PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione, l’opzione per massimizzare la pensione futura

di UGO BIANCONel panorama previdenziale italiano la ricongiunzione è un’opzione fondamentale che consente ai lavoratori di unificare spezzoni di contribuzione, provenienti da diverse gestioni, in un unico fondo. Questa opportunità, regolata dalla legge 29/79, consente di beneficiare di una sola pensione più cospicua. Essa si richiede con apposita domanda quando l’assicurato possiede almeno due gestioni previdenziali nel corso della vita lavorativa. I contributi da ricongiungere non devono avere originato una pensione.

Esistono due tipologie principali di ricongiunzione. Si differenziano tra loro per il trasferimento dei contributi desiderato:

  1. la ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 29/79, permette di trasferire nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (Fpld) tutti gli altri contributi posseduti in gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Ago, come ad esempio l’ex Inpdap, i fondi speciali ferrovia, volo, telefonici, o nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Questo tipo di ricongiunzione era inizialmente gratuito, ma con l’emanazione della legge 122/2010 è divenuta onerosa.
  2. la ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 29/79, consente di trasferire la contribuzione del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) verso altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione obbligatoria (ad esempio ex-Inpdap, ferrovie, volo, elettrici, telefonici) o nella gestione speciale dei lavoratori autonomi. 

Affinché la domanda di ricongiunzione possa avere esito positivo è necessario possedere almeno cinque anni di contribuzione come lavoratore dipendente. 

Il processo di ricongiunzione prevede alcune fasi: Domanda di ricongiunzione: L’interessato deve presentare una richiesta formale al fondo pensione presso cui desidera unificare i contributi. Questa domanda deve essere accuratamente compilata e presentata secondo le procedure stabilite dal fondo pensione o dall’ente previdenziale competente; Valutazione della richiesta: Dopo aver ricevuto la domanda, il fondo pensione valuta la richiesta verificando la completezza dei documenti presentati e l’ammissibilità della ricongiunzione; Unificazione dei contributi: Una volta accettata la richiesta, i periodi di contribuzione lavorativa presso i differenti fondi pensione vengono uniti in un unico periodo di contribuzione.

Calcolo della pensione: Con i contributi unificati, viene calcolato il diritto pensionistico complessivo, tenendo conto dei criteri e delle regole previste dal sistema pensionistico vigente.

È importante sottolineare che la domanda di ricongiunzione può essere presentata una sola volta durante la carriera lavorativa, a meno che non trascorrano almeno 10 anni tra una prima e una seconda richiesta. I costi della ricongiunzione variano a seconda dei casi. In alcuni, come la ricongiunzione prevista dall’articolo 1 della legge 29/79 (ad esempio, da Inpdap a Inps), non ci sono oneri per il lavoratore. In altri, la ricongiunzione, regolata dall’articolo 2 della legge 29/79 (ad esempio, da Inps a Inpdap), riserva costi elevati che dipendono dalla quantità dei contributi da trasferire, dall’età e dalla retribuzione del lavoratore alla data della domanda. 

 

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’isopensione, uno strumento di prepensionamento

di UGO BIANCOL’isopensione è uno strumento di prepensionamento introdotto dalla legge 92 del 28 giugno 2012 (Legge Fornero) e prorogata fino al 2026 con il decreto Milleproroghe 2023. Consente ai lavoratori dipendenti di aziende con più di 15 unità di anticipare la pensione rispetto ai requisiti ordinari. Gli interessati, in condizioni di esubero, devono essere assunti a tempo indeterminato e maturare i requisiti pensionistici entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per attuare questa opportunità, l’azienda deve sottoscrivere con le organizzazioni sindacali un accordo che stabilisce la modalità ed il numero dei lavoratori ammessi al programma di esodo. In caso di licenziamento collettivo, ai sensi dalla legge 223/199, è obbligatorio determinarsi alla stessa maniera. L’accordo non è valido per raggiungere i requisiti della pensione in quota 100, 102 e 103. Nel 2024 un dipendente privato che decide di sfruttare il massimo scivolo di sette anni, può aderire all’isopensione con 60 anni e 4 mesi di età, senza aspettare al 2031, quando decorrerà la pensione di vecchiaia, prevista a 67 anni e 4 mesi d’età.

In questo scenario, l’azienda è responsabile del finanziamento dell’Isopensione, poiché si impegna a trasferire risorse finanziarie all’Inps necessarie per il pagamento mensile dei fruitori della misura. Oltretutto, è previsto l’accredito della contribuzione previdenziale (c.d. contribuzione correlata), la cui quantificazione si basa sulla retribuzione media mensile ai fini previdenziali e l’aliquota di finanziamento del fondo di categoria. Ad esempio, nel caso di lavoratori privati è del 33%.

Per ulteriori dettagli sulla determinazione della contribuzione si possono consultare i messaggi Inps 3096/2015, 4704/2015, 5804/2015 e 4095/2016. A tutelare i dipendenti da un’eventuale insolvenza, l’azienda è obbligata a presentare all’Inps una fidejussione bancaria. Per inadempienza oltre i 180 giorni, l’istituto può incassare l’intera fidejussione e continuare ad erogare il trattamento pensionistico. Tuttavia, se il garante non liquida la fidejussione, verrà interrotto il rateo e di conseguenza la contribuzione. 

Come fare domanda? 

Per attuare il piano di esodo isopensione il datore di lavoro deve compilare il modulo SC77 previsto dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92. In esso va incluso il programma di prepensionamento, l’elenco dei lavoratori interessati e il relativo accordo aziendale.

Quando fare domanda?

A seguito della comunicazione di accettazione della garanzia fideiussoria, il datore di lavoro trasmette alla sede Inps, competente per residenza del lavoratore, la richiesta di isopensione per ogni singolo addetto. Sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve essere redatta utilizzando il  modulo AP97.

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione supplementare, un beneficio economico aggiuntivo

di UGO BIANCOLa pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato che intende utilizzare separatamente i contributi previdenziale diversi da quelli che hanno dato origine alla pensione principale. Ciò avviene quando la contribuzione della singola gestione non è sufficienti per ottenere una prestazione in autonomia.

In questa circostanza, qualora non si opta per la ricongiunzione, la totalizzazione o cumulo, si potrà ottenere una seconda rendita. Il pagamento non avviene in modo automatico, ma è necessario fare domanda all’Inps. In questo articolo, esploreremo i destinatari, i requisiti ed il calcolo dell’importo di questo ulteriore trattamento pensionistico.

Chi può richiedere la pensione supplementare?

È destinata ai titolari di una pensione principale a carico: dei Fondi Ago (fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali degli autonomi). In questo caso è consentito ricevere il rateo qualora l’ulteriore contribuzione è versata nella gestione separata. Per quanto riguarda i liberi professionisti, le casse professionali possono riconoscere una pensione supplementare se è prevista dal loro regolamento interno; dei Fondi Sostitutivi, come ad esempio il Fondo trasporti, il Fondo Dazio, il Fondo Volo. Il pensionato può usufruire dell’ulteriore prestazione per la contribuzione che si trova nel Fondo AGO, nella GS (gestione separata), Inpgi ed Ex Enpals. Per le casse professionali vale la stessa regola descritta sopra; dei Fondi Esclusivi, a cui sono iscritti la maggior parte dei lavoratori pubblici, i dipendenti delle poste ed il personale ferroviario iscritto al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato; delle Casse professionali, come ad esempio avvocati, commercialisti e medici, che hanno versato somme nella GS (gestione separata).  

Quali sono i requisiti?

Per ottenere l’ulteriore assegno pensionistico è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave: essere titolare di una pensione a carico di un fondo Ago, di un Fondo Sostitutivo, Esclusivo o di una Cassa Professionale; avere almeno un contributo settimanale nel fondo in cui si richiede la pensione supplementare; non avere maturato il requisito minimo per la pensione ordinaria nel fondo dove si richiede la pensione supplementare; Avere l’età per la pensione di vecchiaia secondo la legge Fornero. Nel 2024 è fissata a 67 anni d’età.

Come viene calcolata?

Il calcolo dell’importo della pensione supplementare è un processo complesso che tiene conto di diversi fattori. In generale, da una maggiore l’anzianità contributiva e retributiva ne scaturisce un l’importo mensile più cospicuo. Il calcolo specifico varia a seconda del sistema pensionistico a cui il lavoratore è assoggettato:

Sistema Retributivo: Per coloro che hanno almeno 18 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995, l’importo della pensione supplementare viene calcolato sulla base della contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 utilizzando il sistema retributivo. In questo calcolo, si considera l’anzianità contributiva e la retribuzione media degli ultimi anni lavorativi. Coefficienti stabiliti per legge, che variano in base all’anno di pensionamento, sono applicati per determinare l’importo finale della pensione supplementare.

Sistema Misto: Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare entro il 31 dicembre 1995, ma con meno di 18 anni di contribuiti a questa data, il sistema misto combina elementi del retributivo fino al 31 dicembre 1995 e del contributivo dal 1° gennaio 1996. 

Sistema Contributivo: Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, l’importo della pensione supplementare dipende interamente dai contributi versati nell’intera vita lavorativa, dall’età al momento del pensionamento e dal relativo coefficiente di trasformazione. 

Da quando decorre?

Per quanto riguarda i tempi, la prestazione supplementare inizia a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

È importante sottolineare che la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo previsto dall’articolo 7 della legge 155/1981. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Benefici e vantaggi fiscali della contribuzione volontaria

di UGO BIANCO –  Chi smette di lavorare prima di aver raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione può richiedere la prosecuzione volontaria. Lo stabilisce l’articolo 9 del DPR 1432 del 1971. Questa opzione permette all’ex lavoratore di accollarsi l’onere di versare la contribuzione mancante ed evitare che i propri contributi rimangono dormienti.

Il decreto legislativo 184 del 1997 ha esteso questa prerogativa, originariamente riservata ai lavoratori dipendenti privati e autonomi, agli iscritti alla gestione separata. Tale tipologia di contribuzione è parificata ai versamenti obbligatori, sia per il raggiungimento del diritto che per la misura. L’interessato per conoscere l’ammontare della spesa deve presentare apposita istanza. L’Inps che ne segue l’istruttoria, concede o rigetta l’autorizzazione, in base alla verifica dei requisiti dichiarati. 

Chi può versare i contributi volontari Inps?

Possono decidere di versare la contribuzione volontaria:

  1. I lavoratori dipendenti e autonomi che non svolgono attività e non sono iscritti all’Inps o ad altri tipi di previdenza;
  2. I lavoratori parasubordinati che non svolgono attività e non iscritti alla gestione separata o ad altri tipi di previdenza obbligatoria;
  3. Liberi professionisti che non svolgono attività e non sono iscritti alla propria cassa di previdenza o ad altre tipologie di previdenza obbligatoria;
  4. Lavoratori afferenti ai fondi speciali (elettrici, telefonici, autoferrotranvieri) non iscritti alla propria gestione o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  5. I titolari dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di reversibilità.

Quali sono i requisiti per ottenere l’autorizzazione? 

Il lavoratore deve dimostrare di possedere alternativamente:  

  •  tre anni di contribuzione nei cinque antecedenti la domanda di autorizzazione;
  • cinque anni di contribuzione, a prescindere dal posizionamento temporale dei versamenti.

Qual’è la contribuzione valida ai fini dell’autorizzazione? 

   I contributi obbligatori previsti per i lavoratori dipendenti o autonomi;

   I contributi derivati dal riscatto;

   Contribuzione figurativa da CIG, da TBC o da aspettativa;

Sono esclusi tutti i contributi (c.d. periodi neutri) riferiti al servizio militare, alla maternità o alla disoccupazione indennizzata. 

Chi non può versare i contributi volontari?

Non è consentito versare i contributi volontari alle seguenti categorie: 

  1. Lavoratori iscritti a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
  2. Lavoratori titolari di pensione diretta erogata da qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria;
  3. Lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
  4. I liberi professionisti iscritti alla casse professionali. 

Come fare domanda di autorizzazione?

La richiesta si trasmette all’Inps in via telematica, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell’indirizzo di residenza. Fondamentale è la scelta della gestione di accantonamento dei versamenti e la condizione lavorativa alla data della domanda. 

Quanto si paga?

L’importo dei contributi volontari è determinato applicando l’aliquota contributiva, stabilita annualmente per ogni categoria, alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione. La circolare Inps n. 36 del 21 febbraio 2024 ha stabilito i nuovi parametri di calcolo dei versamenti volontari. Ovviamente, per ognuna di esse esiste un metodo diverso di determinazione dell’importo annuale. Oltretutto, a fare la differenza è anche la decorrenza dell’autorizzazione, stabilita prima o dopo il 31 dicembre 1995. Un esempio riguarda gli ex lavoratori dipendenti per i quali l’ammontare del contributo volontario settimanale si ottiene applicando alla retribuzione dell’ultimo anno di lavoro, l’aliquota del 27,87 %, se autorizzati fino al 31 dicembre 1995, e del 33 %, per quelle successive. 

Quali sono i vantaggi fini fiscali? 

Ai sensi dell’articolo 10 del Tuir (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) il vantaggio fiscale per chi versa i contributi volontari consiste nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo. 

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Una sentenza a sostegno dell’invalidità

di UGO BIANCOLa sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 dichiarando incostituzionale l’articolo 38 comma 4 della legge 448 del 2001 ha segnato un momento epocale nel panorama legislativo italiano. Mi riferisco al cosiddetto “aumento al milione”, inizialmente pari a € 516,46, attribuito ai disabili al compimento del sessantesimo anno d’età e titolari di prestazioni assistenziali e previdenziali.

I giudici costituzionali hanno ritenuto discriminatorio e incoerente tale requisito anagrafico, poiché il minorato, a partire dai diciotto anni, non vive una condizione poco meritevole di tutela. Questa circostanza è alla base della nuova applicazione normativa, in vigore dal 20 luglio 2020, che certamente ha segnato un vero passo avanti nella protezione dei disabili.

Mi riferisco agli invalidi civili totali riconosciti dall’articolo 12 della legge 118/71, i sordi e ciechi totali, ai sensi dalla legge 381/1970 e 382/1970, nonché i titolari di trattamenti pensionistici istituiti dalla legge 222/1984. Le modalità di applicazione della maggiorazione sono contenute nella circolare Inps n° 107 del 23 settembre 2020, che dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ha dato corso agli adeguamenti pensionistici. In questo articolo cercherò di focalizzare i punti essenziali che caratterizzano la platea dei nuovi beneficiari.

Quali sono i requisiti anagrafici?

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità che hanno compiuto i diciotto anni.

Quali sono i requisiti reddituali?

Nel 2024 per ottenere il beneficio economico è necessario rispettare i seguenti limiti reddituali: Il richiedente non coniugato deve possedere redditi propri che non superano i 9.555,65 euro annui (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità); Il richiedente coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: a) redditi propri non superiori a 9.555,65 euro annui; b) redditi cumulati con quelli del coniuge di importo annuale non superiore a 16.502,98.

Ai fini del calcolo concorrono i redditi assoggettabili all’Irpef (tassazione ordinaria o separata), i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti Irpef sia del titolare che del coniuge. 

Non si considerano ai fini del reddito la rendita catastale della prima abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo a favore dei soggetti affetti da complicanze irreversibili provocate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati. 

Per esempio, vediamo qual’è l’incremento previsto per la pensione degli invalidi civili totali nel 2024. 

Con riferimento all’allegato 2 della circolare Inps n. 1/2024 tabella M5 chi è riconosciuto invalido civile al 100 %, dalla competente commissione medica Inps, nel rispetto dei limiti reddituali, riceverà la prestazione economica base di 333,33 euro, a cui si somma la maggiorazione per un valore massimo di € 401,72. Dunque la pensione di inabilità civile potrà arrivare a 735,05 euro.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno unico universale

di UGO BIANCOL’Assegno Unico Universale è un sostegno economico erogato mensilmente dall’Inps alle famiglie con figli a carico fino al ventunesimo anno d’età. La parametrazione della somma erogata varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del valore Isee. La presenza di un figlio disabile non rileva nessun limite anagrafico ai fini della percezione.

In vigore da marzo 2022, rappresenta un radicale cambiamento del welfare familiare italiano. A stabilirne le regole è il Decreto Legislativo 230/2021. Prima della sua attuazione i sostegni economici ai nuclei familiari erano frammentati e caratterizzati da una miriade di criteri. Non è trascorso molto tempo da quando sono stati messi in soffitta gli assegni al nucleo familiare in presenza di figli minori, il Bonus Bebè ed il Bonus mamma domani. In questo articolo, cercherò di mettere in luce gli aspetti chiave della misura e le novità previste nel 2024.

Chi sono i beneficiari?

L’Assegno unico universale è destinato alle famiglie con figli minori, maggiorenni fino a 21 anni d’età e figli disabili senza limiti anagrafici. Per ricevere il sostegno economico, il figlio maggiorenne deve essere nelle seguenti condizioni:

  • studente universitario o frequentare corsi di formazione scolastica o professionale; 
  • svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa da cui riceve un reddito complessivo annuo inferiore a 8000 euro;
  • essere iscritto come disoccupato ed in cerca di un lavoro presso il centro per l’impiego;
  • svolgere il servizio civile universale. 

Quali sono i requisiti? 

L’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che il richiedente, alla data della domanda, sia in possesso di determinati requisiti di cittadinanza e di soggiorno. Nello specifico, occorre essere cittadino italiano, o cittadino di uno stato UE o extracomunitario con permesso di soggiorno europeo di lungo periodo o del permesso unico necessario per svolgere un’attività lavorativa o di ricerca per più di sei mesi. Essere residente o domiciliato in Italia, nonché assoggettato al pagamento delle imposte. La residenza deve riferirsi almeno a due anni, anche non continuativi o possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata minima di sei mesi. Infine, aver presentato una Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con certificato Isee in corso di validità.  

Quanto spetta con l’Assegno unico universale nel 2024? 

È necessario ricordare che l’Inps con messaggio n. 572 dell’8 febbraio 2024 ha comunicato i nuovi importi per il 2024. Gli stessi tengono conto della rivalutazione Istat pari al 5,4 %. del 7 novembre 2023. L’importo mensile passa da 189,20 euro a 199,40 euro per figlio, in corrispondenza di un Isee che non supera i 17.090,61 euro. L’importo minimo passa da 54,10 euro a 57,20 euro nei casi di assenza dell’Isee o di valore pari o superiore a 45.875 euro. 

L’imposto dell’assegno può essere maggiorato in presenza di una delle seguenti condizioni aggiuntive: 

  • nuclei familiari numerosi (presenza di figli successivi al secondo);
  • figli con meno di in anno d’età;
  • minori compresi tra 1 e 3 anni per nuclei familiari con almeno tre figli;
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nucleo con quattro o più figli;
  • genitori entrambi titolari di reddito di lavoro;
  • figli con disabilità;

Nel corso del 2024 sono confermate ulteriori maggiorazioni stabilite dalla legge di Bilancio 2023. Esse riguardano in particolare: un aumento del 50 % dell’importo per figli con meno di un anno; un aumento del 50 % della maggiorazione forfettaria per i nuclei da quattro figli in poi; ulteriori aumenti in favore di nuclei familiari con figli disabili. 

L’importo mensile dell’assegno è diviso tra i due genitori o tra chi è titolare dell’affido condiviso. Tuttavia è valida la possibilità di stabilire un accordo che consente alle parti di percepire l’intera somma. Anche quest’anno, per la determinazione del nuovo importo mensile, si deve presentare una nuova Dsu. In sua assenza, a partire dal mese di marzo, il calcolo della prestazione sarà riferito all’importo minimo. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione anticipata per i lavoratori precoci

di UGO BIANCONella complessa trama della legislazione pensionistica italiana la pensione anticipata dei precoci rappresenta l’opportunità di ricevere un trattamento economico prima delle condizioni ordinarie. I lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive ed esclusive, possono cogliere questa opportunità in presenza di specifici requisiti. A stabilirlo è l’articolo 1 comma 199 della legge 232/2016, reso attuativo dal Dpcm 87 del 23 maggio 2017, che ha introdotto un canale alternativo con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, in presenza di un anno di lavoro entro il diciannovesimo anno d’età e per una specifica categorie di lavoratori. Si considerano validi tutti i contributi accreditati a qualsiasi titolo, in una sola gestione, quando si raggiungono 41 anni di versamenti di cui almeno 35 anni di contribuzione effettiva di lavoro.

Qualora, si ha una doppia gestione, autonomo e dipendente, se l’anno contributivo precoce ricade nella prima, la seconda necessita di almeno 41 anni di contributi. In questo caso il lavoratore andrà in pensione con 42 anni di contribuzione. L’Inps ha chiarito che sono validi i periodi di lavoro all’estero, oltre a quelli riscattati per omessi versamenti contributivi. È consentito il cumulo ai sensi dalla legge 228/2012. Vale a dire che è possibile sommare tutti i contributi, non coincidenti, accreditati in più gestioni pensionistiche obbligatorie e nelle casse professionali.

Chi sono i lavoratori interessati?

Confermati anche per il 2024, sono cinque i profili tutelati che ricadono nella normativa: 

  1. il lavoratore dipendente in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali ai sensi dell’articolo 7 legge 604/1966, con l’ndennità di disoccupazione terminata da almeno tre mesi;
  2. il lavoratore dipendente o autonomo che assiste, alla data della richiesta almeno da 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 legge 104/1992. Dal 1 gennaio 2018 tra gli assistiti sono stati introdotti il parente o un affine di secondo grado, sempre convivente, a condizione che il coniuge ed i genitori del disabile sono: ultrasettantenni; affetti da patologie invalidanti; deceduti; mancanti;
  3. il lavoratore dipendente o autonomo con un grado di invalidità, riconosciuto dalla commissione per le invalidità civili dell’Inps, pari o superiore al 74 %;
  4. il lavoratore che svolge una professione da almeno sei anni, negli ultimi sette in modo continuativo, o sette anni negli ultimi dieci, classificata come gravosa dal decreto del ministero del lavoro 5 febbraio 2018;
  5. il lavoratore dipendente che, ai sensi dell’articolo 1 commi 1 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, svolge mansioni usuranti o lavoro notturno per almeno 64 notti nell’anno;

Come si ottiene la pensione? 

L’accesso alla pensione dei precoci è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa da dipendente, autonomo o parasubordinato. L’iter amministrativo inizia dalla richiesta di certificazione, obbligatoria per il riconoscimento del diritto. Entro il 1° marzo di ogni anno, alla maturazione del requisito, va inoltrata all’Inps. Dopo tale data ed entro il 30 novembre 2024, le istanze presentate saranno prese in esame in base alla disponibilità di risorse finanziarie residue. Al primo blocco verrà data risposta entro il 30 giugno, mentre al secondo per fine anno. L’esito viene comunicato con lettera all’interessato. Qualora l’istituto certifica lo status di precoce, l’iscritto deve inoltrare domanda di pensione anticipata con i requisiti agevolati. 

Con quale decorrenza?

L’assicurato che matura i requisiti dal 1 gennaio 2019 è soggetto ha una finestra mobile di tre mesi, che fa slittare il pagamento della prima rata di pensione. Ad esempio, chi perfeziona i requisiti di accesso il 15 febbraio 2024 si pagherà il primo rateo dal 1 giugno dello stesso anno. Nel caso di personale pubblico, iscritto alle vecchie casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ai sensi dell’articolo 1 comma 162 della legge n. 2013/2023 (legge di bilancio 2024) la finestra mobile è stata ulteriormente allungata nel seguente modo:

  • 4 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;
  • 5 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026;
  • 7 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2027 ed il 31 dicembre 2027;
  • 9 mesi con requisito maturato dal 1 gennaio 2028. 

La tabella seguente illustra una sintesi dei requisiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci dal 2024 al 2028. (ub)

La tabella seguente illustra una sintesi dei requisiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci dal 2024 al 2028

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA/ Ugo Bianco: Il panorama dei lavori usuranti

di UGO BIANCO –  La pensione anticipata rappresenta un importante beneficio previdenziale che consente ai lavoratori di concludere la propria attività lavorativa prima del traguardo previsto dalla pensione di vecchiaia. Tuttavia, per alcuni di essi, impegnati in professioni particolarmente faticose e rischiose, questa possibilità assume un’importanza ancora maggiore.

Mi riferisco ai lavoratori usuranti che quotidianamente affrontano condizioni di lavoro estreme o sono esposti a rischi nocivi per la salute. In questo contesto è fondamentale comprendere i requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata. Iniziamo con spiegare quali sono i beneficiari designati dalla normativa vigente. Certamente occorre partire dal decreto legislativo 67/2011 che ha stabilito le regole del gioco. Sono quattro le macro aree che l’articolo 1, della predetta norma, indica ai fini del beneficio economico: 

  1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, classificate dall’articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999. Riguarda tutti quei soggetti che espletano lavori in galleria, cava o miniera; lavori con esposizione corporea ad alte temperature; lavori eseguiti in cassoni ad aria compressa; attività con esposizione all’amianto; la lavorazione del vetro cavo; i lavori svolti in spazi ristretti e le attività dei palombari. 
  2. Lavoratori notturni distinti nelle seguenti categorie: a) lavoratori soggetti a turnazione, che svolgono l’attività notturna per almeno 6 ore ed almeno 64 giorni all’anno; b) lavoratori in attività notturna per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno;
  3. Lavoratori addetti alla linea di catena con compiti ripetitivi e costanti nel ciclo di produzione su parti staccate di un prodotto finale. Ad esempio la produzione di autoveicoli. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni accessorie alla produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali. Così come tutte le attività di regolazione e controllo computerizzato della produzione e del controllo di qualità;
  4. I conducenti di veicoli, destinati al servizio pubblico, con capienza non inferiore a 9 posti.

Ma non è sufficiente rientrare in una di queste casistiche per dire di appartenere ai lavoratori usuranti. Tale riconoscimento è subordinato alla durate dell’attività svolta. Mi spiego meglio, tutte le attività usuranti devono essere svolte per un periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa oppure riferirsi almeno alla metà della vita lavorativa complessiva.

Vediamo adesso qual’è l’età pensionabile. La pensione anticipata dei lavoratori usuranti prevede il meccanismo della “quota”, basata sulla riduzione dell’età anagrafica e del numero dei contributi, con esclusione della disoccupazione e della malattia. La determinazione dell’accesso si differenzia a seconda dell’attività svolta e dalla gestione contributiva di riferimento. Fino al 2026 occorre un’anzianità contributiva minima di 35 anni ed un’età base contestuale al perfezionamento della quota. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

A stabilirlo è l’articolo 1 comma 206 della legge 232/2016 che ha mandato in soffitta le cosiddette “finestre mobili”. Infatti, fino al 31/12/2016, era prevista un’attesa di 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi, per ricevere il primo rateo. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’estensione della maggiorazione Ria

di UGO BIANCOLa Corte Costituzionale con la sentenza 4 del 11 gennaio 2024, pubblicata sulla GU 1ª serie speciale numero 3 del 17 gennaio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 51 comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001). Sotto la lente dei giudici è finita l’esclusione della proroga al 31 dicembre 1993 del termine per maturare l’anzianità di servizio ai fini del raggiungimento della maggiorazione Ria (retribuzione individuale di anzianità). 

Per affrontare il tema, credo sia necessario partire dal contesto normativo di riferimento, caratterizzato da numerose tappe legislative utili a comprendere meglio il verdetto dalla sentenza citata. Con l’ultimo contratto dell’ex comparto ministeri, reso operativo dal Dpr 44/1990, è prevista una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (Ria) con importi differenti a seconda della qualifica funzionale e dal periodo di lavoro svolto. Si parte da un importo base, riferito a un minimo di 5 anni di servizio al 1 gennaio 1990 o alla fine dell’efficacia contrattuale definita al 31 dicembre 1990. Nel caso di carriere costituite da 10 a 20 anni di servizio, l’importo raddoppia o persino quadruplica.

Nel 1992, il decreto legge n. 382, stabilì che il termine ultimo per maturare il beneficio non era più il 31 dicembre 1990, ma bensì il 31 dicembre 1993. Gli effetti di tale proroga, da un lato fecero aumentare la platea dei lavoratori interessati, ma di contro divenne incontenibile il numero di ricorsi presentati a fronte delle poche risorse economiche disponibili. Tant’è che il legislatore corse ai ripari con la legge 388/2000 per stabilire il blocco della maggiorazione Ria nel triennio 1991/1993.

Nel corso degli anni, in un clima di incertezza normativa, i dipendenti pubblici, spinti dal desiderio di vedersi riconosciuto il diritto negato, aprirono numerosi contenziosi. La maggior parte di essi si conclusero con il pronunciamento dei giudici a favore dei ricorrenti. Ma arriviamo allo scorso 11 gennaio, quando a fare chiarezza è la sentenza della Corte Costituzionale n° 4. Essa rappresenta un punto di svolta significativo nella legislazione pensionistica italiana, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della maggiorazione RIA al personale in servizio dei Ministeri che ricade con gli anni di servizio nel triennio 1991/1993, come stabilito dal D.L. 384 del 1992. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: I criteri di accesso alla pensione anticipata ordinaria e vecchiaia

di UGO BIANCONel contesto della previdenza sociale italiana la legge Fornero (DL 201/2011) rappresenta un punto di svolta significativo. Con essa sono numerose le modiche introdotte nel sistema pensionistico. Basta pensare all’applicazione del calcolo contributivo che determina il valore della rendita.

A tal proposito, prima di illustrare i requisiti riguardanti le pensioni in esame, vorrei fare un breve accenno ai vari sistemi di calcolo. Ovviamente, occorre richiamare l’attenzione sulla legge 335/95 (c.d. Riforma Dini), in vigore dal 01 gennaio 1996. Il pilastro normativo che ha sancito i sistemi di calcolo delle pensioni, a seconda dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.

Il primo è il “retributivo”, applicabile ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995. Il secondo è il “misto”, adattato ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 con cui si determina la quota di pensione con l’applicazione del sistema retributivo sui contributi ante 1996, mentre a quelli post 1996 si applica il sistema contributivo.

Il terzo è il “contributivo” destinato ai soggetti assunti dal 01 gennaio 1996, senza nessuna contribuzione versata prima del 1996. In questo caso quanto più cospicuo sarà il montante contributivo, tanto più alta sarà la rata di pensione. Per chi possiede più di 18 anni di anzianità assicurativa, al 31 dicembre 1995, quest’ultimo metodo si applica in “pro-quota” sui soli contributi versati dal 01/01/2012. 

Quando si può richiedere la pensione di anticipata ordinaria?  

Il trattamento pensionistico è riconosciuto ai lavoratori e le lavoratrici, iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria, che nel corso di quest’anno, maturano rispettivamente un’anzianità assicurativa di 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi più tre mesi di finestra mobile, indipendentemente dall’età. Il requisito contributivo può essere soddisfatto anche in regime di cumulo (art. 1, co. 239 e ss. L. n. 228/2012 come modificato con la L. n. 232/216, vale a dire, ai soli fini del diritto a pensione, la contribuzione accreditata presso gestioni diverse, comprese le casse professionali. I caso di pensione anticipata dei dipendenti pubblici o privati è necessario che alla data della domanda sia cessata l’attività lavorativa. Solo dopo la liquidazione della prestazione, sarà possibile intraprendere un nuovo lavoro dipendente. Lo stabilisce il decreto legge 112 del 2008 che prevede la piena cumulabilità tra i due redditi. Mentre, chi svolge un lavoro autonomo può continuare a lavorare senza interrompere la propria attività. 

Quando decorre?  

Chi matura il requisito contributivo dal 31 gennaio 2019, ai sensi del decreto n° 4 del 28 gennaio 2019, ha diritto alla prima rata di pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisito predetto, tenuto conto delle disposizioni vigenti nella gestione in cui viene liquidata la pensione. La finestra mobile non si applica a chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018. Per il personale scolastico la decorrenza della pensione anticipata è il 1 settembre dell’anno di maturazione. 

Quando si può richiedere la pensione di vecchiaia?  

Nel corso del 2024 è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione. La decorrenza del trattamento è dal mese successivo al perfezionamento di entrambe i requisiti. Le categorie interessate sono i dipendenti pubblici, i privati, i lavoratori autonomi, le lavoratrici nel settore privato e le lavoratrici autonome.

Per godere del calcolo retributivo e misto il primo contributo deve essere versato prima del 1996. Per soggetti che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, valgono gli stessi requisiti anagrafici e contributivi, ma con la differenza che per percepire la pensione, l’importo mensile lordo non deve essere inferiore all’assegno sociale, corrispondente a € 534,41. Se quest’ultimo requisito non viene soddisfatto, si può accedere alla pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi, non figurativi, (contribuzione obbligatoria, volontarie e da riscatto) e 71 anni d’età.  Si riporta una tabella riepilogativa che facilita la comprensione delle informazioni fondamentali per il lettore. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]