di UGO BIANCO – L’assegno sociale è una prestazione assistenziale destinata ai cittadini privi di contributi previdenziali, in condizioni economiche disagiate, che non hanno diritto ad una pensione. Introdotto dall’articolo 3 commi 6 e 7 della legge 335/95, richiede specifici requisiti reddituali e di residenza.
Particolare importanza assume l’articolo 20 comma 10 del decreto-legge 112/2008 in base al quale il legislatore ha stabilito che il richiedente deve aver soggiornato legalmente ed in modo continuativo in Italia per almeno 10 anni. Con il messaggio Inps n. 1173 del 4 aprile 2025 vengono illustrate le indicazioni operative per i beneficiari inadempienti alla comunicazione dei redditi 2020. In questo articolo analizzeremo prima le condizioni attuali per il diritto, per poi concentrarci sull’importanza del predetto adempimento obbligatorio.
A chi spetta?
I soggetti interessati sono i seguenti: Cittadini italiani; Cittadini UE iscritti all’Anagrafe del comune di residenza; Cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
Quali sono gli altri requisiti?
Età anagrafica 67 anni; Stato di bisogno economico; Residenza effettiva in Italia; dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Qual è la condizione reddituale?
Quanto ai requisiti economici, il limite massimo di reddito per ottenere la prestazione è fissato in € 7.002,97 annui per il soggetto non coniugato e in € 14.005,94 complessivi per il soggetto coniugato. Nel caso in cui il richiedente sia privo di redditi, l’assegno sociale spetta per intero. In presenza di redditi inferiori alle soglie indicate, l’importo dell’assegno viene corrisposto in misura pari alla differenza tra l’importo annuo spettante ed il reddito percepito. Per l’anno 2025, l’importo dell’assegno sociale è pari a € 538,69 mensili, erogati per tredici mensilità, e non è soggetto a ritenute Irpef.
Esempio: Il signor Rossi, non coniugato e senza reddito, presenta domanda per l’assegno sociale nel 2025. Avendo tutti i requisiti e rientrando nel limite reddituale (€ 7.002,97), gli spetta l’importo pieno: € 538,69 mensili per 13 mensilità. Se invece avesse un reddito annuo di € 3.000, l’assegno sarebbe pari alla differenza: € 7.002,97 – € 3.000 = € 4.002,97 annui, cioè € 307,92 al mese per 13 mensilità.
Quali sono i redditi da considerare?
Rientrano tra i redditi del richiedente e del coniuge: 1. I redditi assoggettabili all’Irpef; 2. I redditi esenti da imposta; 3. I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 4. I redditi soggetti ad imposta sostitutiva 5. Redditi da terreni e fabbricati; 6. Pensioni di guerra; 7. Rendite vitalizie Inail; 8. Le pensioni dirette erogate da stati esteri; 9. Le pensioni e gli assegni concesse agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; 10. Gli assegni alimentari corrisposti dall’ex coniuge.
Quali redditi non rilevanti?
I trattamenti di fine rapporto; 2. La rendita catastale della prima casa; 3. Le somme arretrate assoggettate a tassazione separata.
La decorrenza?
Il pagamento dell’assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sulla base del reddito presunto per l’anno in corso, indicato dal richiedente nella stessa domanda.
Quando decade?
L’assegno viene sospeso quando il titolare soggiorna all’estero più di 29 giorni. Dopo un anno di sospensione, si procede con la revoca della prestazione.
Come anticipato in premessa, l’Inps a seguito di una verifica effettuata nelle proprie banche dati, ha avviato una campagna di comunicazione, formalizzata con l’invio di una raccomandata A/R, ai titolari di assegno sociale che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarare i redditi percepiti nell’anno d’imposta 2020. In caso di ulteriore inadempienza, l’Istituto procederà con la sospensione del pagamento e la successiva revoca della prestazione.
Per comunicare i redditi è possibile utilizzare la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell’Inps: “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008″. In alternativa, attraverso gli Istituti di patronato o altri soggetti abilitati. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]