PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Quota 103, la proroga conferma le regole

di UGO BIANCOCon l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, l’art. 1 comma 174, ha confermato la Quota 103, mantenendo inalterate le regole già previste lo scorso anno. Si tratta di una misura di pensionamento anticipato rivolta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli autonomi e ai parasubordinati, con l’esclusione del personale militare, delle forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Ma quali sono i costi e i vantaggi di questa scelta? A differenza della prima versione, l’assegno pensionistico è ora calcolato interamente con il sistema contributivo, meno vantaggioso rispetto a quello misto o retributivo, con una possibile riduzione dell’importo fino al 20%. Inoltre, è previsto un tetto massimo alla rata mensile, fissato a € 2.466,28 lordi (quattro volte il trattamento minimo Inps) fino al compimento dei 67 anni. Sono state allungate le finestre mobili di uscita, ossia il tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno pensionistico. Rimane l’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. In particolare, la pensione non è compatibile con altre attività lavorative, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale, il cui reddito annuo non deve superare i 5.000 euro.

Quali sono requisiti? 

I requisiti per accedere alla Quota 103, nell’anno in corso, sono i seguenti:  62 anni d’età; 41 anni di contribuzione; Non essere beneficiario di pensione. 

Non è previsto nessun incremento dell’età anagrafica in base alla speranza di vita.

Come funzionano le finestre mobili?

Quando si valuta il pensionamento anticipato con Quota 103 è importante considerare le finestre mobili. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e per gli autonomi il periodo di attesa è di 7 mesi, mentre per i dipendenti pubblici è di 9 mesi. 

Con quale contribuzione? 

Si considerano validi tutti i contributi versati o accreditati, sia obbligatori che volontari, inclusi quelli da riscatto e figurativi. È fondamentale aver raggiunto almeno 35 anni di contributi, escludendo i periodi di disoccupazione e malattia, se richiesto dalla gestione che eroga la pensione (ad esempio, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Inoltre, è possibile cumulare i contributi di diverse gestioni previdenziali INPS, purché il richiedente non sia già beneficiario di una pensione diretta da una delle forme di assicurazione obbligatoria Inps.

Come fare domanda? 

Secondo il messaggio Inps 502/2025 si puoi procedere come segue: Online: Accedi al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, Ape Sociale e Beneficio precoci” sul sito Inps, selezionando la voce “Nuova prestazione pensionistica” nell’area tematica. Patronati: Puoi rivolgerti ad un patronato che ti assisterà nella presentazione della domanda. Contact Center: Puoi contattare il Contact Center Multicanale chiamando il numero verde 803 164 da telefono fisso, o il numero 06 164 164 da cellulare (a pagamento in base al gestore). (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno unico universale 2025, importi in crescita con l’adeguamento Istat

di UGO BIANCOL’Assegno Unico Universale (AUU), introdotto dal D.lgs n. 230/2021, è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che ha sostituito gli assegni familiari, detrazioni fiscali e vari bonus.

Per il 2025, la circolare Inps n. 33 ha aggiornato le somme erogabili in base all’indice Istat. Poiché nel 2024 il costo della vita è aumentato dello 0,8%, dall’inizio dell’anno in corso, gli assegni verranno adeguati di conseguenza, includendo il conguaglio del bimestre precedente. Per evitare riduzioni nell’importo assegnato, l’Isee deve essere rinnovato entro il 28 febbraio.

In caso contrario, l’assegno verrà erogato con il minimo previsto. Tuttavia, presentando la DSU entro il 30 giugno, le somme già versate saranno ricalcolate retroattivamente da marzo, con l’accredito degli eventuali arretrati. Di seguito, si riportano le principali disposizioni che ne regolano l’erogazione. 

Chi sono i beneficiari?

L’AUU è destinato alle famiglie con figli minori, maggiorenni fino a 21 anni d’età e figli disabili senza limiti anagrafici. Il figlio maggiorenne deve essere nelle seguenti condizioni: studente universitario o frequentare corsi di formazione scolastica o professionale; svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa da cui riceve un reddito complessivo annuo inferiore a 8000 euro; essere iscritto come disoccupato ed in cerca di un lavoro presso il centro per l’impiego; svolgere il servizio civile universale. 

Quali sono i requisiti? 

L’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che il richiedente, alla data della domanda, sia in possesso di determinati requisiti di cittadinanza e di soggiorno. Nello specifico, occorre essere cittadino italiano, o cittadino di uno stato UE o extracomunitario con permesso di soggiorno europeo di lungo periodo o del permesso unico necessario per svolgere un’attività lavorativa o di ricerca per più di sei mesi.

Essere residente o domiciliato in Italia, nonché assoggettato al pagamento delle imposte. La residenza deve riferirsi almeno a due anni, anche non continuativi o possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata minima di sei mesi. Infine, aver presentato una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con certificato Isee in corso di validità.  

Quali sono le maggiorazioni previste?

Restano in vigore diverse maggiorazioni per specifiche categorie di famiglie. Tra queste, si confermano: Maggiorazioni per figli con disabilità; Aumento per figli oltre il secondo; Incremento per madri sotto i 21 anni; Bonus per il secondo percettore di reddito.

In aggiunta, per il 2025 sono previste ulteriori agevolazioni: Maggiorazione transitoria (gennaio e febbraio 2025): I nuclei con ISEE fino a 25.000 euro che nel 2021 hanno percepito l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) con figli minori riceveranno un’integrazione mensile per compensare eventuali riduzioni rispetto al sistema precedente; Aumento per figli sotto un anno: Per ogni neonato, l’Assegno Unico sarà incrementato del 50% fino al compimento del primo anno di vita; Maggiorazione per famiglie con tre figli: Le famiglie con almeno tre figli e un ISEE non superiore a 45.939,56 euro riceveranno un aumento del 50% per ogni figlio di età compresa tra uno e tre anni; Bonus per famiglie numerose: I nuclei con almeno quattro figli beneficeranno di un incremento forfettario di 150 euro.

Si raccomanda di prestare attenzione alla corretta compilazione e aggiornamento dell’Isee, soprattutto per chi intende beneficiare delle maggiorazioni.

È essenziale mantenere una gestione accurata della documentazione e rispettare le scadenze, per evitare riduzioni nell’importo e assicurarsi che l’erogazione avvenga senza intoppi. Un’attenta attenzione a questi dettagli garantirà di sfruttare al meglio il sostegno economico disponibile. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ape sociale 2025, proroga e requisiti

di UGO BIANCOL’Ape Sociale è un’indennità economica, finanziata dallo Stato ed erogata dall’Inps, destinata a determinate categorie di lavoratori che si trovano in condizioni di svantaggio e che incontrano difficoltà nel raggiungere la pensione di vecchiaia. La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), con l’articolo 1, comma 175 – 176, ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2025. Per accedervi è necessario presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Inps entro le seguenti date: 31 marzo, con risposta entro il 30 giugno; 15 luglio, con risposta entro il 15 ottobre; 30 novembre, con risposta entro il 31 dicembre.

Peraltro, l’Istituto di previdenza, con il messaggio n. 502 del 10 febbraio 2025, ha ufficializzato l’apertura delle nuove domande telematiche per la certificazione del diritto e per l’accesso alla pensione.

Qual’ è l’età minima richiesta?

L’età minima è di 63 anni e 5 mesi, requisito necessario per presentare la domanda e ricevere l’indennità fino al pensionamento.

Con quale contribuzione?

Essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, alla gestione separata, ai fondi speciali ed alle forme esclusive dei dipendenti dello stato. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi. L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione del lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, espletato in italia o all’estero. 

Con quanti contributi? 

Per lavoratori e lavoratrici sono necessari 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) disoccupati che hanno terminato la prestazione di disoccupazione. Il beneficio è riservato a chi ha perso il lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale o scadenza di un contratto a tempo determinato, con almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36; 2) invalidi civili con un riconoscimento minimo del 74 %; 3) i caregivers che assistono un disabile almeno da 6 mesi;

Per le attività gravose, individuate dalla legge n. 234/2021, bisogna possedere un’anzianità assicurativa minima di 36 anni, di cui almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7 in modo continuativo. 

Per i gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta sono sufficienti 32 anni di contributi e un’età minima di 63 anni e 5 mesi. 

Per le madri lavoratrici è prevista la riduzione dei contributi di un anno per ogni figlio, con un massimo di 104 settimane (2 anni). 

Ai fini dell’anzianità contributiva è valida tutta quella versata o accreditata a qualsiasi titolo.

Tab. 1 

Beneficiari Ape sociale 2025
Richiedenti Requisiti (età e contributi)
1 Disoccupati con NASPI, DISCOLL e Disoccupazione Agricola (Terminate) 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi
2 Invalidi civili con almeno il 74% 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi
3 Caregivers 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi
4 Lavoratori dipendenti addetti ad attività gravose 63 anni e 5 mesi e 36 anni di contributi
5 Operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta 63 anni e 5 mesi e 32 anni di contributi

 

Quanto spetta?

L’assegno può arrivare massimo a 1500,00 euro lordi mensili. Non è rivalutabile, non prevede la reversibilità, gli assegni familiari e la tredicesima. 

Quand’è cumulabile o incompatibile?

L’Ape sociale è cumulabile con la pensione di reversibilità, le prestazioni economiche dedicate agli invalidi civili e il un lavoro autonomo occasionale, remunerato con un limite di € 5.000 annue lorde. E’ incompatibile con le prestazioni temporanee a sostegno della disoccupazione involontaria (es. Naspi) e l’indennità per la cessazione dell’attività commerciale (Ind. Com). 

La decorrenza? 

È il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. 

Come fare domanda?

Appena raggiunti i requisiti, è necessario presentare due domande in momenti diversi: Riconoscimento del diritto di accesso: questa prima domanda serve a verificare l’idoneità. L’Inps valuta la richiesta e, se provvede all’accoglimento, comunica la prima decorrenza utile o un eventuale differimento, qualora le risorse stanziate siano insufficienti. In caso di rigetto, l’Istituto fornisce le motivazioni della decisione; Richiesta di pagamento: una volta ottenuto il riconoscimento, è possibile presentare la seconda domanda per ricevere l’indennità.

Per evitare di perdere i ratei del trattamento, se si possiedono tutti i requisiti, inclusa la cessazione dell’attività lavorativa, è possibile presentare contestualmente sia la domanda di riconoscimento del diritto di accesso che quella di liquidazione. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Opzione Donna 2025, come ottenere la pensione anticipata

di UGO BIANCO – Opzione Donna è una misura che consente alle lavoratrici del settore pubblico, privato e autonomo di accedere alla pensione anticipata, rispettando determinati requisiti anagrafici, contributivi e personali.

Introdotta dalla legge 243/2004 (Riforma Maroni), prorogata per il 2025 dall’articolo 1 comma 173 della legge di Bilancio 207/2024, offre una possibilità in più a chi desidera lasciare il lavoro prima dell’età prevista, soprattutto in presenza di particolari esigenze o difficoltà. In questo articolo esaminerò i criteri necessari per beneficiarne, approfondendo gli aspetti positivi e le eventuali difficoltà che può comportare. 

Qual’è il requisito anagrafico? 

L’età per accedere alla misura dipende dalle condizioni specifiche della lavoratrice: 61 anni per la generalità delle lavoratrici; 60 anni per le lavoratrici con un figlio; 59 anni per le lavoratrici con due o più figli; 59 anni per le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi con tavolo di confronto attivo presso gli organi competenti.

Con quale anzianità contributiva? 

È richiesta un’anzianità contributiva minima di 35 anni, calcolata esclusivamente sui contributi effettivi versati, senza considerare i periodi di contribuzione figurativa, come quelli derivanti da malattia, disoccupazione o maternità, entro il 31 dicembre 2024.

Quali sono le finestre mobili? 

Le finestre mobili rappresentano il periodo di attesa tra la maturazione dei requisiti e l’erogazione della pensione. Per le lavoratrici dipendenti, sia pubbliche che private, è prevista una finestra di 12 mesi, mentre per le autonome il tempo di attesa è di 18 mesi. Di conseguenza, il primo assegno pensionistico sarà corrisposto rispettivamente dopo un anno e dopo un anno e mezzo. 

Quali sono le condizioni soggettive?
È necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) Assistere, in modo continuativo e da almeno sei mesi il coniuge, il componente dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. In alternativa assistere, con le stesse modalità, un parente o un affine di secondo grado, convivente, quando i genitori, il coniuge e l’altro membro dell’unione civile del disabile ha compiuto l’età di 70 anni o che sia affetto da patologie invalidanti, sia deceduto o manca.

La convivenza è valida quando si ha la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma anche in interno diversi, mentre i sei mesi di assistenza devono essere necessariamente continuativi. Lo status di disabile è riconosciuto dalla commissione medica dell’Inps. La decorrenza è determinata dalla data di definizione del verbale di accertamento. 

 2) Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalla commissione INPS, con punteggio minimo del 74 %; 

3) Essere lavoratrice dipendente oppure licenziata da un’azienda che è interessate dall’apertura di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, esistente alla data della presentazione della pensione. Per chi risulta già licenziata, la cessazione del rapporto di lavoro deve ricadere nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura delle trattative. 

La principale criticità dell’opzione donna riguarda l’applicazione esclusiva del metodo contributivo, ai sensi del decreto legislativo n. 180/1997, che determina un importo mensile inferiore di circa il 30 % rispetto al calcolo con il regime retributivo o misto. Resta comunque applicabile il trattamento minimo.

Inoltre, è prevista la c.d. ‘cristallizzazione del requisito’, che permette di presentare la domanda anche dopo il 31 dicembre 2024, facendo riferimento ai requisiti maturati entro tale data. Altri vantaggi dipendono dalle esigenze personali e professionali di ciascuna lavoratrice. In alcuni casi, infatti, l’accesso anticipato alla pensione può essere particolarmente utile per chi desidera una cessazione anticipata dell’attività lavorativa o per chi ha difficoltà a conciliare lavoro e vita privata. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi –  Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Pension anticipata, le opportunità per i lavoratori precoci

di UGO BIANCOI lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e hanno accumulato un lungo periodo di contribuzione. Grazie a una misura specifica, possono accedere alla pensione anticipata diversi anni prima dei 67 previsti per la pensione di vecchiaia.

L’articolo 1, comma 199, della legge 232/2016, attuato dal Dpcm 87 del 23 maggio 2017, ha introdotto un canale alternativo che consente il pensionamento con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, a condizione di aver maturato almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni e di appartenere a determinate categorie di lavoratori. Sono considerati validi tutti i contributi accreditati, purché in un’unica gestione, e almeno 35 anni devono derivare da lavoro effettivo.

Se il lavoratore ha contribuzioni in due gestioni (autonoma e dipendente) e l’anno di contribuzione precoce appartiene alla gestione autonoma, sarà necessario aver versato almeno 41 anni di contributi nella gestione dipendente. In tal caso, la pensione sarà raggiunta con 42 anni di contribuzione. L’Inps ha chiarito che sono validi anche i periodi di lavoro all’estero e i contributi riscattati per omessi versamenti. Inoltre, la legge 228/2012 consente il cumulo dei contributi non coincidenti versati in diverse gestioni pensionistiche obbligatorie e casse professionali.

Chi sono i lavoratori interessati?

Confermate anche per il 2025, le cinque categorie che ricadono nella normativa: Disoccupato: il lavoratore dipendente in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali ai sensi dell’articolo 7 legge 604/1966, con l’indennità di disoccupazione terminata da almeno tre mesi; Caregiver: il lavoratore dipendente o autonomo che assiste, alla data della richiesta almeno da 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 legge 104/1992. A decorrere dal 1 gennaio 2018, tra gli assistiti sono stati introdotti il parente o un affine di secondo grado, sempre convivente, a condizione che il coniuge ed i genitori del disabile sono: ultrasettantenni; affetti da patologie invalidanti; deceduti; mancanti.

Invalido civile: il lavoratore dipendente o autonomo con un grado di invalidità, riconosciuto dalla commissione per le invalidità civili dell’Inps, pari o superiore al 74 %;

Addetto a mansioni gravose: il lavoratore che svolge una professione da almeno sei anni, negli ultimi sette in modo continuativo, o sette anni negli ultimi dieci, classificata come gravosa, tra le seguenti: 1) operaio dell’industria estrattiva, dell’edilizia e delle manutenzioni degli edifici; 2) conduttore di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costrizioni; 3) conciatore di pelli e di pellicce; 4) conduttore di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttore di mezzi pesanti e camion; 6) personale delle professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetto all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) insegnate della scuola dell’infanzia ed educatore degli asili nido; 9) facchino, addetto allo spostamento di merci e assimilati; 10) personale, non qualificato, addetto ai servizi di pulizia; 11) operatore ecologico e altro raccoglitore e separatore di rifiuti; 12) operaio dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; 13) pescatore della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendente o socio di cooperative; 14) lavoratore del settore siderurgico di prima o di seconda fusione e della lavorazione del vetro ad alte temperature, non appartenente al D.lgs 67/2011 (usuranti); 15) marittimo imbarcato a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2018).

Addetto a mansioni usuranti: il lavoratore dipendente che svolge attività particolarmente faticose e pesanti, il lavoro alla catena di montaggio, il lavoro notturno o la guida di veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo con almeno nove posti. (Articolo 1, commi 1 e 3, decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67)

Come si ottiene la pensione? 

L’accesso alla pensione per i lavoratori precoci richiede la cessazione dell’attività lavorativa, sia dipendente che autonoma. L’iter inizia con la richiesta di certificazione, necessaria per il riconoscimento del diritto. In base alla legge 203 del 2024 (Collegato Lavoro), da quest’anno le domande vanno presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio o il 30 novembre. L’esito viene comunicato all’interessato con una lettera. Se il diritto viene riconosciuto, l’iscritto deve presentare domanda di pensione anticipata con i requisiti agevolati.
Con quale decorrenza?

L’assicurato che matura i requisiti dal 1 gennaio 2019 è soggetto ha una finestra mobile di tre mesi, (DL 4/2019) che fa slittare il pagamento della prima rata di pensione. Ad esempio, chi perfeziona i requisiti di accesso il 15 febbraio 2025 si pagherà il primo rateo dal 1 giugno dello stesso anno. Nel caso di personale pubblico, iscritto alle vecchie casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ai sensi dell’articolo 1 comma 162 della legge n. 2013/2023 (legge di bilancio 2024), la finestra mobile è stata ulteriormente allungata nel seguente modo: 4 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025; 5 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026; 7 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2027 ed il 31 dicembre 2027; 9 mesi con requisito maturato dal 1 gennaio 2028. 

La tabella seguente illustra una sintesi dei requisiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci dal 2024 al 2028. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno di inclusione, cosa cambia con la legge di bilancio

di UGO BIANCODa oltre un anno l’Assegno di Inclusione è il principale strumento per combattere la povertà e l’esclusione sociale. Istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge il 3 luglio 2023, n. 85, si propone di supportare le persone più vulnerabili attraverso percorsi di integrazione sociale e lavorativa.

La legge di bilancio n. 207/2024 ha introdotto nuovi requisiti economici per ampliare la platea dei beneficiari. Con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025, l’Inps ha fornito i dettagli per l’accesso alla misura. I nuclei familiari devono avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore a 10.140 euro (rispetto ai 9.360 euro previsti nel 2024) e un reddito familiare massimo di 6.500 euro (6.000 euro nel 2024). Per presentare la domanda, è necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che certifica la situazione economica del nucleo. Rimangono invariati gli altri requisiti, tra cui la residenza in Italia e la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione.

Chi può richiederlo?

I nuclei familiari con almeno un componente nelle seguenti condizioni: disabile; minorenne; con almeno 60 anni d’età; in condizioni di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale), inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Quali sono i requisiti di accesso?

A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: da quando si presenta la richiesta, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di un Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per i soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251 o apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n° 575.

Oltre ad essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui almeno gli ultimi due in modo continuativo.

Nel nucleo familiare non deve esserci alcun componente che: Sia intestatario di autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la domanda, salvo i mezzi per i quali sono previste agevolazioni fiscali per persone con disabilità; Possieda navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di qualsiasi tipo, come definiti dalla normativa vigente; Sia sottoposto a misure cautelari personali o di prevenzione, oppure abbia sentenze definitive di condanna (o ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) con pene superiori a un anno di reclusione, emesse nei 10 anni precedenti la richiesta; Risulti disoccupato per dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali nell’ambito delle procedure previste dalla legge.

I beneficiari tra i 18 e i 29 anni devono aver adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti a percorsi di istruzione per adulti di primo livello, finalizzati al completamento dell’obbligo di istruzione.

 Requisiti reddituali:
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare deve rispettare i seguenti requisiti economici: ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro; Reddito familiare annuo complessivo inferiore a: 6.500 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza dell’ADI; 8.190 euro, se il nucleo familiare è composto interamente da persone con età pari o superiore a 67 anni o include membri di età pari o superiore a 67 anni insieme a disabili gravi o non autosufficienti; Patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale, che deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro; Patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.): 6.000 euro per nuclei con un solo componente; 8.000 euro per nuclei con due componenti; 10.000 euro per nuclei con tre o più componenti, con un incremento di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.

Questi massimali sono aumentati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

Qual è l’importo?

Il beneficio economico è calcolato su base annua come integrazione al reddito familiare. Si compone da: una quota A, fino alla soglia di € 6500 o 8190 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti, moltiplicata per la scala di equivalenza, di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n° 48/2023, verificata nell’Isee, in corso di validità, presente negli archivi Inps e dalle dichiarazioni rese nella domanda; una quota B per i nuclei familiari in abitazioni concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, pari all’importo del canone annuo di locazione, come dichiarato nel modello Isee, in corso di validità, fino ad un massimo di € 3.640 annui o di 1.950 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili gravi o non autosufficienti. 

Esempio di calcolo dell’Adi

Un nucleo familiare è composto da due adulti, uno dei quali con disabilità, e soddisfa i requisiti per accedere all’ADI. La scala di equivalenza è pari a 1,5, calcolata sommando: 1,0 per il parametro base del nucleo familiare; 0,5 per il componente con disabilità.

Il nucleo possiede un’abitazione di proprietà e ha un reddito annuo di 3.500 euro.

Calcolo della quota A:

La soglia di reddito annuale prevista è di 6.500 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza (1,5): 6.500 × 1,5 = 9.750 euro. L’importo spettante si calcola come la differenza tra quest’ultimo valore e il reddito annuo del nucleo: 9.750 – 3.500 = 6.250 euro annui. Dividendo l’importo annuo per 12 mesi, si ottiene un contributo mensile di 521 euro. Tuttavia, l’importo mensile minimo previsto per l’ADI è di 480 euro, quindi il nucleo riceverà 521 euro al mese.

Durata e modalità di pagamento? 

L’ADI può essere erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e viene accreditato tramite uno strumento elettronico, chiamato Carta di inclusione o Carta ADI.

Come richiederlo?

È possibile accedere all’ADI predisponendo una richiesta: in via telematica, dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it), identificandosi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); attraverso gli Enti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; mediante i CAF Centri di Assistenza Fiscale.

L’Assegno di Inclusione offre un’opportunità importante per supportare l’integrazione sociale e lavorativa, con un ampliamento dei requisiti che ne facilita l’accesso. È essenziale che la misura venga gestita correttamente e utilizzata in modo mirato, per garantirne l’efficacia nel lungo periodo. L’auspicio è che questo strumento possa contribuire in modo significativo a ridurre le disuguaglianze e favorire percorsi di autonomia per chi ne ha diritto, con un impatto positivo sulla coesione sociale. (ub)

[Ugo Bianco è  Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Pensioni 2025, età, contributi e strumenti

di UGO BIANCONegli ultimi anni il sistema pensionistico italiano ha subito importanti riforme dettate dalla necessità di garantire la sostenibilità finanziaria di fronte a sfide demografiche sempre più pressanti.

L’aumento della speranza di vita, il calo delle nascite e la diffusione di occupazioni precarie hanno ridotto la capacità contributiva delle giovani generazioni, aggravando ulteriormente il peso della spesa previdenziale sul bilancio pubblico. In questo contesto, interventi legislativi come la legge Fornero, l’introduzione di strumenti come l’Ape social, la Quota 103 contributiva e Opzione donna, hanno ridisegnato il panorama dei requisiti pensionistici.

Il sistema continua a fondarsi su due pilastri principali: la pensione di vecchiaia, accessibile al compimento di 67 anni con almeno 20 anni di contributi, e una serie di opzioni per il pensionamento anticipato, pensate per specifiche categorie di lavoratori. Questa premessa vuole offrire una panoramica chiara e aggiornata sui requisiti richiesti per andare in pensione nel 2025, con particolare attenzione alle conferme e le novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Pensione di vecchiaia

I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia variano in base al sistema previdenziale applicabile, con specifiche differenze tra il sistema misto e quello contributivo.

Sistema misto

I lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono andare in pensione al raggiungimento dei seguenti requisiti: Età anagrafica: 67 anni (da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita); Contributi minimi: 20 anni di contribuzione, comprensivi di periodi lavorativi, riscatto, versamenti volontari e accrediti figurativi.

Sistema contributivo

Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, le condizioni per la pensione di vecchiaia sono: 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, purché l’importo della pensione sia pari o superiore all’assegno sociale; Alternativa: 71 anni di età con almeno 5 anni di contributi effettivi (senza accrediti figurativi) e senza vincoli sull’importo della pensione.

Novità

Calcolo delle soglie minime: A partire dal 1° gennaio 2025, in base all’articolo 1, commi 181-185, della legge di Bilancio 2025, i lavoratori con sistema contributivo integrale possono includere le rendite pensionistiche complementari nel calcolo delle soglie previste per la pensione di vecchiaia; Riduzione del requisito anagrafico: Ai sensi dell’articolo 1, comma 179, della stessa legge, le madri lavoratrici con almeno quattro figli, per le quali la pensione è calcolata con il sistema contributivo, possono beneficiare di una riduzione del requisito anagrafico di 67 anni, fino a un massimo di 16 mesi.

Accesso alla pensione

In nessun caso l’accesso alla pensione di vecchiaia è soggetto a finestre mobili, garantendo così un decorso immediato al raggiungimento dei requisiti.

Pensione anticipata

I lavoratori possono accedere alla pensione anticipata attraverso due principali sistemi: misto e contributivo. Di seguito i dettagli sui requisiti richiesti e le condizioni previste.

Sistema misto

Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la pensione anticipata ordinaria può essere ottenuta con: *41 anni e 10 mesi (2.175 settimane) di contributi per le donne. *42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) di contributi per gli uomini. 

Non è richiesto un requisito anagrafico, ma sono necessari almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

Sistema contributivo

Per i lavoratori con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, i requisiti per la pensione anticipata ordinaria sono identici a quelli del sistema misto (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Finestre mobili

La pensione anticipata prevede una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. *

Opzione alternativa:
È possibile accedere alla pensione anticipata contributiva al raggiungimento di: 64 anni di età (adeguabile alla speranza di vita dal 2027); Almeno 20 anni di contribuzione effettiva; Una prima rata di pensione almeno pari a: 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Dal 1° gennaio 2024, l’importo della pensione anticipata contributiva è limitato a 5 volte il trattamento minimo per ogni mese di anticipo fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. Inoltre, dal 1° gennaio 2025, i lavoratori con sistema contributivo possono includere le rendite pensionistiche complementari nel calcolo delle soglie minime di accesso per la medesima prestazione, con un requisito contributivo ridotto a: 25 anni dal 2025; 30 anni dal 2030.

Ape Sociale

La Legge di Bilancio 2025, con l’articolo 1, comma 175, ha esteso la validità dell’Ape Sociale fino al 31 dicembre 2025. Questo strumento, definito come prestazione ponte, consente a determinati lavoratori di accedere a un sostegno economico in attesa della pensione di vecchiaia. Per usufruirne è necessario soddisfare alcuni requisiti entro la fine del 2025: Età anagrafica: almeno 63 anni e 5 mesi; Contributi: 30 anni per la maggior parte dei lavoratori, 36 anni per chi svolge attività considerate gravose, e 32 anni per specifiche categorie come operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la lavorazione di ceramica e terracotta (identificati da specifici codici Istat).

Per le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni complessivi. Oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, i beneficiari devono rientrare in una delle seguenti situazioni: Essere disoccupati; Assistere familiari con gravi necessità; Avere un’invalidità civile pari almeno al 74%; Svolgere o aver svolto mansioni classificate come gravose.

Quota 103

Con l’articolo 1, comma 174 della medesima legge, è stata confermata la Quota 103 per l’anno 2025. Questa misura è riservata ai lavoratori che abbiano raggiunto 62 anni di età e accumulato 41 anni di contributi. Il diritto alla pensione prevede una finestra mobile differenziata: 7 mesi per i dipendenti del settore privato; 9 mesi per i lavoratori pubblici, limitatamente alle categorie autorizzate.

Dal 1° gennaio 2024, l’adesione a Quota 103 implica il passaggio al sistema contributivo puro. Inoltre, l’importo della pensione è fissato entro un massimo mensile lordo pari a 4 volte il trattamento minimo Inps. Fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, i beneficiari di Quota 103 non possono cumulare il trattamento con redditi da lavoro. Unica eccezione è rappresentata dai redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro un limite annuo di 5.000 euro lordi.

Opzione Donna

Anche per il 2025 è confermata la possibilità di accedere alla pensione anticipata con Opzione Donna, mantenendo le stesse condizioni del 2024. Possono aderire le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano:Contributi: almeno 35 anni; Età anagrafica: 61 anni, ridotta di un anno per figlio (fino a un massimo di 2 anni); Eccezioni: età minima di 59 anni se dipendenti o licenziati da aziende in crisi.

La misura è riservata a caregiver, donne con un’invalidità pari o superiore al 74%, e dipendenti o licenziate da aziende in difficoltà. Il trattamento pensionistico scatta dopo: 12 mesi per le dipendenti; 18 mesi per le autonome.

Conferme e novità rappresentano un’importante opportunità per chi intende anticipare il pensionamento, adattandosi alle proprie esigenze personali e familiari. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente i requisiti e le implicazioni economiche, considerando che alcune opzioni, come il sistema contributivo, possono influire sull’importo finale della pensione. In un contesto in continua evoluzione, è consigliabile informarsi adeguatamente e, se necessario, consultare esperti o patronati per individuare la soluzione più adatta alla propria situazione lavorativa e personale. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assistenza agli anziani, debutta la prestazione universale

di UGO BIANCOA partire dal 2 gennaio 2025, l’Inps ha introdotto in via sperimentale la “Prestazione Universale”. Una misura economica dedicata agli ultraottantenni con bisogni assistenziali gravissimi. Istituita con l’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024, integra l’indennità di accompagnamento (Quota fissa), con una somma di 850 euro mensili (Quota integrativa), allo scopo di coprire i costi per servizi di assistenza.

Queste spese includono, ad esempio, la remunerazione del lavoro di cura ed assistenza prestato da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015. Possono comprendere anche le prestazioni assistenziali fornite da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale. L’intero sostegno ammonta a 1.382 euro mensili. L’attuazione sarà valida per tutto il biennio 2025-2026, con un controllo costante da parte dell’Istituto per monitorare eventuali scostamenti tra il numero di domande presentate e le risorse disponibili.

Quali sono le condizioni di accesso?

Per usufruirne, la persona anziana, non autosufficiente, deve soddisfare le seguenti condizioni: avere compiuto almeno 80 anni; essere in stato di bisogno assistenziale gravissimo, valutato dall’Inps, sulla base delle informazioni sanitarie disponibili nei propri archivi e delle indicazioni date dalla commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024; possedere un Isee socio-sanitario ordinario non superiore a 6.000 euro ed in corso di validità; essere titolari dell’indennità di accompagnamento (articolo 1, comma 1, legge 18/1980).

Con il messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024, l’Inps chiarisce che il criterio di valutazione del punto 2 tengono conto di due requisiti: Sanitario, consistente nella “Valutazione della Disabilità Gravissima”, stabilita su precisi parametri tecnici, previste dall’articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 26 settembre 2016, così descritti: persone in coma, stato vegetativo (SV) o stato di minima coscienza (SMC) e con un punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) < =10;  soggetti che necessitano di ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); pazienti con demenza grave o gravissima con punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) > = 4; individui con lesioni fra C0 e C5, di qualsiasi natura, classificate come grado A o B sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS); Nel caso di esiti asimmetrici, entrambe le lateralità devono essere valutate con lesioni di grado A o B; soggetti con patologie neurologiche o muscolari che presentano un bilancio muscolare complessivo < = 1 ai 4 arti secondo la scala Medical Research Council (MRC), oppure con punteggio di disabilità > = 9 sulla scala Expanded Disability Status Scale (EDSS) o in stadio 5 della scala Hoehn e Yahr mod; persone con grave deficit visivi totale o con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuali correzioni o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 % e ipocusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;  individui con spettro autistico livello 3 secondo il DSM-5; diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo la classificazione DSM-5, con QI < = 34 e punteggio < = 8 sulla scala Lapmer (Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation;  qualsiasi altra situazione in cui è necessaria l’assistenza continua ed il monitoraggio 24 ore su 24, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. 

In ogni caso deve considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicazioni gravi o anche alla morte. Ai fini della valutazione si deve fare riferimento alla documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto in corso di erogazione da parte delle strutture pubbliche, come individuata e classificata nelle citate indicazioni della commissione tecnico-scientifica. 

Sociale: Ai fini della valutazione del requisito sociale si deve considerare la situazione familiare e assistenziale della persona con disabilità, seguendo lo schema, a forma di questionario, contenuto nel messaggio citato. Il punteggio complessivo non deve essere inferiore a 8. 

Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo, devono, pertanto, risultare soddisfatti entrambi i requisiti, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale con valore almeno di 8. 

Come avviene l’accertamento della prestazione? 

L’accertamento è a cura del Centro Medico Legale Inps sulla base delle informazioni sanitarie contenute nei propri archivi, oltre alla documentazione allegata alla domanda, secondo le modalità previste dall’art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, modificato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. 

Come viene comunicato l’esito della richiesta?

Il Centro Medico Legale, qualora la documentazione fornita risultasse insufficiente, richiede al cittadino un’integrazione necessaria per la verifica sanitaria. Successivamente, il verbale viene inviato insieme a una lettera che informa sull’esito della valutazione: il riconoscimento o meno del bisogno assistenziale gravissimo e l’accoglimento o il rigetto della domanda. In caso di esito positivo, il beneficiario riceve anche la lettera di liquidazione della prestazione.

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente online a partire dal primo giorno del mese in cui si compie l’età di 80 anni, come previsto dalla normativa. È necessario accedere al portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito ufficiale www.inps.it. Il percorso da seguire è: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti”.

Dopo essersi autenticati con una delle identità digitali riconosciute (Spid livello 2 o superiore, Cie 3.0, Cns o eIDAS), occorre selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. Dlgs 29/2024)”. In alternativa, è possibile avvalersi del supporto degli Istituti di patronato.

La domanda può essere presentata nel periodo di sperimentazione, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, e, in caso di accoglimento, la prestazione sarà erogata a partire dal mese di presentazione fino alla fine del periodo di sperimentazione, purché siano rispettati tutti i requisiti richiesti. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Invalidità civile, le novità delle riforme

di UGO BIANCODal 1° gennaio 2025 ha preso il via la sperimentazione della “Riforma della Disabilità” in nove province italiane, tra cui Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.

Questo nuovo modello, che sarà esteso a tutto il territorio nazionale dal 2026, introduce criteri e modalità innovative per l’accertamento della disabilità, con una “valutazione di base” unitaria affidata all’Inps. L’obiettivo è semplificare le procedure e uniformare i processi di riconoscimento dell’invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, apportando cambiamenti significativi per chi presenta nuove domande. È importante sottolineare che le istanze attualmente in corso continueranno a seguire le regole precedenti fino alla loro conclusione.

Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, propone una significativa innovazione nelle modalità di avvio del procedimento valutativo per il riconoscimento della disabilità. La storica “richiesta amministrativa”, inviata a cura del cittadino o dagli Enti abilitati, viene sostituita da un “certificato introduttivo”, redatto e trasmesso all’Inps dal medico certificatore. Il processo di accertamento della disabilità avrà inizio non appena l’Istituto previdenziale riceverà il documento. La prestazione assistenziale sarà quindi riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di trasmissione dello stesso.

Chi può rilasciare il certificato medico introduttivo?

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024 stabilisce che il certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai seguenti medici:
a) Medici operanti in aziende sanitarie locali, ospedali, istituti di ricovero e ricerca scientifica, e centri         per la diagnosi e cura di malattie rare;
b) Medici di base, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale,    medici in pensione iscritti all’albo, liberi professionisti e medici di strutture private accreditate.   

L’Inps, nell’ambito della sua prerogativa di identificare i medici certificatori, acquisirà la documentazione relativa al programma “Educazione Continua in Medicina”, che comprende le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la promozione della salute e gli accertamenti sanitari di base. Il messaggio Inps n. 4364 del 19 dicembre 2024 fornisce chiarimenti operativi in proposito, con un approfondimento sulla trasmissione dei dati del disabile. Di seguito, sintetizzo i punti principali:

Continuità nell’uso dell’attuale profilo medico certificatore: Periodo transitorio: In attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 33, comma 3, Decreto legislativo 62/2024, i medici certificatori potranno continuare ad utilizzare l’autorizzazione esistente per acquisire i nuovi certificati medici; Ambito territoriale: Questo si applica ai soggetti residenti o domiciliati nei territori individuati per la sperimentazione.

Modalità di adeguamento al nuovo sistema

Al primo tentativo di redazione del certificato introduttivo, il medico sarà indirizzato automaticamente alla pagina del proprio profilo nell’applicativo dedicato; Dichiarazione obbligatoria: Nella predetta pagina, dovrà compilare obbligatoriamente una dichiarazione di responsabilità (ai sensi del Dpr 445/2000), in cui si attesta: La realizzazione o l’impegno in corso per la creazione del “dossier formativo di gruppo” della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per il triennio 2023-2025; Il possesso di una firma digitale.

La conferma della dichiarazione di responsabilità è obbligatoria, altrimenti la procedura web interrompe l’acquisizione di ulteriori informazioni.

Quali sono le modalità per la trasmissione dei dati socio-economoci?

Dopo l’invio del certificato introduttivo, il richiedente deve completare la richiesta trasmettendo i dati socio-economici all’Inps. Questo passaggio è fondamentale per accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche attraverso le seguenti modalità:

  1. Utilizzo della procedura online:Accedere al sito istituzionale dell’Inps e selezionare la procedura “Dati socioeconomici disabilità”; Autenticarsi con la propria identità digitale (Spid di almeno livello 2, Cie 3.0, Cns o eIDAS).
  2. Informazioni richieste (da inserire, se non già precompilate):
    • Dati anagrafici del richiedente (incluso codice fiscale);
    • Stato civile se coniugato, anche i dati anagrafici ed il codice fiscale del coniuge;
    • Reddito annuo lordo, al netto degli oneri deducibili, riferito all’anno in corso;
    • Ricovero gratuito superiore a 29 giorni consecutivi;
    • Modalità di pagamento (Iban o contanti presso Poste/Banca).
    • Eventuale attività lavorativa svolta.
  3. Supporto da enti terzi:
    • È possibile avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria. In tal caso, è necessario conferire un mandato per la trasmissione dei dati.
  4. Comunicazioni e segnalazioni:

In conclusione, la Riforma della Disabilità, sperimentata dal decreto legislativo 62/2024, segna un cambio di paradigma cruciale verso un sistema più inclusivo, equo e accessibile per le persone con disabilità. Le nuove disposizioni, che semplificano e accelerano l’accesso alle prestazioni economiche, ribadiscono l’importanza di migliorare la qualità della vita e ampliare le opportunità per tutti i cittadini. Se implementato con efficacia, questo nuovo modello di welfare risponderà alle esigenze immediate, favorendo una società più equa, dove ogni individuo può contribuire e partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale.  (ub)

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Naspi, reddito da dichiarare entro il 31 gennaio 2025

di UGO BIANCOCon il messaggio n. 4353 del 18 dicembre 2024 l’Inps ricorda ai beneficiari della Naspi (Nuovo Assegno Sociale per l’Impiego) l’obbligo di dichiarare il reddito presunto per il 2025 entro il 31 gennaio prossimo.

In caso di concomitanza con un lavoro dipendente o autonomo, trattandosi di una prestazione economica non cumulabile, oltre i limiti di 8.500 euro per redditi da lavoro dipendente e 5.500 euro per redditi da lavoro autonomo, necessita della comunicazione del reddito presunto per la verifica del diritto, della misura (intera o ridotta) o della sospensione.

Lo stesso adempimento vale in caso di reddito pari a zero. A tal proposito, l’Istituto previdenziale ha avviato una campagna proattiva per raccogliere le dichiarazioni dei beneficiari.

Con una comunicazione personalizzata, verrà formalizzato l’invito a trasmettere il reddito presunto utilizzando il modello NASpI-Com, disponibile nella sezione “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” del sito Inps o tramite i patronati.

Il contatto avverrà attraverso diversi canali, tra cui email, sms, telefono, PEC e lettere cartacee. Rispettare questa scadenza è fondamentale per garantire la continuità dell’indennità.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]