di VALENTINO DE PIETRO – I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) non possono diventare un passaggio “tecnico” per spostare competenze dallo Stato alle Regioni: devono servire prima di tutto a rendere effettivi e uniformi i diritti di cittadinanza, a prescindere dalla regione di residenza.
Questa impostazione, nella lettura della SVIMEZ (l’associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno), discende dalla funzione costituzionale dei LEP: non uno strumento “a servizio” del regionalismo differenziato, ma il presidio ordinario dell’eguaglianza sostanziale dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
Per l’associazione, proprio per questo i LEP dovrebbero essere definiti e finanziati come adempimento ordinario dello Stato, prima e a prescindere da qualsiasi processo di trasferimento di funzioni.
In questa chiave, la SVIMEZ colloca le proprie valutazioni nel quadro più ampio dell’attuazione del federalismo fiscale regionale “simmetrico e cooperativo” delineato dalla legge 42/2009, in cui i LEP rappresentano un pilastro essenziale.
Secondo la memoria del 19/01/2026, un federalismo davvero cooperativo implica il bilanciamento tra autonomia regionale e rafforzamento delle funzioni statali su tre fronti: definizione e finanziamento dei LEP, un meccanismo di perequazione finanziaria efficace e investimenti aggiuntivi nelle aree più deboli per ridurre i divari di sviluppo.
Questo è il messaggio che la SVIMEZ ha portato in Senato, presentando una memoria sul disegno di legge A.S. 1623, che delega il Governo alla determinazione dei LEP.
Nell’impostazione del provvedimento, ricostruisce la SVIMEZ, la delega viene collegata all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (la cosiddetta autonomia differenziata), con l’obiettivo di apportare correttivi alla legge 86/2024 alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale.
È qui che, secondo la memoria, si annida la criticità di fondo: assumere l’articolo 116 come “parametro primario” rischia di piegare i LEP a una funzione strumentale (presupposto tecnico per la devoluzione), invece di riconoscerli come fondamento unitario dei diritti di cittadinanza.
Nell’audizione davanti alla I Commissione Affari costituzionali, l’associazione ha messo al centro una critica di impostazione: ancorare la definizione dei LEP alla logica dell’autonomia differenziata rischia di ridurne la portata costituzionale e di trasformarli in uno strumento funzionale al regionalismo “rafforzato”, invece che in un presidio ordinario di uguaglianza sostanziale.
In altri termini, sottolinea la SVIMEZ, il regionalismo differenziato ha natura eccezionale rispetto all’assetto ordinario delle competenze, mentre i LEP sono chiamati a operare come garanzia “generale” e preventiva dell’unità dei diritti, anche nell’ordinaria distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni.
L’ordine logico, secondo la memoria, dovrebbe quindi essere rovesciato: prima i livelli essenziali (con risorse e meccanismi coerenti), poi l’eventuale discussione su funzioni ulteriori, caso per caso.
Secondo la SVIMEZ, il punto di riferimento dovrebbe restare l’articolo 117, secondo comma, lettera m della Costituzione – che collega i LEP alla garanzia uniforme dei diritti civili e sociali – e, più in generale, la cornice degli articoli 117, 118 e 119, cioè l’architettura che regola competenze, sussidiarietà e perequazione nel Titolo V.
Nel quadro tracciato dalla memoria, questa cornice va letta insieme al percorso del federalismo fiscale regionale “simmetrico e cooperativo” delineato dalla legge 42/2009, di cui i LEP sono pilastro fondamentale.
La memoria ricostruisce il contesto in cui nasce il nuovo intervento legislativo: il Ddl 1623 interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024, che ha censurato la precedente delega sui LEP contenuta nella legge 86/2024, evidenziando criticità legate alla genericità dei criteri direttivi e alla difficoltà di dettare regole valide “in blocco” per materie molto diverse tra loro.
L’obiettivo dichiarato, nella lettura SVIMEZ, dovrebbe essere il superamento dei divari territoriali nell’accesso alle prestazioni, ma perché questo avvenga occorre evitare che l’articolo 116, comma 3 – di natura eccezionale rispetto all’assetto ordinario delle competenze – diventi il parametro primario per la definizione dei LEP.
Un altro snodo riguarda la dimensione operativa: la SVIMEZ segnala che la delega finisce per investire un perimetro molto ampio di funzioni pubbliche, mentre è plausibile che le richieste regionali, anche alla luce dei richiami della Corte, si concentrino su un numero più limitato di ambiti.
Nello stesso documento si ricorda che nel novembre 2025 sono state sottoscritte preintese con alcune Regioni (Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) con l’obiettivo di arrivare a un’intesa su un perimetro circoscritto di materie, segnale – secondo la SVIMEZ – di come la domanda effettiva possa concentrarsi su ambiti limitati.
Nella stessa memoria vengono richiamati i criteri di rigore indicati dalla Consulta: una maggiore autonomia su singole funzioni deve essere motivata e sostenuta da un’istruttoria robusta e trasparente, capace di dimostrare i benefici in termini di efficienza, equità e responsabilità, e compatibile con il principio di sussidiarietà.
Sul versante delle risorse, nel testo SVIMEZ viene riconosciuto come elemento positivo il principio di contestualità: definire i LEP insieme a costi e fabbisogni standard – per ciascun livello o per gruppi quantificabili – viene considerato un passaggio essenziale per evitare che i LEP restino affermazioni programmatiche prive di efficacia.
Ma proprio sul finanziamento si concentra un allarme: la presenza di un vincolo di invarianza finanziaria, affiancato alla possibilità che emergano maggiori oneri da coprire con successivi provvedimenti, rischia di riproporre un modello in cui l’uniformità dei diritti è subordinata ai limiti delle risorse già disponibili, con effetti potenzialmente distorsivi sui territori più deboli.
La memoria osserva che, senza stanziamenti idonei, l’obiettivo di attenuare i divari territoriali nei livelli di servizio difficilmente può essere perseguito e che il richiamo alle risorse “a legislazione vigente” rischia di rendere i LEP un obiettivo formale più che sostanziale.
Anche a parità di risorse, aggiunge SVIMEZ, i divari si riducono solo se i criteri di riparto sono chiaramente improntati a finalità perequative, altrimenti si finisce per riprodurre la logica della spesa storica.
Infine, la SVIMEZ chiede un chiarimento di metodo e una regia unica: oggi, si evidenzia, la determinazione dei LEP procede lungo due binari che rischiano di non incontrarsi.
Da un lato, i LEP vengono richiamati come condizione per il trasferimento di funzioni nell’autonomia differenziata; dall’altro, dovrebbero rappresentare l’architrave del federalismo fiscale “simmetrico e cooperativo” previsto dalla legge 42/2009, fondato su perequazione e riduzione dei divari.
Secondo la memoria, questa sovrapposizione genera ambiguità di metodo e di finalità, incidendo direttamente sulla funzione attribuita ai LEP.
Senza un quadro unitario di definizione e finanziamento, l’effetto – avverte la SVIMEZ – è quello di indebolire la funzione costituzionale dei LEP e di lasciare irrisolto il problema centrale: garantire servizi essenziali in modo realmente uniforme in tutta Italia, non per enunciazioni, ma con standard e risorse coerenti.
Per questo la SVIMEZ sollecita una definizione più chiara delle priorità, concentrando inizialmente l’intervento su ambiti essenziali sotto il profilo dell’equità e della riduzione delle disuguaglianze territoriali, così da rafforzare l’effettività dei LEP ed evitare che la delega si traduca in un mero riordino formale.







