;
PILLOLE DI PREVIDENZA / Indennità di accompagnamento, chi ne ha diritto

PILLOLE DI PREVIDENZA / Indennità di accompagnamento, chi ne ha diritto

di UGO BIANCOL’indennità di accompagnamento è una prestazione economica che rappresenta la principale risposta dello Stato ai bisogni di chi è affetto da gravi patologie fisiche o mentali. Istituita con la legge n. 18 del 1980, spetta ai cittadini che possiedono i requisiti sanitari riconosciuti dalla commissione medico-legale dell’Inps, indipendentemente dall’età o dal reddito personale. Ispirata al principio dell’assistenza sociale, viene concessa previa presentazione di apposita domanda da parte del minorato.

Ne possono beneficiare non solo gli anziani, ma anche i minori e tutti coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%), a condizione che la disabilità sia tale da compromettere gravemente la deambulazione autonoma o renda necessario un aiuto continuo per compiere gli atti quotidiani della vita.

Quali sono i requisiti?

Il riconoscimento di una totale inabilità (100 %) derivata da menomazioni fisiche o psichiche; L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non riuscire a compiere gli atti quotidiani della vita, ad esempio mangiare, bere, lavarsi e vestirsi; La residenza stabile e abituale sul territorio nazionale; La cittadinanza italiana; Per i cittadini stranieri comunitari: l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; Per i cittadini stranieri extracomunitari: il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).

A chi non spetta?

L’indennità di accompagnamento non viene erogata agli invalidi che: Sono ricoverati gratuitamente in istituti per un periodo superiore a 29 giorni; Percepiscono un’analoga indennità per invalidità derivata per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Ovviamente si può optare per il trattamento più favorevole.

Con il messaggio Hermes n. 3347 del 26 settembre 2023, l’Inps ha chiarito che l’indennità di accompagnamento continua ad essere riconosciuta anche in caso di ricoveri ospedalieri superiori ai 29 giorni, a condizione che la struttura sanitaria, pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, non fornisca un’assistenza completa.

In linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Istituto precisa che il beneficio economico non sarà sospeso nei casi in cui sia necessaria la presenza costante di un familiare o di personale infermieristico privato per assistere la persona con disabilità in tutte le attività quotidiane. Lo stesso principio vale anche per i minori, quando la presenza continuativa dei genitori durante l’intera giornata risulti indispensabile per il benessere fisico e relazionale del bambino, contribuendo in modo significativo all’efficacia dei trattamenti terapeutici.

Per l’anno in corso, come stabilito dalla circolare Inps n. 23 del 28 gennaio 2025 (Allegato 2), l’importo mensile della prestazione è pari a € 542,02, erogata per 12 mensilità Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Non è reversibile ai superstiti e non è soggetta a ritenute Irpef. Per inoltrare la richiesta è obbligatorio il rilascio del certificato medico on line (Mod. C) redatto dal medico certificatore. È in atto un importante processo di semplificazione delle procedure per ottenere l’indennità di accompagnamento, che mira a rendere più rapido e accessibile l’intero iter di riconoscimento della disabilità.

Al centro di questa trasformazione vi è la sostituzione della tradizionale richiesta amministrativa con un “certificato medico introduttivo”, redatto e trasmesso direttamente all’Inps da medici abilitati. Questo documento, che prende il posto della domanda presentata dal cittadino, consente di avviare automaticamente il procedimento di accertamento, eliminando passaggi intermedi e riducendo i tempi di attesa.

Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale in nove province italiane: Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. A partire dal 30 settembre 2025 interesserà altre undici province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento e Aosta.

L’applicazione del nuovo sistema su scala nazionale è prevista per il 1° gennaio 2027, come stabilito dal decreto-legge Milleproroghe n. 202/2024, modificato dalla legge di conversione n. 15/2025 ed in vigore dal 25 febbraio scorso. La riforma prevede inoltre una maggiore chiarezza nei compiti dei medici certificatori, ampliando il numero dei professionisti autorizzati a redigere il certificato introduttivo, inclusi medici di base, specialisti del SSN, medici in pensione iscritti all’albo e professionisti di strutture sanitarie accreditate. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]