PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Focus Legge 104, benefici assistenziali e fiscali

di UGO BIANCOLa legge 104/92 prevede una serie di agevolazioni dedicate alle persone con disabilità e ai loro familiari, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita. Cominciamo dalle agevolazioni rivolte al “portatore di handicap” (articolo 3, comma 1) e successivamente analizziamo quelle destinate al “portatore di handicap in situazione di gravità” (articolo 3, comma 3). In entrambe i casi, il riconoscimento dello status di disabile non prevede un sostegno economico, ma offre esclusivamente benefici assistenziali e fiscali. L’articolo 3 del Dl n. 62/2024 ha modifica i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992, ridefinendo il concetto di persona con disabilità. 

La nuova definizione è: «Persona con disabilità è chi presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che, in interazione con barriere di diversa natura, ostacolano la piena ed effettiva partecipazione ai vari contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri. La disabilità è accertata attraverso una valutazione di base».

L’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 disciplina i casi di disabilità connotati da particolare gravità. La nuova versione, introdotta dal DL n. 62/2024, recita: «Quando la compromissione, singola o multipla, riduce l’autonomia personale in relazione all’età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale, è previsto un sostegno intensivo con priorità nei programmi e interventi dei servizi pubblici».

Quali sono i benefici assistenziali della legge 104/92 art. 3 comma 1?

Per i lavoratori nella pubblica amministrazione: L’articolo 21 della Legge 104/92 garantisce alle persone con handicap e invalidità superiore ai due terzi, o con minorazioni rientranti nelle categorie I, II e III della tabella A della Legge 648/1950, due diritti principali se assunte tramite concorso presso enti pubblici: Scelta prioritaria tra le sedi disponibili; Precedenza nelle richieste di trasferimento.

Inoltre, i familiari che assistono una persona disabile non sono obbligati a svolgere turni di lavoro notturno, definiti come un periodo di almeno sette ore consecutive tra mezzanotte e le cinque del mattino.

Quali sono le agevolazioni fiscali?

Acquisto dell’auto

Per i disabili con limitazioni motorie o deambulazione ridotta, le agevolazioni comprendono:

  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto.
  • Detrazione del 19% della spesa nella dichiarazione dei redditi.
  • Esenzione dal bollo auto e dalle tasse di trascrizione.

Le condizioni variano in base alla capacità deambulatoria: Ridotte capacità motorie (art. 8, legge 449/1997):
Il veicolo deve essere adattato stabilmente per il trasporto o conforme alle prescrizioni della Commissione preposta alla guida; Grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000). Non è necessario adattare il veicolo per ottenere i benefici. L’agevolazione si applica a un solo veicolo ogni quattro anni, salvo demolizione del precedente. Vale sia per veicoli nuovi che usati.

Acquisto di ausili medici

Iva al 4% sull’acquisto di ausili medici; Possibilità di detrazione del 19% della spesa nella dichiarazione dei redditi.

Spese mediche e assistenza specifica

Deduzione delle spese per prestazioni mediche generiche e assistenza fisica fornita da personale specializzato, come fisioterapisti; Valida sia per il diretto interessato che per il familiare che lo assiste.

Acquisto di sussidi tecnici e informatici

Iva al 4% su sussidi tecnici e informatici (es. computer, telefoni con vivavoce, biciclette elettriche); Detrazione fiscale del 19% per dispositivi che migliorano la qualità della vita del disabile.

Quali sono i benefici assistenziali e fiscali della legge 104/92 art. 3 comma 3?

Le persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, oltre alle agevolazioni standard, hanno diritto a ulteriori benefici, descritti di seguito.

Agevolazioni per i familiari caregiver

Le agevolazioni fiscali (Iva ridotta, detrazioni Irpef, esenzione bollo auto, ecc.) spettano anche ai familiari che assistono il disabile fiscalmente a carico. Per i figli disabili fino a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati a carico è 4.000 euro annui; oltre questa età, è 2.840,51 euro. Per l’acquisto di un veicolo con Iva agevolata al 4%, il beneficiario può essere il familiare che sostiene la spesa.

Esenzione bollo auto e trascrizione al Pra

I disabili con limitazioni motorie hanno diritto all’esenzione permanente dal bollo auto per un solo veicolo adattato. Per chi ha gravi difficoltà di deambulazione o pluriamputazioni, l’esenzione vale anche senza adattamenti del veicolo. L’agevolazione si applica solo entro determinati limiti di cilindrata: 2.000 cc per motori a benzina; 2.800 cc per motori diesel o ibridi; 150 kW per motori elettrici.

L’esenzione dalla tassa di trascrizione al Pra è valida sia per auto nuove che usate.

Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto

L’Iva ridotta al 4% è applicabile a un veicolo ogni quattro anni, salvo rottamazione del precedente. Vale per veicoli nuovi o usati, senza limiti di valore ma entro i limiti di cilindrata sopra indicati. I veicoli per disabili con ridotte capacità motorie devono essere adattati prima dell’acquisto e la persona deve possedere una patente speciale, qualora è necessaria.

Detrazione Irpef per auto

È possibile detrarre il 19% della spesa per un veicolo, fino a un massimo di 18.075,99 euro. La detrazione può essere applicata in un’unica soluzione o ripartita in quattro quote annuali. 

Agevolazioni per sussidi tecnici e informatici

L’Iva al 4% si applica a sussidi che migliorano la comunicazione, l’accesso alle informazioni o l’autonomia del disabile. Sono inclusi computer, telefoni, strumenti per la scrittura o elaborazione grafica, ausili per il controllo ambientale e dispositivi per la riabilitazione.

Iva agevolata al 4% per altri beni e servizi

Include protesi, ausili ortopedici, letti e materassi antidecubito, cateteri, poltrone per disabili e biciclette a pedalata assistita. Riguarda anche l’eliminazione di barriere architettoniche, come servoscala e ascensori.(ub)

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno sociale, criteri di accesso e benefici

di UGO BIANCOL’assegno sociale è una prestazione economica assistenziale destinata ai cittadini privi di contributi previdenziali, in condizioni economiche disagiate, che non hanno diritto alla pensione. Introdotto dall’articolo 3 commi 6 e 7 della legge 335/95, richiede specifici requisiti legati al reddito e alla residenza. Inoltre, l’articolo 20 comma 10 del decreto-legge 112/2008 ha stabilito l’obbligo del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni.

L’Inps, con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, ha chiarito le regole sulla residenza decennale, la maggiorazione dell’importo e le modalità di autocertificazione. Con il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023 ha precisato ulteriori dettagli applicativi, sottolineando che i requisiti sono diventati sempre più stringenti e selettivi. Questo articolo analizza i criteri di accesso, con particolare attenzione ai requisiti richiesti, alle condizioni reddituali e all’importo mensile previsto.

A chi spetta? 

I soggetti interessati sono i seguenti: Cittadini italiani; Cittadini UE iscritti all’Anagrafe del comune di residenza; Cittadini della Repubblica di San Marino; Cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30/2007); Cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; Cittadini dello Spazio Economico Europeo e Svizzera.

Quali sono gli altri requisiti?

Età anagrafica 67 anni (dal 2019); Stato di bisogno economico; Residenza effettiva in Italia; 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (art. 20, comma 10 decreto legge 112/2008)

Qual’è la condizione reddituale?

Per ricevere l’assegno sociale nel 2024, il limite massimo del reddito è di € 6.947,33 per una persona sola o € 13.894,66 per una persona coniugata. In assenza di entrate, l’importo spetta per intero, mentre per valori inferiori alle soglie indicate si percepisce la differenza tra l’importo completo e le entrate annuali. L’importo dell’assegno sociale è di € 534,41 mensili per tredici mensilità, non soggetto a ritenute Irpef. Per la prima liquidazione si calcola in considerazione del reddito dell’anno in corso, dichiarato presuntivamente nella domanda dal richiedente. 

Quali sono i redditi da considerare?

Rientrano tra i redditi del richiedente e del coniuge: 1. I redditi assoggettabili all’Irpef; 2. I redditi esenti da imposta; 3. I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 4. I redditi soggetti ad imposta sostitutiva 5. Redditi da terreni e fabbricati; 6. Pensioni di guerra; 7. Rendite vitalizie Inail; 8. Le pensioni dirette erogate da stati esteri; 9. Le pensioni e gli assegni concesse agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; 10. Gli assegni alimentari corrisposti dall’ex coniuge.

Quali redditi non si camputano?

I trattamenti di fine rapporto (anche le anticipazioni); 2. La rendita catastale della prima casa; 3. Le somme arretrate assoggettate a tassazione separata. 

La decorrenza? 

Il pagamento avviene dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Annualmente, a cura dell’Inps, viene verifica la permanenza dei requisiti socioeconomici e della residenza effettiva. 

Quando decede?

L’assegno viene sospeso quando il titolare soggiorna all’estero più di 29 giorni. Dopo un anno di sospensione, si procede con la revoca della prestazione. (ub)

 

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Opzione Donna: Istruzione per l’uso

di UGO BIANCO – La pensione anticipata “Opzione Donna” consente alle lavoratrici del settore pubblico, privato e autonomo di ritirarsi dal lavoro prima dei requisiti ordinari, rispettando specifiche condizioni anagrafiche, contributive e personali.

Introdotta dalla legge n. 243/2004 e prorogata per il 2024 con la legge di Bilancio n. 213/2023, rappresenta una soluzione utile per chi necessita di maggiore flessibilità o affronta particolari difficoltà. L’Ips ha fornito chiarimenti sulla normativa in vigore con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, che esplicita le modalità di applicazione della misura per l’anno in corso. In questo articolo, analizzerò i requisiti e le condizioni di accesso, evidenziando le criticità e le opportunità legate alla misura.

Qual’è l’età anagrafica richiesta? L’età anagrafica richiesta varia in base alle specifiche condizioni della lavoratrice: 61 anni per la generalità delle lavoratrici; 60 anni per le lavoratrici con un figlio; 59 anni per le lavoratrici con due o più figli; 59 anni per le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi con tavolo di confronto attivo presso gli organi competenti.

Con quale anzianità contributiva?  È necessaria un’anzianità contributiva minima di 35 anni, calcolata esclusivamente sui contributi effettivi versati, senza considerare i periodi di contribuzione figurativa, come quelli derivanti da malattia, disoccupazione o maternità, entro il 31 dicembre 2023.

Quali sono le finestre temporali? Sono due e calcolate dalla data di maturazione dei requisiti: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Le prime riceveranno il primo pagamento dopo un anno dalla maturazione dei requisiti, mentre le seconde dopo un anno e mezzo. 

Quali sono le condizioni soggettive?
E’ necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) Assistere, in modo continuativo e da almeno sei mesi il coniuge, il componente dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. In alternativa assistere, con le stesse modalità, un parente o un affine di secondo grado, convivente, quando i genitori, il coniuge e l’altro membro dell’unione civile del disabile ha compiuto l’età di 70 anni o che sia affetto da patologie invalidanti, sia deceduto o manca. La convivenza è valida quando si ha la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma anche in interno diversi, mentre i sei mesi di assistenza devono essere necessariamente continuativi. Lo status di disabile è riconosciuto dalla commissione medica dell’Inps. La decorrenza è determinata dalla data di definizione del verbale di accertamento; 2) Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalla commissione INPS, con punteggio minimo del 74 %;  3) Essere lavoratrice dipendente oppure licenziata da un’azienda che è interessate dall’apertura di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, esistente alla data della presentazione della pensione. Per chi risulta già licenziata, la cessazione del rapporto di lavoro deve ricadere nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura delle trattative.

La principale criticità dell’opzione donna riguarda l’applicazione esclusiva del metodo contributivo, ai sensi del decreto legislativo n. 180/1997, che determina un importo mensile inferiore di circa il 30 % rispetto al calcolo con il regime retributivo o misto. Resta comunque applicabile il trattamento minimo. Inoltre, è prevista la c.d. ‘cristallizzazione del requisito’, che permette di presentare la domanda anche dopo il 31 dicembre 2023, facendo riferimento ai requisiti maturati entro tale data. Altri vantaggi dipendono dalle esigenze personali e professionali di ciascuna lavoratrice. In alcuni casi, infatti, l’accesso anticipato alla pensione può essere particolarmente utile per chi desidera una cessazione anticipata dell’attività lavorativa o per chi ha difficoltà a conciliare lavoro e vita privata. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ape sociale, l’ultima finestra del 2024

di UGO BIANCO – L’Ape Sociale è un’indennità finanziata dallo Stato, destinata ad aiutare alcune categorie di lavoratori svantaggiati nel raggiungimento della pensione di vecchiaia. La legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), con l’articolo 1, comma 136, ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2024. Dopo le scadenze del 31 marzo e del 15 luglio scorso, il termine ultimo per fare richiesta è fissato al 30 novembre prossimo. La circolare Inps n. 35 del 20 febbraio 2024 ha introdotto i nuovi criteri ed illustrato le varie limitazioni. 

L’età anagrafica?

Minimo 63 anni e 5 mesi.

La contribuzione?

Essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, alla gestione separata, ai fondi speciali ed alle forme esclusive dei dipendenti dello stato. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi. L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione del lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, espletato in italia o all’estero. 

Con quanti contributi? 

Per lavoratori e lavoratrici sono necessari 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) disoccupati, che hanno terminato la Naspi; 2) invalidi civili, con un riconoscimento almeno del 74 %; 3) i caregivers, che assistono un disabile almeno da 6 mesi; Per le attività gravose, individuate dalla legge n. 234/2021, bisogna possedere un’anzianità assicurativa minima di 36 anni, di cui almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7 in modo continuativo; per i gli operai edili ed i ceramisti sono sufficienti 32 anni di contributi e un’età minima di 63 anni e 5 mesi; per le madri lavoratrici è prevista la riduzione dei contributi di un anno per ogni figlio, con un massimo di 104 settimane (2 anni). 

Ai fini dell’anzianità contributiva è valida tutta quella versata o accreditata a qualsiasi titolo. 

Quanto spetta?

L’assegno può arrivare massimo a € 1500,00 lorde mensili. Non è rivalutabile, non prevede la reversibilità, gli assegni familiari e la tredicesima. 

Quand’è cumulabile o incompatibile?

 L’Ape sociale è cumulabile con la pensione di reversibilità, le prestazioni economiche dedicate agli invalidi civili e il un lavoro autonomo occasionale, remunerato con un limite di € 5.000 annue lorde. È incompatibile con le prestazioni temporanee a sostegno della disoccupazione involontaria (es. Naspi) e l’indennità per la cessazione dell’attività commerciale (Ind. Com). 

La decorrenza? 

È il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. 

Come fare domanda?

Appena raggiunti i requisiti, è necessario presentare due domande in momenti diversi: 1) Riconoscimento del diritto di accesso: questa prima domanda serve a verificare l’idoneità. L’Inps valuta la richiesta e, se provvede all’accoglimento, comunica la prima decorrenza utile o un eventuale differimento, qualora le risorse stanziate siano insufficienti. In caso di rigetto, l’Istituto fornisce le motivazioni della decisione; 2) Richiesta di pagamento: una volta ottenuto il riconoscimento, è possibile presentare la seconda domanda per ricevere l’indennità.

Per evitare di perdere i ratei del trattamento, se si possiedono tutti i requisiti, inclusa la cessazione dell’attività lavorativa, è possibile presentare contestualmente sia la domanda di riconoscimento del diritto di accesso che quella di liquidazione.(ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Quota 103, pensionamento anticipato, calcolo contributivo e penalizzazioni

di UGO BIANCOLa Quota 103 offre la possibilità di andare in pensione anticipata rispetto ai requisiti standard. Tuttavia, presenta alcune criticità che i lavoratori devono valutare con attenzione. La prima riguarda il calcolo basato interamente sul metodo contributivo. A differenza del sistema misto o retributivo, l’assegno pensionistico dipende esclusivamente dai contributi effettivamente versati nell’intera carriera lavorativa. A questa caratteristica si aggiungono altre due penalizzazioni, così distinte:  l’importo della pensione è soggetto a un limite massimo di circa 4 volte il trattamento minimo (€ 2.394,44 per il 2024) fino al raggiungimento di 67 anni; Per i lavoratori dipendenti del settore privato e per gli autonomi la finestra mobile, rappresentata dal tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno, rispetto al 2023, sale da tre a sette mesi. Per il pubblico impiego passa da sei a nove mesi.  Al comparto scuola è riservata la consueta finestra del primo settembre dell’anno in cui si maturano i requisiti.

Quali sono i requisiti?  

L’assicurato ha diritto alla pensione se, entro il 31 dicembre 2024, soddisfa due requisiti fondamentali: un’età minima di 62 anni e un’anzianità contributiva complessiva di almeno 41 anni (inclusi i contributi figurativi), di cui almeno 35 anni devono derivare da contributi di effettivo lavoro. È ammesso l’istituto del cumulo, ai sensi della legge n. 228 del 2012, nelle varie gestioni Inps, con eccezione delle casse previdenziali private.

Chi può richiederla? 

Sono interessati tutti i lavoratori pubblici e privati, i lavoratori autonomi ed i parasubordinati. Sono esclusi il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, assoggettati a requisiti pensionistici specifici. 

Per tutto il periodo anticipato, fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, è vietato il cumulo del reddito da lavoro, con la sola possibilità di poter   svolgere   un   lavoro   occasionale con un compenso massimo di € 5.000,00. Di fondamentale importanza è l’articolo 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio 2023, che considera il compenso erogato a seguito di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato non superiore a 45 giornate annue, cumulabile con qualsiasi pensione. Tuttavia, nel corso di quest’anno, il pensionando, lavoratore dipendente, che non intende richiedere della Quota 103, può beneficiare del c.d. “bonus Maroni”. In questo caso, il lavoratore ha la possibilità di rinunciare alla trattenuta della quota di contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), di regola il 9,19 % della retribuzione, che solitamente il datore di lavoro versa all’Inps, per riceverla direttamente in busta paga e ottenere così un aumento netto dello stipendio.

Secondo le prime bozze della Legge di Bilancio 2025, la Quota 103 sembra essere confermata anche per il prossimo anno, senza prevedere modifiche rispetto alle disposizioni attuali. La misura potrebbe continuare a rappresentare una concreta alternativa al lavoro, offrendo la possibilità di accedere alla pensione con le consuete modalità. 

Fonti normative e circolari: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), Articolo 1 commi 139 e 140 – Pensione anticipata flessibile – I commi stabiliscono i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, definendo le condizioni relative all’età e agli anni di contribuzione per il pensionamento anticipato da maturare nel 2024; Circolare INPS n. 27 del 10 marzo 2023, Articolo 1 commi 283 e 284 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Disposizioni applicative per il pensionamento anticipato e le nuove modalità di accesso alla pensione nel 2023; Circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2024, La circolare specifica le modalità operative relative alla pensione anticipata flessibile e alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, fornendo indicazioni pratiche per il corretto calcolo dei requisiti. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi della Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Bonus mamme e decontribuzione in busta paga

di UGO BIANCOLa tutela delle lavoratrici madri è un tema sempre più importante nelle politiche sul welfare. Sono diverse le misure attuate dal governo in carica a sostegno della famiglia e dell’occupazione.

Tra queste il c.d. “Bonus Mamme” rappresenta un importante incentivo a tutela della natalità. A stabilirlo è l’articolo 1 commi 180 a 182 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024) che introduce la possibilità per il datore di lavoro di erogare direttamente in busta paga la quota di contributi previdenziali (IVS) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico della mamma lavoratrice. Questo articolo indica come funziona il bonus, chi può beneficiarne e quali effetti ha sulle trattenute in busta paga. Con la circolare Inps n. 27, pubblicata il 31 gennaio 2024, sono state introdotte le linee guida operative, utili per una corretta applicazione della misura.

Chi ne ha diritto? 

1° Caso: Per il settore pubblico e privato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l’esonero della quota di contributi pensionistici vale per le lavoratrici madri con tre o più figli, assunte con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccoli; 

Si applica anche al part-time, al contratto di somministrazione, a lavoro agricolo o delle cooperative ai sensi della legge n. 142/2001. Non è fruibile per il lavoro domestico. 

2° Caso: Per il settore pubblico e privato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre   2024, possono fruirne le lavoratrici dipendenti assunte a tempo indeterminato con due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 

Come si richiede?

 Le lavoratrici possono richiedere il bonus in due modi: 1) Comunicando al datore di lavoro, con apposito modulo cartaceo, la volontà di avvalsi dell’esonero, rendendo noto il numero di figli ed il loro codice fiscale; 2) Utilizzando l’applicativo Inps, descritto nel messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024, con cui si esercita il diritto, valorizzando i campi con i codici fiscali dei figli. 

Da quando decorre? 

Il bonus decorre a partire:

  • Dal 1° gennaio 2024 se tutti i requisiti sono presenti a tale data;
  • Dal mese di nascita del 2 o 3 figlio;
  • Dal mese di assunzione a tempo indeterminato, per chi è già madre di due o tre figli;

Con lo stesso numero di figli, indicati sopra, in caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, la decorrenza è il mese di variazione contrattuale.

Qual è l’importo?

Normalmente, per il lavoro dipendente, l’aliquota contributiva Ivs è pari al 33% della retribuzione lorda, versata interamente all’Inps dal datore di lavoro. Di questa percentuale, il 23,81% è a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico della lavoratrice. Il bonus prevede che quest’ultima quota venga erogata direttamente alla lavoratrice madre nella busta paga, fino al limite massimo di 3000 euro annue. 

Qual è l’impatto fiscale? 

È necessario evidenziare che il risparmio contributivo, canalizzato nella busta paga, vale come incremento dell’imponibile fiscale. Di conseguenza sarà maggiore l’onere tributario a carico della beneficiaria. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Le tre deroghe Amato e l’accesso alla pensione di vecchiaia

di UGO BIANCO  – Il sistema pensionistico italiano, noto per la sua complessità e per le numerose modifiche intervenute negli ultimi decenni, prevede una pensione di vecchiaia per coloro che non hanno raggiunto i venti anni di contribuzione.

Prima di esaminare i requisiti minimi per questa tipologia di assicurati, è utile ricordare l’articolo 24 comma 6 del Decreto Legge n. 201/2011 (Riforma Fornero), che in via ordinaria per il 2024, fissa l’età pensionabile a 67 anni, con almeno 20 anni di contribuzione. Tuttavia, esistono alcune alternative, al raggiungimento della medesima età, per chi ha accumulato almeno 15 anni di contributi (780 settimane).

Lo prevede l’articolo 2 co. 3 del D.lgs n. 503/1992 (c.d. Deroghe Amato), che preserva tre eccezioni per lasciare l’attività lavorativa. Beneficiano della prima deroga, chi ha almeno 15 anni di contributi antecedenti al 31 dicembre 1992. Sono validi i versamenti obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Gli oneri da riscatto possono essere effettuati anche dopo il 1992, l’importante che si riferiscono a periodi precedenti del medesimo periodo. Rientrano in questa categoria: gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), alle gestioni speciali del lavoro autonomo, gli ex Enpals e gli ex Inpdap.

La seconda deroga riguarda chi ha almeno 15 anni di contribuzione, collocata anche dopo il 31 dicembre 1992, ed essere titolare di autorizzazione ai versamenti volontari, entro la medesima data, anche senza aver provveduto a nessun pagamento. Non rientra in questa casistica il settore pubblico. Tant’è che per i regimi ex Inpdap, ex FS ed ex Ipost, l’istituto dei contributi volontari è stato introdotto a partire dal 12 luglio 1997.

Infine, la terza deroga, un po’ più complessa, prevede il diritto alla pensione di vecchiaia alle seguenti condizioni: 1) un’anzianità assicurativa di 25 anni (il primo contributo deve essere versato 25 anni prima della decorrenza); 2) 15 anni di contribuzione nel fondo pensione lavoratori dipendenti, in un fondo sostitutivo o esonerativo; 3) almeno 10 anni lavorativi e discontinui, coperti da meno di 52 settimane di contribuzione per anno. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi]



PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Accredito dei contributi per la maternità obbligatoria

di UGO BIANCOLe lavoratrici che sono diventate madri al di fuori di un rapporto di lavoro possono richiedere l’accredito figurativo dei contributi previdenziali. Questo diritto può essere esercitato indipendentemente da quando si è verificato l’evento, sia prima che dopo l’inizio di un’attività lavorativa.

A stabilirlo è l’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n.151/2001 che offre l’opportunità alle lavoratrici dipendenti di perfezionare i requisiti pensionistici con ulteriori 5 mesi di contribuzione per ogni figlio/figlia. Il periodo accreditato vale sia per il diritto che per la misura in tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti. La circolare INPS n. 102 del 31 maggio 2002, integrata successivamente dalla n. 61 del 26 marzo 2003, ha introdotto importanti novità sul tema. Esaminiamo i requisiti principali, offrendo una panoramica delle condizioni da rispettare. 

Chi può fare domanda?  

Hanno diritto all’accredito le lavoratrici iscritte: al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD): dipendenti private; domestiche e agricole;  alle forme di previdenza sostitutiva: fondo telefonici, elettrici, trasporti, volo e ferrovieri;  alle forme esclusive dell’Ago: stato, enti locali, aziende ospedaliere, camere di commercio, uffici giudiziari e insegnanti.

Quando avviene l’accredito? 

La maternità, composta da due mesi prima e tre mesi dopo del parto, viene valorizzato qualora si verificano le seguenti condizioni: il periodo interessato non è coperto da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa); in presenza di contribuzione figurativa da disoccupazione, coincidente con il periodo di maternità, si cambia il “titolo” dell’accredito. Contrariamente alla contribuzione della prima prestazione, la seconda è valida anche per la pensione anticipata; in presenza di contribuzione di lavoro subordinato o autonomo occorrono almeno 5 anni di versamenti da lavoro dipendente in tutto l’arco della vita lavorativa. 

Nel caso di lavoratrici agricole l’articolo 7 commi 9 e 12 della legge n. 638 del 11 novembre 1983 stabilisce che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è valido in presenza di almeno 5 anni di iscrizione negli elenchi agricoli ed un minimo di 1350 giornate di contribuzione obbligatori (270 gg x 5a).                       

Per ultimo si precisa che il diritto al predetto accredito vale anche per le nascite avvenute all’estero. Oltre ad essere richiesto dai superstiti, qualora il dante causa avesse maturato i requisiti di legge.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pensione di vecchiaia anticipata

di UGO BIANCOLa pensione di vecchiaia anticipata è una prestazione economica erogata dall’Inps ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato, con particolari patologie mediche invalidanti. Prima di spiegare i requisiti di accesso, è necessario partire dal decreto legislativo n. 503 del 1992, noto come “Riforma Amato”. Con l’articolo 1 comma 8, il legislatore ha proposto un meccanismo di salvaguardia sull’incremento dei limiti d’età per i minorati.

Quest’anno, in via ordinaria, la riforma Fornero prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni, a condizione di aver accumulato almeno 20 anni di contributi e di possedere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In alternativa, chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 può richiedere la medesima prestazione al compimento dei 71 anni, con almeno 5 anni di contributi. Tuttavia, rimane preservata la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per coloro che presentano un’invalidità pari o superiore all’80%, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 222/1984.

In questo caso non trova applicazione il riconoscimento di invalido civile totale o parziale, riconosciuti dalla legge 118/1971. Inoltre, fino al 31 dicembre 2024 è previsto un trattamento agevolato: le donne possono ritirarsi a partire dai 56 anni e gli uomini dai 61 anni. In entrambi i casi, è prevista una “finestra mobile” di 12 mesi, al termine della quale la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo.

Per perfezionare il requisito contributivo non è ammesso il cumulo dei contributi e la totalizzazione con calcolo contributivo. Per lo stesso motivo è possibile richiedere solo la ricongiunzione. Con la circolare n. 65 del 6 marzo 1995 l’Inps ha disposto che alla domanda telematica va allegato il certificato medico S.S.3, insieme ad eventuali provvedimenti di accertamento dell’invalidità rilasciati da altri enti. In caso di riconoscimento dello stato invalidante, vige l’obbligo di interrompere il rapporto di lavoro. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Dis-Coll 2024

di UGO BIANCO –  Tra le prestazioni a sostegno del reddito erogate dell’Inps esiste l’indennità di disoccupazione Dis-Coll. Viene corrisposta ai lavoratori che versano esclusivamente i contributi alla gestione separata e perdono involontariamente l’occupazione. Rientrano in questa categoria i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), i collaboratori a progetto (co.co.pro), i dottorandi con borsa di studio e gli assegnisti di ricerca. A stabilirlo è l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 che ha introdotto i requisiti necessari alla data della domanda. 

Quali sono?

Essere iscritto in via esclusiva al fondo GS Gestione Separata Inps; stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n° 150 del 14 settembre 2015; possedere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno precedente all’evento e fino al giorno della cessazione del lavoro; non essere pensionato; non possedere una partita Iva; amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti;

Come fare domanda? 

La Dis- Coll è concessa con domanda esclusivamente telematica. A partire dallo scorso anno, nell’ottica degli interventi finanziati con il Pnrr a sostegno della digitalizzazione della pubblica amministrazione, è stata introdotta una nuova procedura interattiva, che fornisce all’assicurato degli input durante la compilazione dell’istanza, allo scopo di minimizzare il rischio di errore. 

Da quando decorre? 

La richiesta va trasmessa obbligatoriamente entro 68 giorni dalla conclusione del lavoro. Decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’attività, se presentata nei primi otto giorni dalla cessazione. Oltre il predetto limite, decorrerà dal giorno successivo alla data del protocollo. La stesso vale al termine di un periodo di maternità o degenza in ospedale. 

Quanto spetta? 

L’importo dell’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile (reddito imponibile) calcolato sui versamenti contributivi effettuati durante l’anno di cessazione dell’attività e l’anno civile precedente, diviso il numero di mesi di contribuzione, anche frazionati. Non può superare la misura massima di 1.550,42 euro per il 2024. 

Qual’è la durata? 

La prestazione Dis-Coll dal 1 gennaio 2022 ha una durata di 12 mesi. 

Come si presenta la domanda?

Ci sono diverse modalità di invio: direttamente dal sito Inps mediante la piattaforma dedicata, accedendo con lo spid o con la Carta di identità elettronica (Cie); con l’assistenza dei Patronati o degli intermediari abilitati; tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Le novità introdotte con il D.lgs 36/2021, richiamate nella circolare Inps 67 del 20 maggio 2024, estendono la Dis-Coll ai lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome nel settore dilettantistico, purché iscritti alla gestione separata dal 1 luglio 2023.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]