PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ape sociale, l’ultima finestra del 2024

di UGO BIANCO – L’Ape Sociale è un’indennità finanziata dallo Stato, destinata ad aiutare alcune categorie di lavoratori svantaggiati nel raggiungimento della pensione di vecchiaia. La legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), con l’articolo 1, comma 136, ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2024. Dopo le scadenze del 31 marzo e del 15 luglio scorso, il termine ultimo per fare richiesta è fissato al 30 novembre prossimo. La circolare Inps n. 35 del 20 febbraio 2024 ha introdotto i nuovi criteri ed illustrato le varie limitazioni. 

L’età anagrafica?

Minimo 63 anni e 5 mesi.

La contribuzione?

Essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, alla gestione separata, ai fondi speciali ed alle forme esclusive dei dipendenti dello stato. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi. L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione del lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, espletato in italia o all’estero. 

Con quanti contributi? 

Per lavoratori e lavoratrici sono necessari 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) disoccupati, che hanno terminato la Naspi; 2) invalidi civili, con un riconoscimento almeno del 74 %; 3) i caregivers, che assistono un disabile almeno da 6 mesi; Per le attività gravose, individuate dalla legge n. 234/2021, bisogna possedere un’anzianità assicurativa minima di 36 anni, di cui almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7 in modo continuativo; per i gli operai edili ed i ceramisti sono sufficienti 32 anni di contributi e un’età minima di 63 anni e 5 mesi; per le madri lavoratrici è prevista la riduzione dei contributi di un anno per ogni figlio, con un massimo di 104 settimane (2 anni). 

Ai fini dell’anzianità contributiva è valida tutta quella versata o accreditata a qualsiasi titolo. 

Quanto spetta?

L’assegno può arrivare massimo a € 1500,00 lorde mensili. Non è rivalutabile, non prevede la reversibilità, gli assegni familiari e la tredicesima. 

Quand’è cumulabile o incompatibile?

 L’Ape sociale è cumulabile con la pensione di reversibilità, le prestazioni economiche dedicate agli invalidi civili e il un lavoro autonomo occasionale, remunerato con un limite di € 5.000 annue lorde. È incompatibile con le prestazioni temporanee a sostegno della disoccupazione involontaria (es. Naspi) e l’indennità per la cessazione dell’attività commerciale (Ind. Com). 

La decorrenza? 

È il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. 

Come fare domanda?

Appena raggiunti i requisiti, è necessario presentare due domande in momenti diversi: 1) Riconoscimento del diritto di accesso: questa prima domanda serve a verificare l’idoneità. L’Inps valuta la richiesta e, se provvede all’accoglimento, comunica la prima decorrenza utile o un eventuale differimento, qualora le risorse stanziate siano insufficienti. In caso di rigetto, l’Istituto fornisce le motivazioni della decisione; 2) Richiesta di pagamento: una volta ottenuto il riconoscimento, è possibile presentare la seconda domanda per ricevere l’indennità.

Per evitare di perdere i ratei del trattamento, se si possiedono tutti i requisiti, inclusa la cessazione dell’attività lavorativa, è possibile presentare contestualmente sia la domanda di riconoscimento del diritto di accesso che quella di liquidazione.(ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Quota 103, pensionamento anticipato, calcolo contributivo e penalizzazioni

di UGO BIANCOLa Quota 103 offre la possibilità di andare in pensione anticipata rispetto ai requisiti standard. Tuttavia, presenta alcune criticità che i lavoratori devono valutare con attenzione. La prima riguarda il calcolo basato interamente sul metodo contributivo. A differenza del sistema misto o retributivo, l’assegno pensionistico dipende esclusivamente dai contributi effettivamente versati nell’intera carriera lavorativa. A questa caratteristica si aggiungono altre due penalizzazioni, così distinte:  l’importo della pensione è soggetto a un limite massimo di circa 4 volte il trattamento minimo (€ 2.394,44 per il 2024) fino al raggiungimento di 67 anni; Per i lavoratori dipendenti del settore privato e per gli autonomi la finestra mobile, rappresentata dal tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno, rispetto al 2023, sale da tre a sette mesi. Per il pubblico impiego passa da sei a nove mesi.  Al comparto scuola è riservata la consueta finestra del primo settembre dell’anno in cui si maturano i requisiti.

Quali sono i requisiti?  

L’assicurato ha diritto alla pensione se, entro il 31 dicembre 2024, soddisfa due requisiti fondamentali: un’età minima di 62 anni e un’anzianità contributiva complessiva di almeno 41 anni (inclusi i contributi figurativi), di cui almeno 35 anni devono derivare da contributi di effettivo lavoro. È ammesso l’istituto del cumulo, ai sensi della legge n. 228 del 2012, nelle varie gestioni Inps, con eccezione delle casse previdenziali private.

Chi può richiederla? 

Sono interessati tutti i lavoratori pubblici e privati, i lavoratori autonomi ed i parasubordinati. Sono esclusi il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, assoggettati a requisiti pensionistici specifici. 

Per tutto il periodo anticipato, fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, è vietato il cumulo del reddito da lavoro, con la sola possibilità di poter   svolgere   un   lavoro   occasionale con un compenso massimo di € 5.000,00. Di fondamentale importanza è l’articolo 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio 2023, che considera il compenso erogato a seguito di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato non superiore a 45 giornate annue, cumulabile con qualsiasi pensione. Tuttavia, nel corso di quest’anno, il pensionando, lavoratore dipendente, che non intende richiedere della Quota 103, può beneficiare del c.d. “bonus Maroni”. In questo caso, il lavoratore ha la possibilità di rinunciare alla trattenuta della quota di contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), di regola il 9,19 % della retribuzione, che solitamente il datore di lavoro versa all’Inps, per riceverla direttamente in busta paga e ottenere così un aumento netto dello stipendio.

Secondo le prime bozze della Legge di Bilancio 2025, la Quota 103 sembra essere confermata anche per il prossimo anno, senza prevedere modifiche rispetto alle disposizioni attuali. La misura potrebbe continuare a rappresentare una concreta alternativa al lavoro, offrendo la possibilità di accedere alla pensione con le consuete modalità. 

Fonti normative e circolari: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), Articolo 1 commi 139 e 140 – Pensione anticipata flessibile – I commi stabiliscono i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, definendo le condizioni relative all’età e agli anni di contribuzione per il pensionamento anticipato da maturare nel 2024; Circolare INPS n. 27 del 10 marzo 2023, Articolo 1 commi 283 e 284 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Disposizioni applicative per il pensionamento anticipato e le nuove modalità di accesso alla pensione nel 2023; Circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2024, La circolare specifica le modalità operative relative alla pensione anticipata flessibile e alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, fornendo indicazioni pratiche per il corretto calcolo dei requisiti. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi della Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Bonus mamme e decontribuzione in busta paga

di UGO BIANCOLa tutela delle lavoratrici madri è un tema sempre più importante nelle politiche sul welfare. Sono diverse le misure attuate dal governo in carica a sostegno della famiglia e dell’occupazione.

Tra queste il c.d. “Bonus Mamme” rappresenta un importante incentivo a tutela della natalità. A stabilirlo è l’articolo 1 commi 180 a 182 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024) che introduce la possibilità per il datore di lavoro di erogare direttamente in busta paga la quota di contributi previdenziali (IVS) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico della mamma lavoratrice. Questo articolo indica come funziona il bonus, chi può beneficiarne e quali effetti ha sulle trattenute in busta paga. Con la circolare Inps n. 27, pubblicata il 31 gennaio 2024, sono state introdotte le linee guida operative, utili per una corretta applicazione della misura.

Chi ne ha diritto? 

1° Caso: Per il settore pubblico e privato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l’esonero della quota di contributi pensionistici vale per le lavoratrici madri con tre o più figli, assunte con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccoli; 

Si applica anche al part-time, al contratto di somministrazione, a lavoro agricolo o delle cooperative ai sensi della legge n. 142/2001. Non è fruibile per il lavoro domestico. 

2° Caso: Per il settore pubblico e privato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre   2024, possono fruirne le lavoratrici dipendenti assunte a tempo indeterminato con due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 

Come si richiede?

 Le lavoratrici possono richiedere il bonus in due modi: 1) Comunicando al datore di lavoro, con apposito modulo cartaceo, la volontà di avvalsi dell’esonero, rendendo noto il numero di figli ed il loro codice fiscale; 2) Utilizzando l’applicativo Inps, descritto nel messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024, con cui si esercita il diritto, valorizzando i campi con i codici fiscali dei figli. 

Da quando decorre? 

Il bonus decorre a partire:

  • Dal 1° gennaio 2024 se tutti i requisiti sono presenti a tale data;
  • Dal mese di nascita del 2 o 3 figlio;
  • Dal mese di assunzione a tempo indeterminato, per chi è già madre di due o tre figli;

Con lo stesso numero di figli, indicati sopra, in caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, la decorrenza è il mese di variazione contrattuale.

Qual è l’importo?

Normalmente, per il lavoro dipendente, l’aliquota contributiva Ivs è pari al 33% della retribuzione lorda, versata interamente all’Inps dal datore di lavoro. Di questa percentuale, il 23,81% è a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico della lavoratrice. Il bonus prevede che quest’ultima quota venga erogata direttamente alla lavoratrice madre nella busta paga, fino al limite massimo di 3000 euro annue. 

Qual è l’impatto fiscale? 

È necessario evidenziare che il risparmio contributivo, canalizzato nella busta paga, vale come incremento dell’imponibile fiscale. Di conseguenza sarà maggiore l’onere tributario a carico della beneficiaria. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Le tre deroghe Amato e l’accesso alla pensione di vecchiaia

di UGO BIANCO  – Il sistema pensionistico italiano, noto per la sua complessità e per le numerose modifiche intervenute negli ultimi decenni, prevede una pensione di vecchiaia per coloro che non hanno raggiunto i venti anni di contribuzione.

Prima di esaminare i requisiti minimi per questa tipologia di assicurati, è utile ricordare l’articolo 24 comma 6 del Decreto Legge n. 201/2011 (Riforma Fornero), che in via ordinaria per il 2024, fissa l’età pensionabile a 67 anni, con almeno 20 anni di contribuzione. Tuttavia, esistono alcune alternative, al raggiungimento della medesima età, per chi ha accumulato almeno 15 anni di contributi (780 settimane).

Lo prevede l’articolo 2 co. 3 del D.lgs n. 503/1992 (c.d. Deroghe Amato), che preserva tre eccezioni per lasciare l’attività lavorativa. Beneficiano della prima deroga, chi ha almeno 15 anni di contributi antecedenti al 31 dicembre 1992. Sono validi i versamenti obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Gli oneri da riscatto possono essere effettuati anche dopo il 1992, l’importante che si riferiscono a periodi precedenti del medesimo periodo. Rientrano in questa categoria: gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), alle gestioni speciali del lavoro autonomo, gli ex Enpals e gli ex Inpdap.

La seconda deroga riguarda chi ha almeno 15 anni di contribuzione, collocata anche dopo il 31 dicembre 1992, ed essere titolare di autorizzazione ai versamenti volontari, entro la medesima data, anche senza aver provveduto a nessun pagamento. Non rientra in questa casistica il settore pubblico. Tant’è che per i regimi ex Inpdap, ex FS ed ex Ipost, l’istituto dei contributi volontari è stato introdotto a partire dal 12 luglio 1997.

Infine, la terza deroga, un po’ più complessa, prevede il diritto alla pensione di vecchiaia alle seguenti condizioni: 1) un’anzianità assicurativa di 25 anni (il primo contributo deve essere versato 25 anni prima della decorrenza); 2) 15 anni di contribuzione nel fondo pensione lavoratori dipendenti, in un fondo sostitutivo o esonerativo; 3) almeno 10 anni lavorativi e discontinui, coperti da meno di 52 settimane di contribuzione per anno. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi]



PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Accredito dei contributi per la maternità obbligatoria

di UGO BIANCOLe lavoratrici che sono diventate madri al di fuori di un rapporto di lavoro possono richiedere l’accredito figurativo dei contributi previdenziali. Questo diritto può essere esercitato indipendentemente da quando si è verificato l’evento, sia prima che dopo l’inizio di un’attività lavorativa.

A stabilirlo è l’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n.151/2001 che offre l’opportunità alle lavoratrici dipendenti di perfezionare i requisiti pensionistici con ulteriori 5 mesi di contribuzione per ogni figlio/figlia. Il periodo accreditato vale sia per il diritto che per la misura in tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti. La circolare INPS n. 102 del 31 maggio 2002, integrata successivamente dalla n. 61 del 26 marzo 2003, ha introdotto importanti novità sul tema. Esaminiamo i requisiti principali, offrendo una panoramica delle condizioni da rispettare. 

Chi può fare domanda?  

Hanno diritto all’accredito le lavoratrici iscritte: al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD): dipendenti private; domestiche e agricole;  alle forme di previdenza sostitutiva: fondo telefonici, elettrici, trasporti, volo e ferrovieri;  alle forme esclusive dell’Ago: stato, enti locali, aziende ospedaliere, camere di commercio, uffici giudiziari e insegnanti.

Quando avviene l’accredito? 

La maternità, composta da due mesi prima e tre mesi dopo del parto, viene valorizzato qualora si verificano le seguenti condizioni: il periodo interessato non è coperto da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa); in presenza di contribuzione figurativa da disoccupazione, coincidente con il periodo di maternità, si cambia il “titolo” dell’accredito. Contrariamente alla contribuzione della prima prestazione, la seconda è valida anche per la pensione anticipata; in presenza di contribuzione di lavoro subordinato o autonomo occorrono almeno 5 anni di versamenti da lavoro dipendente in tutto l’arco della vita lavorativa. 

Nel caso di lavoratrici agricole l’articolo 7 commi 9 e 12 della legge n. 638 del 11 novembre 1983 stabilisce che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è valido in presenza di almeno 5 anni di iscrizione negli elenchi agricoli ed un minimo di 1350 giornate di contribuzione obbligatori (270 gg x 5a).                       

Per ultimo si precisa che il diritto al predetto accredito vale anche per le nascite avvenute all’estero. Oltre ad essere richiesto dai superstiti, qualora il dante causa avesse maturato i requisiti di legge.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione di vecchiaia anticipata

di UGO BIANCOLa pensione di vecchiaia anticipata è una prestazione economica erogata dall’Inps ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato, con particolari patologie mediche invalidanti. Prima di spiegare i requisiti di accesso, è necessario partire dal decreto legislativo n. 503 del 1992, noto come “Riforma Amato”. Con l’articolo 1 comma 8, il legislatore ha proposto un meccanismo di salvaguardia sull’incremento dei limiti d’età per i minorati.

Quest’anno, in via ordinaria, la riforma Fornero prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni, a condizione di aver accumulato almeno 20 anni di contributi e di possedere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In alternativa, chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 può richiedere la medesima prestazione al compimento dei 71 anni, con almeno 5 anni di contributi. Tuttavia, rimane preservata la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per coloro che presentano un’invalidità pari o superiore all’80%, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 222/1984.

In questo caso non trova applicazione il riconoscimento di invalido civile totale o parziale, riconosciuti dalla legge 118/1971. Inoltre, fino al 31 dicembre 2024 è previsto un trattamento agevolato: le donne possono ritirarsi a partire dai 56 anni e gli uomini dai 61 anni. In entrambi i casi, è prevista una “finestra mobile” di 12 mesi, al termine della quale la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo.

Per perfezionare il requisito contributivo non è ammesso il cumulo dei contributi e la totalizzazione con calcolo contributivo. Per lo stesso motivo è possibile richiedere solo la ricongiunzione. Con la circolare n. 65 del 6 marzo 1995 l’Inps ha disposto che alla domanda telematica va allegato il certificato medico S.S.3, insieme ad eventuali provvedimenti di accertamento dell’invalidità rilasciati da altri enti. In caso di riconoscimento dello stato invalidante, vige l’obbligo di interrompere il rapporto di lavoro. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Dis-Coll 2024

di UGO BIANCO –  Tra le prestazioni a sostegno del reddito erogate dell’Inps esiste l’indennità di disoccupazione Dis-Coll. Viene corrisposta ai lavoratori che versano esclusivamente i contributi alla gestione separata e perdono involontariamente l’occupazione. Rientrano in questa categoria i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), i collaboratori a progetto (co.co.pro), i dottorandi con borsa di studio e gli assegnisti di ricerca. A stabilirlo è l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 che ha introdotto i requisiti necessari alla data della domanda. 

Quali sono?

Essere iscritto in via esclusiva al fondo GS Gestione Separata Inps; stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n° 150 del 14 settembre 2015; possedere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno precedente all’evento e fino al giorno della cessazione del lavoro; non essere pensionato; non possedere una partita Iva; amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti;

Come fare domanda? 

La Dis- Coll è concessa con domanda esclusivamente telematica. A partire dallo scorso anno, nell’ottica degli interventi finanziati con il Pnrr a sostegno della digitalizzazione della pubblica amministrazione, è stata introdotta una nuova procedura interattiva, che fornisce all’assicurato degli input durante la compilazione dell’istanza, allo scopo di minimizzare il rischio di errore. 

Da quando decorre? 

La richiesta va trasmessa obbligatoriamente entro 68 giorni dalla conclusione del lavoro. Decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’attività, se presentata nei primi otto giorni dalla cessazione. Oltre il predetto limite, decorrerà dal giorno successivo alla data del protocollo. La stesso vale al termine di un periodo di maternità o degenza in ospedale. 

Quanto spetta? 

L’importo dell’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile (reddito imponibile) calcolato sui versamenti contributivi effettuati durante l’anno di cessazione dell’attività e l’anno civile precedente, diviso il numero di mesi di contribuzione, anche frazionati. Non può superare la misura massima di 1.550,42 euro per il 2024. 

Qual’è la durata? 

La prestazione Dis-Coll dal 1 gennaio 2022 ha una durata di 12 mesi. 

Come si presenta la domanda?

Ci sono diverse modalità di invio: direttamente dal sito Inps mediante la piattaforma dedicata, accedendo con lo spid o con la Carta di identità elettronica (Cie); con l’assistenza dei Patronati o degli intermediari abilitati; tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Le novità introdotte con il D.lgs 36/2021, richiamate nella circolare Inps 67 del 20 maggio 2024, estendono la Dis-Coll ai lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome nel settore dilettantistico, purché iscritti alla gestione separata dal 1 luglio 2023.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il certificato di pensione Obism 2024

di UGO BIANCOIl certificato ObisM nasce negli anni ’70 del secolo scorso, quando iniziarono a prendere piede i processi automatici di elaborazione dati dell’Inps. Molti pensionati ricorderanno il bustone, contenente una copia cartacea, che ogni anno veniva recapitato a casa. Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 228/2012, la versione postalizzata è stata sostituita dal modulo digitale, disponibile nel sito internet dell’Istituto, alla voce Fascicolo previdenziale del cittadino – cassetto previdenziale/Modelli.

In esso sono riassunte le informazioni indispensabili per verificare il pagamento della pensione o di una prestazione economica assistenziale. Tra queste spiccano: i dati anagrafici del titolare, la categoria e la decorrenza, la gestione del fondo, l’importo lordo e netto di gennaio, la tredicesima, gli assegni al nucleo familiare, la ritenuta Irpef, l’eventuale cessione del quinto, la quota associativa sindacale, la quota di incumulabilità con i redditi da lavoro, la perequazione automatica e la quattordicesima laddove prevista.   

Con il messaggio 1359 del 31 marzo 2021 l’Inps ha lanciato la versione “dinamica” del certificato. Vale a dire che tutte le informazioni sono aggiornate alla data della consultazione. Per fare un esempio, se nel corso dell’anno si diventa titolari di altra pensione, la certificazione indicherà i nuovi dati. 

Chi può richiedere il certificato di pensione nel 2024?

Il messaggio Inps 1772 del 9 maggio scorso ha specificato le caratteristiche dell’ObisM 2024. Disponibile per i pensionati di tutte le gestioni, non riguarda i titolari di accompagnamenti pensionistico (esempio l’Ape sociale, gli assegni straordinari e l’isopensione) su cui non è applicata la rivalutazione annuale. L’attuale versione tiene conto della rivalutazione annuale Istat, che in via previsionale corrisponde al 5,4 %. 

Quali sono le altre novità?

Ad arricchirne i contenuti sono: l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo ai sensi dell’articolo 1 comma 310 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023, pari al 2,7 %, assegnato senza distinzione d’età e per l’intero anno; (TM € 598,61 + 2,7 % = € 614,77 con l’incremento massimo di € 16,16); la pensione anticipata flessibile ai sensi dell’articolo 1 comma 283 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023, riconosciuta al raggiungimento di 62 anni d’età ed un’anzianità contributiva minima di 2132 settimane entro il 31 dicembre 2023; l’attuazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni ed aliquote Irpef, in ragione del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216.  

Inoltre, è prevista l’indicazione di due mensilità consecutive, qualora si verifica una variazione dell’importo netto della pensione. Ad esempio, una variazione degli assegni familiari o l’interruzione delle addizionali Irpef.  

Per i titolari di Aoi (Assegno Ordinario di Invalidità) viene riportata la scadenza triennale per la riconferma.

Come si richiede?

All’Inps, esclusivamente in modalità telematica:

  1. Collegandosi al sito www.inps.it, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns;
  2. Tramite gli Enti di Patronato o altri intermediari accreditati;
  3. Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile.  (ub)


[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Al Terzo Settore un bonus assunzioni per i disabili under 35

di UGO BIANCODopo una lunga attesa, con il Dpcm 27 giugno 2024, pubblicato sulla G.U. del 23 agosto 2024, sono state definite le modalità per attingere alle risorse stanziate nel fondo istituito con l’articolo 28 del Dl 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro). Dal 2 settembre scorso e fino al 31 ottobre prossimo, il datore di lavoro appartenente agli Ente del Terzo Settore, che dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024 ha assunto giovani disabili under 35 con contratto a tempo indeterminato, può richiedere contributo economico. L’obiettivo consiste nel favorire l’ingresso nel mondo del lavoro i giovani con disabilità. Lo rende noto l’Inps con il messaggio 2906 del 29 agosto 2024 con cui esplica le modalità operative per predisporre la domanda. Ma vediamo nel dettaglio gli aspetti salienti della normativa in vigore. 

Quali sono gli enti beneficiari?

Il datore di lavoro deve appartenere alle seguenti categorie: Enti del terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts); Organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, inscritte all’anagrafe di riferimento. 

Ovviamente, in regola con il Durc e con gli obblighi previsti dalla normativa in campo di sicurezza del lavoro. 

A quanto ammonta il contributo?

Il bonus è strutturato in due differenti erogazione aggregate: Un contributo di 12.000,00 euro una tantum; Un contributo di 1000,00 euro per ogni mese di assunzione fino al 30 settembre 2024;

Esempio: Per l’assunzione con decorrenza in questo mese, verrà erogato il contributo una tantum di 12.000,00 euro insieme a 1000,00 euro, a titolo di quota mensile. 

Come trasmettere la domanda?

Il datore di lavoro ha il compito di trasmettere la domanda. Esiste la possibilità di operare in autonomia o mediante l’aiuto di un intermediario.  Dopo avere eseguito l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure con CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) al sito istituzionale www.inps.it, si passa alla sezione “Comunicazione Bidirezionale” contenuta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Si sceglie la voce Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, del gruppo “Assunzioni agevolate e sgravi”. L’istanza va corredata dei seguenti documenti: Modelli A, B, e C, raggruppati in un unico file (PDF) vanno compilati e firmati dal legale rappresentate, insieme alla carta d’identità non scaduta. (allegato n. 2); Il file csv (allegato n. 3), va compilato in base alle istruzioni contenute nell’allegato 4. Nello specifico si riferisce a: informazioni sulla tipologia del datore di lavoro; l’Iban dove canalizzare il contributo economico; i dati identificativi delle assunzioni dei lavoratori disabili.

Restiamo in attendere un successivo messaggio dell’Istituto, contenente le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo. L’esito delle richieste sarà visibili all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale”. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno di vedovanza

di UGO BIANCOL’assegno di vedovanza è una prestazione a sostegno del reddito che spetta al vedovo o vedova, titolari di reversibilità da lavoro dipendente e inabili al proficuo lavoro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7668/96 con cui ha deciso che l’assegno al nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della legge 153/88, spetta anche al nucleo familiare composto da una sola persona, come il coniuge titolare di pensione ai superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi al proficuo lavoro.

L’Inps ha recepito la decisione con la circolare n. 98 del 6 maggio 1998, con cui ha determinato i criteri della liquidazione e la prescrizione quinquennale. Dunque si possono percepire fino a 3400 euro di arretrati, in presenza dei requisiti richiesti negli anni precedenti. L’assegno di vedovanza viene corrisposto mensilmente insieme alla rata di pensione di reversibilità. Non è automatico, ma serve una domanda a cui includere la documentazione comprovante i requisiti. Non va ripetuta annualmente, ma vige l’obbligo di presentare il modello RED per aggiornare i redditi.   

Vediamo più da vicino quali sono in destinatari del beneficio.  

Quali sono i requisiti? 

Essere titolare di una reversibilità liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Rientrano in queste pensioni: SO (Fondo pensione lavoratori dipendenti);SO-S (Fondo pensione lavoratori dipendenti in convezione internazionale); SO-P (Fondo pensione lavoratori dipendenti della piccola pesca); SO-Min (Fondo pensione lavoratori cave e torbiere); SO-Banc (Gestione speciale del personale degli enti creditizi): Pensioni di reversibilità fondo volo, elettrici, autoferrotranvieri, esattoria,  telefonia, gas, dazio e ex Inpdai. 

Ed ancora, la reversibilità Ferrovie dello Stato, PI (dipendenti Inps, Inail), Enpals (lavoratori dello spettacolo) e Inpdap (pubblico impiego); Essere dichiarato “inabile al proficuo lavoro” dai medici Inps. Nel caso di titolare di invalidità civile al 100 % oppure dell’indennità di accompagnamento, non necessita un nuovo accertamento sanitario; Non superare il limite di reddito indicato dalla Tab. 19 Nuclei Familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli”, pubblicata dall’Inps in allegato alla circolare n. 65 del 15 maggio 2024 e valida dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025

Limite di reddito valido: 

  • Per redditi familiari fino a 33.274,22 euro l’assegno è pari a 52,91 euro;
  • Per redditi familiari da 33.274,23 a 37.325,55 l’assegno è ridotto a 19,59 euro;
  • Per redditi familiari oltre i 37.325,56 l’assegno non spetta.

Come si richiede?

La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica:

  1. Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns;
  2. Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta;
  3. Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile.  

Quali sono i documenti necessari?

  1. Carta d’identità ed il codice fiscale del richiedente;
  2. Data di vedovanza;
  3. Categoria ed il numero di pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente;
  4. Verbale di invalidità civile;
  5. Ultima dichiarazione dei redditi (in caso di richiesta degli arretrati i modelli dichiarativi degli ultimi cinque anni). (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]