PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’estensione della maggiorazione Ria

di UGO BIANCOLa Corte Costituzionale con la sentenza 4 del 11 gennaio 2024, pubblicata sulla GU 1ª serie speciale numero 3 del 17 gennaio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 51 comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001). Sotto la lente dei giudici è finita l’esclusione della proroga al 31 dicembre 1993 del termine per maturare l’anzianità di servizio ai fini del raggiungimento della maggiorazione Ria (retribuzione individuale di anzianità). 

Per affrontare il tema, credo sia necessario partire dal contesto normativo di riferimento, caratterizzato da numerose tappe legislative utili a comprendere meglio il verdetto dalla sentenza citata. Con l’ultimo contratto dell’ex comparto ministeri, reso operativo dal Dpr 44/1990, è prevista una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (Ria) con importi differenti a seconda della qualifica funzionale e dal periodo di lavoro svolto. Si parte da un importo base, riferito a un minimo di 5 anni di servizio al 1 gennaio 1990 o alla fine dell’efficacia contrattuale definita al 31 dicembre 1990. Nel caso di carriere costituite da 10 a 20 anni di servizio, l’importo raddoppia o persino quadruplica.

Nel 1992, il decreto legge n. 382, stabilì che il termine ultimo per maturare il beneficio non era più il 31 dicembre 1990, ma bensì il 31 dicembre 1993. Gli effetti di tale proroga, da un lato fecero aumentare la platea dei lavoratori interessati, ma di contro divenne incontenibile il numero di ricorsi presentati a fronte delle poche risorse economiche disponibili. Tant’è che il legislatore corse ai ripari con la legge 388/2000 per stabilire il blocco della maggiorazione Ria nel triennio 1991/1993.

Nel corso degli anni, in un clima di incertezza normativa, i dipendenti pubblici, spinti dal desiderio di vedersi riconosciuto il diritto negato, aprirono numerosi contenziosi. La maggior parte di essi si conclusero con il pronunciamento dei giudici a favore dei ricorrenti. Ma arriviamo allo scorso 11 gennaio, quando a fare chiarezza è la sentenza della Corte Costituzionale n° 4. Essa rappresenta un punto di svolta significativo nella legislazione pensionistica italiana, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della maggiorazione RIA al personale in servizio dei Ministeri che ricade con gli anni di servizio nel triennio 1991/1993, come stabilito dal D.L. 384 del 1992. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: I criteri di accesso alla pensione anticipata ordinaria e vecchiaia

di UGO BIANCONel contesto della previdenza sociale italiana la legge Fornero (DL 201/2011) rappresenta un punto di svolta significativo. Con essa sono numerose le modiche introdotte nel sistema pensionistico. Basta pensare all’applicazione del calcolo contributivo che determina il valore della rendita.

A tal proposito, prima di illustrare i requisiti riguardanti le pensioni in esame, vorrei fare un breve accenno ai vari sistemi di calcolo. Ovviamente, occorre richiamare l’attenzione sulla legge 335/95 (c.d. Riforma Dini), in vigore dal 01 gennaio 1996. Il pilastro normativo che ha sancito i sistemi di calcolo delle pensioni, a seconda dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.

Il primo è il “retributivo”, applicabile ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995. Il secondo è il “misto”, adattato ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 con cui si determina la quota di pensione con l’applicazione del sistema retributivo sui contributi ante 1996, mentre a quelli post 1996 si applica il sistema contributivo.

Il terzo è il “contributivo” destinato ai soggetti assunti dal 01 gennaio 1996, senza nessuna contribuzione versata prima del 1996. In questo caso quanto più cospicuo sarà il montante contributivo, tanto più alta sarà la rata di pensione. Per chi possiede più di 18 anni di anzianità assicurativa, al 31 dicembre 1995, quest’ultimo metodo si applica in “pro-quota” sui soli contributi versati dal 01/01/2012. 

Quando si può richiedere la pensione di anticipata ordinaria?  

Il trattamento pensionistico è riconosciuto ai lavoratori e le lavoratrici, iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria, che nel corso di quest’anno, maturano rispettivamente un’anzianità assicurativa di 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi più tre mesi di finestra mobile, indipendentemente dall’età. Il requisito contributivo può essere soddisfatto anche in regime di cumulo (art. 1, co. 239 e ss. L. n. 228/2012 come modificato con la L. n. 232/216, vale a dire, ai soli fini del diritto a pensione, la contribuzione accreditata presso gestioni diverse, comprese le casse professionali. I caso di pensione anticipata dei dipendenti pubblici o privati è necessario che alla data della domanda sia cessata l’attività lavorativa. Solo dopo la liquidazione della prestazione, sarà possibile intraprendere un nuovo lavoro dipendente. Lo stabilisce il decreto legge 112 del 2008 che prevede la piena cumulabilità tra i due redditi. Mentre, chi svolge un lavoro autonomo può continuare a lavorare senza interrompere la propria attività. 

Quando decorre?  

Chi matura il requisito contributivo dal 31 gennaio 2019, ai sensi del decreto n° 4 del 28 gennaio 2019, ha diritto alla prima rata di pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisito predetto, tenuto conto delle disposizioni vigenti nella gestione in cui viene liquidata la pensione. La finestra mobile non si applica a chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018. Per il personale scolastico la decorrenza della pensione anticipata è il 1 settembre dell’anno di maturazione. 

Quando si può richiedere la pensione di vecchiaia?  

Nel corso del 2024 è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione. La decorrenza del trattamento è dal mese successivo al perfezionamento di entrambe i requisiti. Le categorie interessate sono i dipendenti pubblici, i privati, i lavoratori autonomi, le lavoratrici nel settore privato e le lavoratrici autonome.

Per godere del calcolo retributivo e misto il primo contributo deve essere versato prima del 1996. Per soggetti che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, valgono gli stessi requisiti anagrafici e contributivi, ma con la differenza che per percepire la pensione, l’importo mensile lordo non deve essere inferiore all’assegno sociale, corrispondente a € 534,41. Se quest’ultimo requisito non viene soddisfatto, si può accedere alla pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi, non figurativi, (contribuzione obbligatoria, volontarie e da riscatto) e 71 anni d’età.  Si riporta una tabella riepilogativa che facilita la comprensione delle informazioni fondamentali per il lettore. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria] 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ancora una proroga per “Opzione Donna”

di UGO BIANCOAnche nel 2024 le donne lavoratrici possono accedere alla pensione anticipata attraverso la scelta della cosiddetta “Opzione Donna”. È quanto ha stabilito l’articolo 1 commi 136 – 138 della legge di Bilancio 213/2023 che sancisce ancora una proroga e modifica i requisiti di accesso. Istituita in via sperimentale con la legge di bilancio del 2005, ha permesso a chi maturava 35 anni di contributi, non figurativi e 58 anni d’età da dipendente, (59 per le lavoratrici autonome) di andare in pensione, con un assegno mensile calcolato esclusivamente con il sistema contributivo. Ovviamente più penalizzante dal punto di vista economico, rispetto al quello misto.

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ancora una proroga per "Opzione Donna"

Attualmente il legislatore, ha mantenuto lo stesso regime di liquidazione, ma, con condizioni più stringenti, permette di anticipare la prestazione quando si arriva ad un’anzianità contributiva minima di 35 anni, con esclusione della figurativa, ed almeno 61 anni d’età (lavoratrici dipendenti e autonome). Inoltre, occorre trovarsi in una delle seguenti condizione soggettiva entro e non oltre il 31 dicembre 2023: 1) Assistere, in modo continuativo e da almeno sei mesi il coniuge, il componente dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. In alternativa assistere, con le stesse modalità, un parente o un affine di secondo grado, convivente, quando i genitori, il coniuge e l’altro membro dell’unione civile del disabile ha compiuto l’età di 70 anni o che sia affetto da patologie invalidanti, sia deceduto o manca. La convivenza è valida quando si ha la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma anche in interno diversi, mentre i sei mesi di assistenza devono essere necessariamente continuativi. Lo status di disabile è riconosciuto dalla commissione medica dell’Inps. La decorrenza è determinata dalla data di definizione del verbale di accertamento. 

 2) Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalla commissione Inps, con punteggio minimo del 74 %;  3) Essere lavoratrice dipendente oppure licenziata da un’azienda che è interessate dall’apertura di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, esistente alla data della presentazione della pensione. Per chi risulta già licenziata, la cessazione del rapporto di lavoro deve ricadere nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura delle trattative. 

Occorre ricordare che l’età minima di 61 anni può subire una riduzione di 1 o 2 anni d’età, a seconda se la lavoratrice ha 1 o più figli. Ad un solo figlio corrisponde l’età di 60 anni, mentre con 2 o più figli, l’età anagrafica di abbassa a 59. Alle lavoratrici afferenti al punto 3, la riduzione si applica anche in assenza di figli. Vale a dire 59 anni d’età e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2023. In ultimo, ma non per questo di minore importanza, va ricordata la decorrenza dell’assegno pensionistico.

Le lavoratrici dipendenti iniziano a ricevere il primo pagamento, trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti, mentre le autonome lo riceveranno dopo 18 mesi dal perfezionamento delle condizioni di accesso. Per concludere, vorrei mettere i risalto come questa opportunità previdenziale, che presenta vantaggi e criticità, va presa in esame singolarmente caso per caso, a seconda delle proprie esigenze e condizioni lavorative, poiché consente di ricevere un importo mensile minore al quello calcolato con il regime retributivo e misto. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’Ape sociale si rinnova

di UGO BIANCOAnche quest’anno l’Ape Sociale è stata riconfermata, ma con stringenti modifiche. A stabilirlo è la legge di bilancio n° 213/2023, con l’articolo 1 comma 136 che ne dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024. Una misura assistenziale, a totale carico della finanza pubblica, che rappresenta l’opportunità per percepire un sostegno economico a coloro che si trovano in determinate circostanze.

L’erogazione del beneficio è a cura dell’Inps, che ne segue l’istruttoria e l’approvazione della richiesta. La prima novità riguarda l’innalzamento dell’età a 63 anni e 5 mesi, invece dei 63 anni del 2023. I beneficiari restano particolari categorie di lavoratori e lavoratrici: 1) disoccupati, che hanno terminato la Naspi; 2) gli invalidi civili al 74 % 3) i caregivers che assistono un disabile almeno da 6 mesi. In tutti questi casi è richiesto un minimo di 30 anni di contributi. La seconda novità riguarda i lavoratori che svolgono mansioni gravose per almeno 7 anni negli ultimo 10 oppure 6 anni negli ultimi 7, con un’anzianità assicurativa minima di 36 anni. Per questa categoria non è confermata l’estensione delle 23 professioni, con mansioni gravose, che a partire dal 2022, con l’allegato 3 ai sensi della legge 234/2021, secondo il raggruppamento Istat, si sono aggiunte alle prime 15 attività, appartenenti all’allegato C della legge 232/2016, modificato dalla legge 205/2017.

Si confermano le seguenti professioni: 1) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) Conduttori di gru o di macchine mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) Conciatori di pelle e pellicce; 4) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) Autisti di mezzi pesanti e camion; 6) Infermieri ed ostetriche ospedalieri con funzione espletata in turni; 7) Addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti; 8) Insegnanti della scuola dell’infanzia e gli  educatori degli asili nido; 9) Facchini, addetti allo spostamento di merci e assimilati; 10) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia. Per le madri lavoratrici è prevista la riduzione dei contributi di un anno per ogni figlio, con un massimo di 104 settimane (2 anni).

L’importo mensile non può superare € 1500,00, non è rivalutabile, non prevede la reversibilità, l’erogazione degli assegni familiari e della tredicesima. Si tratta di un assegno ponte che accompagna ai requisiti pensionistici della legge Fornero. La terza novità riguarda l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro di tipo autonomo o dipendente. Nel 2023 è stato possibile percepire, rispettivamente, un importo massimo di € 4.800 e € 8.000, in aggiunta al rateo del sussidio. Ora resta la sola possibilità di espletare un lavoro autonomo occasionale, remunerato con un limite di € 5.000 annue lorde. Vengono riconfermate le finestre per chi matura i requisiti: 1) dal 1 gennaio al 31 marzo; 2) dal 1 aprile al 15 luglio; 3) dal 16 luglio al 30 novembre.

La decorrenza dell’assegno mensile è il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Per tutte le condizioni sopra indicate, è necessaria l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive o esclusive, alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, come anche alla gestione separata. Inoltre, ai fini dell’anzianità contributiva è valida tutta quella versata o accreditata a qualsiasi titolo.

Chi aspira al beneficio, non appena raggiunge i requisiti, deve formulare una richiesta di “riconoscimento del diritto di accesso”, che verrà vagliata fino ad esaurimento della risorse stanziate. Quest’anno sono ben 85 milioni di euro, con una previsione di circa 14700 nuovi accessi. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il certificato Ecomar Inps

di UGO BIANCOL’Ecomar è un estratto conto che certifica la posizione previdenziale dei lavoratori marittimi. Durante la vita lavorativa, chi desidera conoscere la propria posizione assicurativa può richiedere un estratto conto contributivo dal sito istituzionale Inps, ma per chi è vicino alla maturazione dei requisiti pensionistici, è preferibile fare domanda per il rilascio di un Ecomar.

Simile all’Ecocert dei lavoratori dipendenti del settore privato ed autonomi, che descrive i dati anagrafici del lavoratore, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza e la tipologia dei contributivi previdenziali versati e calcolati per il diritto e per la misura, necessita, ai fini dell’istruttoria, del libretto di navigazione.

Chi sono i lavoratori marittimi? 

Il settore marittimo è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327). Qualora la nazionalità della nave sia italiana, il datore di lavoro (l’armatore), ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con il personale marittimo, deve stipulare un “contratto di arruolamento”. In base all’articolo 114 del c.n. per personale marittimo si intende: 1) la gente di mare; 2) il personale addetto ai servizi dei porti; 3) il personale tecnico delle costruzioni navali. Ai sensi dell’articolo 115 del c.n. la gente di mare si classifica in tre categorie: a) il personale di stato maggiore e di bassa forza, addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; b) il personale addetto ai servizi complementari di bordo; c) il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. 

Come ottenere l’estratto contributivo Ecomar? 

È necessario inviare specifica richiesta all’Inps, in uno dei seguenti modi: 1) recandosi presso gli Enti di Patronato o gli intermediari che utilizzano i sevizi dedicati telematicamente; 2) tramite il sito web dell’Istituto di previdenza, accedendo con il proprio Spid o la carta d’identità elettronica (CIE).

Cosa fare quando manca della contribuzione?

Ovviamente è consigliato al lavoratore di controllare periodicamente la posizione assicurativa al fine di verificare la presenza di tutti i contributi maturati a quella data. Qualora viene accertata l’assenza di uno o più periodi, nonostante il possesso della documentazione che ne certifica la titolarità, si deve inoltrare all’Inps, in modalità on line, una segnalazione Fa.se (Fascicolo delle segnalazione contributive) con cui si chiede l’accredito della contribuzione mancante. 

Quando si prescrivono i contributi previdenziali?

L’art. 3 comma 9 della legge 335/95 stabilisce in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori. Tale termine si estende in dieci anni quando, a cura dell’assicurata o dei suoi eredi, viene proposta la denuncia per mancanza dei contributi, entro in primi cinque anni dalla data del versamento. 

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno di inclusione Adi

di UGO BIANCOL’Assegno di Inclusione è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale. La sua introduzione, dopo l’avvio del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), continua a segnare il percorso innovativo tracciato dal Governo Meloni per sostenere le classi meno ambienti. In questo periodo storico, caratterizzato da una grave crisi economica, il legislatore sta mettendo in campo molte misure di contrasto alla povertà.

Tutte queste proposte hanno in comune l’obiettivo di passare da un welfare passivo ad uno attivo, che non si preoccupa solo di fornire un sostegno economico, ma bensì captare i bisogni individuali e garantire gli strumenti necessari per l’inserimento sociale e lavorativo.

È quanto stabilisce il decreto-legge 4 maggio 2023 n° 48 convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 2023 n° 85 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che insieme alla circolare Inps n° 105 del 16 dicembre 2023 danno il via alla nuova campagna di domande da parte di cittadino con determinati requisiti socioeconomici. La richiesta dell’ADI prevede la compilazione di alcune schede e dichiarazioni sulla piattaforma web dedicata dall’Inps. La profilazione individuale si conclude con il transito dei dati nel Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL), condizione necessaria per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD) di tutti i membri del nucleo familiare, a cui si farà riferimento per l’erogazione del beneficio.

Come e quando richiedere il beneficio?

È possibile accedere all’ADI predisponendo una richiesta: in via telematica, dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it),  accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), a partire dal 18 dicembre 2023attraverso gli Enti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 18 dicembre 2023; mediante i CAF Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

Quali sono i requisiti di accesso?

A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Da quando si presenta la richiesta, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di un Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251 o apolide ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 12 ottobre 1992, 575.

Il beneficiario alla data della domanda deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.  Nel nucleo familiare, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo di: 1) autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 

2) navi o imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 171 del 2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere come definiti dal codice della navigazione; ed ancora: non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (c.p.p.), che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione,  intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta; non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 604 del 1996, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n° 92.

I beneficiari dell’ADI, appartenenti alla fascia d’età tra i 18 e i 29 anni, devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. 

Quali sono i requisiti reddituali?

Per accedere all’ADI sono necessari i seguenti requisiti: un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a € 9360; un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di € 6000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; quest’ultimo valore è innalzato a € 7560 annui in presenza di un nucleo familiare con tutti i componenti di età pari o superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti;  un valore del patrimonio immobiliare non superiore a € 30.000, al netto della casa di abitazione valutata, ai fini dell’imposta IMU, non superiore a € 150.000; un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc) inferiore a: € 6.000 per i nuclei composti da un solo componente; € 8.000 per i nuclei composti da due componenti; € 10.000 per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di € 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo).

Questi massimali sono incrementati di: € 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo; € 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non  autosufficienza presenti nel nucleo.

Qual’è l’importo dell’ADI e le modalità di erogazione?

Il beneficio economico ADI è calcolato su base annua come integrazione al reddito familiare. Si compone da: una quota A, fino alla soglia di € 6000  o 7560 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti, moltiplicata per la scala di equivalenza, di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n° 48/2023, verificata nell’ISEE, in corso di validità, presente negli archivi Inps e dalle dichiarazioni rese nella domanda; una quota B per i nuclei familiari in abitazioni concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, pari all’importo del canone annuo di locazione, come dichiarato nel modello ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di € 3.360 annui o di 1.800 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili gravi o non autosufficienti. 

Esempio di calcolo ADI:

Ipotesi: Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l’accesso all’ADI e una scala di equivalenza pari a 1,9. 

Il nucleo vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di € 3.500. A tale nucleo spetta solo la quota A calcolata come differenza tra la soglia di € 6.000 annui, moltiplicata per la scala di equivalenza di 1,9 – € 3.500 = € 7500 annui, pari a € 658,33 mensili. E’ stato stabilito che l’importo minino mensile dell’ADI non può essere inferiore a € 480,00 e la sua durata non può superare diciotto mensilità. L’erogazione avviene attraverso uno strumento elettronico di pagamento, che prende in nome di “Carta di inclusione” o anche “Carta ADI”. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti

di UGO BIANCOL’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti è una prestazione economica di tipo assistenziale.

È riconosciuta dall’Inps a chi ha un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche in presenza di correzioni, indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Istituita dall’articolo 1 della legge n° 406/1968 ed integrata dalla legge 508/1988, per riceverla è necessario fare richiesta ed essere sottoposto ad accertamento sanitario presso la competente commissione medica Inps.

L’interessato deve essere cittadino italiano, dell’unione europea, con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, oppure extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo Unico immigrazione) e la residenza stabile e abituale in Italia. La prestazione è corrisposta per 12 mensilità, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Eccezionalmente, decorre dalla data stabilita dalla commissione medica, appositamente indicata sul verbale di riconoscimento. E’ compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa. Può cumularsi con l’indennità di accompagnamento liquidata agli invalidi civili totali o con l’indennità di comunicazione assegnata ai sordomuti.

Alla pari della varie indennità riconosciute agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, tale provvidenza economica non è assoggettabile all’Irpef. Inoltre, con la legge 429 del 31 dicembre 1991, il legislatore ha stabilito che dal 1 marzo 1991 l’importo fosse pari a quello corrisposto agli invalidi di guerra con cecità assoluta e permanente.  Per il 2023 l’importo riconosciuto è pari a € 959,21. Viene ridotta a € 93,00 mensili durante tutto il periodo che minorato beneficia dell’assistenza prestata da un volontario del servizio civile. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: I ciechi civili

di UGO BIANCOLa tutela dei cittadini affetti da cecità totale e parziale rappresenta per l’Inps una fondamentale attività di sostegno economico alla disabilità. Secondo il rapporto Istat “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell’Unione Europea” del 2019 le gravi patologie visive colpiscono mediamente il 2,1% della popolazione UE dai 15 anni in poi. Dai 65 anni si arriva al 5,6%, mentre dai 75 anni in su è 8,7%. In Italia la platea dei non vedenti gravi rispecchia l’andamento dell’Europa.

Dai 15 anni è 1,9% della popolazione, mentre si sale al 5 % per gli over 65. Chi ha più dei 75 anni si attesta all’8% sul totale. Per quanto riguarda la limitazione moderata della vista siamo al 16,7% dopo i 15 anni, al 28,80% per gli ultra 65enni ed il 33,9% per gli over 75. Dalla lettura di questi dati si comprende una sensibile diffusione del problema in tutta la popolazione. Motivo per cui la ricerca sanitaria è da sempre impegnata nello studio di nuove tecniche, capaci di minimizzare le difficoltà di deambulazione. In ogni caso di deficit visivo deve riferirsi a cause congenite o sopravvenute, non generate da guerra o da infortunio sul lavoro o servizio. La legge 138 del 3 aprile 2001 ha stabilito quali sono le varie categorie di ciechi civili: 

  • Ciechi assoluti caratterizzati da un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, perfino in presenza di una correzione;
  • Ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, nonostante una correzione (ciechi ventesimisti);
  • Ciechi decimisti con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Con la legge 66/1962 tale categoria è stata abolita, salvaguardando quanti già godevano del beneficio.   

   Per accedere alle prestazioni economiche commisurate al grado di cecità occorre possedere il riconoscimento sanitario dalla competente commissione medica, oltre ai requisiti amministrativi richiesti dalla normativa vigente. A tal fine, il minorato deve inoltrare domanda on line mediante il sito internet dell’Inps, previo rilascio del certificato (Mod. C) a cura del medico certificatore.

Quali sono i benefici economici? 

La pensione ai ciechi assoluti

Il riconoscimento della “cecità assoluta” prevede     l’erogazione di una prestazione economica dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo mensile è di € 339,48 per i ciechi non ricoverati è di € 313,91 per quelli ricoverati. Spetta per 13 mensilità ai soggetti di maggiore età, a condizione che il reddito personale annuale sia inferiori ai limiti stabiliti. Per il 2023 è pari a € 17.920,00 lorde. Inoltre, necessita essere italiano, cittadino UE con l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza o extracomunitario con il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione). Per tutti la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione ai ciechi civili parziali (c.d. ventesimisti)

Anche per il riconoscimento della “cecità parziale” è prevista l’erogazione di una prestazione economica. La decorrenza, anche in questo caso, è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo erogato è di € 313,91, liquidato ai soggetti di maggiore età, a condizione che il reddito personale sia inferiori ai limiti stabiliti annualmente. Per il 2023 è pari a € 17.920,00 lorde. Ovviamente essere italiano, cittadino UE con l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza o extracomunitario con il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione). Tutti con la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il computo dei contributi pre-ruolo

di UGO BIANCOI dipendenti pubblici, ed in particolare la categoria degli insegnati, ai fini della ricostruzione della carriera previdenziale, talvolta devono scegliere come valorizzare ai fini del diritto e della misura i contributi versati per il servizio pre-ruolo. Mi riferisco, per esempio alle supplenze scolastiche antecedenti al 1 gennaio 1988, accreditate nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago).

Questo diritto è garantito dal “computo” che, istituito dall’articolo 10 del D.P.R. 1092/1973, consente il trasferimento di quest’ultima tipologia di contributi nella gestione Stato. Ne esistono varie tipologie a seconda del tipo di servizio prestato: 

  • Il computo dei servizi non di ruolo espletati per lo Stato con contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria o ai fondi speciali di previdenza (art. 11 del D.P.R. 1092/1973);
  • Il computo dei periodi lavorativi di ruolo e non di ruolo, svolti alle dipendenze di istituti di diritto pubblico controllati dallo Stato, di enti locali territoriali e parastatali (art. 12 del D.P.R. 1092/1973);
  • Il computo dei periodi di lavoro che hanno costituito titolo di accesso per l’inquadramento nell’amministrazione pubblica in qualità di dipendente di ruolo e non di ruolo (art. 15 del D.P.R. 1092/1973).

Ognuna di queste tipologie è gratuita e necessita di una specifica domanda da presentare durante l’attività di lavoro o entro 90 giorni dalla data di cessazione del servizio. Quando si termina il lavoro per raggiunti limiti d’età, la richiesta di computo va inoltrata all’Inps almeno due anni prima della risoluzione contrattuale. (Circolare ex Inpdap 11 giugno 2004 n. 38 e messaggio Inps 23 novembre 2015 n. 7101). Occorre ricordare che dal 01 gennaio 1988 non necessità formalizzare una istanza nel caso di lavoro del dipendente statale, espletato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R 1092/1973 o supplenze della scuola che prevedono la contribuzione alla cassa Tesoro (Inpdap).

Dal 4 aprile 2013 esistono diverse modalità di invio della domanda: 1. direttamente dal sito Inps mediante il canale dedicato accedendo con lo spid o con la Carta di identità elettronica (CIE); 2. mediante l’assistenza dei Patronati o intermediari abilitati; 3. tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 (rete fissa) oppure 06 164 164 (rete mobile). L’importante è rispettare i termini previsti per l’invio. A volte capita di vedere una domanda prodotta fuori termine. In questo caso la respinta non produce nessun effetto sul trasferimento dei contributi. Di conseguenza, il futuro calcolo della pensione pubblica non verrà mai effettuato con l’aggiunta del versamenti pre-ruolo periodici. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Naspi precompilata

di UGO BIANCOIn Italia ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro involontariamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, viene eroga dall’Inps una prestazione economica definita Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego). Introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo n° 22 del 4 marzo 2015 e modificata dalla legge di Bilancio 2022 n° 234 l’art. 1, commi 221-222, ha sostituito tutte le misure a sostegno dei disoccupati.

Per chiarire le modalità di accesso al beneficio, nel corso degli anni, l’Istituto ha emanato molteplici direttive. Le più importanti sono le circolari n° 94/2015, n° 174/2017, n° 177/2017, n° 88/2019 e la n° 2/2022, che in modo dettagliato, danno un valido contributo operativo all’applicazione dell norme sopra citate. 

Ma chi sono i beneficiari? 

La Naspi viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con l’esclusione dei titolare di un contratto a tempo indeterminato ed appartiene alle pubbliche amministrazioni, dei braccianti agricoli a tempo determinato e indeterminato.  Possono beneficiarne gli apprendisti, i soci-lavoratori delle cooperative, assunti con contratto di lavoro dipendente, i lavoratori subordinati del settore artistico, e per finire i dipendenti a tempo determinato del pubblico impiego. Con la legge di Bilancio del 2022 è stata ampliata la platea dei beneficiari. Sono stati inclusi i lavoratori agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi, che si occupano della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o zootecnici. 

Quali sono i requisiti?

La Naspi prevede che il richiedente abbia perso involontariamente il proprio lavoro e che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

  • lo stato di disoccupazione, come stabilito dall’art.1 comma 2 lettera c del D.lgs 181/2000;
  • almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni prima della cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver dichiarato al Centro per l’Impiego la propria disponibilità ad una nuova assunzione e aderire alle politiche attive del lavoro.

Ma quanto spetta?

L’importo mensile della Naspi è il 75 % della media della retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni. Dal sesto mese di indennizzo, si applica una riduzione sul rateo del 3 %, mentre per chi ha compiuto più di 55 anni di età, questo taglio opera dall’ottavo mese. 

Qual è la durata? 

È pari alla metà delle settimane di contribuzione, con esclusione dei periodi già indennizzati come disoccupazione, versate negli ultimi 4 anni. 

A chi si presenta la domanda?

La Naspi va trasmessa all’Inps in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal primo giorno successivo alla presentazione, se si invia all’Istituto entro i primi 5 giorni dal licenziamento. Se si inoltra successivamente a quest’ultima data, la decorrenza è dal 7 giorno successivo alla trasmissione. 

Ci sono diverse modalità di invio:

  • direttamente dal sito Inps mediante il canale dedicato accedendo con lo spid personale;
  • mediante l’assistenza dei Patronati o intermediari abilitati;
  • tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 oppure 06 164 164.

Di recente ed in via sperimentale, l’Inps ha adottato una nuova modalità di presentazione dell’istanza. È quanto stabilito nel messaggio n° 1488/2023 che adotta un metodo semplificato on line. Il nuovo servizio, in parallelo alle storiche modalità di trasmissione, è una procedura web precompilata popolata dai dati previdenziali in possesso dell’Istituto. Un controllo automatico consente di verificare se l’utente è in possesso di una partita Iva, dell’iscrizione ad albi o ordini professionali, dell’iscrizione alla gestione separata, o la titolarità di prestazioni previdenziali incompatibili, come l’assegno ordinario di invalidità. Inoltre, durante la compilazione dei quadri, appare una schermata con “Avvisi”, generati dai controlli automatici e da quanto dichiarato dell’utente.

Da essi possono rilevare tutte le criticità che ostacolano il riconoscimento della prestazione. Per esempio, la causale di cessazione del lavoro non ammessa o la presenza di una iscrizioni ad altra gestione previdenziale, a cui obbligatoriamente deve seguire la comunicazione dei redditi presunti per l’anno in corso. Questo progetto dal nome “Reingegnerizzazione della Naspi e della DIS-COLL” vale come processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, voluto fortemente dall’Inps e finanziato con fondi del Pnrr. Dal mese di luglio 2023, la sperimentazione è disponibile al cittadino, mentre da ottobre 2023, l’applicazione è fruibile dagli Istituti di Patronato mediante la sezione web a loro dedicata. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]