti prescritti, a prescindere dalla tipologia degli stessi, devono essere dimostrati nei termini assegnati. Non rileverebbe dunque che l’inadempimento contestato alla Reggina riguardasse la dimostrazione del proprio equilibrio economico finanziario e non la regolarità dei criteri infrastrutturali.

17. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.

17.1. Nel ricorso di primo grado la Reggina ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia anche laddove ha ritenuto che fosse inammissibile la richiesta di riconoscimento del titolo sportivo per la serie B. In proposito il Giudice di prime cure non si è pronunciato e, pertanto, viene riproposta la censura avente ad oggetto l’illegittimità della statuizione sopra illustrata in quanto irragionevole, considerato che la richiesta in questione costituiva una mera conseguenza della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, che avrebbe automaticamente determinato il riconoscimento del titolo sportivo alla Serie B.

17.2. La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la censura di illegittimità relativa all’art. 52 delle NOIF per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva. Infatti, la censura è stata dedotta anche innanzi agli organi della giustizia sportiva, laddove si è espressamente rappresentato che l’eventuale diniego di ammissione al Campionato di Serie B non potrebbe comunque comportare la revoca del relativo titolo sportivo, né del c.d. “patrimonio-calciatori”, essendo palese la illegittimità di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 52 e 110 delle NOIF, per violazione della normativa superiore costituita dal principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dal diritto di impresa (art. 41 Cost.) e dal buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

18. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.

19. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa, ruota intorno al termine di pagamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022: 20 giugno 2023 secondo la tesi sposata dal TAR, 12 luglio 2023 (termine assegnato dal Tribunale fallimentare) secondo la tesi dell’appellante.

20. Ebbene, la sentenza del TAR, resiste alle critiche di parte appellante anche se la motivazione va parzialmente modificata, per le ragioni che seguono.

20.1. Il termine fissato dal manuale del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B (d’ora innanzi: manuale delle licenze) per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali maturati fino al 31.12.2022 era quello del 20.6.2023 e a tale data non esisteva alcun diverso termine fissato dalla sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria 9-12 giugno 2023 (in tesi di parte appellante, 12 luglio 2023), perché il diverso termine fissato dal Tribunale di Reggio Calabria (per relationem al contenuto della proposta di transazione) non era efficace (non nel senso preteso dall’appellante) alla data del 20.6.2023.

20.2. Ha rilievo dirimente la questione (che il TAR ha assorbito in modo non corretto) della necessità o meno, che, al fine di un differimento del termine del 20.6.2023, la decisione di omologazione resa dal Tribunale fosse definitiva.

20.3. A tal fine giova riportare quanto disposto dal comunicato n. 169 del 21 aprile 2023 che integra il manuale delle licenze al fine di adeguarlo al codice della crisi di impresa (d.lgs. n. 14/2019). Esso stabilisce, nella parte qui rilevante: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:

a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;

b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;

c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza”.

20.4. Tale comunicato, nel trattare la questione di un possibile diverso termine rispetto a quello del 20.6.2023, utilizza la seguente espressione: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”. Contrariamente all’assunto di parte appellante, secondo cui la definitività non riguarderebbe i provvedimenti di omologazione, il Collegio rileva che, da un lato, non vi è alcun segno di punteggiatura che faccia ritenere l’aggettivo “definitivi” riferito solo agli “equivalenti provvedimenti”, e, dall’altro lato, il concetto stesso di “equivalenza” dei provvedimenti postula che siano tutti, omologazioni comprese, soggette al medesimo regime giuridico. Sicché, al fine dei termini da rispettare secondo il manuale delle licenze, per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali, rilevano solo i provvedimenti di omologazione “definitivi”. Questa soluzione, oltre che coerente con la lettera della previsione in commento, è giustificata dalla ratio complessiva del sistema ipotizzato dal manuale delle licenze per garantire la par condicio delle società aspiranti alla partecipazione al campionato di serie B e l’affidabilità economico-finanziaria delle stesse. Invero, un provvedimento di omologazione “non definitivo” da un lato non può essere ritenuto produttivo di effetti (nel senso auspicato dall’appellante), e dall’altro lato non garantisce che il debito tributario o previdenziale come ridefinito dal provvedimento di omologazione resti immutato, essendo ancora sub iudice.

Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione di debito e di transazione su debiti tributari e previdenziali, imponendo all’Amministrazione finanziaria e all’INPS una transazione che essi avevano rifiutato, secondo il meccanismo legale del cram-down (art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 14/2019), con un abbattimento del debito fiscale e previdenziale del 95% e con azzeramento di sanzioni e interessi. Le Amministrazioni interessate non hanno accettato questa “transazione imposta” e hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale fallimentare, tutt’oggi pendente. Pertanto, correttamente la FIGC, ha ritenuto non idoneo il pagamento in data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell’intero credito tributario e previdenziale (nella misura del 5% della sola sorte capitale, con totale azzeramento di interessi e sanzioni).

20.5. Anche a prescindere dal dirimente rilievo di cui sopra, e a voler seguire l’assunto di parte appellante, secondo cui sarebbe stata sufficiente una sentenza di omologazione “non definitiva”, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria non prevede in via diretta il termine del 12 luglio 2023 per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e non contempla un effetto attuale di rimessione in termini. Tale sentenza ha omologato una proposta di transazione proveniente dall’odierna appellante, sottoposta al Tribunale fallimentare in data 24 aprile 2023. Tale proposta prevede il pagamento dei debiti fiscali entro trenta giorni decorrenti dalla sentenza “definitiva” di omologazione, e non dalla sentenza di omologazione semplicemente “efficace”. La detta proposta di transazione, ai fini della “definitività” della sentenza di omologazione, fa specifico riferimento al mancato reclamo nei termini di legge o al rigetto dei reclami o alla rinuncia agli stessi, e subordina la rinuncia del creditore fiscale a ogni ulteriore pretesa all’avvenuto effettivo pagamento della somma proposta. La proposta di transazione prevede un impegno a pagare sul presupposto della definitività della sentenza di omologazione, e con decorrenza da tale definitività (si legge nella detta proposta: “Il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti avverrà, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria della presente proposta e degli altri accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti tra il Debitore ed i suoi creditori, ai sensi dell’art. 48 CCII per effetto del (i) mancato reclamo da parte dei creditori del Debitore ai sensi dell’art. 51 CCII, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese, e/o (ii) sentenza di rigetto del reclamo proposto da parte dei creditori del Debitore emessa da parte della Corte d’Appello competente e pubblicata nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 45 CCII o rinuncia al reclamo stesso da parte dei creditori procedenti ovvero conferma della sentenza di omologazione ex art. 53 comma 5-bis CCII da parte della Corte d’Appello Competente”, e, ancora “la presente proposta manterrà la sua efficacia a titolo definitivo in caso di sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria”). Questo non può essere interpretato nel senso che fino a quando non sorge l’impegno a pagare derivante dalla sentenza di omologazione definitiva, non vi è un obbligo di pagamento, ma significa invece che nelle more della definitività dell’omologazione, e quindi della accettazione imposta da parte delle Amministrazioni finanziaria e previdenziale della decurtazione del debito, permane il debito originario. Non si può equiparare una sentenza non definitiva di omologazione a una rateazione fiscale, perché la rateazione fiscale è frutto o di una legge o di un provvedimento definitivo del creditore, laddove la sentenza di omologazione può sortire analogo effetto o se vi è l’accordo del creditore (che qui manca) o se diventa definitiva. Ne consegue che alla data del 20 giugno 2023, non essendovi alcuna sentenza definitiva di omologazione, non era attuale l’impegno di pagamento in misura ridotta, il cui termine decorreva dalla sentenza definitiva, e pertanto era ancora sussistente l’obbligo di pagamento dei debiti tributari e previdenziali secondo la misura e le scadenze originarie.

20.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato in prime cure non contrasta con la previsione del comunicato n. 169 del 21 aprile 2023, laddove questo fa salve le diverse disposizioni dei provvedimenti di omologazione, in deroga a quelle del manuale delle licenze, perché tale previsione non può essere letta in modo avulso dall’altra che fa riferimento a provvedimenti di omologazione definitiva, e quindi implica che il diverso regime stabilito dal provvedimento di omologazione sia attuale e efficace alla data del 20 giugno 2023, cosa che nella specie difetta.

20.7. Né è ipotizzabile che un diverso termine previsto da un provvedimento di omologazione si imponga per forza propria e prevalga di per sé rispetto al termine previsto dal manuale delle licenze. A tale soluzione, che pure sembra prospettata da parte appellante, ostano tre dirimenti considerazioni:

a) l’ordinamento sportivo è connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento giuridico statale (art. 1 d.l. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell’ordinamento statale (arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057), che nella specie non risultano violati;

b) il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazioni su debiti tributari e previdenziali adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, né ha in concreto sortito tale effetto, per le ragioni già viste;

c) un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l’ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l’ordinamento sportivo: e nel caso di specie l’ordinamento sportivo ha posto precise condizioni, che nella specie non si sono verificate, come sopra già osservato.

20.8. Il debito fiscale e il debito previdenziale di competenza fino al 31.12.2022, che secondo il manuale delle licenze doveva risultare adempiuto entro il 20.6.2023 e che in tesi – erronea per le ragioni già sopra viste – di parte appellante andava pagato entro il 12.7.2023, non può essere ritenuto, contrariamente all’assunto di parte appellante, un debito nuovo e non scaduto, come tale irrilevante ai fini degli adempimenti prescritti dal manuale delle licenze entro il termine del 20.6.2023. La “transazione imposta” omologata dal Tribunale fallimentare non determina alcuna sostituzione delle obbligazioni originarie con altre di diversa natura, ma una riduzione del debito originario che continua ad esistere, sia pure decurtato del 95%; né la transazione imposta ha trasformato il debito scaduto in debito non scaduto, risultando solo differito il termine di pagamento dell’originario debito già scaduto, tuttavia con previsione improduttiva di effetti alla data del 20.6.2023.

21. Anche il secondo motivo di appello è infondato.

21.1. La FIGC non ha commesso alcuna disparità di trattamento tra il Lecco e la Reggina, consentendo nel primo caso, e negando nel secondo, la “proroga” di un termine perentorio. Nel caso del Lecco, la FIGC si è limitata a rimediare a un proprio errore consistente nell’aver mantenuto un termine – quello del 15.6.2023 – divenuto di oggettiva impossibile osservanza a causa di vicende sopravvenute indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo del Lecco, e frutto invece di un mancato coordinamento tra la modifica del calendario dei play-off della serie C e il manuale delle licenze. Sicché, la FIGC, operando all’interno dell’ordinamento sportivo, ha acconsentito a una eccezionale quanto doverosa rimessione in termini. Nel caso della Reggina, il termine fissato dall’ordinamento sportivo al 20 giugno 2023 non può subire deroghe ad opera di un ordinamento giuridico esterno a quello sportivo, se non negli stretti limiti in cui l’ordinamento sportivo vi consente, e nella specie tali limiti non sono stati rispettati. Inoltre, dal punto di vista fattuale, mentre la società Calcio Lecco era nella oggettiva impossibilità di rispettare il termine del 15 giugno 2023 avendo acquisito il titolo sportivo solo in data 18 giugno 2023 non per sua scelta, ma perché l’Autorità sportiva competente ha calendarizzato la finale di play-off per il 18 giugno 2023, la società Reggina, che, avrebbe dovuto pagare l’intero debito tributario e previdenziale entro il 20 giugno 2023, essendo stata la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria pubblicata il 12 giugno 2023, ha disposto comunque di un lasso temporale congruo per pagare, entro il 20 giugno 2023, in luogo dell’intero debito fiscale, una quota ben più esigua (il solo 5% della sola sorte capitale). Consentire, nel caso della Reggina, una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della par condicio delle società calcistiche aspiranti all’iscrizione al campionato di serie B e delle regole di corretta concorrenza tra tali società, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento dei debiti fiscali e previdenziali.

22. Medesima sorte segue il terzo motivo di appello.

22.1. Le censure dedotte dall’appellante sono del tutto generiche e mirano, in sostanza, a ottenere una sorta di esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, in violazione della nota autonomia dell’ordinamento sportivo, e della esigenza di salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati.

23. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. Il rigetto dell’appello principale rende improcedibile l’appello incidentale.

Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così decide:

a) respinge il ricorso principale e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13173/2023;

b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Brescia calcio S.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

 

 

 

 

Reggina, i sindaci Brunetti e Versace: Goffi i tentativi di fare pressione sulla serenità del Consiglio di Stato

I sindaci f.f. del Comune di Reggio e della Metrocity Rc, rispettivamente Paolo BrunettiCarmelo Versace, hanno detto che «fa un certo effetto leggere che da ambienti federali sia data per certa la bocciatura del ricorso al Consiglio di Stato della Reggina e quindi l’ammissione del Brescia al campionato di Serie B».

«Noi abbiamo fiducia delle istituzioni sportive – hanno ribadito – e siamo certi che nessuno in ambiente federale possa aver affermato una cosa del genere. Sarebbe grave immaginare che qualcuno, facendo trapelare fiducia sull’ammissione delle Rondinelle al campionato cadetto, pensi forse di mettere pressione sulla decisione del Consiglio di Stato».

«Non sappiamo come finirà questa assurda storia – hanno proseguito – di sicuro non ci azzardiamo ad anticiparne l’epilogo. Ciò che è certo è che non consentiamo a nessuno di provare a mettere il carro davanti ai buoi, ancor più se questo tentativo, seppur goffo, va nella direzione di inquinare la serenità dei giudici che avranno il campito di analizzare le ragioni della squadra amaranto e che siamo certi lo faranno in maniera limpida e scevra da qualsiasi condizionamento».
«Intanto – hanno concluso Brunetti e Versace – la storia del calcio giocato ci consegna un dato certo ed incontrovertibile: alla fine dello scorso campionato la Reggina aveva meritato la Serie B sul campo, andando addirittura ai play off per la serie A; al Brescia invece è toccata la retrocessione in C». (rrc)

L’OPINIONE / Giacomo Saccomanno: La questione Reggina mortifica tutta la città e la Calabria intera

di GIACOMO SACCOMANNO – La esclusione della Reggina dal campionato di serie B è stata una evidente porcheria e si spera che il Consiglio di Stato voglia rimediare, con la emissione di un provvedimento che faccia, veramente, giustizia. A parte quanto si è già detto e, in particolare, sulla evidente sovranità della giustizia ordinaria rispetto a quella sportiva, qui vi è un altro ed evidente vulnus: può quest’ultima e poi il Giudice amministrativo affermare, solamente ed esclusivamente, che era stato dato un termine e questo non è stato rispettato e, quindi, la squadra non può essere iscritta al campionato, pur essendo in regola al momento della data per tale adempimento?

E poi può essere penalizzata una squadra e tutto il settore sportivo sottostante, come i tanti giovani, oltre che alle aspettative di una intera città, di un’intera regione, per un eventuale errore del presidente della società? Si badi bene, non si tratta di una omissione, ma soltanto di un ritardo, di appena qualche giorno, nel pagamento di alcune somme, per il quale adempimento il Tribunale Ordinario aveva fissato altra data, entro la quale ciò è regolarmente avvenuto! La decisione del Tar sul punto appare, veramente, carente e non spiega, assolutamente, perché debba darsi valenza ad un deliberato sportivo rispetto a quello della giustizia ordinaria. Non è sufficiente dire che la giustizia sportiva è autonoma e non spiegare le ragioni della scelta operata rispetto, appunto, ad una decisione di altro potere – maggiore – dello Stato.

Quindi, sul punto il giudice superiore dovrà, veramente, fare giustizia. Ma non è finita qui! Nel momento in cui si dovesse mantenere la decisione anomala del Tar, non solo la Reggina non potrebbe iscriversi al campionato di B, ma verrebbe a scomparire la società, la squadra, i settori giovanili ed i creditori verrebbero totalmente a perdere ogni possibile speranza e diritto di recupero. In sostanza, il provvedimento del Tribunale Ordinario, Sezione Fallimentare, verrebbe ad essere totalmente annullato e si perderebbe tutto.

È possibile una cosa del genere? Razionalmente e giuridicamente ciò non è possibile e, quindi, si aprirebbero anche le porte per un ricorso alla Cedu, per l’evidente violazione della normativa europea e dei palesi diritti dei creditori e dei soci. Ed in tale contesto si potrebbe anche ipotizzare ed auspicare un’azione collettiva di tutti i tifosi, della città, della regione, dei creditori, ecc., per i danni causati per una strana “interpretazione” che appare fuor di luogo e forse dettata da interessi diversi e da poteri più forti, rispetto a quelli di una piccola regione del sud. Nessuno può cancellare il sospetto che si sia voluto, anche involontariamente, sostenere posizioni di maggiore forza ed abbattere definitivamente lo sport nella piccola Reggio Calabria.

Sul punto, il Consiglio di Stato dovrà riflettere non trattandosi di decidere se il versamento è stato o meno eseguito adeguatamente, ma dovrà determinare o meno la morte sportiva e non di una città storicamente importante, ma debole economicamente e politicamente. (gs)

[Giacomo Saccomanno è commissario regionale della Lega]