di UGO BIANCO – Nel panorama previdenziale italiano la ricongiunzione è un’opzione fondamentale che consente ai lavoratori di unificare spezzoni di contribuzione, provenienti da diverse gestioni, in un unico fondo. Questa opportunità, regolata dalla legge 29/79, consente di beneficiare di una sola pensione più cospicua. Essa si richiede con apposita domanda quando l’assicurato possiede almeno due gestioni previdenziali nel corso della vita lavorativa. I contributi da ricongiungere non devono avere originato una pensione.
Esistono due tipologie principali di ricongiunzione. Si differenziano tra loro per il trasferimento dei contributi desiderato:
- la ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 29/79, permette di trasferire nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (Fpld) tutti gli altri contributi posseduti in gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Ago, come ad esempio l’ex Inpdap, i fondi speciali ferrovia, volo, telefonici, o nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Questo tipo di ricongiunzione era inizialmente gratuito, ma con l’emanazione della legge 122/2010 è divenuta onerosa.
- la ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 29/79, consente di trasferire la contribuzione del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) verso altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione obbligatoria (ad esempio ex-Inpdap, ferrovie, volo, elettrici, telefonici) o nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Affinché la domanda di ricongiunzione possa avere esito positivo è necessario possedere almeno cinque anni di contribuzione come lavoratore dipendente.
Il processo di ricongiunzione prevede alcune fasi: Domanda di ricongiunzione: L’interessato deve presentare una richiesta formale al fondo pensione presso cui desidera unificare i contributi. Questa domanda deve essere accuratamente compilata e presentata secondo le procedure stabilite dal fondo pensione o dall’ente previdenziale competente; Valutazione della richiesta: Dopo aver ricevuto la domanda, il fondo pensione valuta la richiesta verificando la completezza dei documenti presentati e l’ammissibilità della ricongiunzione; Unificazione dei contributi: Una volta accettata la richiesta, i periodi di contribuzione lavorativa presso i differenti fondi pensione vengono uniti in un unico periodo di contribuzione.
Calcolo della pensione: Con i contributi unificati, viene calcolato il diritto pensionistico complessivo, tenendo conto dei criteri e delle regole previste dal sistema pensionistico vigente.
È importante sottolineare che la domanda di ricongiunzione può essere presentata una sola volta durante la carriera lavorativa, a meno che non trascorrano almeno 10 anni tra una prima e una seconda richiesta. I costi della ricongiunzione variano a seconda dei casi. In alcuni, come la ricongiunzione prevista dall’articolo 1 della legge 29/79 (ad esempio, da Inpdap a Inps), non ci sono oneri per il lavoratore. In altri, la ricongiunzione, regolata dall’articolo 2 della legge 29/79 (ad esempio, da Inps a Inpdap), riserva costi elevati che dipendono dalla quantità dei contributi da trasferire, dall’età e dalla retribuzione del lavoratore alla data della domanda.
[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]